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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8108 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
14792 2023
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 14792/2023 R.G. promossa Da:
con l'avv. ARMANDO FEDERICO Parte_1
RICORRENTE
contro
: CP_ con l'avv. SILVANA MARIOTTI, MA RT e IA EL CONVENUTO Ragioni in fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 31.7.2023 il ricorrente chiedeva di accertare la sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso all'indennità c.d. Ape Sociale ai sensi dell'art. 1 co. da 179 a 186 CP_ della legge n. 232/16 e successive modificazioni ed integrazioni e la condanna dell' alla corresponsione in suo favore del beneficio in parola. In particolare, il ricorrente deduceva: a) che al compimento dei 63 anni poteva vantare un'anzianità contributiva di oltre 30 anni;
b) che il suo ultimo rapporto di lavoro era stato alle dipendenze del;
c) che nel mese Controparte_2 di novembre 2020 aveva presentato domanda di APE Sociale ex art. 1 co. da 179 a 186 Legge n. 232/16 - domanda ante raggiungimento del requisito anagrafico come espressamente previsto dall'art. 4 co. 4 del D.P.C.M. 88/17 (“Regolamento di attuazione dell'art. 1 co. da 179 a 186 della CP_ legge n. 232/16”); d) che il giorno 1.12.2022 l' aveva respinto la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale in quanto non si trovava nello stato di disoccupato e, successivamente, con nuova risposta motivava il rigetto deducendo che il ricorrente non aveva mai percepito l'indennità di disoccupazione;
che il requisito della fruizione della NASpI non era esigibile nei suoi confronti, proprio in quanto ex dipendente pubblico che, come tale, non aveva né poteva aver diritto ad alcuna prestazione per la disoccupazione;
g) che la condotta tenuta dall'Ente convenuto era da ritenersi illegittima, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 1 c. 179 lettera a) della legge n. 232/16 (e richiamati dall'art. 2 del D.P.C.M. 88/17) per ottenere il riconoscimento dell'indennità c.d. APE Sociale e, conseguentemente, per conseguire il CP_ relativo trattamento.
2. Instauratosi ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio l il quale chiedeva il rigetto del ricorso e deduceva: a) che il ricorrente, pur essendo disoccupato involontario, non aveva mai usufruito della prestazione per disoccupazione o mobilità, in quanto quale lavoratore pubblico non poteva avere accesso a tale trattamento;
b) che la lett. a) del comma 179 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 prevedeva tra i requisiti necessari per godere dell'APE Sociale il fatto che i lavoratori “hanno concluso integralmente la prestazione per la CP_ disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi”; c) che l' con messaggio n. 1587/2018 aveva puntualizzato che “per poter conseguite l'Ape sociale, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell'arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa
1 vigente”; d) che tale condizione necessaria per poter aver diritto all'Ape sociale era richiamata CP_ anche nella circolare n. 34/2018 che stabiliva che “il beneficio dell'Ape sociale continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione”.
3. La causa – istruita per via documentale – veniva decisa.
4. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
4.1. L'art. 1, co. 179-186, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) CP_ prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità in questione, c.d. Ape Sociale (prorogata anche per l'anno 2021 dalla Legge 178/2020) è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, co. 6, d.l. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. legge ). In particolare, l'art. 1, CP_3 comma 179, della legge n. 232/2016 prevede espressamente che “in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Per quel che interessa ai fini della presente causa, la lettera a) stabilisce che hanno diritto all'indennità c.d. Ape Sociale i lavoratori che “si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”. Le modalità di attuazione della predetta disposizione sono state dettate dal DPCM 88/17 (“Regolamento di attuazione dell'art. 1 cc. da 179 a 186 L 232/16”), il quale all'art. 2 ha ribadito che il soggetto che ha diritto all'indennità in parola è colui che è “iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha cessato l'attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni: a) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante”
4.2. Ciò posto, nel caso di specie risulta pacifico che il ricorrente abbia l'anzianità anagrafica e contributiva richiesta, infatti, l'Ente convenuto ha rigettato la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale unicamente in quanto l'assicurato “ non risulta aver mai fruito dell'indennità di disoccupazione” Pertanto, alla luce della normativa che precede occorre stabilire se la stessa, laddove richiede tra i requisiti necessari che il soggetto abbia “concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante”, implichi anche che il richiedente debba avere il diritto di percepire la disoccupazione, oppure solo che lo stesso, laddove ne abbia il diritto, abbia cessato di
2 godere dell'intera prestazione da almeno tre mesi. È pacifico, infatti, che il ricorrente fosse un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, pertanto, non avesse diritto alla Naspi ai sensi dell'art. 2 c.1 d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, il quale espressamente prevede che “Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni […]”. Pertanto, nel caso di specie, il ricorrente non ha percepito alcuna prestazione per la disoccupazione, non per sua scelta ma per mancanza dei requisiti necessari per goderne. Ciò posto, già da un'interpretazione letterale delle norme prima citate, che richiedono che la prestazione di disoccupazione spetti (“a lui spettante”) al richiedente, pare logico ritenere che il requisito in questione non trovi applicazione nel caso in cui il soggetto non abbia comunque diritto all'indennità di disoccupazione. Tale interpretazione letterale appare poi confermata dal fatto che l'indennità c.d. Ape Sociale sia un diritto riconosciuto anche ai dipendenti pubblici, senza alcuna distinzione tra quelli assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato. Infatti, l'art. 1 c. 184 della L. 232/161 prevede, per i dipendenti pubblici che fanno domanda di Ape Sociale, un differimento dei termini per il pagamento del trattamento di fine servizio, implicitamente riconoscendo a tali soggetti il diritto di godere di tale prestazione previdenziale. Ciò comporta che non avrebbe senso logico ritenere che un soggetto, come un dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato, che non ha diritto alla disoccupazione, non sia in possesso di un requisito necessario per richiedere il riconoscimento dell'Ape Sociale, anche perché in tal modo si negherebbe sempre tale prestazione a soggetti, come il ricorrente, che per espressa previsione di legge sono invece destinatari di tale sussidio e soddisfano tutti gli ulteriori CP_ requisiti richiesti. Tale ricostruzione non risulta contraddetta da quanto indicato da nel messaggio n. 1587/2018, secondo cui “[…] per poter conseguire l'ape sociale, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell'arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente”, in quanto tale statuizione trova sicuramente applicazione nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente abbia il diritto di godere della disoccupazione, ma nulla precisa in merito all'ipotesi in cui invece tale diritto non sussista. Alla medesima conclusione si perviene anche CP_ leggendo la circolare n. 34/2018 in cui si stabilisce che “il beneficio dell'Ape sociale continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione”, in quanto anche in tal caso, parlando di soggetto che non ha fruito della prestazione di disoccupazione, si fa riferimento ad un soggetto che avrebbe tale diritto ma ha scelto di non fruirne, ipotesi sicuramente differente rispetto alla situazione del ricorrente. In conclusione, ritenuto che il requisito per cui è necessario che il richiedente l'Ape Sociale abbia
“concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante” non possa ritenersi mancante nel caso di specie, non sussistendo alcuna prestazione per la disoccupazione “spettante” al ricorrente, e sussistendo in capo allo stesso tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, non essendo questi stati in alcun modo contestati dall'Ente convenuto, si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'accesso all'indennità c.d. Ape Sociale di cui all'art. 1 co. da 179 a 186 L. 232/16 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'accesso all'Ape Sociale di cui all'art. 1, co. da 179 a CP_ 186 L. 232/16 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) per l'effetto, condanna l' al riconoscimento in favore del ricorrente del beneficio suddetto, con la decorrenza e per la durata
3 CP_ di legge;
3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 2000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione. Si comunichi Napoli, 24.09.2025 Il giudice Manuela Montuori
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 14792/2023 R.G. promossa Da:
con l'avv. ARMANDO FEDERICO Parte_1
RICORRENTE
contro
: CP_ con l'avv. SILVANA MARIOTTI, MA RT e IA EL CONVENUTO Ragioni in fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 31.7.2023 il ricorrente chiedeva di accertare la sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso all'indennità c.d. Ape Sociale ai sensi dell'art. 1 co. da 179 a 186 CP_ della legge n. 232/16 e successive modificazioni ed integrazioni e la condanna dell' alla corresponsione in suo favore del beneficio in parola. In particolare, il ricorrente deduceva: a) che al compimento dei 63 anni poteva vantare un'anzianità contributiva di oltre 30 anni;
b) che il suo ultimo rapporto di lavoro era stato alle dipendenze del;
c) che nel mese Controparte_2 di novembre 2020 aveva presentato domanda di APE Sociale ex art. 1 co. da 179 a 186 Legge n. 232/16 - domanda ante raggiungimento del requisito anagrafico come espressamente previsto dall'art. 4 co. 4 del D.P.C.M. 88/17 (“Regolamento di attuazione dell'art. 1 co. da 179 a 186 della CP_ legge n. 232/16”); d) che il giorno 1.12.2022 l' aveva respinto la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale in quanto non si trovava nello stato di disoccupato e, successivamente, con nuova risposta motivava il rigetto deducendo che il ricorrente non aveva mai percepito l'indennità di disoccupazione;
che il requisito della fruizione della NASpI non era esigibile nei suoi confronti, proprio in quanto ex dipendente pubblico che, come tale, non aveva né poteva aver diritto ad alcuna prestazione per la disoccupazione;
g) che la condotta tenuta dall'Ente convenuto era da ritenersi illegittima, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 1 c. 179 lettera a) della legge n. 232/16 (e richiamati dall'art. 2 del D.P.C.M. 88/17) per ottenere il riconoscimento dell'indennità c.d. APE Sociale e, conseguentemente, per conseguire il CP_ relativo trattamento.
2. Instauratosi ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio l il quale chiedeva il rigetto del ricorso e deduceva: a) che il ricorrente, pur essendo disoccupato involontario, non aveva mai usufruito della prestazione per disoccupazione o mobilità, in quanto quale lavoratore pubblico non poteva avere accesso a tale trattamento;
b) che la lett. a) del comma 179 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 prevedeva tra i requisiti necessari per godere dell'APE Sociale il fatto che i lavoratori “hanno concluso integralmente la prestazione per la CP_ disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi”; c) che l' con messaggio n. 1587/2018 aveva puntualizzato che “per poter conseguite l'Ape sociale, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell'arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa
1 vigente”; d) che tale condizione necessaria per poter aver diritto all'Ape sociale era richiamata CP_ anche nella circolare n. 34/2018 che stabiliva che “il beneficio dell'Ape sociale continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione”.
3. La causa – istruita per via documentale – veniva decisa.
4. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
4.1. L'art. 1, co. 179-186, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) CP_ prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità in questione, c.d. Ape Sociale (prorogata anche per l'anno 2021 dalla Legge 178/2020) è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, co. 6, d.l. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. legge ). In particolare, l'art. 1, CP_3 comma 179, della legge n. 232/2016 prevede espressamente che “in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Per quel che interessa ai fini della presente causa, la lettera a) stabilisce che hanno diritto all'indennità c.d. Ape Sociale i lavoratori che “si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”. Le modalità di attuazione della predetta disposizione sono state dettate dal DPCM 88/17 (“Regolamento di attuazione dell'art. 1 cc. da 179 a 186 L 232/16”), il quale all'art. 2 ha ribadito che il soggetto che ha diritto all'indennità in parola è colui che è “iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha cessato l'attività lavorativa, non è titolare di un trattamento pensionistico diretto, ha compiuto almeno 63 anni di età e si trova in una delle seguenti condizioni: a) è in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante”
4.2. Ciò posto, nel caso di specie risulta pacifico che il ricorrente abbia l'anzianità anagrafica e contributiva richiesta, infatti, l'Ente convenuto ha rigettato la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale unicamente in quanto l'assicurato “ non risulta aver mai fruito dell'indennità di disoccupazione” Pertanto, alla luce della normativa che precede occorre stabilire se la stessa, laddove richiede tra i requisiti necessari che il soggetto abbia “concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante”, implichi anche che il richiedente debba avere il diritto di percepire la disoccupazione, oppure solo che lo stesso, laddove ne abbia il diritto, abbia cessato di
2 godere dell'intera prestazione da almeno tre mesi. È pacifico, infatti, che il ricorrente fosse un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, pertanto, non avesse diritto alla Naspi ai sensi dell'art. 2 c.1 d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, il quale espressamente prevede che “Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni […]”. Pertanto, nel caso di specie, il ricorrente non ha percepito alcuna prestazione per la disoccupazione, non per sua scelta ma per mancanza dei requisiti necessari per goderne. Ciò posto, già da un'interpretazione letterale delle norme prima citate, che richiedono che la prestazione di disoccupazione spetti (“a lui spettante”) al richiedente, pare logico ritenere che il requisito in questione non trovi applicazione nel caso in cui il soggetto non abbia comunque diritto all'indennità di disoccupazione. Tale interpretazione letterale appare poi confermata dal fatto che l'indennità c.d. Ape Sociale sia un diritto riconosciuto anche ai dipendenti pubblici, senza alcuna distinzione tra quelli assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato. Infatti, l'art. 1 c. 184 della L. 232/161 prevede, per i dipendenti pubblici che fanno domanda di Ape Sociale, un differimento dei termini per il pagamento del trattamento di fine servizio, implicitamente riconoscendo a tali soggetti il diritto di godere di tale prestazione previdenziale. Ciò comporta che non avrebbe senso logico ritenere che un soggetto, come un dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato, che non ha diritto alla disoccupazione, non sia in possesso di un requisito necessario per richiedere il riconoscimento dell'Ape Sociale, anche perché in tal modo si negherebbe sempre tale prestazione a soggetti, come il ricorrente, che per espressa previsione di legge sono invece destinatari di tale sussidio e soddisfano tutti gli ulteriori CP_ requisiti richiesti. Tale ricostruzione non risulta contraddetta da quanto indicato da nel messaggio n. 1587/2018, secondo cui “[…] per poter conseguire l'ape sociale, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell'arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente”, in quanto tale statuizione trova sicuramente applicazione nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente abbia il diritto di godere della disoccupazione, ma nulla precisa in merito all'ipotesi in cui invece tale diritto non sussista. Alla medesima conclusione si perviene anche CP_ leggendo la circolare n. 34/2018 in cui si stabilisce che “il beneficio dell'Ape sociale continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione”, in quanto anche in tal caso, parlando di soggetto che non ha fruito della prestazione di disoccupazione, si fa riferimento ad un soggetto che avrebbe tale diritto ma ha scelto di non fruirne, ipotesi sicuramente differente rispetto alla situazione del ricorrente. In conclusione, ritenuto che il requisito per cui è necessario che il richiedente l'Ape Sociale abbia
“concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante” non possa ritenersi mancante nel caso di specie, non sussistendo alcuna prestazione per la disoccupazione “spettante” al ricorrente, e sussistendo in capo allo stesso tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, non essendo questi stati in alcun modo contestati dall'Ente convenuto, si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'accesso all'indennità c.d. Ape Sociale di cui all'art. 1 co. da 179 a 186 L. 232/16 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa: 1) dichiara il diritto del ricorrente all'accesso all'Ape Sociale di cui all'art. 1, co. da 179 a CP_ 186 L. 232/16 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) per l'effetto, condanna l' al riconoscimento in favore del ricorrente del beneficio suddetto, con la decorrenza e per la durata
3 CP_ di legge;
3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 2000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione. Si comunichi Napoli, 24.09.2025 Il giudice Manuela Montuori
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