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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2608/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2608/2021 promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
D'Ambrosio (C.F. ; pec: ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 6
- ATTRICE -
CONTRO
C.F. in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F. C.F. ; C.F._3
pec: e con questi elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Carlo Del Email_2
Balzo n. 55 presso lo studio dell'avv. Tommaso Fabiano (C.F. ; pec: C.F._4
Email_3
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...] innanzi all'intestato Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Controparte_1
Accertare e dichiarare la validità e regolarità del rapporto contrattuale tra l'istante e la società
- nonché la società Controparte_2 [...]
, di cui alla polizza convenzione indicata in premessa n. Controparte_3
380935844 del 2.10.2019, accogliere la domanda dichiarando l'obbligo della di Controparte_1
pagina 1 di 5 indennizzare la sig.ra in forza della richiamata polizza e per l'effetto:
2. condannare la Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di euro 8.025,00, Controparte_1
come specificamente riportato in premessa, da attualizzare in corso di causa, non essendo intervenuto un evento di guarigione, per la sopravvenuta inidoneità temporanea e definitiva al servizio della sig.ra
, oltre gli interessi legali e l'ulteriore danno derivante dalla svalutazione monetaria, il tutto da Pt_1
contenersi comunque entro i limiti di valore della propria competenza;
3. Condannare, in ogni caso, la
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 procuratore che si dichiara antistatario, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.”
A supporto delle proprie istanze, l'odierna attrice premetteva di aver stipulato - in data 02.10.2019 - la polizza n. 380935844 di inidoneità temporanea o definitiva al servizio, per malattia o infortunio, con la società e con l'Istituto Nazionale Assistenza e Trasporti soc. coop. Controparte_1
A.r.l. (c.d. “ ”) in qualità di dipendente della LI TO S.p.a. (società appaltante attività CP_2
ferroviarie) in forza di contratto a tempo indeterminato del 01.11.2013 con qualifica OPE, livello di inquadramento E1 e mansioni di addetta ai servizi di bordo c.d. ASB. Esponeva l'attrice che, ad esito della visita periodica di sorveglianza sanitaria ex art. 41 D. Lgs. 81/2008, il medico competente emetteva il certificato del 18.06.2020 con il quale la dichiarava “idonea parzialmente con prescrizioni
o limitazioni: adibire ai servizi a terra e non a bordo treno per due mesi, poi rivalutare” e che, in data
02.07.2020, la società datrice di lavoro la adibiva alle diverse mansioni di operatrice di logistica con mansioni di carico e scarico a terra.
La riferiva altresì di essere stata dichiarata inidonea permanentemente alla mansione specifica di Pt_1 addetta alla ristorazione di bordo in data 08.10.2020 e di aver prontamente denunciato l'evento all' e, per suo tramite, alla compagnia assicuratrice odierna convenuta. Di talché, a fronte della CP_2 decisione della compagnia di negarle l'indennizzo una tantum per l'inidoneità definitiva e di riconoscerle la somma di € 75,00 per l'inidoneità temporanea, l'attrice agiva in giudizio onde sentir condannare la al pagamento in suo favore dell'importo di € Controparte_1
8.025,00, da attualizzarsi in corso di causa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria per sopravvenuta inidoneità temporanea e definitiva al servizio.
Si costituiva regolarmente la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree e, in via gradata, il contenimento della pretesa entro i limiti del provato. La
[...] contestava la fondatezza della domanda sotto il profilo sia dell'an che del Controparte_1
quantum, rappresentando che la avrebbe dovuto trasmettere anche la certificazione del Servizio Pt_1
Sanitario della società di appartenenza e che, a tutto concedere, all'attrice spetterebbe l'indennità per inidoneità provvisoria al servizio limitatamente al periodo intercorrente dal 02.07.2020 all'08.10.2020,
pagina 2 di 5 data in cui ella veniva dichiarata inidonea permanentemente dal datore di lavoro. Dopo aver concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la scrivente rinviava il giudizio all'udienza del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale con termine per note. A detta udienza, questo
Giudice tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
* * *
1. Nel merito
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. L'art. 1 della polizza n.
380935844 versata in atti e sottoscritta dall'attrice in data 02.10.2019, invero, stabilisce:
“Alla Polizza Convenzione possono chiedere di aderire i dipendenti dei seguenti enti le cui qualifiche lavorative prevedono, in caso di Infortunio o Malattia, l'inidoneità temporanea o definitiva al servizio con riallocazione lavorativa in diversa qualifica e ridotta mansione rispetto alla precedente:
- Società facenti parte del Gruppo Ferrovie dello Stato;
- Ditte appaltanti attività ferroviarie;
- Compagnia Internazionale Vagoni Letto e di Aziende ad esse collegate;
- Aziende o Società dei vettori del trasporto stradale, aereo, marittimo, portuale, autoferrotranviario, degli ausiliari del traffico e dei servizi di trasporto, nonché delle Aziende/Società controllate e partecipate dalle suddette;
- Organizzazioni sindacali FILT-CGIL; ; CP_4 CP_5 CP_6
- Società controllate o collegate alle Organizzazioni Sindacali CISL-CIGL-UIL-ORSA”.
Il successivo art. 2 precisa che “La presente Polizza Convenzione ha una durata di 1 (uno) anno dalla data di effetto. La stessa si intenderà tacitamente rinnovata per la durata di un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle Parti Contraenti ( o ) con lettera CP_2 Controparte_1 raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza”.
Nella specie è stato provato (ed è comunque incontestato) che l'attrice prestasse attività lavorativa per la LI TO S.p.a. (ditta appaltante attività ferroviarie) a far data dall'assunzione avvenuta il
01.11.2013 con contratto a tempo indeterminato, qualifica OPE, livello di inquadramento E1 e mansioni di addetta al servizio di ristorazione a bordo.
È altresì certo che l'evento dal quale è derivata l'inidoneità al servizio (dapprima temporanea e successivamente definitiva) della consista in una malattia riscontrata nel primo anno di vigenza e Pt_1
validità della predetta polizza.
Neppure colgono nel segno le eccezioni della compagnia convenuta dirette a confutare la pretesa attorea sotto il profilo dell'an, atteso che l'assicurazione si è limitata a contestare l'inosservanza degli pagina 3 di 5 artt. 19 e 21 della polizza per non aver l'attrice prodotto la certificazione del Servizio Sanitario della
Società di appartenenza.
Premesso che non è contestato che la denuncia di sinistro sia stata regolarmente trasmessa all' , va CP_2 posta in rilievo la circostanza per la quale l'attrice ha provveduto all'integrazione documentale così come richiesta dall' con la comunicazione (prodotta agli atti) del 17.11.2020. CP_2
Va, infine, valorizzata la certificazione rilasciata all'attrice dal medico della struttura pubblica dell'11.9.2020 e dall'Asl di Avellino il 13.10.2020 pure depositata in giudizio, nonché l'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo, sia in misura inferiore da parte della compagnia assicurativa, come risulta dalla comunicazione del 3.5.2021.
§ Sul quantum debeatur
Va preliminarmente osservato che l'attrice ha agito al fine di sentir condannare l'assicurazione al versamento in suo favore dell'indennizzo per sopravvenuta inidoneità provvisoria e definitiva al servizio.
Tanto in applicazione dell'art. 4 della polizza che così dispone: “In caso di malattia o infortunio che
l' subisca durante lo svolgimento delle proprie attività professionali nell'ambito della Parte_2
Società di appartenenza, ovvero durante ogni altra attività extraprofessionale, da cui derivi una inidoneità temporanea al servizio accertata dal Servizio Sanitario della Società di appartenenza, riconosce le seguenti indennità: Controparte_1
• conseguente a malattia o infortunio:
- € 25,00 al giorno per un massimo di 365 gg. per anno assicurativo;
- riconoscimento dell'indennità a decorrere dal 20° giorno successivo a quello di inizio della inidoneità al servizio.
Garanzia indennità forfettaria per inidoneità definitiva al servizio accertata dal Servizio Sanitario della società di appartenenza.
• Indennità forfettaria conseguente a infortunio o a gravi eventi (come definiti nell'elenco allegato): ..omissis.”
Orbene, poiché la malattia riscontrata alla consiste in una ipoacusia mista neurosensoriale e non Pt_1 rientra nell'elenco dei grandi eventi allegato alle condizioni generali di polizza (quali ictus cerebrale, infarto miocardico acuto, cancro, insufficienza renale, trapianto di organi, paralisi, sclerosi multipla), è escluso che all'attrice possa riconoscersi l'indennità per inidoneità definitiva al servizio.
Ne consegue che parte attrice abbia diritto esclusivamente all'indennizzo per l'inidoneità provvisoria che deve essere quantificato sulla scorta del combinato disposto degli artt. 4 e 21 del contratto di polizza. L'art. 21, difatti, testualmente prevede che “…sia per la prestazione inidoneità temporanea sia
pagina 4 di 5 per la prestazione inidoneità definitiva al servizio le rispettive indennità vengono corrisposte solo ed esclusivamente se l'assicurato viene riallocato, in seguito a infortunio, malattia o grande evento, con qualifica diversa, e mansioni ridotte o comunque diverse da quella in precedenza ricoperta”.
Va evidenziato che in data 02.07.2020 la datrice di lavoro ha adibito l'attrice alla diversa qualifica di operatrice di logistica con mansioni di carico e scarico a terra e che l'attrice ha svolto dette mansioni sino al 08.10.2020 (data in cui la è stata dichiarata permanentemente inidonea al servizio dal Pt_1
datore di lavoro).
Va da sé che il periodo indennizzabile per l'inidoneità provvisoria debba essere individuato nell'arco temporale intercorrente tra la data del 18.6.2020, coincidente con la dichiarazione di inidoneità parziale da parte dell'azienda LI TO spa, e la data della cessazione dal servizio, l'8.10.2020.
L'indennizzo spettante a parte attrice è pertanto pari all'importo di € 2.300,00, calcolato moltiplicando
92 gg (18.06.2020 – 08.10.2020 detratti i 20 gg di franchigia) per € 25,00 al giorno. A tale importo va decurtata la somma di € 75,00 che la compagnia ha provato di aver già versato all'attrice a titolo di indennità per inidoneità provvisoria al servizio.
2. Sulle spese di lite
In ragione della riduzione dell'importo richiesto, le spese del presente giudizio possono essere compensate per 1/3 e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di € 2.225,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite;
- condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice le rimanenti spese di lite che si liquidano per l'intero nella somma di € 1.278,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15 %, ed esborsi pari a €
237,00, con attribuzione al procuratore.
Avellino, 13 gennaio 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2608/2021 promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
D'Ambrosio (C.F. ; pec: ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 6
- ATTRICE -
CONTRO
C.F. in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tuccillo (C.F. C.F. ; C.F._3
pec: e con questi elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Carlo Del Email_2
Balzo n. 55 presso lo studio dell'avv. Tommaso Fabiano (C.F. ; pec: C.F._4
Email_3
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...] innanzi all'intestato Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Controparte_1
Accertare e dichiarare la validità e regolarità del rapporto contrattuale tra l'istante e la società
- nonché la società Controparte_2 [...]
, di cui alla polizza convenzione indicata in premessa n. Controparte_3
380935844 del 2.10.2019, accogliere la domanda dichiarando l'obbligo della di Controparte_1
pagina 1 di 5 indennizzare la sig.ra in forza della richiamata polizza e per l'effetto:
2. condannare la Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di euro 8.025,00, Controparte_1
come specificamente riportato in premessa, da attualizzare in corso di causa, non essendo intervenuto un evento di guarigione, per la sopravvenuta inidoneità temporanea e definitiva al servizio della sig.ra
, oltre gli interessi legali e l'ulteriore danno derivante dalla svalutazione monetaria, il tutto da Pt_1
contenersi comunque entro i limiti di valore della propria competenza;
3. Condannare, in ogni caso, la
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 procuratore che si dichiara antistatario, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.”
A supporto delle proprie istanze, l'odierna attrice premetteva di aver stipulato - in data 02.10.2019 - la polizza n. 380935844 di inidoneità temporanea o definitiva al servizio, per malattia o infortunio, con la società e con l'Istituto Nazionale Assistenza e Trasporti soc. coop. Controparte_1
A.r.l. (c.d. “ ”) in qualità di dipendente della LI TO S.p.a. (società appaltante attività CP_2
ferroviarie) in forza di contratto a tempo indeterminato del 01.11.2013 con qualifica OPE, livello di inquadramento E1 e mansioni di addetta ai servizi di bordo c.d. ASB. Esponeva l'attrice che, ad esito della visita periodica di sorveglianza sanitaria ex art. 41 D. Lgs. 81/2008, il medico competente emetteva il certificato del 18.06.2020 con il quale la dichiarava “idonea parzialmente con prescrizioni
o limitazioni: adibire ai servizi a terra e non a bordo treno per due mesi, poi rivalutare” e che, in data
02.07.2020, la società datrice di lavoro la adibiva alle diverse mansioni di operatrice di logistica con mansioni di carico e scarico a terra.
La riferiva altresì di essere stata dichiarata inidonea permanentemente alla mansione specifica di Pt_1 addetta alla ristorazione di bordo in data 08.10.2020 e di aver prontamente denunciato l'evento all' e, per suo tramite, alla compagnia assicuratrice odierna convenuta. Di talché, a fronte della CP_2 decisione della compagnia di negarle l'indennizzo una tantum per l'inidoneità definitiva e di riconoscerle la somma di € 75,00 per l'inidoneità temporanea, l'attrice agiva in giudizio onde sentir condannare la al pagamento in suo favore dell'importo di € Controparte_1
8.025,00, da attualizzarsi in corso di causa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria per sopravvenuta inidoneità temporanea e definitiva al servizio.
Si costituiva regolarmente la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree e, in via gradata, il contenimento della pretesa entro i limiti del provato. La
[...] contestava la fondatezza della domanda sotto il profilo sia dell'an che del Controparte_1
quantum, rappresentando che la avrebbe dovuto trasmettere anche la certificazione del Servizio Pt_1
Sanitario della società di appartenenza e che, a tutto concedere, all'attrice spetterebbe l'indennità per inidoneità provvisoria al servizio limitatamente al periodo intercorrente dal 02.07.2020 all'08.10.2020,
pagina 2 di 5 data in cui ella veniva dichiarata inidonea permanentemente dal datore di lavoro. Dopo aver concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la scrivente rinviava il giudizio all'udienza del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale con termine per note. A detta udienza, questo
Giudice tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
* * *
1. Nel merito
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. L'art. 1 della polizza n.
380935844 versata in atti e sottoscritta dall'attrice in data 02.10.2019, invero, stabilisce:
“Alla Polizza Convenzione possono chiedere di aderire i dipendenti dei seguenti enti le cui qualifiche lavorative prevedono, in caso di Infortunio o Malattia, l'inidoneità temporanea o definitiva al servizio con riallocazione lavorativa in diversa qualifica e ridotta mansione rispetto alla precedente:
- Società facenti parte del Gruppo Ferrovie dello Stato;
- Ditte appaltanti attività ferroviarie;
- Compagnia Internazionale Vagoni Letto e di Aziende ad esse collegate;
- Aziende o Società dei vettori del trasporto stradale, aereo, marittimo, portuale, autoferrotranviario, degli ausiliari del traffico e dei servizi di trasporto, nonché delle Aziende/Società controllate e partecipate dalle suddette;
- Organizzazioni sindacali FILT-CGIL; ; CP_4 CP_5 CP_6
- Società controllate o collegate alle Organizzazioni Sindacali CISL-CIGL-UIL-ORSA”.
Il successivo art. 2 precisa che “La presente Polizza Convenzione ha una durata di 1 (uno) anno dalla data di effetto. La stessa si intenderà tacitamente rinnovata per la durata di un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle Parti Contraenti ( o ) con lettera CP_2 Controparte_1 raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza”.
Nella specie è stato provato (ed è comunque incontestato) che l'attrice prestasse attività lavorativa per la LI TO S.p.a. (ditta appaltante attività ferroviarie) a far data dall'assunzione avvenuta il
01.11.2013 con contratto a tempo indeterminato, qualifica OPE, livello di inquadramento E1 e mansioni di addetta al servizio di ristorazione a bordo.
È altresì certo che l'evento dal quale è derivata l'inidoneità al servizio (dapprima temporanea e successivamente definitiva) della consista in una malattia riscontrata nel primo anno di vigenza e Pt_1
validità della predetta polizza.
Neppure colgono nel segno le eccezioni della compagnia convenuta dirette a confutare la pretesa attorea sotto il profilo dell'an, atteso che l'assicurazione si è limitata a contestare l'inosservanza degli pagina 3 di 5 artt. 19 e 21 della polizza per non aver l'attrice prodotto la certificazione del Servizio Sanitario della
Società di appartenenza.
Premesso che non è contestato che la denuncia di sinistro sia stata regolarmente trasmessa all' , va CP_2 posta in rilievo la circostanza per la quale l'attrice ha provveduto all'integrazione documentale così come richiesta dall' con la comunicazione (prodotta agli atti) del 17.11.2020. CP_2
Va, infine, valorizzata la certificazione rilasciata all'attrice dal medico della struttura pubblica dell'11.9.2020 e dall'Asl di Avellino il 13.10.2020 pure depositata in giudizio, nonché l'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo, sia in misura inferiore da parte della compagnia assicurativa, come risulta dalla comunicazione del 3.5.2021.
§ Sul quantum debeatur
Va preliminarmente osservato che l'attrice ha agito al fine di sentir condannare l'assicurazione al versamento in suo favore dell'indennizzo per sopravvenuta inidoneità provvisoria e definitiva al servizio.
Tanto in applicazione dell'art. 4 della polizza che così dispone: “In caso di malattia o infortunio che
l' subisca durante lo svolgimento delle proprie attività professionali nell'ambito della Parte_2
Società di appartenenza, ovvero durante ogni altra attività extraprofessionale, da cui derivi una inidoneità temporanea al servizio accertata dal Servizio Sanitario della Società di appartenenza, riconosce le seguenti indennità: Controparte_1
• conseguente a malattia o infortunio:
- € 25,00 al giorno per un massimo di 365 gg. per anno assicurativo;
- riconoscimento dell'indennità a decorrere dal 20° giorno successivo a quello di inizio della inidoneità al servizio.
Garanzia indennità forfettaria per inidoneità definitiva al servizio accertata dal Servizio Sanitario della società di appartenenza.
• Indennità forfettaria conseguente a infortunio o a gravi eventi (come definiti nell'elenco allegato): ..omissis.”
Orbene, poiché la malattia riscontrata alla consiste in una ipoacusia mista neurosensoriale e non Pt_1 rientra nell'elenco dei grandi eventi allegato alle condizioni generali di polizza (quali ictus cerebrale, infarto miocardico acuto, cancro, insufficienza renale, trapianto di organi, paralisi, sclerosi multipla), è escluso che all'attrice possa riconoscersi l'indennità per inidoneità definitiva al servizio.
Ne consegue che parte attrice abbia diritto esclusivamente all'indennizzo per l'inidoneità provvisoria che deve essere quantificato sulla scorta del combinato disposto degli artt. 4 e 21 del contratto di polizza. L'art. 21, difatti, testualmente prevede che “…sia per la prestazione inidoneità temporanea sia
pagina 4 di 5 per la prestazione inidoneità definitiva al servizio le rispettive indennità vengono corrisposte solo ed esclusivamente se l'assicurato viene riallocato, in seguito a infortunio, malattia o grande evento, con qualifica diversa, e mansioni ridotte o comunque diverse da quella in precedenza ricoperta”.
Va evidenziato che in data 02.07.2020 la datrice di lavoro ha adibito l'attrice alla diversa qualifica di operatrice di logistica con mansioni di carico e scarico a terra e che l'attrice ha svolto dette mansioni sino al 08.10.2020 (data in cui la è stata dichiarata permanentemente inidonea al servizio dal Pt_1
datore di lavoro).
Va da sé che il periodo indennizzabile per l'inidoneità provvisoria debba essere individuato nell'arco temporale intercorrente tra la data del 18.6.2020, coincidente con la dichiarazione di inidoneità parziale da parte dell'azienda LI TO spa, e la data della cessazione dal servizio, l'8.10.2020.
L'indennizzo spettante a parte attrice è pertanto pari all'importo di € 2.300,00, calcolato moltiplicando
92 gg (18.06.2020 – 08.10.2020 detratti i 20 gg di franchigia) per € 25,00 al giorno. A tale importo va decurtata la somma di € 75,00 che la compagnia ha provato di aver già versato all'attrice a titolo di indennità per inidoneità provvisoria al servizio.
2. Sulle spese di lite
In ragione della riduzione dell'importo richiesto, le spese del presente giudizio possono essere compensate per 1/3 e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di € 2.225,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite;
- condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice le rimanenti spese di lite che si liquidano per l'intero nella somma di € 1.278,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15 %, ed esborsi pari a €
237,00, con attribuzione al procuratore.
Avellino, 13 gennaio 2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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