CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5719 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1459/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 1459 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza del 5 dicembre 2024 nella quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
nato in [...] l'11 Parte_1
settembre 1979 ( ), elettivamente domiciliato in Roma, viale delle C.F._1
Provincie 21, presso lo studio del procuratore, avv. Elisabetta SORZE, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
in persona del ministro pro tempore ( ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege
APPELLATO
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa il 21 febbraio 2023 dal Tribunale di
Roma ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 26099 dell'anno
2022
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 aprile 2022 Parte_1
cittadino dello Sri Lanka e residente sul territorio nazionale da lungo tempo
[...]
ove svolgeva una regolare attività lavorativa, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del silenzio/diniego alla richiesta di traduzione e legalizzazione dei documenti necessari al rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari della propria coniuge
[...]
ata in Sri Lanka il 2 dicembre 1979 e dei propri figli, Persona_1 [...]
nata in [...] il [...] e Persona_2
nato in [...] il 22 Parte_2
marzo 2008, dichiarando, per l'effetto, la validità del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Roma il 16 agosto 2021. Deduceva, a fondamento della sua domanda, che una volta ottenuto il nulla osta, il 16 agosto 2021, l'Ambasciata aveva richiesto – quale necessario requisito per presentare la richiesta di visto – che i familiari procedessero alla traduzione e legalizzazione del certificato di matrimonio e dei certificati di nascita dei figli;
non avendo
2 ottenuto risposta, adiva il Tribunale di Roma per sentir annullare il provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per motivi familiari e per sentir ordinare – previa ordine all'Ambasciata italiana a Colombo di rilasciare la documentazione tradotta e autenticata – il rilascio dei visti di ingresso per i propri familiari.
Fissata al 24 novembre 2022 l'udienza di comparizione delle parti, l'amministrazione resistente rimaneva contumace.
All'esito del giudizio, istruito documentalmente, la causa veniva decisa con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositata il 21 febbraio 2023, che – dando atto che nelle more erano stati rilasciati i certificati legalizzati e che nessun provvedimento di rifiuto del visto di ingresso era stato adottato dall'amministrazione - rigettava il ricorso proposto da . Parte_1
Avverso tale provvedimento ha proposto appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
, con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo pec il 15 marzo 2023 che, con un unico articolato motivo, lamenta che l'impugnato provvedimento, carente di motivazione, era stato emesso senza che fosse stata svolta adeguata istruttoria.
Si è costituito il Controparte_1
, che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il
[...]
rigetto.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 13 novembre 2024, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con decreto presidenziale del 4 novembre 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 5 dicembre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni e la Corte, spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. assegnati con il decreto del 5 dicembre 2024, depositato il 13 dicembre 2024, ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è Parte_1
infondato e va rigettato. Lamenta l'odierno appellante, con un unico articolato motivo, che l'impugnato provvedimento, carente di motivazione, era stato adottato all'esito di un giudizio privo di istruttoria. Specifica in particolare Parte_1
, con il motivo in esame, che il Tribunale di Roma – dichiarata
[...]
cessata la materia del contendere sulla sua domanda di rilascio dei certificati tradotti e legalizzati - aveva erroneamente respinto la sua richiesta di ritenere ancora valido il nulla osta e di considerare la richiesta di traduzione e legalizzazione dei certificati come richiesta di rilascio del visto per il ricongiungimento familiare. Contesta tale assunto l'amministrazione resistente, che sottolinea che <… le pratiche di legalizzazione e visto sono concettualmente distinte e non necessariamente collegate. Una legalizzazione può infatti essere chiesta, oltre che nell'ambito di una pratica di visto, per una molteplicità di scopi diversi …>> e che di conseguenza
<… l'avvio del processo di legalizzazione non può quindi essere in alcun modo considerato automaticamente una richiesta di avvio del procedimento di rilascio del visto …>> (così testualmente a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta dell'amministrazione nel presente grado di giudizio). Il motivo proposto dall'appellante è infondato. Osserva in proposito questa
Corte che il ricongiungimento familiare è disciplinato dagli art. 29 e 30 del d.lgs. n° 286/98
e dagli art. 6 e 6 bis del relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. n° 394/99). L'art. 29, comma 1, lett. A) dell'indicato art. 286/98 stabilisce che << Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.>>; il successivo comma 7 del medesimo articolo stabilisce che < La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata
4 l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.>>; infine il comma 9 dell'articolo in esame stabilisce che < La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.>> Sottolinea ancora questa Corte che i contenuti della verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche sono specificati dall'art. 6, comma 2, D.P.R. n° 394/99, secondo cui < L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed
f).>>; è poi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui
< il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso,
a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U.>> (così Cass. n° 4984/13; Cass. n° 22307/13 e Cass. n°
12661/07). Con riferimento al caso di specie risulta evidente che con il motivo in esame l'appellante non ha in alcun modo contrastato la specifica affermazione fatta dal primo giudice secondo il quale negli atti depositati non <… vi è traccia della presentazione di una domanda di visto, né antecedentemente alla scadenza del nulla osta né successivamente al rilascio dei documenti legalizzati …>> (così testualmente a pag. 3 dell'impugnata ordinanza) e che <<… tale inerzia non è adeguatamente giustificata dal tempo occorso per la legalizzazione dei certificati di nascita dei due figli, dal momento che il termine semestrale può essere interrotto con la sola proposizione dell'istanza di visto;
ciò senza contare che non vi è certezza documentale in ordine alla data nella quale è stata domandata la legalizzazione di entrambi i certificati […] e che non risulta essere mai stata richiesta
l'emissione dei visti all'Ambasciata italiana a Colombo, neppure dopo l'acquisizione dei certificati legalizzati. Né il ricorrente ha fornito prova della circostanza (solo genericamente accennata che
l'Ambasciata abbia rifiutato di ricevere le domande di visto in assenza dei documenti previamente legalizzati …>> (così testualmente a pag. 4 dell'impugnato provvedimento).
5 Osserva ancora questa Corte che, comunque, nel caso di specie Parte_1
non ha neppure dimostrato la sussistenza
[...] Parte_1
dell'atto presupposto – ovverosia il dedotto silenzio/inadempimento dell'amministrazione che non si forma per semplice “inerzia” nei procedimenti come quello oggetto del presente procedimento – da lui impugnato con l'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; del tutto correttamente dunque il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso all'uopo proposto dall'odierno appellante.
Ne deriva l'infondatezza dell'appello così come proposto da
[...]
. Parte_1
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successive modifiche, in complessivi euro
2.000,00 per compensi professionali (valore della causa indeterminabile, bassa complessità) oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Trattandosi di procedimento esente, nulla va disposto in relazione a quanto previsto dall'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge
24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti del Parte_1 [...]
, con l'intervento del Procuratore Controparte_1
Generale, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da Parte_1
avverso l'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 21 febbraio
[...]
2023, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 26099 dell'anno
2022;
6 2) condanna alla rifusione Parte_1
in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 4 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 1459 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza del 5 dicembre 2024 nella quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
nato in [...] l'11 Parte_1
settembre 1979 ( ), elettivamente domiciliato in Roma, viale delle C.F._1
Provincie 21, presso lo studio del procuratore, avv. Elisabetta SORZE, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
in persona del ministro pro tempore ( ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege
APPELLATO
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa il 21 febbraio 2023 dal Tribunale di
Roma ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 26099 dell'anno
2022
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 aprile 2022 Parte_1
cittadino dello Sri Lanka e residente sul territorio nazionale da lungo tempo
[...]
ove svolgeva una regolare attività lavorativa, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del silenzio/diniego alla richiesta di traduzione e legalizzazione dei documenti necessari al rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari della propria coniuge
[...]
ata in Sri Lanka il 2 dicembre 1979 e dei propri figli, Persona_1 [...]
nata in [...] il [...] e Persona_2
nato in [...] il 22 Parte_2
marzo 2008, dichiarando, per l'effetto, la validità del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Roma il 16 agosto 2021. Deduceva, a fondamento della sua domanda, che una volta ottenuto il nulla osta, il 16 agosto 2021, l'Ambasciata aveva richiesto – quale necessario requisito per presentare la richiesta di visto – che i familiari procedessero alla traduzione e legalizzazione del certificato di matrimonio e dei certificati di nascita dei figli;
non avendo
2 ottenuto risposta, adiva il Tribunale di Roma per sentir annullare il provvedimento di rifiuto del visto di ingresso per motivi familiari e per sentir ordinare – previa ordine all'Ambasciata italiana a Colombo di rilasciare la documentazione tradotta e autenticata – il rilascio dei visti di ingresso per i propri familiari.
Fissata al 24 novembre 2022 l'udienza di comparizione delle parti, l'amministrazione resistente rimaneva contumace.
All'esito del giudizio, istruito documentalmente, la causa veniva decisa con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositata il 21 febbraio 2023, che – dando atto che nelle more erano stati rilasciati i certificati legalizzati e che nessun provvedimento di rifiuto del visto di ingresso era stato adottato dall'amministrazione - rigettava il ricorso proposto da . Parte_1
Avverso tale provvedimento ha proposto appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
, con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo pec il 15 marzo 2023 che, con un unico articolato motivo, lamenta che l'impugnato provvedimento, carente di motivazione, era stato emesso senza che fosse stata svolta adeguata istruttoria.
Si è costituito il Controparte_1
, che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il
[...]
rigetto.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 13 novembre 2024, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con decreto presidenziale del 4 novembre 2024, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 5 dicembre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate il procuratore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni e la Corte, spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. assegnati con il decreto del 5 dicembre 2024, depositato il 13 dicembre 2024, ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è Parte_1
infondato e va rigettato. Lamenta l'odierno appellante, con un unico articolato motivo, che l'impugnato provvedimento, carente di motivazione, era stato adottato all'esito di un giudizio privo di istruttoria. Specifica in particolare Parte_1
, con il motivo in esame, che il Tribunale di Roma – dichiarata
[...]
cessata la materia del contendere sulla sua domanda di rilascio dei certificati tradotti e legalizzati - aveva erroneamente respinto la sua richiesta di ritenere ancora valido il nulla osta e di considerare la richiesta di traduzione e legalizzazione dei certificati come richiesta di rilascio del visto per il ricongiungimento familiare. Contesta tale assunto l'amministrazione resistente, che sottolinea che <… le pratiche di legalizzazione e visto sono concettualmente distinte e non necessariamente collegate. Una legalizzazione può infatti essere chiesta, oltre che nell'ambito di una pratica di visto, per una molteplicità di scopi diversi …>> e che di conseguenza
<… l'avvio del processo di legalizzazione non può quindi essere in alcun modo considerato automaticamente una richiesta di avvio del procedimento di rilascio del visto …>> (così testualmente a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta dell'amministrazione nel presente grado di giudizio). Il motivo proposto dall'appellante è infondato. Osserva in proposito questa
Corte che il ricongiungimento familiare è disciplinato dagli art. 29 e 30 del d.lgs. n° 286/98
e dagli art. 6 e 6 bis del relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. n° 394/99). L'art. 29, comma 1, lett. A) dell'indicato art. 286/98 stabilisce che << Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.>>; il successivo comma 7 del medesimo articolo stabilisce che < La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata
4 l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.>>; infine il comma 9 dell'articolo in esame stabilisce che < La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.>> Sottolinea ancora questa Corte che i contenuti della verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche sono specificati dall'art. 6, comma 2, D.P.R. n° 394/99, secondo cui < L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed
f).>>; è poi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui
< il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso,
a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U.>> (così Cass. n° 4984/13; Cass. n° 22307/13 e Cass. n°
12661/07). Con riferimento al caso di specie risulta evidente che con il motivo in esame l'appellante non ha in alcun modo contrastato la specifica affermazione fatta dal primo giudice secondo il quale negli atti depositati non <… vi è traccia della presentazione di una domanda di visto, né antecedentemente alla scadenza del nulla osta né successivamente al rilascio dei documenti legalizzati …>> (così testualmente a pag. 3 dell'impugnata ordinanza) e che <<… tale inerzia non è adeguatamente giustificata dal tempo occorso per la legalizzazione dei certificati di nascita dei due figli, dal momento che il termine semestrale può essere interrotto con la sola proposizione dell'istanza di visto;
ciò senza contare che non vi è certezza documentale in ordine alla data nella quale è stata domandata la legalizzazione di entrambi i certificati […] e che non risulta essere mai stata richiesta
l'emissione dei visti all'Ambasciata italiana a Colombo, neppure dopo l'acquisizione dei certificati legalizzati. Né il ricorrente ha fornito prova della circostanza (solo genericamente accennata che
l'Ambasciata abbia rifiutato di ricevere le domande di visto in assenza dei documenti previamente legalizzati …>> (così testualmente a pag. 4 dell'impugnato provvedimento).
5 Osserva ancora questa Corte che, comunque, nel caso di specie Parte_1
non ha neppure dimostrato la sussistenza
[...] Parte_1
dell'atto presupposto – ovverosia il dedotto silenzio/inadempimento dell'amministrazione che non si forma per semplice “inerzia” nei procedimenti come quello oggetto del presente procedimento – da lui impugnato con l'originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; del tutto correttamente dunque il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso all'uopo proposto dall'odierno appellante.
Ne deriva l'infondatezza dell'appello così come proposto da
[...]
. Parte_1
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successive modifiche, in complessivi euro
2.000,00 per compensi professionali (valore della causa indeterminabile, bassa complessità) oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Trattandosi di procedimento esente, nulla va disposto in relazione a quanto previsto dall'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge
24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti del Parte_1 [...]
, con l'intervento del Procuratore Controparte_1
Generale, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da Parte_1
avverso l'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 21 febbraio
[...]
2023, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. a definizione del procedimento n° RG 26099 dell'anno
2022;
6 2) condanna alla rifusione Parte_1
in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 4 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
7