Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/06/2025, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Caterina Garufi Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.8194 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 9-1-2025 e vertente tra
(c.f. ), elett.te dom.to in Roma, via Carlo Alberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Racchia n.2, presso lo studio dell'avv. Giovanna Cantoni e Francesca Palanzona, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.ta in Roma, via Lorenzo Bonincontri n.10, presso lo studio dell'avv. Roberta Suraci che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.10799/2019 emessa dal Tribunale di Roma
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellata: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, per Parte_1
sentir accertare il suo diritto di proprietà sul terreno e sul manufatto ivi insistente (Casale di
Villa Silenti), distinto in catasto al foglio 630 part.lla n.107, e condannare il convenuto all'immediato rilascio, al ripristino dello status quo ante ed al risarcimento dei danni.
Deduceva che giusto atto del 14-1-1999 per notar acquisiva i beni sopra Persona_1
descritti e che aveva realizzato, nel fabbricato rurale, opere abusive, prive Parte_1
di qualsiasi autorizzazione amministrativa ed oggetto di Determinazione Dirigenziale di demolizione emessa dal Comune di Roma.
Si costituiva il quale spiegava domanda riconvenzionale finalizzata Parte_1
all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del fabbricato, maturato in virtù di un possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre un ventennio.
La causa, istruita con l'espletamento di prova per testimoni, veniva definita con sentenza n.10799/18: il Tribunale di Roma a) accertava in capo alla il diritto di Controparte_1
proprietà sul terreno sito in Roma, censito in catasto al foglio 630 part.lla n.107 sul quale insisteva un manufatto b) condannava al rilascio del fabbricato rurale Parte_1
denominato Casale di Villa Silenti ed alla rimessione in pristino secondo quanto disposto dalla
Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma datata 13-9-2017 c) rigettava la domanda di risarcimento danni da occupazione illegittima e quella riconvenzionale di usucapione d) condannava il convenuto al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che 3
-la società attrice agiva in rivendicazione e, a fondamento della pretesa, produceva l'atto di compravendita del 14-1-1999 stipulato con la nonché il precedente contratto di CP_2
trasferimento della dante causa Village Aurelia s.r.l. rogato in data 15-1-1990;
-il convenuto eccepiva il suo possesso ultraventennale e l'intervenuto acquisto per usucapione del fabbricato rurale;
-la prova testimoniale risultava inidonea a dimostrare l'acquisto a titolo originario, atteso che i testimoni escussi riferivano su circostanze generiche anche riguardo all'utilizzo nel tempo del manufatto;
-la domanda riconvenzionale, dunque, meritava il rigetto con conseguente fondatezza di quella di rilascio;
-doveva ritenersi meritevole di accoglimento quella di rimessione in pristino, tenuto conto che il convenuto aveva posto in essere opere abusive sanzionate con ordinanza di demolizione emessa dal di Roma;
CP_3
-la domanda di risarcimento danni doveva essere rigettata in mancanza di idonea allegazione e prova.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva la Controparte_1
La causa all'udienza del 9-1-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati termini abbreviati per il deposito degli scritti conclusionali, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
Con diversi motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto, l'appellante lamenta una errata valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle prove raccolte.
Deduce che la società appellata non aveva dimostrato la proprietà dei beni in contesa, atteso che nell'atto notarile del 14-1-1999 la porzione di terreno di cui al foglio 630 part.lla n.107 costituiva l'oggetto della compravendita stipulata con la ma non era presente CP_2 4
nell'atto di acquisto della sua dante causa;
ne derivava che poiché la società sopra indicata non risultava intestataria del terreno, l'area ed il relativo manufatto non potevano validamente costituire oggetto del trasferimento effettuato in favore della Controparte_1
Assume di aver offerto dimostrazione del possesso ultraventennale del fabbricato che consisteva in un capannone (in catasto part.lla n.107 sub 6), avendo peraltro eseguito lavori di copertura necessari a seguito del verificarsi di diversi crolli.
Adduce che il manufatto occupato ed oggetto della domanda riconvenzionale non era quello rivendicato dalla Controparte_1
Contesta la valutazione del Tribunale della prova orale in quanto i testi e Testimone_1 Tes_2
avevano confermato l'utilizzo del capannone fin dal 1990 come ricovero di autovetture
[...]
d'epoca.
Rileva l'inattendibilità del geom. , ascoltato come testimone, il quale aveva Testimone_3
svolto la sua attività professionale su incarico della società.
Le censure appaiono infondate.
La Corte condivide la valutazione del giudice di primo grado in relazione all' accertamento del diritto di proprietà della sui beni in contesa ed al rigetto della Controparte_1
domanda di usucapione in quanto carente sotto il profilo probatorio.
In riferimento all' azione di rivendicazione della proprietà ex art. 948 c.c. deve rilevarsi che colui il quale agisce deve fornire la prova (anche risalendo ai danti causa) dell'acquisto a titolo originario del bene oggetto della controversia (Cass. 27366/2016).
Il rigore probatorio, tuttavia, rimane attenuato nell'ipotesi in cui il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. 28865/2021).
La società appellata produceva, a sostegno della domanda, contratto di compravendita per notar del 14-1-1999 nonché quello della sua dante causa che aveva acquisito i Persona_1 5
beni a titolo derivativo dalla Village Aurelia s.r.l. in data 15-1-1990 con contratto per notar Per_2
quest'ultima, a sua volta, era divenuta proprietaria degli immobili in forza di decreto di
[...]
trasferimento del 13-4-1988, emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito della procedura fallimentare della Controparte_4
Dall'esame degli atti introduttivi del giudizio di primo grado si rileva l'esplicito riconoscimento, da parte di , della titolarità dei cespiti rivendicati in capo alla Parte_1 [...]
e precedentemente alla ed alla Village Aurelia s.r.l.; pertanto avendo CP_1 CP_2
il convenuto riconosciuto l'originaria proprietà dei beni sulla base dei titoli trascritti, l'onere probatorio a carico del rivendicante si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto anche se derivativo e dell'appartenenza dei beni ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui assuma di avere iniziato a possedere (Cass.17457/15).
L'appellante ha sostenuto di godere dell'immobile a partire dagli anni '90 e, dunque, in un momento successivo rispetto all'acquisto degli immobili da parte della Village s.r.l. e della
Controparte_2
Per quanto riguarda la domanda di usucapione deve rilevarsi che in tema di acquisto a titolo originario l'agente debba offrire prova rigorosa del possesso al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, idonee a dimostrare un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato (Cass. 20539/17).
Occorre, in altri termini, che i testimoni si esprimano in modo concordante, preciso e puntuale in relazione all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del proprietario e di una signoria non determinata da mera tolleranza che si sia prolungata, senza interruzione, per tutto il tempo necessario e sufficiente ad usucapire;
devono, in buona sostanza, emergere elementi idonei a provare l'esistenza di un possesso esclusivo per un periodo superiore al ventennio, incompatibile con la possibilità del godimento altrui.
Nel caso in esame tale prova non può ritenersi raggiunta alla luce delle dichiarazioni rese in sede istruttoria che appaiono inidonee alla dimostrazione del possesso esclusivo animo domini del casolare. 6
Il testimone di parte appellante affermava: “Vi sono dei pilastri ed una specie Testimone_4
di capannone…… Prima c'era un tetto, poi è stata messa una lamiera………. Non so se vi fossero degli
oggetti depositati…… Mi è capitato di vedere che il sig. eneva all'interno del capannone Parte_1
alcune macchine d'epoca che riparava e rivendeva…. Ciò è accaduto una quindicina di anni fa” e asseriva “Conosco il sig. ià dagli anni '80…. Abito nel borghetto dal Parte_2 Parte_1
1976….. In alcune occasioni ho chiamato qualcuno della per chiedere di ripulire Controparte_1
il terreno….. Negli anni '90 ricordo che il sig. a iniziato ad utilizzare il casale mettendoci Parte_1
delle autovetture, all'epoca c'era ancora il tetto originario……. So che la chiave d'accesso l'aveva il
on so se il geom. aveva la copia di questa chiave”. Parte_1 Tes_3
E' evidente che tali dichiarazioni, anche indipendentemente dalle asserzioni dei teste Tes_5
di parte appellata - di cui viene eccepita l'inattendibilità poiché rivestiva la qualità di
[...]
collaboratore esterno della società -, risultano assolutamente generiche, prive di dettagli significativi sia in riferimento alle attività che dimostrerebbero la sussistenza dell'elemento oggettivo del possesso sia in relazione alla volontà di godere in modo esclusivo del bene in dispregio dei diritti dei titolari.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellata, come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi vigenti
(D.M. 147/2022) con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, 7
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da nei Parte_1
confronti della in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_1
sentenza n.10799/2019, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €. 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 5-6-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano