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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2620 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 02/04/2025, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), difeso dall'avv. QUINTILIANI FRANCESCA, P.IVA_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliata in PIAZZA BUENOS CP_1 P.IVA_2
AIRES, 5 - 00198 ROMA, presso lo studio dell'avv. CRISTIANO
PASQUALE, che la rappresenta e difende con procura in atti,
E
(c.f. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1402/2021 emessa dal
Tribunale di Cassino in data 02/11/2021.
Conclusioni dell'appellante: NEL MERITO, in riforma della sentenza n. 1402/2021 del Tribunale Civile di Cassino, per tutte le ragioni meglio esposte in premessa: 1) IN VIA PRINCIPALE, condannare l'ente appellato al pagamento in favore della società appellante degli interessi legali e moratori per l'importo di euro 17.055,50 oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) IN VIA ISTRUTTORIA, qualora la Corte ritenga non sufficiente ai fini del decidere la documentazione del giudizio di primo grado, disporre la CTU per l'esatto calcolo degli interessi legali e r.g. n. 1 moratori ex legge 741/1981 per il ritardato pagamento dei vari stati di avanzamento dei lavori e della rata di saldo, così come specificato nel conteggio allegato nel fascicolo di primo grado (doc. n. 37 fascicolo primo grado); 3)– condannare l'appellata alle spese e ai compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”. Conclusioni dell'appellata: IN VIA PREGIUDIZIALE - accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto,
l'inammissibilità dell'avverso gravame ex art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1402/2021 pubblicata il 2.11.2021 del Tribunale di Cassino.
IN VIA PRINCIPALE -per la denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la superiore ed assorbente eccezione di inammissibilità dell'avverso gravame ex art. 348 bis c.p.c., accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto ed, in accoglimento delle eccezioni ivi formulate, l'assoluta infondatezza dei motivi di appello “ex adverso” spiegati, in quanto infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare l'avversa impugnazione e confermare integralmente la sentenza n. 1402/2021 pubblicata il 2.11.2021 del
Tribunale di Cassino. Con il favore delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri di legge.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
1. Con atto di citazione in rinnovazione del 27.04.2015, la società
ora in liq.ne, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
, per ivi sentirla condannare al pagamento degli interessi legali
[...]
e di mora per l'importo di € 17.055,50, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Detta somma, era, a suo dire, dovuta dalla a titolo di interessi CP_2 ex lege n. 741/1981, maturati per il ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e della rata di saldo dei lavori di completamento del collettore fognante a servizio della zona bassa (ovest) del territorio del
Comune di come da contratto di appalto stipulato in data Pt_2
5.08.1994.
A fondamento della propria pretesa creditoria l'attrice produceva una tabella riassuntiva (cfr. doc. 38 atto di citazione) dalla stessa elaborata e contenente il calcolo degli interessi a suo dire maturati a fronte degli r.g. n. 2 asseriti ritardi nei pagamenti.
La convenuta sarebbe stata tenuta al pagamento di tale somma CP_2 in quanto:
a) avrebbe ottenuto l'affidamento dell'appalto “de quo” dalla Pt_1
SISTEMI IDRICI s.p.a.;
b) la società IDRICI s.p.a. sarebbe poi Controparte_3 subentrata in detto appalto, quale committente dei lavori, alla società
SISTEMI IDRICI s.p.a. per fusione ed assorbimento,
c) sarebbe succeduta, a sua volta, alla committente CP_2 in forza di una ulteriore operazione di Controparte_4 fusione,
d) per effetto della fusione, sarebbe divenuta quindi debitrice CP_2 dell'attrice . Pt_1
Si costituiva in giudizio n.q. di socio unico e mandataria CP_1 Co della eccependo anzitutto la nullità dell'atto di Controparte_5 citazione, e quindi esponendo:
1).da un lato, il fatto che la avesse semplicemente acquisito, CP_2 come provato per tabulas, un mero ramo d'azienda di
[...]
per di più, non contenente il contratto d'appalto in Controparte_4 questione con il Comune di Leonessa (all. 2, contratto d'affitto ramo di azienda);
2) dall'altro, il fatto che il corrispettivo relativo gli interventi de quo, lungi dall'essere dovuto da , fosse piuttosto a carico del Comune di CP_2
Leonessa, come emergeva per tabulas dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. 366 del 04.06.2003 (all. 3);
c) nel merito:
- in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito;
- la infondatezza comunque - per mancanza di prova – della pretesa creditoria azionata.
All'esito del giudizio il Tribunale con sentenza n. 1402/2021 pubblicata il 2.11.2021 rigettava integralmente la domanda dell'attrice . Pt_1
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «risulta carente la prova della legittimazione della , in quanto la avrebbe solo ceduto un CP_2 Controparte_4 ramo di azienda alla predetta senza che fosse ricompreso nella cessione l'appalto del Comune di Leonessa di cui era giudizio, ed in assenza comunque di piu' precisa ricostruzione contabile dei pagamenti e della loro epoca di effettuazione, in base ai cui dati effettuare il calcolo degli interessi r.g. n. 3 di mora eventualmente dovuti».
ha proposto appello. Parte_1
Mentre è rimasta contumace, Controparte_2 CP_1
si è costituita nella qualità di sua socia unica e successore, a seguito di
[...] estinzione della predetta, chiedendo rigetto del gravame.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 02/04/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello contiene 2 motivi: I)..il primo è rubricato: «1) INSUSSISTENZA DELL'ECCEPITO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SOCIETA' CONVENUTA” e fa leva su quanto dimostrato nella documentazione versata agli atti di causa per cui la veniva fusa Controparte_7 per incorporazione nella che a sua volta veniva assorbita nella CP_8
ora in Controparte_9 liquidazione (docc. nn. 1 e 2 memoria ex art. 183 VI comma cpc fascicolo primo grado), e sulla circostanza che in data 22.02.2006 la CP_2
pagò alla società attrice la fattura n. 9/2005 relativa alla rata di
[...] saldo dei lavori e, pertanto, si sarebbe riconosciuta inequivocabilmente parte nel rapporto contrattuale “de quo”. […],
II).. il secondo è rubricato: «GENERICA QUANTIFICAZIONE DEL
CREDITO VANTATO” che sarebbe insussistente, in quanto la società attrice ha versato agli atti di causa tutta la documentazione ossia i
SS.AA.LL., i registri contabili, la rata di saldo, ed il calcolo dettagliato degli interessi con tabella riassuntiva (docc. nn. 37-38 fascicolo di primo grado).
Nel corso del giudizio di primo grado, tra l'altro, il giudice di prime cure non aveva disposto la ctu contabile, che era stata richiesta, in quanto ritenuta non necessaria, alla luce del calcolo allegato (nel corso dei lavori furono redatti n. 5 stati di avanzamento, oltre allo stato finale dei lavori, con relativi certificati di pagamento, pagati con le corrispondenti fatture, il tutto come riportato riassuntivamente dalla tabella predetta, documenti n.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 fascicolo primo grado attrice). -Ed il certificato di ultimazione dei lavori fu redatto in data 10-12-1997 (documento n. 26 fascicolo primo grado) e la fattura del era del 7.8.2005 […] »; Parte_3
L'appello è infondato.
r.g. n. 4 1.Quanto al primo, ed assorbente, motivo della legittimazione passiva della odierna appellata, lo stesso si rivela infondato.
Parte appellante non ha confutato quanto affermato nella sentenza impugnata e che giova riportare:
“risulta carente la prova della legittimazione della , in quanto la CP_2 avrebbe solo ceduto un ramo di azienda alla predetta Controparte_4 senza che fosse ricompreso nella cessione l'appalto del Comune di
Leonessa di cui era giudizio”.
Sul punto l'appellante si è limitato ad asserire:
veniva fusa per incorporazione nella Controparte_7 CP_8 che a sua volta veniva assorbita nella Controparte_9
, ora in liquidazione (docc. nn. 1 e 2 memoria ex
[...] art. 183 VI comma cpc fascicolo primo grado), e sulla circostanza che in data 22.02.2006 la pagò alla società attrice la Controparte_2 fattura n. 9/2005 relativa alla rata di saldo dei lavori e, pertanto, si sarebbe riconosciuta inequivocabilmente parte nel rapporto contrattuale “de quo”. E' infatti stato provato per tabulas (all. 2 comparsa di costituzione in
Appello - contratto di cessione di ramo d'azienda del CP_1
17.12.2003) che, tra la (a sua volta Controparte_4 subentrata ad altra società, quale appaltatrice) e la vi sia stata una CP_2 cessione di ramo d'azienda e, non già, una, ben differente, operazione di fusione per incorporazione.
Va inoltre ribadito che con tale cessione è subentrata alla CP_2 solamente i contratti di concessione Controparte_4 che quest'ultima aveva in essere con i Comuni di e CP_10 CP_11
e non anche quello con il Comune di Leonessa riguardante i lavori
[...] di completamento del collettore fognante a servizio della zona bassa (ovest) del territorio del Comune di Leonessa (RI) per cui è l'odierna controversia. Di qui l'assenza di un titolo contrattuale sui cui l'appellante poteva e possa rivendicare nei confronti della il preteso diritto di credito. CP_2
Negli allegati al predetto contratto non c'è alcun riferimento al rapporto concessorio tra ed il Comune di Controparte_4
Leonessa, riguardante per l'appunto i lavori di completamento del collettore fognante a servizio della zona bassa (ovest) del territorio del
Comune di Leonessa (RI)” (ora prodotto come all. 5 comparsa di costituzione in appello).
La dedotta circostanza, poi, del preteso pagamento da parte della della fattura “de qua”(saldo finale dei lavori), rilevata dalla CP_2 Pt_1
r.g. n. 5 già innanzi al Giudice di prime cure, non ha trovato, pure, documentale sostegno.
Non vi sono atti da cui la abbia riconosciuto la sussistenza del CP_2 debito in questione, né da cui si evinca, tanto meno, abbia corrisposto somme alla . Pt_1
Dalla stessa documentazione versata in atti dalla appellante emerge che, in riscontro della sua richiesta di pagamento (doc. 32 atto di citazione giudizio primo grado ) pervenuta a in data 14.09.2005, con Pt_1 CP_2 missiva del 19.05.2005, questa ultima puntualizzava di essere impossibilitata “(…) a prendere in considerazione ed eventualmente ad evadere, la Vostra richiesta di pagamento dell'importo di € 1.923,94 (già
Lit. 3.725.263) in quanto sprovvisti di alcun giustificativo afferente la questione in parola” (doc. 33 atto di citazione giudizio primo grado ICIS); per cui tale dichiarazione non aveva valore ricognitivo, sostanziandosi in mera richiesta di documentazione.
Il documento n. 36 depositato da parte appellante nel proprio atto di citazione- in forza del quale la stessa parte attrice farebbe discendere un intervenuto pagamento da parte di della fattura n. 9/2005 relativa CP_2 alla rata di saldo dei lavori- a ben vedere è una semplice comunicazione, pervenuta alla dalla propria Banca, dalla quale emerge solamente Parte_1
l'accredito di una somma di denaro, e non già che detto accredito sia stato effettuato dalla per il pagamento della “fattura n. 9/2005”, come CP_2 invece sostenuto ma non provato dall'attrice.
Ed infatti, dal documento in argomento non emerge:
- né la causale dell'accredito;
- né, tanto meno, il soggetto che abbia accreditato tale somma sul conto dell'odierna parte attrice. Per cui detto accredito potrebbe essere stato effettuato da chiunque
(quindi, ad esempio, dalla stessa Controparte_4 ovvero dal Comune di Leonessa, ente appaltatore) e, di fatto, a qualunque titolo.
Il documento in questione non prova in alcun modo il pagamento della richiamata fattura da parte della e, dunque, il riconoscimento CP_2 implicito da parte di quest'ultima dell'asserito e non provato rapporto contrattuale intercorso con . Pt_1
2.Quanto sopra esime dall'esaminare il profilo della sussistenza e della entità di un danno da ritardo nei pagamenti dei vari SAL, sotto il profilo degli interessi previsti per il caso di mora dalla legge citata, gli r.g. n. 6 interessi ex Legge n. 741/1981, eventualmente maturati per il ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e della rata di saldo finale, oltre i limiti di legge.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di Parte_1 CP_2
ed ,
[...] CP_1 contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la appellante al rimborso, in favore della appellata costituita nella qualità, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...]
a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma, il giorno 05/06/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Pinto
r.g. n. 7