Ordinanza 13 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/11/2019, n. 29362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29362 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2019 |
Testo completo
nte Rep. ORDINANZA LULA— 2- sul ricorso iscritto al numero 24624 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto da ON RI (C.F.: [...]) avvocato difensore di sé stesso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di LO EN (C.F.: [...]) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricor- so, dagli avvocati Marco De Cristofaro (C.F.: [...]) ed Ezio Spaziani Testa (C.F.: [...]) -controricorrente- nonché ASSOCIAZIONE AURORA (P.I.: 03396500286), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1787/2016, pubblicata in data 10 agosto 2016; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 ottobre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
RI NG ha ottenuto (nel luglio 1998) sequestro sui beni del coniuge separato EN RE, ai sensi dell'art. 156, comma 4, c.c., fino a concorrenza della somma di £. 750.000.000, di cui £. 50.000.0000 per interessi e spese. Ha e- seguito il suddetto sequestro trascrivendolo immediatamente Ric. n. 24614/2016 - Sez.
3 - Ad. 1° ottobre 2019 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 (nell'agosto 1998) su alcuni beni immobili del debitore, successi- vamente (nel 1999) da questi alienati alla Associazione Aurora e, in un secondo momento (nel 2002), su un ulteriore immobile. Ha poi espropriato quest'ultimo immobile (nel 2007) al RE, conseguendo l'attribuzione del ricavato della vendita a soddisfa- zione dei suoi crediti. Nel 2011, peraltro, vantando un residuo credito (pari ad C 12.139,39), ha poi proceduto al pignoramento anche degli altri beni sequestrati, in danno dell'associazione che li aveva acquistati dopo la trascrizione del sequestro. Hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art.617 c.p.c., nonché opposizione all'esecuzione, sia l'associazione terza espropriata (ai sensi dell'art. 619 c.p.c.) che il debitore principale (ai sensi dell'art. 615 c.p.c.). Il Tribunale di Padova, poiché nelle more l'esecuzione era stata dichiarata estinta, ha dichiarato cessata la materia del contende- re in relazione all'opposizione agli atti esecutivi ed ha rigettato le opposizioni all'esecuzione proposte dal debitore e dal terzo e- spropriato. Su gravame del debitore RE e della creditrice NG, la Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'opposizione del primo e dichiarato insussi- stente il diritto della seconda di procedere ad esecuzione forzata. Ricorre la NG, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il RE. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'associazione in- timata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore gene- rale dott. Mario Fresa, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c. chiedendo la dichiarazione di inammissi- bilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Ric. n. 24614/2016 - Sez.
3 - Ad. 1° ottobre 2019 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma sem- plificata. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale il rilievo del mancato tempestivo deposito, da parte della ricorrente, della copia autentica della sentenza impu- AT (che la stessa dichiara nel ricorso esserle stata notificata in data 25 agosto 2016) con la relazione di notificazione, in vio- lazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.. Risulta infatti prodotta, nel termine perentorio previsto dalla leg- ge, esclusivamente una copia autentica del provvedimento im- pugnato, mentre la copia analogica prodotta della relazione di notificazione dello stesso - notificazione che risulta effettuata a mezzo P.E.C. - difetta dell'attestazione di conformità all'originale telematico con sottoscrizione autografa del legale, richiesta dall'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge 21 gennaio 1994 n. 53. Si osserva inoltre che: a) anche la copia della sentenza impugna- ta prodotta dal controricorrente difetta di attestazione autografa di conformità all'originale informatico;
b) la predetta attestazione di conformità all'originale informatico non risulta depositata ne- anche entro l'adunanza in camera di consiglio;
c) una delle parti intimate è rimasta tale;
d) il ricorso non è stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza im- puAT (tenuto conto che non opera nella specie la sospensione dei termini, trattandosi di opposizioni in materia esecutiva). Il ricorso stesso, pertanto, in base ai principi di diritto, anche come di recente rielaborati da questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 - 01), va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il che esime dall'esame del merito di esso e rende superflua l'illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche.
2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione del recente consolidamento, dopo con- Ric. n. 24614/2016 - Sez.
3 - Ad. 10 ottobre 2019 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 trasti interpretativi, dell'indirizzo della Corte in relazione ai prin- cipi che regolano l'asseverazione delle copie analogiche degli atti in formato digitale, oltre che dell'alterno andamento del giudizio di merito. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (riget- to, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2019. Il presidente Fr