TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice Rel. Est. dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 867/2024, avente ad oggetto “divorzio”, promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. SCOLARO Parte_1 C.F._1
ANTONINA
RICORRENTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. VIVONA CP_1 C.F._2
GIANLUCA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 30.10.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 10.10.2015, regolarmente CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (atto n. 130, parte II, serie A, anno 2015), e che dalla loro unione erano nate tre figlie (ancora minorenni).
1 Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi avevano fatto ricorso al Tribunale di Trapani affinché pronunciasse la loro separazione personale alle condizioni congiuntamente rassegnate (sentenza pronunciata in data 28.10.2023).
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti del matrimonio.
In data 28.09.2024 si costituiva la resistente che, pur aderendo CP_1 all'istanza volta ad ottenere il divorzio, contestava il fondamento delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dall'emissione e pubblicazione della sentenza di separazione del 28.10.2023, resa dal Tribunale di Trapani, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle contrapposte difese e delle dichiarazioni rese in udienza.
Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , in atti generalizzati, contratto in data in Parte_1 CP_1
data 10.10.2015, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (atto n. 130, parte II, serie A, anno 2015);
- rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni
2 e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice Rel. Est. dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 867/2024, avente ad oggetto “divorzio”, promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. SCOLARO Parte_1 C.F._1
ANTONINA
RICORRENTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. VIVONA CP_1 C.F._2
GIANLUCA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 30.10.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 10.10.2015, regolarmente CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (atto n. 130, parte II, serie A, anno 2015), e che dalla loro unione erano nate tre figlie (ancora minorenni).
1 Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi avevano fatto ricorso al Tribunale di Trapani affinché pronunciasse la loro separazione personale alle condizioni congiuntamente rassegnate (sentenza pronunciata in data 28.10.2023).
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti del matrimonio.
In data 28.09.2024 si costituiva la resistente che, pur aderendo CP_1 all'istanza volta ad ottenere il divorzio, contestava il fondamento delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio, su espressa richiesta delle parti, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dall'emissione e pubblicazione della sentenza di separazione del 28.10.2023, resa dal Tribunale di Trapani, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi;
ciò, peraltro, si desume agevolmente dal tenore delle contrapposte difese e delle dichiarazioni rese in udienza.
Pertanto, si può dare seguito all'istanza di pronunzia relativa alla sola questione di stato, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle ulteriori domande avanzate, come da separata ordinanza.
La regolazione delle spese di lite deve essere rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , in atti generalizzati, contratto in data in Parte_1 CP_1
data 10.10.2015, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (atto n. 130, parte II, serie A, anno 2015);
- rimette alla pronunzia definitiva la statuizione sulle spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni
2 e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
3