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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9830/2016 R.G.
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., (C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), (C.F. ), C.F._3 Parte_5 C.F._4
(C.F. , e Parte_6 C.F._5 Pt_7
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
[...] C.F._6
Leonardo Biscotti, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponenti – attori in via riconvenzionale
CONTRO
P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. e, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Franco Buonasorte, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opposta – convenuta in via riconvenzionale
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. e, per Controparte_2 P.IVA_3
essa, in persona della dott.ssa , elettivamente domiciliata CP_3 Persona_1 presso lo studio dell'avv. Franco Buonasorte, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
interventrice ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, ottemperando al decreto del 2.2.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta, preci- sando le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente riportate;
la causa, all'esito
1 dell'udienza cartolare del 20.3.2025, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno spiegato opposizione al decreto ingiuntivo n. 1903 del
[...] Parte_7
17.10.2016, con cui il Tribunale di Foggia ha ingiunto loro di pagare € 293.273,48, oltre interessi e spese di lite.
Gli opponenti hanno riferito che, in data 14.1.2008, la ha stipulato il Parte_1
Contr contratto di conto corrente di corrispondenza n. 45,90 del 14.01.2008 con presso la filiale di
Apricena; che, in tale occasione, i soci della correntista, anch'essi odierni opponenti, hanno altresì prestato apposita fideiussione per un fido pari a € 450.000,00; hanno evidenziato di non aver mai utilizzato per intero il fido, ma di avere periodicamente prelevato somme significativamente inferiori, sempre restituite nel giro di pochi mesi e che, nonostante ciò, la Banca ha applicato, su tali importi, una indebita capitalizzazione e, cioè, interessi anatocistici, determinando la crescita dell'esposizione debitoria fino al raggiungimento della somma ingiunta.
La parte opponente ha chiesto, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività del decreto;
nel merito, ha chiesto la revoca del provvedimento, contestando il quantum della pretesa monitoria, poiché determinato illegittimamente mediante applicazione di tassi di interesse anatocistici;
ha inoltre proposto domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento del danno quantificato in € 300.000 e consistito nel mancato guadagno, nella perdita di chance e nella lesione del diritto di immagine, derivanti dal mancato versamento delle somme prese a mutuo con un diverso contratto di finanziamento stipulato con la per la realizzazione di un progetto di CP_1
costruzione; in via subordinata, ha chiesto che sia rideterminata la somma effettivamente dovuta dagli opponenti al netto degli interessi anatocistici e che tale somma si compensata con quella
Contr dovuta dalla per il risarcimento del danno;
il tutto con vittoria di spese di lite
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.9.2017, si è costituita la CP_1 opposta, contestando integralmente il contenuto dell'avverso atto di citazione e la fondatezza della domanda riconvenzionale.
2 La ha preliminarmente chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria CP_1
esecutività del decreto nei confronti della Euro Domus s.p.a., nonché la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento nei confronti dei fideiussori;
nel merito, ha chiesto di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, avendo la banca applicato gli interessi debitori espressamente pattuiti in contratto, mai contestati dalla società opponente a seguito di comunicazione dell'estratto conto periodico;
con riguardo all'anatocismo, inoltre, ha evidenziato l'infondatezza della censura sollevata dall'opponente, in quanto il contratto di conto corrente è staso stipulato in epoca successiva alla delibera CICR 9.2.2000 e prima che la riforma dell'art. 120 TUB, datata 2013, divenisse precettiva;
in via subordinata, ha chiesto che gli opponenti siano comunque condannati al pagamento in solido, fra loro, della somma di € 293,273,48 oltre interessi dalla domanda.
Quanto alla domanda riconvenzionale, ne ha eccepito la preliminare improcedibilità per omessa mediazione e chiesto comunque il rigetto, in quanto il contratto di finanziamento menzionato dagli opponenti non sarebbe mai stato firmato dai fideiussori e mai eseguito, anche in ragione della omessa produzione della documentazione necessaria da parte della società istante;
il tutto con vittoria di spese di lite.
II. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei confronti della e concessa anche nei confronti dei fideiussori opponenti, il Parte_1
giudice ha assegnato alle parti un termine per introdurre il procedimento di mediazione, che ha però avuto esito negativo;
ha quindi concesso i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, all'esito del deposito delle memorie, ha formulato una proposta conciliativa alla quale gli opponenti hanno ritenuto di non aderire.
La causa è stata istruita con sole prove documentali e, riservata in decisione all'udienza del
3.5.2024, è stata rimessa sul ruolo perché la copia del contratto di c/c n. 45,90 del 14.1.2008, posto a base del decreto ingiuntivo opposto, non recava la sottoscrizione di Parte_1
e, pertanto, è stata sollevata d'ufficio la questione della nullità del contratto ai sensi dell'art. 101
c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.9.2024, è intervenuta volontariamente in giu- dizio per mezzo della mandataria in qualità di successore a Controparte_2 CP_3 titolo particolare del credito ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (in forza di contratto di cessione in blocco del 20.12.2017), richiamando integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti e scritti difensivi della originaria titolare del credito ed aderendo alle difese e alle conclusioni da quest'ultima rasse- gnate e depositando, altresì, il contratto di conto corrente debitamente sottoscritto dalla società Euro
3 Domus Costruzioni, già prodotto nel fascicolo monitorio prima dell'emissione del d.i., a seguito di richiesta di integrazione documentale del Giudice.
La causa è, quindi, pervenuta all'udienza del 20.3.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
III.- In via preliminare, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere nei rapporti tra l'attuale titolare del credito, e i sig.ri , Controparte_2 Parte_5 [...]
e nella qualità di fideiussori, avendo dette parti definito in via Parte_8 Parte_7
stragiudiziale la lite, come confermato dalla quietanza depositata da parte opponente in data
2.6.2024, con le quali la cessionaria ha dato atto di aver ricevuto il versamento di quanto concordato e di non aver più nulla a pretendere dai sig.ri , e Parte_5 Parte_2 Pt_7
in merito alla posizione azionata in via monitoria.
[...]
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, la cessazione della materia del con- tendere deve essere pronunciata non solo nei casi in cui vi sia una rinuncia espressa alla pretesa so- stanziale, ma anche quando venga meno nel corso del giudizio l'interesse ad agire e a contraddire delle parti (ex multis Cass. Sez. III, n. 10478/2004).
L'interesse ad agire, quale condizione dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c., si risolve nella concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denun- ciata, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice.
Si deve, quindi, ritenere che l'intervenuto accordo transattivo tra le parti abbia determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale nel merito.
Alla stregua di tali risultanze non può il giudicante che prendere atto del difetto dei presup- posti necessari per pronunciare utilmente sulla domanda azionata in via monitoria dalla Banca op- posta e dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere. Il d.i. va, pertanto, revocato nei confronti dei fideiussori che hanno transatto la lite.
Sempre in via preliminare, rileva questo Tribunale che, dedotta dall'interventrice
[...] la propria successione nel credito dell'opposta in forza di contratto di cessione di crediti CP_2
pro soluto sottoscritto in data 20.12.2017, nessuna contestazione è stata al riguardo formulata nel primo atto difensivo successivo alla costituzione della cessionaria (ossia l'udienza del 10.10.2024), dagli opponenti, accettando, perciò, il contradditorio nei confronti della cessionaria.
Secondo, infatti, il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di
4 un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha sì l'onere di dimostrare l'in- clusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ma ciò solo in caso di contestazione della titolarità del cre- dito in capo all'asserita cessionaria, dovendosi, per contro, ritenere sufficiente – in caso di ricono- scimento implicito od esplicito della legittimazione sostanziale della cessionaria – la produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. n. 4116/2016, da ulti- mo, Cass. n. 24798/2020).
Occorre, a tal proposito, rimarcare che con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81
c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (Trib. Bari
n. 2171/2015; Cass. n. 22424/2009).
Ne consegue che – in assenza di formale estromissione dal giudizio della cedente – la deci- sione viene emessa nei confronti della parte originaria, ma fa stato anche nei confronti del successo- re a titolo particolare, avendo la legittimazione del cedente portata meramente sostitutiva e proces- suale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Secondo l'ordine logico giuridico delle questioni sottoposte al contraddittorio tra le parti, va prioritariamente scrutinata l'eccezione di decadenza per tardività della produzione del contratto di c/c da parte dell'opposta, sollevata da parte opponente con la comparsa conclusionale del
18.4.2025.
L'eccezione è del tutto priva di pregio e va, pertanto, rigettata.
In base all'orientamento condiviso della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a de- creto ingiuntivo, infatti, stante la mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che si instaura a seguito dell'opposizione, i do- cumenti allegati al ricorso monitorio non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e devono quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova (Cass. civ. n.
27865/2024).
Ad abundantiam, si precisa che la giurisprudenza della Suprema Corte ha persino ritenuto ammissibile il deposito, nell'ambito del giudizio di opposizione, dei documenti allegati al ricorso
5 monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal Giudice per le produzioni documentali, at- teso che tali documenti non possono essere qualificati come nuovi nei successivi sviluppi del pro- cesso (Cass. civ. n. 20584/2019).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il contratto di c/c debitamente sottoscritto dalla società opponente, depositato da quest'ultima nell'ambito del fascicolo monitorio in data
14.10.2016 (n. 7250/2016 R.G.) e ridepositato nel giudizio di opposizione dalla cessionaria interve- nuta in data 30.9.2024, deve ritenersi automaticamente acquisito agli atti.
Venendo al merito, deve richiamarsi innanzitutto la nota regola distributiva dell'onere pro- batorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assu- mere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitu- tivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso so- stanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 5071/2009).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a segui- to dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale, oltre all'esame dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, deve essere valutata la fondatezza nel merito della pretesa creditoria (cfr. Cass. n. 8954/2020).
Nella fattispecie in esame, si controverte del saldo del contratto di c/c n. 45,90, acceso in da- ta 14.1.2008 dalla presso la filiale di Apricena della Parte_1 Controparte_1
e chiuso alla data del 18.8.2015, con un giroconto a sofferenza in linea capitale di €
[...]
273.512,28, saldo poi diventato di € 293.273,48 alla data del 18.02.2016 per effetto della matura- zione degli interessi al tasso debitore convenuto.
Posto, quindi, che il thema decidendum della presente controversia si incentra sulla legitti- mità delle clausole di determinazione degli interessi e della loro capitalizzazione, si rende opportu- no rilevare quanto segue.
L'applicazione di interessi ultra-legali deve ritenersi legittima a condizione che la loro misu- ra sia stata concordata per iscritto dalle parti e/o le sue variazioni sfavorevoli siano state comunicate o approvate dal correntista. Peraltro, la previsione della forma scritta per la determinazione di inte- ressi in misura superiore al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, 3 co., c.c., non richiede la necessaria indicazione in cifre del tasso, risultando sufficiente il rinvio a criteri che ne consentano la quantifi- cazione in modo certo e obiettivo.
Preme poi puntualizzare che la facoltà per l'istituto bancario di modificare unilateralmente in senso sfavorevole per il correntista le condizioni economiche del rapporto è espressamente rico-
6 nosciuta, al ricorrere di determinate condizioni, dall'art. 118 T.U.B. (id est specifica pattuizione per iscritto, giustificato motivo e comunicazione preventiva al cliente).
Con riferimento al fenomeno del c.d. anatocismo, deve osservarsi che l'art. 1283 c.c. con- sente l'anatocismo, ossia l'operazione di addebito degli interessi alla somma capitale, in modo che producano a loro volta interessi, solo in presenza di alcune condizioni elencate dalla stessa norma, condizioni che non ricorrono nei rapporti di conto corrente bancario.
Tuttavia, la previsione di una forma di capitalizzazione degli interessi deve ritenersi valida nei contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 – data di entrata in vigore della delibera
CICR 9.2.2000 – qualora le parti abbiano specificamente approvato per iscritto la clausola sulla ca- pitalizzazione con la medesima periodicità degli interessi creditori e debitori.
L'ammissibilità o meno di una forma di capitalizzazione degli interessi è legata, pertanto, al- la specifica pattuizione per iscritto della clausola contrattuale e a condizione di reciprocità, nel ri- spetto dell'art. 120 TUB (dapprima modificato dall'art. 1 co. 629 l. n. 147/2013 e poi dall'art. 17 bis d.l. n. 18/2016 conv. l. n. 49/2016).
Così delineato il contesto giuridico della questione controversa, deve innanzitutto eviden- ziarsi che la prima censura relativa alla “applicazione di un tasso di interesse a dir poco elevato” è del tutto infondata.
Sul punto, è sufficiente rilevare che gli interessi relativi al contratto di c/c n. 45,90 sono stati ab origine determinati e pattuiti per iscritto nella misura del 14,650% (cfr. pag. 1 documenti di sin- tesi) e la clausola contenente la previsione dello ius variandi è stata predisposta nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB (pag. 6 contratto – art. 13).
Con riferimento all'anatocismo, la censura è parimenti priva di pregio giuridico.
Il caso di specie, infatti, attiene a un rapporto stipulato successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000, per il quale dunque è consentita la capitalizzazione degli interessi trimestrale e reci- proca, come risulta espressamente pattuito nel rapporto impugnato (cfr. pag. 8 del contratto “condi- zioni economiche – sezione conto corrente bancario” e pag. 9, art. 9 delle “condizioni giuridiche – sezione conto corrente bancario”, clausola questa che è stata specificatamente approvata per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 1341, 2 co., c.c.: pag. 15 del contratto).
Tanto chiarito, deve osservarsi che se, da un lato, la ha fornito piena prova del diritto CP_1
di credito azionato in via monitoria, mediante la produzione in giudizio del contratto di c/c debita- mente sottoscritto e di tutti gli estratti conto del rapporto, dall'altro lato, parte opponente si è limita- ta a sollevare contestazioni puramente generiche e non circostanziate, a richiamare meri precedenti giurisprudenziali, senza peraltro mai eccepire che l'istituto bancario abbia operato in maniera dif-
7 forme rispetto a quanto pattuito (legittimamente) nelle condizioni contrattuali, continuando ad insi- stere per l'ammissione di una Ctu contabile al fine di dimostrare in concreto la fondatezza delle proprie asserzioni.
A fronte di tali evidenti carenze assertive, la richiesta di Ctu non è stata ammessa.
Ed, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di que- stioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie alle- gazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fat- ti o circostanze non provati” (Cass. civ. n. 8498 del 31.3.2025).
Preme, infine, evidenziare che l'onere di cui all'art. 2697 c.c. non può mai ritenersi sufficientemente soddisfatto con il solo mero, generico ed indistinto richiamo alla consulenza di parte, nel caso di specie composta da un'unica pagina senza alcuna esplicitazione dei criteri di calcolo utilizzati e dei conteggi effettuati (cfr. consulenza di parte depositata con la memoria ex art. 183, 6 co., n. 2, c.p.c.).
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta illegittima tenuta dalla Banca con- sistita nel “non aver versato le somme relative ad un finanziamento approvato”, la stessa è del tutto destituita di fondamento e va, pertanto, rigettata.
A fronte dell'addebito di responsabilità in capo alla circa la mancata erogazione del CP_1
finanziamento Cassa Depositi e Prestiti ottenuto in data 17.12.2013 dalla Parte_1 della somma di € 400.000, l'opposta ha replicato che la mancata erogazione è dipesa dalla
[...]
mancata sottoscrizione della clausola relativa alla garanzia fideiussoria da parte dei sig.ri
[...]
, , , e Parte_9 Parte_5 Parte_3 Parte_6 Parte_10
(art. 5 del contratto di finanziamento: all. 5 dell'atto di citazione) e dalla mancata esibizione
[...] da parte della mutuataria di “copia della domanda di finanziamento” necessaria al fine di poter ri- condurre il contratto ad una delle varie convenzioni negli anni intervenute tra la Cassa e Pt_11
gli Istituti di credito e, quindi, verificare la conformità del testo contrattuale ai modelli previsti nelle singole convenzioni.
Ciò posto, in virtù della ragione più liquida, la domanda va rigettata perché del tutto carente sotto il profilo del c.d. danno conseguenza, il cui onere probatorio ricade sull'attore (nel caso di specie l'opponente/attore in via riconvenzionale).
8 A tal proposito, mette conto evidenziare che l'opponente, a riprova del danno patrimoniale subito, quantificato nella misura di € 200.000 a titolo di mancato guadagno – dopo aver dedotto che la somma finanziata era necessaria per la “realizzazione di una serie di appartamenti derivanti dall'acquisto di un terreno e successiva edificazione dello stesso” – ha prodotto una scrittura datti- loscritta contenente una proposta d'acquisto di terreno proveniente da un tale “ Persona_2
[.
”, non compilata nella parte relativa alle condizioni economiche pattuite e priva di data e, peraltro, non accettata dal venditore (all. 2 citazione depositato il 23.12.2016, inspiegabilmente ridepositato con la memoria ex art. 183, 6 co., n. 2, c.p.c. compilato in alcune parti mancanti, come la data).
Trattasi di un documento, quindi, totalmente sfornito di valenza probatoria.
Lo stesso dicasi per il “prospetto costi e ricavi acquisto immnobile – terreno edificabile”
(all. 4 citazione), foglio A4 dattiloscritto, privo di data e di sottoscrizione.
Secondo l'opponente, in virtù di questo inesistente “contratto” di acquisto di terreni – rectius promessa di acquisto, che come si è visto non è mai stata accettata da parte venditrice e quindi non si è mai perfezionata – asseritamente sottoscritto in data 20.12.2013, la società avrebbe Parte_1
sottoscritto a distanza di poco più di due mesi dalla proposta n. 6 contratti preliminari di vendita di unità immobiliari tra Febbraio e Aprile 2014 (depositati dall'opponente con la memoria ex art. 183,
6 co., n. 2, c.p.c.), rimasti inadempiuti a causa della mancata erogazione del finanziamento da parte della Banca opposta, il cui comportamento avrebbe precluso alla società opponente di acquistare il terreno, con conseguente perdita di profitto.
Non vi è chi non veda come la predetta ricostruzione fattuale fornita dall'opponente sia fal- lace sotto ogni aspetto, inverosimile e del tutto non credibile.
Deve rimarcarsi, infatti, che alcun “contratto acquisto terreni” è mai stato concluso da
[...]
e ciò per la inconfutabile ragione per cui la predetta proposta di acquisto depo- Parte_1 sitata in atti non proviene dalla società opponente (ma da tale “ ”), non reca il Persona_3
prezzo di acquisto e, soprattutto, non è mai stata accettata dalla parte venditrice.
Alcuna correlazione causale può, quindi, sussistere tra la mancata erogazione del finanzia- mento da parte di e quanto lamentato in citazione dall'opponente. CP_5
Quanto all'asserito danno non patrimoniale, è sufficiente evidenziare che la lesione del dirit- to all'immagine ed alla reputazione non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento (c.d. danno evento), che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, le cui con- seguenze pregiudizievoli devono essere provate dall'attore (c.d. danno conseguenza) (ex multis,
Cass. n. 4005/2020).
9 Solo una volta soddisfatti dall'interessato tali oneri di allegazione e prova, il Giudice può provvedere alla liquidazione del danno sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pre- giudizio patito dalla vittima.
Nel caso di specie, parte attrice nel richiedere la condanna della Banca opposta al risarci- mento del danno “prudenzialmente quantificato in € 100.000” si è limitata a dedurre che “la man- canza di liquidità derivante dal mancato accredito del finanziamento approvato ha comportato la perdita e conseguente mancata realizzazione di ulteriori progetti in essere con relativo mancato guadagno oltre che l'impossibilità di ottemperare agli impegni assunti con nocumento in termini di credibilità ed immagine”, senza null'altro specificare e documentare, mancando così di assolvere all'onere ex art. 2697 c.c. sulla stessa gravante.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale va rigettata perché non provata.
In conclusione, l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_3
, e va integralmente respinta in quanto infondata,
[...] Parte_4 Parte_6
con conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte.
IV.- Alla luce degli esiti del giudizio, le spese di lite tra parte creditrice e i fideiussori
[...]
, e vanno integralmente compensate, mentre Parte_12 Parte_2 Parte_7
le spese di lite tra parte creditrice ed , Parte_1 Parte_3 [...]
e vanno regolate secondo il principio di soccombenza. Parte_13 Parte_6
Mette conto precisare che le spese di lite vanno liquidate sia in favore della cedente (attuale parte opposta), sia in favore della cessionaria in relazione all'attività da questa concretamente svolta in giudizio, evitando una duplicazione in danno degli opponenti, che non hanno determinato l'intervento in giudizio della cessionaria (ferma comunque l'efficacia ex art. 2909 c.c. del presente provvedimento anche nei confronti di quest'ultima).
Alla liquidazione del compenso – in assenza di nota spese – deve, quindi, procedersi d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 520.000,00, applicando – nel rapporto processuale tra gli opponenti e la cedente – i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria, mentre – nel rapporto processuale tra gli opponenti e la cessionaria – i valori medi per la sola fase decisoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
10 1) DICHIARA la parziale cessazione del contendere nei rapporti tra l'attuale titolare del credito,
e i fideiussori, , Controparte_2 Parte_5 Parte_2
e e, per l'effetto, REVOCA il d.i. n. 1903/2016 emesso
[...] Parte_7
in data 17.10.2016 nei confronti di , Parte_5 Parte_2
e Parte_7
2) RIGETTA per il resto l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il d.i. n. 1903/2016 del
17.10.2016, che dichiara definitivamente esecutivo, emesso nei confronti di
[...]
nella qualità di debitrice principale, e nei confronti di Parte_1 Parte_3
, e , nella qualità di fideiussori,
[...] Parte_4 Parte_6
in favore della rispetto alla quale persiste il Controparte_1
rapporto processuale ex art. 111 c.p.c., ferma l'efficacia della presente sentenza e del decreto ingiuntivo anche in favore della cessionaria ex art. 2909 c.c.); Controparte_2
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra parte opposta, l'interventrice e i fideiussori
, e Parte_5 Parte_2 Parte_7
5) DA , Parte_1 Parte_3
e alla rifusione, in solido fra loro, in favore Parte_4 Parte_6
di delle spese di lite che liquida nella Controparte_1 somma di € 11.088, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
6) DA , Parte_1 Parte_3
e alla rifusione, in solido fra loro, in favore Parte_4 Parte_6 di delle spese di lite che liquida nella somma di € 6.164, oltre a Controparte_2
rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 17.6.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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