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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/11/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 8/08/2025 al n. 737 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 20/11/2025
PROMOSSA DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , con l'avv. Fortunato Niro
[...] Parte_5
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore
, in persona del pro tempore Controparte_3 CP_4
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: “incarichi PON”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito, in via principale: - 1. In via principale: Accertare e dichiarare l'esecuzione e la realizzazione, da parte dei ricorrenti, in qualità di esperti interno e tutor interno, dei PON relativamente ai rispettivi Moduli loro conferiti dal
Dirigente scolastico e specificatamente per la “Sportivamente Estate”, Pt_1
“Programma che ti passa - ”, “Programma che ti passa - Corno” e Per_1
“Programma che ti passa - , per la “Per star bene insieme” e “Libro CP_3 Pt_4 fammi grande”, per la “Libro fammi grande”, per la “Esperienze Pt_5 Pt_2 espressive” e per il per il “Esperienze espressive” e conseguentemente Pt_3 dichiarare il diritto degli stessi al pagamento compensi per incarichi svolti nella misura di € 70,00/ora per la prestazione eseguita come esperto interno e di € 30,00/ora come tutor interno e cosi per un totale complessivo di € 4.800,00 per la € 3.000,00 Pt_1 per la , € 2.100,00 per la € 700,00 per la ed € 300 per il;
Pt_4 Pt_5 Pt_2 Pt_3
2. In armonia con quanto accertato al precedente punto 1), condannare le
Amministrazioni convenute al pagamento della somma complessiva di € 4.800,00 per la € 3.000,00 per la , € 2.100,00 per la € 700,00 per la Pt_1 Pt_4 Pt_5 Pt_2 ed € 300 per il o di quella maggiore od inferiore che dovesse risultare in Pt_3 corso di causa;
3. In via meramente subordinata e residuale: Accertare e dichiarare l'esecuzione e la realizzazione, da parte dei ricorrenti, in qualità di esperti interno e tutor interno, dei PON relativamente ai rispettivi Moduli loro conferiti dal Dirigente scolastico e specificatamente per la “Sportivamente Estate”, “Programma Pt_1 che ti passa - Dolegnano”, “Programma che ti passa - Corno” e “Programma che ti passa - , per la “Per star bene insieme” e “Libro fammi grande”, per CP_3 Pt_4 la “Libro fammi grande”, per la “Esperienze espressive” e per il per il Pt_5 Pt_2
“Esperienze espressive” e conseguentemente dato atto dell'ingiustificato Pt_3 arricchimento della scuola condannare le Amministrazioni convenute al pagamento CP_ di un indennizzo commisurato all'attività svolta dagli stessi n favore dell' di e comunque in misura non inferiore al corrispettivo della prestazione come CP_3 esperto interno (in € 70,00/ora) e come tutor interno (in € 30,00/ora) e quindi in totale per la somma complessiva di € 4.800,00 per la € 3.000,00 per la , € Pt_1 Pt_4
2.100,00 per la € 700,00 per la ed € 300 per il o di quella Pt_5 Pt_2 Pt_3 maggiore od inferiore che dovesse risultare in corso di causa. CONDANNARSI LE
AMMINISTRAZIONI CONVENUTE A CORRISPONDERE, SULLE SOMME
RISULTANTI DOVUTE, LA MAGGIOR SOMMA TRA RIVALUTAZIONE E
INTERESSI LEGALI. Spese (CU di € 118,50) e competenze integralmente rifuse, oltre accessori di legge ed il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018. In via istruttoria: come da ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/08/2025 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , premettendo di essere tutti docenti in servizio
[...] Parte_4 Parte_5 presso l di deducevano di essere stati individuati quali Controparte_3 CP_3 esperti e tutor interni per i moduli meglio specificati in ricorso del progetto PON
“ESTATE INSIEME”, cui aveva aderito il predetto Istituto scolastico. La difesa attorea lamentava, tuttavia, che, nonostante i ricorrenti avessero portato a termine gli incarichi per i moduli loro assegnati, completando altresì l'iter amministrativo sulla piattaforma GPU per le parti di loro competenza, con nota del
04/08/22 la Dirigente dell' aveva comunicato al Controparte_3
“Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione
Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione” la rinuncia alla realizzazione di alcuni moduli del
Progetto Estate Insieme, per “indisponibilità alla gestione amministrativo – contabile da parte del personale di segreteria, così come rappresentato al dirigente scolastico reggente con nota del 18/06/2021, assunta al prot. n. 4185/vi.1, sottoscritta da tutti i componenti degli uffici amministrativi”.
Stante l'esatto adempimento delle prestazioni assunte da parte dei ricorrenti e la circostanza che la rinuncia alla realizzazione del progetto era stata determinata da causa a loro non imputabile, la difesa attorea chiedeva il pagamento del compenso di € 4.800,00 in favore della ricorrente di € 3.000,00 in favore della , Pt_1 Pt_4 di € 2.100,00 in favore della ricorrente di € 700,00 in favore della ricorrente Pt_5
e di € 300,00 in favore del ricorrente . Pt_2 Pt_3
Il convenuto, pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e veniva CP_1 dichiarato contumace.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
I ricorrenti precisavano le proprie conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 20/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui Contr affermato “… il riconoscimento all' ed al suo dirigente della veste di organi del
, muniti di poteri di rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di CP_1 un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto
, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_1 organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020)
…” (v., così, in motivazione, Cass civ. -Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021, nonché quanto, in particolare, alla legittimazione passiva del singolo Istituto scolastico v. Cass. n. 6372/2011 che richiama l'“orientamento seguito dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, a cui il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;
conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto (Cass. 10 maggio 2005, n. 9752; 28 luglio 2008, n.
20521)”).
Passando ad esaminare il merito, devono ritenersi pacifici e documentati in causa la circostanza che i ricorrenti siano stati individuati quali tutor ed esperti interni per diversi moduli del progetto PON “Estate insieme”, l'ammontare del compenso pattuito per tali attività, nonché il compimento da parte dei ricorrenti dei moduli inerenti al progetto in questione.
I ricorrenti hanno, infatti, provato di aver partecipato agli avvisi interni emessi dall' e di essere stati selezionati, nello specifico: Controparte_3
-la ricorrente er l'incarico di esperto per il modulo “Sportivamente Estate!” Pt_1 per un totale di 30 ore con un compenso orario di € 70,00, nonché per l'incarico di tutor dei moduli “Programma che ti passa! ”, “Programma che ti passa!- CP_3
Corno di Rosazzo”, Programma che ti passa!-Dolegnano”, per 30 ore per ciascun modulo con un compenso orario di € 30,00 (v. doc.ti 6 e 14 allegati al ricorso);
-la ricorrente per l'incarico di esperto per il modulo “Per stare bene insieme!” Pt_4 per un totale di 30 ore con un compenso orario di € 70,00, nonché per l'incarico di tutor nel modulo “Libro, fammi grande!”, con un totale di 30 ore dietro un compenso orario di € 30,00 (v. doc.ti 6 e doc. 15);
- la ricorrente per l'incarico di esperto nel modulo “Libro, fammi grande!” per Pt_5 un compenso di € 70,00 orari per un totale di 30 ore (v. doc. ti 6 e 16);
- la ricorrente per l'incarico di esperto nel modulo “Esperienze Espressive” per Pt_2 un totale di 10 ore dietro un compenso orario di € 70,00 (v. doc. 6 e 17); -il ricorrente per l'incarico di tutor per il modulo “Esperienze Espressive” per Pt_3 un totale di 10 ore dietro un compenso orario di € 30,00 (v. doc. ti 6 e 18).
I ricorrenti hanno, poi, provato di aver portato a termine i moduli loro assegnati (v. doc. ti 26-31), avendo il Dirigente scolastico rilasciato anche gli attestati finali ai partecipanti (v. doc. ti 19-25).
Risulta, altresì, provata documentalmente la rinuncia ad alcuni moduli del progetto da parte dell'Istituto scolastico a causa dell'indisponibilità della segreteria scolastica a portare a termine gli adempimenti amministrativi relativi al progetto europeo.
Infatti, nell'atto di rinuncia a firma del Dirigente scolastico dell' Controparte_3 dott.ssa Candolini si evidenzia che la candidatura al progetto “Estate
[...] insieme” era “stata presentata dal Dirigente Scolastico Reggente dott.ssa Per_2
a cui, in data 26/07/2021, è subentrata la sottoscritta, Dirigente Scolastico
[...] titolare;
(…) che detta candidatura ha incontrato l'indisponibilità alla gestione amministrativo – contabile da parte del personale di segreteria, così come rappresentato al Dirigente Scolastico Reggente con nota del 18/06/2021, assunta al prot. n. 4185/VI.1, sottoscritta da tutti i componenti degli Uffici Amministrativi;
… che l'emergenza sanitaria ha gravemente limitato le attività scolastiche curricolari ed extracurricolari fino al mese di maggio del corrente anno;
” e “che l'emergenza sanitaria ha comportato, altresì, uno straordinario impegno di energie da parte del personale di segreteria per far fronte ai numerosi adempimenti urgenti ed obbligatori connessi alla gestione sanitaria del personale e alla gestione amministrativo – contabile dei finanziamenti erogati dal M.I. finalizzati all'acquisto di beni e servizi” (v. doc. 34 allegato al ricorso).
Pertanto, se i ricorrenti hanno provato il loro esatto adempimento alle obbligazioni assunte, viceversa il , rinunciando a costituirsi nel presente giudizio, ha CP_1 abdicato alla possibilità di provare circostanze atte a contrastare la pretesa attorea.
Dunque, la domanda dei ricorrenti appare fondata, dovendosi accertare che:
- la ricorrente a portato a termine l'incarico di esperto per la realizzazione Pt_1 del modulo “Sportivamente Estate!”, per un importo complessivo di € 2.100,00, e di tutor per la realizzazione dei moduli “Programma che ti passa! - ”, Per_1
“Programma che ti passa! – Corno di Rosazzo” e “Programma che ti passa! -
Manzano”, per un importo complessivo di € 2.700,00 (pari ad € 900,00 per ciascuno dei tre moduli), con conseguente condanna del convenuto all'importo di € CP_1
4.800,00, oltre accessori come per legge;
- la ricorrente ha portato a termine l'incarico di esperto per la realizzazione Pt_4 del modulo “Per star bene insieme!” per un importo complessivo di € 2.100,00 e l'incarico di tutor per il modulo “Libro, fammi grande!” per un importo complessivo di
€ 900,00, con conseguente condanna del convenuto all'importo di € CP_1
3.000,00, oltre accessori come per legge;
- la ricorrente ha portato a termine l'incarico di tutor per la realizzazione del Pt_5 modulo “Libro, fammi grande!” con conseguente condanna del convenuto CP_1 all'importo di € 2.100,00, oltre accessori come per legge;
- la ricorrente ha portato a termine l'incarico di esperto per la realizzazione del Pt_2 modulo “Esperienze Espressive” con conseguente condanna del CP_1 convenuto all'importo di € 700,00;
- il ricorrente ha portato a termine l'incarico di tutor per la realizzazione del Pt_3 modulo “Esperienze Espressive” con conseguente condanna del CP_1 convenuto all'importo di € 300,00.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 tenendo conto della minima complessità delle questioni affrontate e con esclusione della fase istruttoria, mediante applicazione dell'aumento in ragione del numero delle parti, nonché dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, considerata la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
Spese da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara che la ricorrente ha portato a termine Parte_1
l'incarico di esperto per la realizzazione del modulo “Sportivamente Estate” e di tutor per la realizzazione dei moduli “Programma che ti passa! - ”, Per_1
“Programma che ti passa! – Corno di Rosazzo” e “Programma che ti passa! -
; la ricorrente ha portato a termine l'incarico di esperto per CP_3 Parte_4 la realizzazione del modulo “Per star bene insieme!” e l'incarico di tutor per il modulo “Libro, fammi grande!”; la ricorrente ha portato a termine Parte_5
l'incarico di tutor per la realizzazione del modulo “Libro, fammi grande!”; la ricorrente ha portato a termine l'incarico di esperto per la Parte_2 realizzazione del modulo “Esperienze Espressive”; il ricorrente ha Parte_3 portato a termine l'incarico di tutor per la realizzazione del modulo “Esperienze
Espressive” e, per l'effetto,
2) condanna il ad erogare, in relazione agli Controparte_1 incarichi di cui al punto 1), in favore della ricorrente l'importo Parte_1 di € 4.800,00; in favore della ricorrente l'importo di € 3.000,00; in Parte_4 favore della ricorrente l'importo di € 2.100,00; in favore della Parte_5 ricorrente l'importo di € 700,00 e in favore del ricorrente Parte_2 Parte_3
l'importo di € 300,00, oltre accessori come per legge;
[...]
3) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese del presente CP_1 giudizio sostenute dai ricorrenti, che liquida in €. 118,50 per esborsi e in €.
5.272,50 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 20/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 8/08/2025 al n. 737 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 20/11/2025
PROMOSSA DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , con l'avv. Fortunato Niro
[...] Parte_5
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore
, in persona del pro tempore Controparte_3 CP_4
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: “incarichi PON”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito, in via principale: - 1. In via principale: Accertare e dichiarare l'esecuzione e la realizzazione, da parte dei ricorrenti, in qualità di esperti interno e tutor interno, dei PON relativamente ai rispettivi Moduli loro conferiti dal
Dirigente scolastico e specificatamente per la “Sportivamente Estate”, Pt_1
“Programma che ti passa - ”, “Programma che ti passa - Corno” e Per_1
“Programma che ti passa - , per la “Per star bene insieme” e “Libro CP_3 Pt_4 fammi grande”, per la “Libro fammi grande”, per la “Esperienze Pt_5 Pt_2 espressive” e per il per il “Esperienze espressive” e conseguentemente Pt_3 dichiarare il diritto degli stessi al pagamento compensi per incarichi svolti nella misura di € 70,00/ora per la prestazione eseguita come esperto interno e di € 30,00/ora come tutor interno e cosi per un totale complessivo di € 4.800,00 per la € 3.000,00 Pt_1 per la , € 2.100,00 per la € 700,00 per la ed € 300 per il;
Pt_4 Pt_5 Pt_2 Pt_3
2. In armonia con quanto accertato al precedente punto 1), condannare le
Amministrazioni convenute al pagamento della somma complessiva di € 4.800,00 per la € 3.000,00 per la , € 2.100,00 per la € 700,00 per la Pt_1 Pt_4 Pt_5 Pt_2 ed € 300 per il o di quella maggiore od inferiore che dovesse risultare in Pt_3 corso di causa;
3. In via meramente subordinata e residuale: Accertare e dichiarare l'esecuzione e la realizzazione, da parte dei ricorrenti, in qualità di esperti interno e tutor interno, dei PON relativamente ai rispettivi Moduli loro conferiti dal Dirigente scolastico e specificatamente per la “Sportivamente Estate”, “Programma Pt_1 che ti passa - Dolegnano”, “Programma che ti passa - Corno” e “Programma che ti passa - , per la “Per star bene insieme” e “Libro fammi grande”, per CP_3 Pt_4 la “Libro fammi grande”, per la “Esperienze espressive” e per il per il Pt_5 Pt_2
“Esperienze espressive” e conseguentemente dato atto dell'ingiustificato Pt_3 arricchimento della scuola condannare le Amministrazioni convenute al pagamento CP_ di un indennizzo commisurato all'attività svolta dagli stessi n favore dell' di e comunque in misura non inferiore al corrispettivo della prestazione come CP_3 esperto interno (in € 70,00/ora) e come tutor interno (in € 30,00/ora) e quindi in totale per la somma complessiva di € 4.800,00 per la € 3.000,00 per la , € Pt_1 Pt_4
2.100,00 per la € 700,00 per la ed € 300 per il o di quella Pt_5 Pt_2 Pt_3 maggiore od inferiore che dovesse risultare in corso di causa. CONDANNARSI LE
AMMINISTRAZIONI CONVENUTE A CORRISPONDERE, SULLE SOMME
RISULTANTI DOVUTE, LA MAGGIOR SOMMA TRA RIVALUTAZIONE E
INTERESSI LEGALI. Spese (CU di € 118,50) e competenze integralmente rifuse, oltre accessori di legge ed il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018. In via istruttoria: come da ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/08/2025 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , premettendo di essere tutti docenti in servizio
[...] Parte_4 Parte_5 presso l di deducevano di essere stati individuati quali Controparte_3 CP_3 esperti e tutor interni per i moduli meglio specificati in ricorso del progetto PON
“ESTATE INSIEME”, cui aveva aderito il predetto Istituto scolastico. La difesa attorea lamentava, tuttavia, che, nonostante i ricorrenti avessero portato a termine gli incarichi per i moduli loro assegnati, completando altresì l'iter amministrativo sulla piattaforma GPU per le parti di loro competenza, con nota del
04/08/22 la Dirigente dell' aveva comunicato al Controparte_3
“Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione
Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione” la rinuncia alla realizzazione di alcuni moduli del
Progetto Estate Insieme, per “indisponibilità alla gestione amministrativo – contabile da parte del personale di segreteria, così come rappresentato al dirigente scolastico reggente con nota del 18/06/2021, assunta al prot. n. 4185/vi.1, sottoscritta da tutti i componenti degli uffici amministrativi”.
Stante l'esatto adempimento delle prestazioni assunte da parte dei ricorrenti e la circostanza che la rinuncia alla realizzazione del progetto era stata determinata da causa a loro non imputabile, la difesa attorea chiedeva il pagamento del compenso di € 4.800,00 in favore della ricorrente di € 3.000,00 in favore della , Pt_1 Pt_4 di € 2.100,00 in favore della ricorrente di € 700,00 in favore della ricorrente Pt_5
e di € 300,00 in favore del ricorrente . Pt_2 Pt_3
Il convenuto, pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e veniva CP_1 dichiarato contumace.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
I ricorrenti precisavano le proprie conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 20/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui Contr affermato “… il riconoscimento all' ed al suo dirigente della veste di organi del
, muniti di poteri di rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di CP_1 un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto
, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_1 organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020)
…” (v., così, in motivazione, Cass civ. -Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021, nonché quanto, in particolare, alla legittimazione passiva del singolo Istituto scolastico v. Cass. n. 6372/2011 che richiama l'“orientamento seguito dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione, a cui il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;
conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto (Cass. 10 maggio 2005, n. 9752; 28 luglio 2008, n.
20521)”).
Passando ad esaminare il merito, devono ritenersi pacifici e documentati in causa la circostanza che i ricorrenti siano stati individuati quali tutor ed esperti interni per diversi moduli del progetto PON “Estate insieme”, l'ammontare del compenso pattuito per tali attività, nonché il compimento da parte dei ricorrenti dei moduli inerenti al progetto in questione.
I ricorrenti hanno, infatti, provato di aver partecipato agli avvisi interni emessi dall' e di essere stati selezionati, nello specifico: Controparte_3
-la ricorrente er l'incarico di esperto per il modulo “Sportivamente Estate!” Pt_1 per un totale di 30 ore con un compenso orario di € 70,00, nonché per l'incarico di tutor dei moduli “Programma che ti passa! ”, “Programma che ti passa!- CP_3
Corno di Rosazzo”, Programma che ti passa!-Dolegnano”, per 30 ore per ciascun modulo con un compenso orario di € 30,00 (v. doc.ti 6 e 14 allegati al ricorso);
-la ricorrente per l'incarico di esperto per il modulo “Per stare bene insieme!” Pt_4 per un totale di 30 ore con un compenso orario di € 70,00, nonché per l'incarico di tutor nel modulo “Libro, fammi grande!”, con un totale di 30 ore dietro un compenso orario di € 30,00 (v. doc.ti 6 e doc. 15);
- la ricorrente per l'incarico di esperto nel modulo “Libro, fammi grande!” per Pt_5 un compenso di € 70,00 orari per un totale di 30 ore (v. doc. ti 6 e 16);
- la ricorrente per l'incarico di esperto nel modulo “Esperienze Espressive” per Pt_2 un totale di 10 ore dietro un compenso orario di € 70,00 (v. doc. 6 e 17); -il ricorrente per l'incarico di tutor per il modulo “Esperienze Espressive” per Pt_3 un totale di 10 ore dietro un compenso orario di € 30,00 (v. doc. ti 6 e 18).
I ricorrenti hanno, poi, provato di aver portato a termine i moduli loro assegnati (v. doc. ti 26-31), avendo il Dirigente scolastico rilasciato anche gli attestati finali ai partecipanti (v. doc. ti 19-25).
Risulta, altresì, provata documentalmente la rinuncia ad alcuni moduli del progetto da parte dell'Istituto scolastico a causa dell'indisponibilità della segreteria scolastica a portare a termine gli adempimenti amministrativi relativi al progetto europeo.
Infatti, nell'atto di rinuncia a firma del Dirigente scolastico dell' Controparte_3 dott.ssa Candolini si evidenzia che la candidatura al progetto “Estate
[...] insieme” era “stata presentata dal Dirigente Scolastico Reggente dott.ssa Per_2
a cui, in data 26/07/2021, è subentrata la sottoscritta, Dirigente Scolastico
[...] titolare;
(…) che detta candidatura ha incontrato l'indisponibilità alla gestione amministrativo – contabile da parte del personale di segreteria, così come rappresentato al Dirigente Scolastico Reggente con nota del 18/06/2021, assunta al prot. n. 4185/VI.1, sottoscritta da tutti i componenti degli Uffici Amministrativi;
… che l'emergenza sanitaria ha gravemente limitato le attività scolastiche curricolari ed extracurricolari fino al mese di maggio del corrente anno;
” e “che l'emergenza sanitaria ha comportato, altresì, uno straordinario impegno di energie da parte del personale di segreteria per far fronte ai numerosi adempimenti urgenti ed obbligatori connessi alla gestione sanitaria del personale e alla gestione amministrativo – contabile dei finanziamenti erogati dal M.I. finalizzati all'acquisto di beni e servizi” (v. doc. 34 allegato al ricorso).
Pertanto, se i ricorrenti hanno provato il loro esatto adempimento alle obbligazioni assunte, viceversa il , rinunciando a costituirsi nel presente giudizio, ha CP_1 abdicato alla possibilità di provare circostanze atte a contrastare la pretesa attorea.
Dunque, la domanda dei ricorrenti appare fondata, dovendosi accertare che:
- la ricorrente a portato a termine l'incarico di esperto per la realizzazione Pt_1 del modulo “Sportivamente Estate!”, per un importo complessivo di € 2.100,00, e di tutor per la realizzazione dei moduli “Programma che ti passa! - ”, Per_1
“Programma che ti passa! – Corno di Rosazzo” e “Programma che ti passa! -
Manzano”, per un importo complessivo di € 2.700,00 (pari ad € 900,00 per ciascuno dei tre moduli), con conseguente condanna del convenuto all'importo di € CP_1
4.800,00, oltre accessori come per legge;
- la ricorrente ha portato a termine l'incarico di esperto per la realizzazione Pt_4 del modulo “Per star bene insieme!” per un importo complessivo di € 2.100,00 e l'incarico di tutor per il modulo “Libro, fammi grande!” per un importo complessivo di
€ 900,00, con conseguente condanna del convenuto all'importo di € CP_1
3.000,00, oltre accessori come per legge;
- la ricorrente ha portato a termine l'incarico di tutor per la realizzazione del Pt_5 modulo “Libro, fammi grande!” con conseguente condanna del convenuto CP_1 all'importo di € 2.100,00, oltre accessori come per legge;
- la ricorrente ha portato a termine l'incarico di esperto per la realizzazione del Pt_2 modulo “Esperienze Espressive” con conseguente condanna del CP_1 convenuto all'importo di € 700,00;
- il ricorrente ha portato a termine l'incarico di tutor per la realizzazione del Pt_3 modulo “Esperienze Espressive” con conseguente condanna del CP_1 convenuto all'importo di € 300,00.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 tenendo conto della minima complessità delle questioni affrontate e con esclusione della fase istruttoria, mediante applicazione dell'aumento in ragione del numero delle parti, nonché dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, considerata la presenza nel ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
Spese da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara che la ricorrente ha portato a termine Parte_1
l'incarico di esperto per la realizzazione del modulo “Sportivamente Estate” e di tutor per la realizzazione dei moduli “Programma che ti passa! - ”, Per_1
“Programma che ti passa! – Corno di Rosazzo” e “Programma che ti passa! -
; la ricorrente ha portato a termine l'incarico di esperto per CP_3 Parte_4 la realizzazione del modulo “Per star bene insieme!” e l'incarico di tutor per il modulo “Libro, fammi grande!”; la ricorrente ha portato a termine Parte_5
l'incarico di tutor per la realizzazione del modulo “Libro, fammi grande!”; la ricorrente ha portato a termine l'incarico di esperto per la Parte_2 realizzazione del modulo “Esperienze Espressive”; il ricorrente ha Parte_3 portato a termine l'incarico di tutor per la realizzazione del modulo “Esperienze
Espressive” e, per l'effetto,
2) condanna il ad erogare, in relazione agli Controparte_1 incarichi di cui al punto 1), in favore della ricorrente l'importo Parte_1 di € 4.800,00; in favore della ricorrente l'importo di € 3.000,00; in Parte_4 favore della ricorrente l'importo di € 2.100,00; in favore della Parte_5 ricorrente l'importo di € 700,00 e in favore del ricorrente Parte_2 Parte_3
l'importo di € 300,00, oltre accessori come per legge;
[...]
3) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese del presente CP_1 giudizio sostenute dai ricorrenti, che liquida in €. 118,50 per esborsi e in €.
5.272,50 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 20/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli