Legge 13 marzo 1980, n. 70

Commentari19

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  • 1Referendum 2026: nuove regole e onorari
    Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 29 dicembre 2025

  • 2Riparto del fondo spese elezioni 8 e 9 giugno
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 28 giugno 2024

    ANCHE SE IL SITO DEL MINISTERO E' BLOCCATO, Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali comunica che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.136, è stato adottato il decreto del Ministero dell'interno del 27 giugno 2024, di determinazione dei distinti parametri, per sezione elettorale e per elettore, relativi alla ripartizione del fondo da destinare al rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni europee dell'8 e 9 giugno 2024 abbinate alle consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte e per …

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  • 3Quanto guadagnano presidente di seggio, segretario e scrutatori?
    Claudio Garau · https://www.lavoroediritti.com/ · 29 maggio 2024

  • 4Quanto guadagnano gli scrutatori e i presidenti di seggio: tabelle aggiornate per le elezioni europee 2024
    Chiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 16 maggio 2024

  • 5Trattamento fiscale compensi ufficio elettorale centrale
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 5 agosto 2022

    Come rilevato anche da Fisco Oggi, le disposizioni legislative intervenute negli anni distinguono i compensi corrisposti ai componenti gli uffici elettorali di sezione (i seggi) da quelli pagati ai componenti l'ufficio centrale. Limitatamente agli onorari di presidente, scrutatori e segretario degli uffici elettorali di sezione (seggi), la legge n. 53/1990 ha stabilito che tali onorari costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali. Vanno assoggettati alle ritenute di imposta, invece, gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali centrali, che non sono …

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Giurisprudenza19

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  • 1Trib. Lecce, sentenza 12/11/2024, n. 3494
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di CC, in composizione monocratica, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta n. 12479/2017 R.G. Oggetto: Altri istituti e leggi speciali VERTENTE TRA ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CC; - APPELLANTE E , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Maurizio Pinca per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; - APPELLATO All'udienza del 21/2/2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, rassegnate dai procuratori costituiti e da intendersi qui …
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    • diritto di rivalsa·
    • interpretazione logica e teleologica·
    • spese di lite·
    • interpretazione letterale·
    • ritenute alla fonte·
    • rimborso spese fisso forfettario·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • art. 9 l. 53/1990·
    • indennità per pubbliche funzioni·
    • favor per il lavoratore

  • 2Trib. Lecce, sentenza 08/06/2023, n. 1736
    Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3052/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: controversia in materia di ritenute fiscali; TRA , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Parte_1 a Lecce in via Zanardelli n. 7 presso lo studio dell'Avv. Angelo Vantaggiato, rappresentato e difeso dall'Avv. Ottavio Carparelli che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti a margine dell'atto di citazione in …
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    • interpretazione normativa·
    • onorari uffici elettorali·
    • redditi assimilati a lavoro dipendente·
    • compensazione spese di lite·
    • competenza territoriale giudice di pace·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • art. 9 l. n. 53/1990·
    • ritenute fiscali·
    • appello incidentale

  • 3Trib. Lecce, sentenza 08/06/2023, n. 1734
    Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3057/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: controversia in materia di ritenute fiscali; TRA , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Parte_1 a Lecce in via Zanardelli n. 7 presso lo studio dell'Avv. Angelo Vantaggiato, rappresentato e difeso dall'Avv. Ottavio Carparelli che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti a margine dell'atto di citazione in …
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    • competenza territoriale·
    • redditi assimilati a lavoro dipendente·
    • art. 11 l. n. 120/1999·
    • compensazione spese di lite·
    • manleva sostituto d'imposta·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • art. 9 l. n. 53/1990·
    • ritenute fiscali·
    • appello incidentale·
    • art. 2 l. n. 70/1980

  • 4TAR Catania, sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 1794
    Provvedimento: Pubblicato il 07/06/2023 N. 01794/2023 REG.PROV.COLL. N. 00790/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 790 del 2012, proposto da RO AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Franca Patrizia Formica e Maria Caterina Ficarra, domiciliate presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede staccata di AT, in AT, via Istituto Sacro Cuore n. 22; contro Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso …
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    • vincolo di inedificabilità assoluta·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà·
    • silenzio assenso·
    • sanatoria edilizia·
    • legge n. 47/85·
    • onere della prova·
    • rigetto istanza di condono·
    • condono edilizio·
    • motivazione provvedimento amministrativo

  • 5TAR Torino, sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 1098
    Provvedimento: Pubblicato il 09/12/2022 N. 01098/2022 REG.PROV.COLL. N. 00149/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 149 del 2017, proposto da Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con domicilio …
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 118 e 119 Cost.·
    • contenimento delle spese elettorali·
    • violazione art. 17 l. 136/1976·
    • violazione art. 7, 8, 9 l. 241/1990·
    • spese processuali·
    • rimborso spese per referendum·
    • eccesso di potere·
    • annullamento decreto ministeriale·
    • principio di partecipazione procedurale·
    • autonomia finanziaria degli enti locali·
    • difetto di motivazione
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Versioni del testo

  • Art. 1. (( 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.
    2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.
    3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
    4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all' articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
    5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
    a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
    b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
    c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
    6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
    a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
    b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49 ))
  • Art. 2. (( 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreche' il comune abbia piu' di una sezione elettorale, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , nonche' a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.
    2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.
    3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.
    4. Ai segretari degli uffici centrali e', inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ))
  • Art. 3. (( 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 , dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8 , 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all' articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , nonche' degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.
    2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi e' inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.
    3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonche', se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ))