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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1851/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1851 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 23.04.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._2
Venezia-Mestre via Cattaneo 1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Armando Franceschi, in Mestre Via della Brenta Vecchia, 7 (PEC , che li rappresenta ed Email_1
assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.08.2025, che di seguito si riproducono: “venga omologata la loro separazione alle seguenti condizioni 1) I coniugi e vivranno Parte_1 Parte_2
separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza fermo quanto previsto sub 4); 2) entro il giorno 10 di ogni mese, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di €1.000,00 (mille/00) mensili, Parte_2
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che saranno comunicate;
3) l'importo a titolo di assegno di mantenimento viene considerato dalla parti al netto delle imposte sul reddito percepito dalla moglie a tale titolo, impegnandosi il signor
corrispondere alla signora le relative imposte annuali;
4) I Parte_1 Parte_2
coniugi si riservano ogni futura decisione sulla vendita o donazione ai figli della casa coniugale in comproprietà, allo stato mantenendo entrambi la residenza presso la stessa, senza nessuna reciproca obiezione;
5) i coniugi, con la firma del presente ricorso, dichiarano di aver compiutamente risolto ogni questione patrimoniale anche in ordine alla divisione dei beni mobili e dei risparmi in denaro.” per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 23.04.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in Venezia in data 01.09.1984, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 167, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno
Per_ Per 1994. Dal matrimonio sono nati due figli, ed , entrambi da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
25.08.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge. Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in Venezia in data 01.09.1984, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 167, parte II, serie A, Uff. 1, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1851 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 23.04.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._2
Venezia-Mestre via Cattaneo 1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Armando Franceschi, in Mestre Via della Brenta Vecchia, 7 (PEC , che li rappresenta ed Email_1
assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.08.2025, che di seguito si riproducono: “venga omologata la loro separazione alle seguenti condizioni 1) I coniugi e vivranno Parte_1 Parte_2
separati di tetto e di mensa libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza fermo quanto previsto sub 4); 2) entro il giorno 10 di ogni mese, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di €1.000,00 (mille/00) mensili, Parte_2
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che saranno comunicate;
3) l'importo a titolo di assegno di mantenimento viene considerato dalla parti al netto delle imposte sul reddito percepito dalla moglie a tale titolo, impegnandosi il signor
corrispondere alla signora le relative imposte annuali;
4) I Parte_1 Parte_2
coniugi si riservano ogni futura decisione sulla vendita o donazione ai figli della casa coniugale in comproprietà, allo stato mantenendo entrambi la residenza presso la stessa, senza nessuna reciproca obiezione;
5) i coniugi, con la firma del presente ricorso, dichiarano di aver compiutamente risolto ogni questione patrimoniale anche in ordine alla divisione dei beni mobili e dei risparmi in denaro.” per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 23.04.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in Venezia in data 01.09.1984, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 167, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno
Per_ Per 1994. Dal matrimonio sono nati due figli, ed , entrambi da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
25.08.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge. Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in Venezia in data 01.09.1984, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 167, parte II, serie A, Uff. 1, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore