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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2057/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 27.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: in qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
AZIENDA AGRICOLA SANT'ANNA (P.IVA: , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Benedetto Carratelli. attrice
contro
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Folliero. convenuta
(CF e P.IVA: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Oriolo. convenuta FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra titolare Parte_1 dell'Azienda Agricola Sant'Anna di Madeo Anna ha convenuto in giudizio
[...] ed esponendo che: -in data 23.4.2018, Controparte_3 Controparte_2 mediante sottoscrizione di modulo di adesione predisposto dalla società
[...]
stipulava con la stessa un contratto di fornitura di energia elettrica CP_2 con installazione di contatore elettrico (pratica n.
2-UMITRXY, prot. 0021245214 – POD IT001E78981063), per l'allaccio, con contestuale attivazione, di un impianto
di produzione elettrica (Tipo Utenza: uso diverso da abitazione potenza 48 Kw – tensione 380 V) presso l'immobile sito nel Comune di San Demetrio Corone, Contrada San Nicola snc;
-l'Azienda Agricola Sant'Anna fa parte della Filiera
un'industria alimentare specializzata nella produzione di Salumi D.O.P. e Pt_1 nella valorizzazione della razza autoctona del suino nero di Calabria per cui, vista anche la natura avanzata delle tecnologie utilizzate, necessita di disporre di una fornitura di energia elettrica con CE da 48K Win BT 400 V trifase + neutro, altamente e correttamente performante;
-per come esposto anche dal CTP il contatore “avrebbe dovuto fornire una energia sufficiente al sistema di separazione Liquidi- Solidi”, per permettere di effettuare, nel processo produttivo, “la depurazione e la formazione del compostaggio di humus per la cogenerazione. Il prodotto, così rielaborato, rappresenta un valido strumento per stornare una notevole quantità di rifiuti che, in caso contrario, sarebbero destinati alle discariche in quanto scarti di lavorazione”; -nel caso di specie l'energia elettrica fornita dal contatore non aveva caratteristiche tali da soddisfare le condizioni previste dal contratto;
-una volta effettuata l'installazione da parte del Distributore, veniva constatata l'impossibilità di utilizzare l'energia elettrica a causa delle carenze di rete, riscontrate anche dal perito di parte;
-veniva inviata formale richiesta di verifica del livello di tensione elettrica al venditore AXPO Italia S.p.A., subentrato ad e, in riscontro a quanto richiesto, il Distributore Controparte_2 trasmetteva comunicazione con cui la società ammetteva che, in seguito alla “verifica strumentale della tensione di alimentazione secondo quanto previsto dall'art. 94 dell'Allegato A della delibera dell'Autorità Arera ARG/elt n. 646/15” effettuata dai propri tecnici a partire dal 22.7.2020, veniva rilevata la problematica sopra richiamata, ossia che “il valore efficace della tensione d'alimentazione non rientra nei limiti previsti dalla vigente normativa tecnica in materia (CEI 8-6)”; assicurava che avrebbe Controparte_1 provveduto ad effettuare “gli interventi di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura” che sarebbero stati “completati entro 50 giorni lavorativi” decorrenti dalla suddetta comunicazione;
-nessun intervento di tal genere veniva effettuato per cui, dopo varie diffide, il Distributore informava l'Azienda Agricola Sant'Anna che il ripristino della tensione sarebbe stato completato entro il 6.3.2021, per come poi effettivamente avvenuto;
-l'inadempimento delle società convenute, in termini di mancata e/o insufficiente erogazione dei livelli di energia elettrica previsti dal contratto, ha determinato un ingente pregiudizio, tanto in termini di danno emergente, quanto in termini di lucro cessante. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare la società e la società in solido, al Controparte_2 Controparte_4 pagamento della somma di € 51.000,00, e precisamente, € 43.000,00 a titolo di lucro cessante ed
€ 8.000,00 a titolo di danno emergente, ovvero di quell'altra maggiore o minore che sarà determinata dal Tribunale in sua giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice per la causali esposte in narrativa. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.”.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva.
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Nel merito ha esposto che non vi era stato alcun colpevole ritardo nella definitiva attuazione dei lavori di ripristino dei valori di tensione e di connessione del chiesto impianto di produzione ad energia solare. Ha poi contestato la domanda risarcitoria ex adverso articolata in quanto generica.
3. Si è costituita la quale ha eccepito in via preliminare il Controparte_2 proprio difetto di titolarità passiva. Ha poi eccepito l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
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4. In via preliminare va rilevata la fondatezza dell'eccezione di carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto formulata da Controparte_2
Occorre rammentare che il D.l. 18 giugno 2007 n. 73 convertito in Legge 3 agosto 2007 n. 135, ha sancito la liberalizzazione dei mercati energetici, cui ha fatto seguito la scissione tra attività di distribuzione e alimentazione delle reti energetiche, da un lato, e servizi di vendita, dall'altro.
con la quale è stato stipulato il contratto di fornitura di energia Controparte_2 del 23.4.2018 non è dunque responsabile dell'attività di alimentazione delle reti elettriche, che compete esclusivamente a Enel Distribuzione S.p.A.. Nel caso di specie è la stessa parte attrice ad affermare, per il tramite del proprio consulente, che i registrati malfunzionamenti derivavano da carenze strutturali della linea elettrica. Si è trattato quindi di un mancato regolare funzionamento della linea di trasmissione dell'energia e/o dalla struttura fisica deputata al relativo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio. Orbene, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i danni cagionati all'utente finale, derivanti dalla mancata erogazione causata dal malfunzionamento della rete, non possano essere in alcun modo attribuiti, neppure ex art. 1228 c.c., alla società che svolge come attività la mera compravendita dell'energia. Invero, “dei danni derivati, a carico dell'utente finale, dalla mancata erogazione dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia elettrica non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., poichè i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.; che, infatti, alla stregua di tale ultima norma, possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su incarico di quest'ultimo ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr, ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010, Rv. 614768 - 01);
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che, pertanto, una volta escluso che le società che limitano la propria attività sul mercato elettrico alla mera compravendita dell'energia siano dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e il relativo trasporto (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010, Rv. 614768 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28488 del 22/12/2011, Rv. 620063 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 822 del 20/01/2012, Rv. 620496 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2964 del 13/02/2015, Rv. 634702
- 01),” (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1581; in senso analogo Cassazione civile sez. III, 26/01/2024, n.2533). Pertanto, sebbene il contratto di fornitura sia stato stipulato con CP_2
a rispondere dei danni derivanti dal malfunzionamento della rete potrebbe
[...] essere eventualmente Enel Distribuzione S.p.A. in quanto, rispetto a una domanda di risarcimento dei danni da mancata erogazione di energia elettrica derivante da una carenza “di sistema”, la società venditrice dell'energia non è passivamente legittimata a contraddire. A ciò si aggiunga che alcuna condotta inadempiente di può Controparte_2 dirsi dimostrata. Per vero, l'inerzia della società venditrice nel segnalare al distributore i malfunzionamenti non è stata provata. In particolare non vi è alcuna prova che la parte attrice abbia segnalato la problematica a Controparte_2
La parte attrice afferma nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di aver più volte contattato quest'ultima telefonicamente ma l'assunto è rimasto indimostrato non avendo la parte fornito prove a riguardo. In ragione di tali considerazioni le domande proposte dalla parte attrice nei confronti di vanno rigettate in quanto inammissibili e in ogni Controparte_2 caso infondate.
5. Ciò posto, procedendo a vagliare le domande proposte nei confronti di Enel
Distribuzione S.p.A., si osserva quanto segue. Indipendentemente dalla qualificazione giuridica della natura e del titolo di responsabilità attribuibile all'ente distributore di energia elettrica, quel che rileva in questa sede nel senso di determinare –in via assorbente- il rigetto delle domande attoree, è la mancanza di prova circa i danni subiti sia in ordine all'an che al quantum. Per quanto riguarda il preteso danno emergente non può essere condivisa la tesi dell'istante secondo cui questo corrisponderebbe a quanto pagato per le bollette trasmesse dai fornitori. In realtà tali importi costituiscono –in assenza di indizi di segno contrario- il corrispettivo di quanto effettivamente consumato dall'Azienda Agricola Sant'Anna, per cui i relativi addebiti non rappresentano un nocumento patrimoniale eziologicamente collegato con le carenze del sistema elettrico lamentate, specie perché non sono emerse sufficienti evidenze che consentano di affermare che tali malfunzionamenti fossero in grado di provocare una misurazione in eccesso dei consumi. In ordine alle fatture emesse da Engine per “noleggio Controparte_5 gruppo elettrogeno”, effettuato al fine di verificare la fornitura dell'energia e da
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Cometa soc. coop. a r.l. per il trasporto dello stesso, le stesse risultano prive di quietanza e non vi è prova che tali esborsi siano stati concretamente sopportati dall'Azienda attrice. Venendo al richiesto danno per lucro cessante, va in primo luogo osservato che l'assunto per cui l sarebbe stata costretta a far funzionare il sistema di CP_6 pompaggio manualmente dirottando su detta attività operai che perciò non potevano essere impiegati su altre linee è rimasto del tutto sfornito di prova, considerato che la parte istante non ha nemmeno articolato capitoli di prova orale sul punto In secondo luogo va rilevato come la società attrice, a conforto della domanda di risarcimento del lucro cessante non ha fornito alcuna prova di carattere documentale e contabile da cui possa evincersi l'esistenza di una effettiva contrazione del fatturato per il periodo temporale in oggetto asseritamente dovuto al rallentamento dei processi produttivi. Segnatamente la parte non ha prodotto bilanci, analisi di fatturato o altra simile documentazione che avrebbe consentito di valutare l'esatta consistenza della situazione patrimoniale dell'Azienda su cui sarebbe andata ad incidere sfavorevolmente, anche impedendone la possibile evoluzione migliorativa, la contestata condotta colpevole dei presunti danneggianti. Anche la stima effettuata dal consulente tecnico di parte circa i costi dell'utilizzo di una maestranza supplementare appare apodittica e dunque non meritevole di considerazione in quanto non supportata da elementi concreti idonei a dar conto, ad esempio, del numero di lavoratori impiegati dall'Azienda, delle relative mansioni, del loro inquadramento contrattuale e retributivo. In altri termini, la parte non ha né allegato né prodotto elementi fattuali concreti idonei a consentire di ritenere provata la sussistenza degli asseriti pregiudizi. In detto contesto la perizia eseguita dal P.I non può costituire Persona_1 una prova sufficiente dei danni lamentati dalla parte attrice in quanto la consulenza tecnica di parte, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/09/2020, n.19187; Cassazione civile sez. III, 11/02/2002, n.1902) Né, a fronte delle descritte carenze allegatorie e probatorie, sarebbe consentito rimettere totalmente l'indagine ad un consulente tecnico. Va infatti ricordato che la CTU non può essere disposta come mezzo per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, gravando il relativo onere solo su di essa (cfr. Cass. 5.10.2006, n. 21412) né per sopperire alle sue carenze assertive. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. 06/12/2019, n. 31886). Alla luce delle suesposte argomentazioni le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate in quanto infondate.
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6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, con parziale riduzione dei valori medi stante il livello di complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA le domande proposte da in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Parte_1
Sant'Anna di Madeo Anna;
CONDANNA la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
CONDANNA la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_2 si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Castrovillari, 27/03/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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