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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/07/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2046/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 02/12/2021 al numero 2046 /2021 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 729/2021 emessa dal
Tribunale di LIVORNO il 17/09/2021 pendente fra
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avv. LIA
DOMENICO ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SAVOIA MARIA
ROSARIA ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
FATTORIA Parte_2
( , nei cui confronti è stata pronunciata dal Tribunale di Torino P.IVA_3
1 sentenza n. 58/2023 dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale, in persona del curatore;
PARTE APPELLATA CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, dato atto di quanto sopra, in riforma della sentenza n° 729/2021 emessa dal Tribunale di
Livorno in data 17.09.2021 ogni diversa istanza disattesa e reietta previa, in ipotesi
e solo occorrendo, ammissione delle prove richieste in II/a memoria ex art. 183
VI c. c.p.c. e non ammesse dal Tribunale di Livorno, che qui di seguito si trascrivono:
1- DCV che vi risulta che la specie negli ultimi Parte_3 anni, per la cura e mantenimento dei vitigni si avvaleva di ditte contoterziste specializzate nelle lavorazioni agricole fra le quali la ditta Parte_4
2- DCV che anche per l'annata agraria 2018/2019 sempre dalla
[...] era stato confermato l'incarico alla ditta Parte_5 Parte_4
3- DCV nel corso della suddetta annata agraria nel maggio 2019 la Soc. La subentrava alla ditta nella esecuzione delle attività agricole Parte_1 Parte_4 sui terreni e vitigni gestiti dalla Fattoria procedendo nella Parte_2 esecuzione delle lavorazioni agricole quali: trattamenti fitosanitari sugli impianti e sulle colture in generale, trinciatura del manto erboso, allacciatura vigneti, cimatura vigneti, pulizie sottovite, vendemmia e ciò per l'intera estensione dei vitigni di cui è composta l' ; Pt_6
4- DCV che la Soc. La Jemma s.n.c. durante il suddetto periodo aveva ottenuto anche l'uso di un fabbricato finalizzato alle esigenze di coltivazione dei fondi oltre che la disponibilità di un annesso agricolo per il ricovero e rimessaggio di macchine ed attrezzature;
Con i testi indicati;
Dichiarare per i motivi di cui in narrativa:
A) Il diritto di cui risulta portatrice la Parte_7 in forza del contratto di comodato registrato in data 15.05.2019
[...] siccome riferito ai terreni ed impianti viticoli oggetto di pignoramento del frutto pendente, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., da dichiarasi, comunque, ed in ipotesi,
2 prevalente su quello di cui risulta asseritamente portatore il creditore procedente, con ogni conseguenza di legge.
B) In gradata ipotesi, statuire quanto sopra, a fronte del provvedimento che ha dichiarato l'inefficacia e/o illegittimità “in parte qua” dell'atto di pignoramento da parte dell' , di cui si chiede la conferma, con Controparte_1 ogni conseguenza di legge siccome riferita alla posizione creditoria del terzo.
C) In ulteriore gradata ipotesi statuire su quanto oggetto di richiesta sub punto A) delle conclusioni a titolo di indennizzo ex art 2041 c.c.
D) Condannare l' al risarcimento del danno Controparte_1 ex art. 96 I e/o II° c.p.c. nell'importo che si indica in almeno € 8.000,00 o da determinarsi, comunque, in via equitativa, sulla base del prudente apprezzamento della Corte territoriale.
Col favore delle spese e competenze del doppio grado da ritenersi eseguibile quanto alla nei sensi precisati nel ricorso in Parte_5 riassunzione (la pronuncia all'esito del presente giudizio riferita alla
[...] oggetto di ammissione al Parte_8 procedimento di Liquidazione Giudiziale potrà ritenersi esigibile solo per l'ipotesi di ritorno “in bonis” di quest'ultima e senza alcuna interferenza e/o conseguenza diretta o indiretta che riguardi quest'ultima procedura pacificamente retta dal rito speciale“), escluso ogni riferimento alla Procedura di Liquidazione Giudiziale
Parte appellata : “In via principale: Controparte_1 respingersi l'appello proposto dalla società Parte_1
, avverso la sentenza n. 729/21 del Tribunale di Livorno per le ragioni tutte
[...] dedotte nel presente atto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza de qua.
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di
, in quanto infondata. Controparte_1
Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione di quelle del presente grado in favore della sottoscritta procuratrice antistataria. “
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
3 Con atto di citazione notificato in data 12.5.2020, Parte_1 di seguito, solo proponeva opposizione di terzo ex art. 619
[...] Pt_1
c.p.c. avverso il pignoramento eseguito in data 28.8.2019 dall' P_ [...]
(di seguito, solo ) nei confronti della Controparte_1 Controparte_1
(di seguito, solo Controparte_2 Parte_5
), nella procedura esecutiva mobiliare avente n. 1168/2019 RGE.
[...]
Pa Deduceva che, con provvedimento del 21.1.2020, non reclamato, il G.E. Pt_1 aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento limitatamente ai beni identificati ai numeri da 1 a 13 del relativo verbale, cioè dei beni oggetto della propria opposizione, in quanto già assoggettati a pignoramento nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare pendente al n. 91/2014 RGE, ex art. 2912 c.c. quali frutti pendenti. Affermava di avere interesse all'accertamento del proprio diritto sui frutti delle coltivazioni viticole assoggettati a pignoramento da P_
, fondato sul contratto di comodato stipulato in data 13.5.2019 con il legale
[...] rappresentante della società esecutata, autorizzata dal giudice dell'esecuzione immobiliare n. 91/2014 RGE a continuare a gestire l'azienda con diritto al raccolto verso il pagamento alla procedura della somma di € 15.000,00. Premetteva che,
a seguito del proprio ricorso in opposizione, il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva e che poi, su istanza della stessa opponente, la quale aveva rappresentato l'urgenza di procedere al raccolto, con ordinanza del 19.9.2019 il custode dei beni pignorati, , era stato autorizzato a procedere CP_3 all'immediata esecuzione delle operazioni di raccolta e/o vendita delle uve oggetto di pignoramento, con obbligo di rendicontazione e di versamento del corrispettivo su un conto vincolato in favore della procedura esecutiva mobiliare n. 1168/2019
RGE, operazioni che erano state eseguite da previo apposito contratto Pt_1 stipulato con il il 25.9.2019 e che avevano prodotto ricavi per € CP_3
43.254,09. Deduceva che , a conoscenza della procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare n. 91/2014 RGE, nell'eseguire l'illegittimo pignoramento delle uve aveva causato a un pregiudizio, poiché il raccolto era stato Pt_1 inferiore a quello atteso ove le operazioni di raccolta si fossero svolte secondo le normali tempistiche. Ciò premesso, chiedeva l'assegnazione in via esclusiva della somma di € 43.254,09 ricavata dalla vendita del frutto pendente e la condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura di € Controparte_1
8.000,00, con il favore delle spese.
4 Si costituiva , la quale eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1 opposizione per carenza di interesse, evidenziando che le somme depositate sul conto corrente della procedura n. 1168/2019 RGE erano necessariamente destinate a confluire nella procedura n. 91/2014 RGE e solo nell'ambito di quest'ultima La avrebbe potuto far valere i suoi eventuali diritti;
che i beni Pt_1 oggetto del pignoramento erano stati rinvenuti presso la sede della società debitrice, con conseguente presunzione di appartenenza ad essa di detti beni;
che peraltro dalla relazione del custode del 29.11.2019 si evinceva che era stato stipulato con in data 25.9.2019, un contratto di vendita delle uve che Pt_1 prevedeva il versamento a favore della procedura a garanzia di una prima cambiale di € 15.000,00 e di una seconda cambiale di € 28.254,19 di cui solo la prima risultava versata;
che non vi era un “titolo avente data certa anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo” opponibile ad ex art. 63 Controparte_1
DPR n. 602/1973; che, quanto alla domanda di risarcimento, non solo la condotta di era legittima, ma neppure sussisteva alcun danno posto Controparte_1 che essa aveva immediatamente richiesto al G.E., con istanza datata 2.9.2019,
l'autorizzazione alla vendita delle uve per scongiurare il pericolo di deterioramento.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande avversarie, con la condanna alle spese di lite.
Si costituiva anche la , evidenziando che: Parte_5
- i terreni concessi in comodato gratuito dalla erano Parte_5 oggetto di pignoramento immobiliare dal 2014 (R.G.E. n. 91/2014). Il Dott.
nominato dal G.E. prima custode giudiziario e poi delegato Persona_1 alla vendita, negli anni era stato autorizzato dal G.E. a concedere alla società esecutata la gestione agricola delle annate vinicole a propria cura e spese;
- il 10.4.2019 la aveva chiesto al Dott. i poter Parte_5 Per_1 gestire l'azienda agricola per l'annata agraria 2019; il Dott. in data Per_1
26.4.2019 depositava sul fascicolo telematico dell'esecuzione immobiliare n.
91/2014 RGE istanza nella quale chiedeva al G.E. che autorizzasse l'affidamento della gestione dei beni pignorati alla società esecutata anche per l'annata agraria 2019 verso il corrispettivo di €. 15.000,00; il G.E., con provvedimento del 2.6.2019 concedeva l'autorizzazione richiesta;
- il contratto di comodato gratuito in favore di era stato sottoscritto Pt_1 in data 13.5.2019 e registrato il 15.5.2019, cioè prima dell'autorizzazione
5 del G.E., da AN ON quale legale rappresentante della società esecutata;
- inoltre, in data 8.4.2019 la era stata sciolta, Parte_5 evento iscritto alla Camera di Commercio di Torino in data 18.4.2019, ed era stata messa in liquidazione volontaria con atto del 8.4.2019 iscritto alla
Camera di Commercio il 20.5.2019, con nomina di quale Persona_2 liquidatore;
Dunque, non solo il contratto di comodato gratuito era stato stipulato quando il
G.E. non aveva ancora autorizzato la a occuparsi Parte_5 dell'annata vitivinicola 2019 ma era stato firmato da un soggetto che non era più legale rappresentante della società esecutata;
peraltro, quest'ultima era stata autorizzata a gestire i vigneti a propria cura e spese e non a farli gestire da altri: il contratto era dunque nullo per illiceità della causa. La del resto, neppure Pt_1 aveva svolto con la diligenza del bonus pater familae la coltivazione dei terreni per la quale pure aveeva ricevuto le PAC (contributi agricoli comunitari) per un importo di €. 14.447,72, come attestato dal Dott. che infatti, con istanza del Per_1
29.1.2020, chiedeva al G.E. l'autorizzazione a concedere la coltivazione dei vigneti ad altra azienda vitivinicola, diversa da e il G.E. aveva provveduto in Pt_1 tal senso. La domanda di assegnazione dele somme ricavate dalla vendita, in ogni caso, era da respingere, poiché esse comprendevano anche una cambiale della che era stata protestata. Pt_1
Alla prima udienza di comparizione, stante l'eccezione di nullità del contratto di comodato sollevata dalla , integrava le proprie Pt_5 Parte_2 Pt_1 conclusioni proponendo, in via subordinata e nei termini riprodotti anche in secondo grado, domanda ex art. 2041 c.c., precisata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. come richiesta di indennizzo per avere eseguito per l'annata agraria 2018/2019 le lavorazioni agricole oggetto del contratto di comodato, indennizzo da commisurare “all'arricchimento che ne deriverebbe alla procedura esecutiva, nella misura delle somme a tal titolo introitate”.
Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 729/2021, respingeva l'opposizione, condannando alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti. Pt_1
Osservava il primo giudice come fosse incontroverso “che i frutti di cui si discute sono oggetto di pignoramento immobiliare nella procedura n.R.Es. 91/14, atteso che il pignoramento immobiliare si estende, ai sensi dell'articolo 2912 c.c. anche agli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata, come rilevato dal G.E.
6 nell'ambito della fase cautelare del presente giudizio con il provvedimento del
21/1/2020, con il quale è stata dichiarata la inefficacia del pignoramento relativamente ai beni da 1 a 13 del relativo verbale.” Ne conseguiva “il difetto di interesse dell'opponente alla introduzione del presente giudizio di merito, essendo venuto meno, con il suddetto provvedimento, il pignoramento dei frutti rivendicati dall'opponente. Le somme ricavate dalla vendita dei prodotti viticoli sono invero vincolati alla procedura esecutiva immobiliare numero 91/2014 e pertanto è nell'ambito di quella procedura che la comodataria può eventualmente far valere il proprio diritto, risultando irrilevante che le somme finora ricavate dalla vendita dei frutti siano stati depositati nella procedura esecutiva mobiliare, trattandosi di somme che sono a disposizione della procedura immobiliare e che nella stessa dovrebbero essere riversate.”
“Solo ad abundantiam”, rilevava il Tribunale che “ai sensi dell'articolo 63 del DPR
n. 602/73 il contratto di comodato non è opponibile alla procedura esecutiva mobiliare, non avendo natura di atto pubblico o scrittura privata autenticata e quindi non costituendo titolo avente data certa anteriore all'anno a cui si riferisce
l'entrata iscritta a ruolo.”
Infine, la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla parte opponente era dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza Parte_1
e ha rassegnato le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) In punto di asserita carenza di interesse a procedere alla introduzione del giudizio.
Premesso che il terzo non è parte del processo esecutivo, nel caso che ne occupa il G.E., in sede sommaria, aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento del frutto pendente di cui ai vitigni da 1 a 13 del relativo verbale, già oggetto di pignoramento ex art. 2912 c.c., ma il procedimento era rimasto in vita relativamente alla fase di gestione delle somme introitate e da introitare quali proventi della vendita delle uve, con obbligo di rendicontazione da parte del custode nell'ambito Per_2 dell'autonomo procedimento mobiliare n. 1168/2019 RGE. Da qui l'esistenza di un interesse concreto ed attuale all'accertamento di quello che il terzo ritiene essere il proprio diritto alla apprensione delle somme ricavate dalla vendita delle uve
7 siccome sottratte, comunque, all'aggressione esecutiva e ciò indipendentemente della procedura immobiliare e/o mobiliare.
II) Circa l'assunta inopponibilità del contratto di comodato ai sensi dell'art. 63 del
DPR n° 602/73
Trattasi di eccezione palesemente estranea alla fattispecie dedotta in giudizio, poiché la norma evocata è chiaramente diretta ad impedire eventuali collusioni tra il terzo e l'esecutato a discapito del creditore procedente e/o della procedura, mentre nel caso che ne occupa il bene oggetto del pignoramento è sostituito dalla contropartita economica che sorregge l'autorizzazione giudiziale di cui era portatrice l'esecutata a cui era stato riconosciuto in tale veste il diritto al raccolto.
La possedeva gli impianti e terreni non come proprietaria Parte_5 ma quale detentrice a cui, comunque, nella suddetta qualità e non quale proprietaria, spetterebbero gli importi ricavati dal raccolto.
III) Circa l'assunta inammissibilità della domanda svolta in via subordinata ex art. 2041 c.c. perché asseritamente tardiva.
L'eccezione di “nullità” del contratto di comodato era stata sollevata dalla
[...]
con la comparsa di costituzione nella fase di merito e fin dalla Parte_5 udienza di trattazione ex art. 183, quinto comma c.p.c., Pt_1 cautelativamente integrava la domanda di accertamento del diritto, in ipotesi ed in via gradata, anche ex art. 2041 c.c., senza dunque alcuna tardività. Peraltro, nel caso che ne occupa, la medesima vicenda sostanziale regge sia la domanda iniziale che quella svolta in via alternativa e gradata, non trattandosi dunque di nuova domanda.
IV) Sulla assunta nullità del contratto di comodato.
Pur dovendosi ritenere che il primo giudice avesse implicitamente ritenuto valido ed efficace il contratto di comodato, anche se non opponibile ad P_
, per l'ipotesi in cui i motivi di censura sub II) non fossero accolti, il
[...] contratto di comodato andrebbe comunque a tutti gli effetti valido ed efficace per i seguenti ordini di motivi:
a) A far tempo dal 2014 fino a tutto il 2019 compreso, la Parte_5 aveva ottenuto l'autorizzazione alla coltivazione e cura dei terreni con diritto al raccolto, provvedendovi in concreto mediante accordi con ditte contoterziste;
b) Il contratto di comodato era stato sottoscritto in data 13.5.2019 dal rappresentante legale “pro-tempore” della società esecutata che aveva anche
8 curato la domanda di ottenimento della predetta autorizzazione giudiziale per tutti gli anni precedenti, compreso l'anno 2019;
c) era subentrato quale rappresentante legale e liquidatore della Persona_2
Società solo a far data dal 20.5.2019 come risultante dalla visura camerale (doc.
14 I° grado);
d) Questi, insediatosi quale liquidatore della , pur a fronte Parte_5 di una supposta “nullità” del contratto di comodato, non aveva mai mosso alcuna contestazione al fatto che la odierna appellante si trovasse pacificamente nella detenzione dei terreni della fattoria dove manteneva anche il possesso di locali funzionali alla coltivazione dei fondi, si fosse occupata dello svolgimento delle operazioni agricole e cura dei vigneti e avesse proceduto alle colture necessarie ed ai trattamenti fitosanitari occorrenti per mantenere sani ed in piena efficienza vegetativa gli impianti;
d) lo stesso liquidatore /custode aveva ammesso nei confronti del pubblico ufficiale nella persona dell'Agente dell'Agenzia di Riscossione procedente che i frutti pendenti elencati al n° 3 del verbale di pignoramento non erano più presenti in quanto erano già stati vendemmiati in data antecedente al pignoramento “da parte di un contoterzista con regolare contratto”;
e) il in tutte le sue difese, non aveva mai allegato l'esistenza di altro Per_2 contoterzista portatore di “regolare contratto” in contrapposizione a Pt_1 che era invero l'unico soggetto ad operare nell'anno 2019 nell'ambito dell'azienda della . Parte_5
Dunque il liquidatore della società esecutata, paradossalmente Per_2 ammetteva la presenza di quale detentrice qualificata dei terreni dedita Pt_1 alle colture vitivinicole senza procedere ad alcuna azione di contestazione e/o estromissione dalla detenzione dei fondi, per poi sollevare l'assunta eccezione di
“nullità” in modo palesemente strumentale ed abusivo, essendo peraltro il Per_2 medesimo portatore anche di un interesse personale quale custode dei beni oggetto del pignoramento del frutto pendente e nel contempo creditore, in quanto dipendente della società esecutata.
In ogni caso, si verterebbe in un'ipotesi di affidamento incolpevole de Pt_1 poichè AN ON, quale legale rappresentante della Parte_5
, aveva sottoscritto e inoltrato la domanda di autorizzazione giudiziale,
[...] aveva ottenuto il parere favorevole dal custode del compendio immobiliare dott. si era obbligato per il versamento della somma di € 15.000,00 alla procedura Per_1
9 esecutiva. Anche ammesso trattarsi di un'ipotesi di “falsus procurator”, il contratto sarebbe al più non nullo ma inefficace e dunque pacificamente sanato per ratifica del contratto quanto meno per fatti concludenti, per i motivi sopra esposti.
2.2 Si è costituito , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione e deducendo in particolare:
- l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto;
- l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. per carenza di interesse all'introduzione del giudizio di merito da parte de come ritenuto Pt_1 correttamente dal primo giudice;
- l'inopponibilità del contratto di comodato gratuito alla procedura esecutiva mobiliare ex art. 63 del DPR 602/73, poiché quello stipulato tra e la Pt_1
non è una scrittura privata autenticata né un atto Parte_5 pubblico avente data anteriore all'anno al quale si riferisce il debito iscritto a ruolo;
peraltro, nel contratto invocato da non vi è alcuna autorizzazione da Pt_1 parte del comodante al comodatario di trattenere i frutti dei terreni concessi in comodato;
inoltre, esso è stato stipulato prima che il G.E. della procedura immobiliare autorizzasse il custode giudiziario, Dott. ad affidare alla Persona_1 società esecutata la coltivazione dei terreni a fronte del pagamento di €. 15.000,00 da versare alla procedura esecutiva immobiliare in tre rate;
- l'inammissibilità della domanda svolta in via subordinata ex art. 2041 c.c., non solo perché tardiva, come ritenuto dal primo giudice, ma del tutto infondata:
l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e prevede che la parte che si è impoverita proceda nei confronti della parte che si è arricchita a suo danno senza giusta causa, mentre nella fattispecie in esame
[...] ha incassato le PAC previste dal contratto di comodato gratuito posto a Pt_1 titolo dell'opposizione, ha venduto tutta l'uva della vendemmia 2019 trattenendosi il ricavato che non ha mai dichiarato nel giudizio di primo grado, ha versato solo un acconto sul prezzo concordato con il custode giudiziario nel contratto del
19.9.2019, autorizzato dal G.E. dell'esecuzione mobiliare, pari a €. 15.000,00; non ha onorato la cambiale di €. 28.254,09 relativa al saldo pattuito;
tuttavia, ha chiesto l'assegnazione dell'intera somma di € 43.254,09, senza aver mai provato/quantificato il suo asserito depauperamento;
- l'inammissibilità delle reiterate prove testimoniali, perché vertenti su argomenti estranei alla causa o irrilevanti e ininfluenti come già eccepito in
10 primo grado, e della produzione dei documenti nn. 1, 2, 3, perché nuovi e comunque vertenti su circostanze estranee al thema decidendum.
Anche si è costituita, chiedendo il rigetto dell'impugnazione Controparte_1 riportandosi agli argomenti illustrati in primo grado.
2.3 La Corte, posto che il procuratore della dava Parte_5 atto che era stata emessa dal Tribunale di Torino sentenza n. 58/2023 dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale della suddetta società, con ordinanza del
20.2.2024 dichiarava l'interruzione del giudizio. Nel giudizio riassunto la curatela della liquidazione giudiziale della , nonostante la rituale Parte_5 notifica, non si costituiva, scegliendo di rimanere contumace. All'udienza del
18.2.2023 la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
3. Va in primo luogo evidenziato che questa Corte ha proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.: tale circostanza rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III,
15.04.2019 n. 10422).
Le prove orali reiterate dalla parte appellante non rilevano ai fini della decisione.
Nel merito, l'appello non è fondato.
Il primo motivo non può essere accolto.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto carente di interesse Pt_1 all'introduzione del giudizio di merito in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., dopo che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non reclamata, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento eseguito da in relazione ai beni Controparte_1 rivendicati dalla predetta società in forza del contratto di comodato gratuito stipulato in data 13.5.2019.
L'inefficacia del pignoramento, invero, esime il giudice dell'opposizione di accertare gli asseriti diritti vantati da sulla base del predetto contratto di Pt_1 comodato. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è pacifica nel ritenere che “Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza
11 necessariamente involgere l'esercizio di un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva.” (Cass. n. 3846 dell'8.2.2023).
Non rileva che sia stato aperto, prima della dichiarazione di parziale inefficacia del pignoramento di cui alla procedura esecutiva mobiliare n. 1168/2019 RGE, un conto corrente bancario intestato alla suddetta procedura per il versamento delle somme ricavate dalla vendita dei frutti pendenti pignorati, anch'essa disposta prima di detta dichiarazione di parziale inefficacia, trattandosi di somme necessariamente destinate a confluire nella procedura esecutiva immobiliare n.
91/2014 RGE, come in effetti avvenuto in seguito alla riunione dei due procedimenti (disposta con ordinanza del 18.5.2002 – prodotta come all. B dalla parte appellante).
La pronuncia resa sul punto dal primo giudice è, pertanto, corretta.
Il secondo e il quarto motivo restano assorbiti dal rigetto del primo motivo.
Quanto al terzo motivo, anche volendo ritenere la domanda avanzata dalla
[...] tempestiva, comunque essa non potrebbe trovare accoglimento. Non Pt_9 soltanto, infatti, non ha indicato il soggetto, controparte nel presente Pt_1 giudizio, che dovrebbe essere condannato al pagamento dell'indennizzo, ipotizzando anzi un generico arricchimento in capo alla “procedura esecutiva” (e, quindi, deve intendersi, rispetto a tutti i creditori intervenuti in essa, anche estranei al presente giudizio), ma neppure ha specificato i termini della propria asserita diminuzione patrimoniale e dell'altrui correlata locupletazione. Inoltre, come è noto, l'azione ex art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria, presupponendo la mancanza di una diversa azione, e dunque nella fattispecie sarebbe improponibile,
a fronte della possibilità in capo a di proporre opposizione di terzo Pt_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 91/2014, sia pure nella forma
(tardiva) di cui all'art. 620 c.p.c.
Null'altro resta da decidere. Invero, la parte appellante ha riproposto nelle sue conclusioni anche la domanda risarcitoria avanzata ex art. 96 c.p.c. nei confronti di , senza tuttavia aver avanzato, con specifico motivo di Controparte_1 appello, alcuna doglianza circa il suo (implicito) rigetto da parte del giudice di primo grado, la cui valutazione sul punto deve dunque intendersi coperta da giudicato.
12 In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
4. Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte appellante e , mentre possono essere compensate Controparte_1 tra la parte appellante e la curatela della liquidazione giudiziale della
[...]
, rimasta contumace. Parte_5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
729/2021 resa dal Tribunale di LIVORNO;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell' , liquidate in € 6.946,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della medesima, dichiaratosi antistatario;
4. compensa le spese del presente giudizio tra la parte appellante e la curatela della liquidazione giudiziale della Controparte_4
;
[...]
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 10.7.2025
LA CONS.EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 02/12/2021 al numero 2046 /2021 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 729/2021 emessa dal
Tribunale di LIVORNO il 17/09/2021 pendente fra
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avv. LIA
DOMENICO ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SAVOIA MARIA
ROSARIA ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
FATTORIA Parte_2
( , nei cui confronti è stata pronunciata dal Tribunale di Torino P.IVA_3
1 sentenza n. 58/2023 dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale, in persona del curatore;
PARTE APPELLATA CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, dato atto di quanto sopra, in riforma della sentenza n° 729/2021 emessa dal Tribunale di
Livorno in data 17.09.2021 ogni diversa istanza disattesa e reietta previa, in ipotesi
e solo occorrendo, ammissione delle prove richieste in II/a memoria ex art. 183
VI c. c.p.c. e non ammesse dal Tribunale di Livorno, che qui di seguito si trascrivono:
1- DCV che vi risulta che la specie negli ultimi Parte_3 anni, per la cura e mantenimento dei vitigni si avvaleva di ditte contoterziste specializzate nelle lavorazioni agricole fra le quali la ditta Parte_4
2- DCV che anche per l'annata agraria 2018/2019 sempre dalla
[...] era stato confermato l'incarico alla ditta Parte_5 Parte_4
3- DCV nel corso della suddetta annata agraria nel maggio 2019 la Soc. La subentrava alla ditta nella esecuzione delle attività agricole Parte_1 Parte_4 sui terreni e vitigni gestiti dalla Fattoria procedendo nella Parte_2 esecuzione delle lavorazioni agricole quali: trattamenti fitosanitari sugli impianti e sulle colture in generale, trinciatura del manto erboso, allacciatura vigneti, cimatura vigneti, pulizie sottovite, vendemmia e ciò per l'intera estensione dei vitigni di cui è composta l' ; Pt_6
4- DCV che la Soc. La Jemma s.n.c. durante il suddetto periodo aveva ottenuto anche l'uso di un fabbricato finalizzato alle esigenze di coltivazione dei fondi oltre che la disponibilità di un annesso agricolo per il ricovero e rimessaggio di macchine ed attrezzature;
Con i testi indicati;
Dichiarare per i motivi di cui in narrativa:
A) Il diritto di cui risulta portatrice la Parte_7 in forza del contratto di comodato registrato in data 15.05.2019
[...] siccome riferito ai terreni ed impianti viticoli oggetto di pignoramento del frutto pendente, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., da dichiarasi, comunque, ed in ipotesi,
2 prevalente su quello di cui risulta asseritamente portatore il creditore procedente, con ogni conseguenza di legge.
B) In gradata ipotesi, statuire quanto sopra, a fronte del provvedimento che ha dichiarato l'inefficacia e/o illegittimità “in parte qua” dell'atto di pignoramento da parte dell' , di cui si chiede la conferma, con Controparte_1 ogni conseguenza di legge siccome riferita alla posizione creditoria del terzo.
C) In ulteriore gradata ipotesi statuire su quanto oggetto di richiesta sub punto A) delle conclusioni a titolo di indennizzo ex art 2041 c.c.
D) Condannare l' al risarcimento del danno Controparte_1 ex art. 96 I e/o II° c.p.c. nell'importo che si indica in almeno € 8.000,00 o da determinarsi, comunque, in via equitativa, sulla base del prudente apprezzamento della Corte territoriale.
Col favore delle spese e competenze del doppio grado da ritenersi eseguibile quanto alla nei sensi precisati nel ricorso in Parte_5 riassunzione (la pronuncia all'esito del presente giudizio riferita alla
[...] oggetto di ammissione al Parte_8 procedimento di Liquidazione Giudiziale potrà ritenersi esigibile solo per l'ipotesi di ritorno “in bonis” di quest'ultima e senza alcuna interferenza e/o conseguenza diretta o indiretta che riguardi quest'ultima procedura pacificamente retta dal rito speciale“), escluso ogni riferimento alla Procedura di Liquidazione Giudiziale
Parte appellata : “In via principale: Controparte_1 respingersi l'appello proposto dalla società Parte_1
, avverso la sentenza n. 729/21 del Tribunale di Livorno per le ragioni tutte
[...] dedotte nel presente atto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza de qua.
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di
, in quanto infondata. Controparte_1
Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione di quelle del presente grado in favore della sottoscritta procuratrice antistataria. “
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
3 Con atto di citazione notificato in data 12.5.2020, Parte_1 di seguito, solo proponeva opposizione di terzo ex art. 619
[...] Pt_1
c.p.c. avverso il pignoramento eseguito in data 28.8.2019 dall' P_ [...]
(di seguito, solo ) nei confronti della Controparte_1 Controparte_1
(di seguito, solo Controparte_2 Parte_5
), nella procedura esecutiva mobiliare avente n. 1168/2019 RGE.
[...]
Pa Deduceva che, con provvedimento del 21.1.2020, non reclamato, il G.E. Pt_1 aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento limitatamente ai beni identificati ai numeri da 1 a 13 del relativo verbale, cioè dei beni oggetto della propria opposizione, in quanto già assoggettati a pignoramento nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare pendente al n. 91/2014 RGE, ex art. 2912 c.c. quali frutti pendenti. Affermava di avere interesse all'accertamento del proprio diritto sui frutti delle coltivazioni viticole assoggettati a pignoramento da P_
, fondato sul contratto di comodato stipulato in data 13.5.2019 con il legale
[...] rappresentante della società esecutata, autorizzata dal giudice dell'esecuzione immobiliare n. 91/2014 RGE a continuare a gestire l'azienda con diritto al raccolto verso il pagamento alla procedura della somma di € 15.000,00. Premetteva che,
a seguito del proprio ricorso in opposizione, il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva e che poi, su istanza della stessa opponente, la quale aveva rappresentato l'urgenza di procedere al raccolto, con ordinanza del 19.9.2019 il custode dei beni pignorati, , era stato autorizzato a procedere CP_3 all'immediata esecuzione delle operazioni di raccolta e/o vendita delle uve oggetto di pignoramento, con obbligo di rendicontazione e di versamento del corrispettivo su un conto vincolato in favore della procedura esecutiva mobiliare n. 1168/2019
RGE, operazioni che erano state eseguite da previo apposito contratto Pt_1 stipulato con il il 25.9.2019 e che avevano prodotto ricavi per € CP_3
43.254,09. Deduceva che , a conoscenza della procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare n. 91/2014 RGE, nell'eseguire l'illegittimo pignoramento delle uve aveva causato a un pregiudizio, poiché il raccolto era stato Pt_1 inferiore a quello atteso ove le operazioni di raccolta si fossero svolte secondo le normali tempistiche. Ciò premesso, chiedeva l'assegnazione in via esclusiva della somma di € 43.254,09 ricavata dalla vendita del frutto pendente e la condanna di al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura di € Controparte_1
8.000,00, con il favore delle spese.
4 Si costituiva , la quale eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1 opposizione per carenza di interesse, evidenziando che le somme depositate sul conto corrente della procedura n. 1168/2019 RGE erano necessariamente destinate a confluire nella procedura n. 91/2014 RGE e solo nell'ambito di quest'ultima La avrebbe potuto far valere i suoi eventuali diritti;
che i beni Pt_1 oggetto del pignoramento erano stati rinvenuti presso la sede della società debitrice, con conseguente presunzione di appartenenza ad essa di detti beni;
che peraltro dalla relazione del custode del 29.11.2019 si evinceva che era stato stipulato con in data 25.9.2019, un contratto di vendita delle uve che Pt_1 prevedeva il versamento a favore della procedura a garanzia di una prima cambiale di € 15.000,00 e di una seconda cambiale di € 28.254,19 di cui solo la prima risultava versata;
che non vi era un “titolo avente data certa anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo” opponibile ad ex art. 63 Controparte_1
DPR n. 602/1973; che, quanto alla domanda di risarcimento, non solo la condotta di era legittima, ma neppure sussisteva alcun danno posto Controparte_1 che essa aveva immediatamente richiesto al G.E., con istanza datata 2.9.2019,
l'autorizzazione alla vendita delle uve per scongiurare il pericolo di deterioramento.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande avversarie, con la condanna alle spese di lite.
Si costituiva anche la , evidenziando che: Parte_5
- i terreni concessi in comodato gratuito dalla erano Parte_5 oggetto di pignoramento immobiliare dal 2014 (R.G.E. n. 91/2014). Il Dott.
nominato dal G.E. prima custode giudiziario e poi delegato Persona_1 alla vendita, negli anni era stato autorizzato dal G.E. a concedere alla società esecutata la gestione agricola delle annate vinicole a propria cura e spese;
- il 10.4.2019 la aveva chiesto al Dott. i poter Parte_5 Per_1 gestire l'azienda agricola per l'annata agraria 2019; il Dott. in data Per_1
26.4.2019 depositava sul fascicolo telematico dell'esecuzione immobiliare n.
91/2014 RGE istanza nella quale chiedeva al G.E. che autorizzasse l'affidamento della gestione dei beni pignorati alla società esecutata anche per l'annata agraria 2019 verso il corrispettivo di €. 15.000,00; il G.E., con provvedimento del 2.6.2019 concedeva l'autorizzazione richiesta;
- il contratto di comodato gratuito in favore di era stato sottoscritto Pt_1 in data 13.5.2019 e registrato il 15.5.2019, cioè prima dell'autorizzazione
5 del G.E., da AN ON quale legale rappresentante della società esecutata;
- inoltre, in data 8.4.2019 la era stata sciolta, Parte_5 evento iscritto alla Camera di Commercio di Torino in data 18.4.2019, ed era stata messa in liquidazione volontaria con atto del 8.4.2019 iscritto alla
Camera di Commercio il 20.5.2019, con nomina di quale Persona_2 liquidatore;
Dunque, non solo il contratto di comodato gratuito era stato stipulato quando il
G.E. non aveva ancora autorizzato la a occuparsi Parte_5 dell'annata vitivinicola 2019 ma era stato firmato da un soggetto che non era più legale rappresentante della società esecutata;
peraltro, quest'ultima era stata autorizzata a gestire i vigneti a propria cura e spese e non a farli gestire da altri: il contratto era dunque nullo per illiceità della causa. La del resto, neppure Pt_1 aveva svolto con la diligenza del bonus pater familae la coltivazione dei terreni per la quale pure aveeva ricevuto le PAC (contributi agricoli comunitari) per un importo di €. 14.447,72, come attestato dal Dott. che infatti, con istanza del Per_1
29.1.2020, chiedeva al G.E. l'autorizzazione a concedere la coltivazione dei vigneti ad altra azienda vitivinicola, diversa da e il G.E. aveva provveduto in Pt_1 tal senso. La domanda di assegnazione dele somme ricavate dalla vendita, in ogni caso, era da respingere, poiché esse comprendevano anche una cambiale della che era stata protestata. Pt_1
Alla prima udienza di comparizione, stante l'eccezione di nullità del contratto di comodato sollevata dalla , integrava le proprie Pt_5 Parte_2 Pt_1 conclusioni proponendo, in via subordinata e nei termini riprodotti anche in secondo grado, domanda ex art. 2041 c.c., precisata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. come richiesta di indennizzo per avere eseguito per l'annata agraria 2018/2019 le lavorazioni agricole oggetto del contratto di comodato, indennizzo da commisurare “all'arricchimento che ne deriverebbe alla procedura esecutiva, nella misura delle somme a tal titolo introitate”.
Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 729/2021, respingeva l'opposizione, condannando alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti. Pt_1
Osservava il primo giudice come fosse incontroverso “che i frutti di cui si discute sono oggetto di pignoramento immobiliare nella procedura n.R.Es. 91/14, atteso che il pignoramento immobiliare si estende, ai sensi dell'articolo 2912 c.c. anche agli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata, come rilevato dal G.E.
6 nell'ambito della fase cautelare del presente giudizio con il provvedimento del
21/1/2020, con il quale è stata dichiarata la inefficacia del pignoramento relativamente ai beni da 1 a 13 del relativo verbale.” Ne conseguiva “il difetto di interesse dell'opponente alla introduzione del presente giudizio di merito, essendo venuto meno, con il suddetto provvedimento, il pignoramento dei frutti rivendicati dall'opponente. Le somme ricavate dalla vendita dei prodotti viticoli sono invero vincolati alla procedura esecutiva immobiliare numero 91/2014 e pertanto è nell'ambito di quella procedura che la comodataria può eventualmente far valere il proprio diritto, risultando irrilevante che le somme finora ricavate dalla vendita dei frutti siano stati depositati nella procedura esecutiva mobiliare, trattandosi di somme che sono a disposizione della procedura immobiliare e che nella stessa dovrebbero essere riversate.”
“Solo ad abundantiam”, rilevava il Tribunale che “ai sensi dell'articolo 63 del DPR
n. 602/73 il contratto di comodato non è opponibile alla procedura esecutiva mobiliare, non avendo natura di atto pubblico o scrittura privata autenticata e quindi non costituendo titolo avente data certa anteriore all'anno a cui si riferisce
l'entrata iscritta a ruolo.”
Infine, la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla parte opponente era dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza Parte_1
e ha rassegnato le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) In punto di asserita carenza di interesse a procedere alla introduzione del giudizio.
Premesso che il terzo non è parte del processo esecutivo, nel caso che ne occupa il G.E., in sede sommaria, aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento del frutto pendente di cui ai vitigni da 1 a 13 del relativo verbale, già oggetto di pignoramento ex art. 2912 c.c., ma il procedimento era rimasto in vita relativamente alla fase di gestione delle somme introitate e da introitare quali proventi della vendita delle uve, con obbligo di rendicontazione da parte del custode nell'ambito Per_2 dell'autonomo procedimento mobiliare n. 1168/2019 RGE. Da qui l'esistenza di un interesse concreto ed attuale all'accertamento di quello che il terzo ritiene essere il proprio diritto alla apprensione delle somme ricavate dalla vendita delle uve
7 siccome sottratte, comunque, all'aggressione esecutiva e ciò indipendentemente della procedura immobiliare e/o mobiliare.
II) Circa l'assunta inopponibilità del contratto di comodato ai sensi dell'art. 63 del
DPR n° 602/73
Trattasi di eccezione palesemente estranea alla fattispecie dedotta in giudizio, poiché la norma evocata è chiaramente diretta ad impedire eventuali collusioni tra il terzo e l'esecutato a discapito del creditore procedente e/o della procedura, mentre nel caso che ne occupa il bene oggetto del pignoramento è sostituito dalla contropartita economica che sorregge l'autorizzazione giudiziale di cui era portatrice l'esecutata a cui era stato riconosciuto in tale veste il diritto al raccolto.
La possedeva gli impianti e terreni non come proprietaria Parte_5 ma quale detentrice a cui, comunque, nella suddetta qualità e non quale proprietaria, spetterebbero gli importi ricavati dal raccolto.
III) Circa l'assunta inammissibilità della domanda svolta in via subordinata ex art. 2041 c.c. perché asseritamente tardiva.
L'eccezione di “nullità” del contratto di comodato era stata sollevata dalla
[...]
con la comparsa di costituzione nella fase di merito e fin dalla Parte_5 udienza di trattazione ex art. 183, quinto comma c.p.c., Pt_1 cautelativamente integrava la domanda di accertamento del diritto, in ipotesi ed in via gradata, anche ex art. 2041 c.c., senza dunque alcuna tardività. Peraltro, nel caso che ne occupa, la medesima vicenda sostanziale regge sia la domanda iniziale che quella svolta in via alternativa e gradata, non trattandosi dunque di nuova domanda.
IV) Sulla assunta nullità del contratto di comodato.
Pur dovendosi ritenere che il primo giudice avesse implicitamente ritenuto valido ed efficace il contratto di comodato, anche se non opponibile ad P_
, per l'ipotesi in cui i motivi di censura sub II) non fossero accolti, il
[...] contratto di comodato andrebbe comunque a tutti gli effetti valido ed efficace per i seguenti ordini di motivi:
a) A far tempo dal 2014 fino a tutto il 2019 compreso, la Parte_5 aveva ottenuto l'autorizzazione alla coltivazione e cura dei terreni con diritto al raccolto, provvedendovi in concreto mediante accordi con ditte contoterziste;
b) Il contratto di comodato era stato sottoscritto in data 13.5.2019 dal rappresentante legale “pro-tempore” della società esecutata che aveva anche
8 curato la domanda di ottenimento della predetta autorizzazione giudiziale per tutti gli anni precedenti, compreso l'anno 2019;
c) era subentrato quale rappresentante legale e liquidatore della Persona_2
Società solo a far data dal 20.5.2019 come risultante dalla visura camerale (doc.
14 I° grado);
d) Questi, insediatosi quale liquidatore della , pur a fronte Parte_5 di una supposta “nullità” del contratto di comodato, non aveva mai mosso alcuna contestazione al fatto che la odierna appellante si trovasse pacificamente nella detenzione dei terreni della fattoria dove manteneva anche il possesso di locali funzionali alla coltivazione dei fondi, si fosse occupata dello svolgimento delle operazioni agricole e cura dei vigneti e avesse proceduto alle colture necessarie ed ai trattamenti fitosanitari occorrenti per mantenere sani ed in piena efficienza vegetativa gli impianti;
d) lo stesso liquidatore /custode aveva ammesso nei confronti del pubblico ufficiale nella persona dell'Agente dell'Agenzia di Riscossione procedente che i frutti pendenti elencati al n° 3 del verbale di pignoramento non erano più presenti in quanto erano già stati vendemmiati in data antecedente al pignoramento “da parte di un contoterzista con regolare contratto”;
e) il in tutte le sue difese, non aveva mai allegato l'esistenza di altro Per_2 contoterzista portatore di “regolare contratto” in contrapposizione a Pt_1 che era invero l'unico soggetto ad operare nell'anno 2019 nell'ambito dell'azienda della . Parte_5
Dunque il liquidatore della società esecutata, paradossalmente Per_2 ammetteva la presenza di quale detentrice qualificata dei terreni dedita Pt_1 alle colture vitivinicole senza procedere ad alcuna azione di contestazione e/o estromissione dalla detenzione dei fondi, per poi sollevare l'assunta eccezione di
“nullità” in modo palesemente strumentale ed abusivo, essendo peraltro il Per_2 medesimo portatore anche di un interesse personale quale custode dei beni oggetto del pignoramento del frutto pendente e nel contempo creditore, in quanto dipendente della società esecutata.
In ogni caso, si verterebbe in un'ipotesi di affidamento incolpevole de Pt_1 poichè AN ON, quale legale rappresentante della Parte_5
, aveva sottoscritto e inoltrato la domanda di autorizzazione giudiziale,
[...] aveva ottenuto il parere favorevole dal custode del compendio immobiliare dott. si era obbligato per il versamento della somma di € 15.000,00 alla procedura Per_1
9 esecutiva. Anche ammesso trattarsi di un'ipotesi di “falsus procurator”, il contratto sarebbe al più non nullo ma inefficace e dunque pacificamente sanato per ratifica del contratto quanto meno per fatti concludenti, per i motivi sopra esposti.
2.2 Si è costituito , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione e deducendo in particolare:
- l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto;
- l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. per carenza di interesse all'introduzione del giudizio di merito da parte de come ritenuto Pt_1 correttamente dal primo giudice;
- l'inopponibilità del contratto di comodato gratuito alla procedura esecutiva mobiliare ex art. 63 del DPR 602/73, poiché quello stipulato tra e la Pt_1
non è una scrittura privata autenticata né un atto Parte_5 pubblico avente data anteriore all'anno al quale si riferisce il debito iscritto a ruolo;
peraltro, nel contratto invocato da non vi è alcuna autorizzazione da Pt_1 parte del comodante al comodatario di trattenere i frutti dei terreni concessi in comodato;
inoltre, esso è stato stipulato prima che il G.E. della procedura immobiliare autorizzasse il custode giudiziario, Dott. ad affidare alla Persona_1 società esecutata la coltivazione dei terreni a fronte del pagamento di €. 15.000,00 da versare alla procedura esecutiva immobiliare in tre rate;
- l'inammissibilità della domanda svolta in via subordinata ex art. 2041 c.c., non solo perché tardiva, come ritenuto dal primo giudice, ma del tutto infondata:
l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e prevede che la parte che si è impoverita proceda nei confronti della parte che si è arricchita a suo danno senza giusta causa, mentre nella fattispecie in esame
[...] ha incassato le PAC previste dal contratto di comodato gratuito posto a Pt_1 titolo dell'opposizione, ha venduto tutta l'uva della vendemmia 2019 trattenendosi il ricavato che non ha mai dichiarato nel giudizio di primo grado, ha versato solo un acconto sul prezzo concordato con il custode giudiziario nel contratto del
19.9.2019, autorizzato dal G.E. dell'esecuzione mobiliare, pari a €. 15.000,00; non ha onorato la cambiale di €. 28.254,09 relativa al saldo pattuito;
tuttavia, ha chiesto l'assegnazione dell'intera somma di € 43.254,09, senza aver mai provato/quantificato il suo asserito depauperamento;
- l'inammissibilità delle reiterate prove testimoniali, perché vertenti su argomenti estranei alla causa o irrilevanti e ininfluenti come già eccepito in
10 primo grado, e della produzione dei documenti nn. 1, 2, 3, perché nuovi e comunque vertenti su circostanze estranee al thema decidendum.
Anche si è costituita, chiedendo il rigetto dell'impugnazione Controparte_1 riportandosi agli argomenti illustrati in primo grado.
2.3 La Corte, posto che il procuratore della dava Parte_5 atto che era stata emessa dal Tribunale di Torino sentenza n. 58/2023 dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale della suddetta società, con ordinanza del
20.2.2024 dichiarava l'interruzione del giudizio. Nel giudizio riassunto la curatela della liquidazione giudiziale della , nonostante la rituale Parte_5 notifica, non si costituiva, scegliendo di rimanere contumace. All'udienza del
18.2.2023 la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
3. Va in primo luogo evidenziato che questa Corte ha proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.: tale circostanza rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III,
15.04.2019 n. 10422).
Le prove orali reiterate dalla parte appellante non rilevano ai fini della decisione.
Nel merito, l'appello non è fondato.
Il primo motivo non può essere accolto.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto carente di interesse Pt_1 all'introduzione del giudizio di merito in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., dopo che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non reclamata, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento eseguito da in relazione ai beni Controparte_1 rivendicati dalla predetta società in forza del contratto di comodato gratuito stipulato in data 13.5.2019.
L'inefficacia del pignoramento, invero, esime il giudice dell'opposizione di accertare gli asseriti diritti vantati da sulla base del predetto contratto di Pt_1 comodato. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è pacifica nel ritenere che “Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza
11 necessariamente involgere l'esercizio di un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva.” (Cass. n. 3846 dell'8.2.2023).
Non rileva che sia stato aperto, prima della dichiarazione di parziale inefficacia del pignoramento di cui alla procedura esecutiva mobiliare n. 1168/2019 RGE, un conto corrente bancario intestato alla suddetta procedura per il versamento delle somme ricavate dalla vendita dei frutti pendenti pignorati, anch'essa disposta prima di detta dichiarazione di parziale inefficacia, trattandosi di somme necessariamente destinate a confluire nella procedura esecutiva immobiliare n.
91/2014 RGE, come in effetti avvenuto in seguito alla riunione dei due procedimenti (disposta con ordinanza del 18.5.2002 – prodotta come all. B dalla parte appellante).
La pronuncia resa sul punto dal primo giudice è, pertanto, corretta.
Il secondo e il quarto motivo restano assorbiti dal rigetto del primo motivo.
Quanto al terzo motivo, anche volendo ritenere la domanda avanzata dalla
[...] tempestiva, comunque essa non potrebbe trovare accoglimento. Non Pt_9 soltanto, infatti, non ha indicato il soggetto, controparte nel presente Pt_1 giudizio, che dovrebbe essere condannato al pagamento dell'indennizzo, ipotizzando anzi un generico arricchimento in capo alla “procedura esecutiva” (e, quindi, deve intendersi, rispetto a tutti i creditori intervenuti in essa, anche estranei al presente giudizio), ma neppure ha specificato i termini della propria asserita diminuzione patrimoniale e dell'altrui correlata locupletazione. Inoltre, come è noto, l'azione ex art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria, presupponendo la mancanza di una diversa azione, e dunque nella fattispecie sarebbe improponibile,
a fronte della possibilità in capo a di proporre opposizione di terzo Pt_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 91/2014, sia pure nella forma
(tardiva) di cui all'art. 620 c.p.c.
Null'altro resta da decidere. Invero, la parte appellante ha riproposto nelle sue conclusioni anche la domanda risarcitoria avanzata ex art. 96 c.p.c. nei confronti di , senza tuttavia aver avanzato, con specifico motivo di Controparte_1 appello, alcuna doglianza circa il suo (implicito) rigetto da parte del giudice di primo grado, la cui valutazione sul punto deve dunque intendersi coperta da giudicato.
12 In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
4. Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte appellante e , mentre possono essere compensate Controparte_1 tra la parte appellante e la curatela della liquidazione giudiziale della
[...]
, rimasta contumace. Parte_5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
729/2021 resa dal Tribunale di LIVORNO;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell' , liquidate in € 6.946,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della medesima, dichiaratosi antistatario;
4. compensa le spese del presente giudizio tra la parte appellante e la curatela della liquidazione giudiziale della Controparte_4
;
[...]
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 10.7.2025
LA CONS.EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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