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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 29/10/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel
- dott. ssa Irene Colladet giudice
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1598/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. FOGLIATO MARTINO
e
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio Controparte_1
dall'avv. FOGLIATO MARTINO
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 03/09/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.5.2002 a Belluno dai ricorrenti, trascritto al n. 26, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
“1) il figlio rimane affidato ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
i Per_1
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, anche delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio medesimo;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente per i periodi in cui il minore permarrà presso ciascun genitore;
2) sarà collocato prevalentemente presso la madre, con gestione del minore a week Per_1
end (sabato e domenica) alternati, con accompagnamento alla scuola e facoltà per il padre di tenere con sé il figlio un paio di giorni la settimana indicativamente il lunedì e martedì o nei giorni che lo stesso vorrà, compatibilmente con le sue esigenze di studio e sportive, fermo restando il diritto di entrambi i genitori nei rispettivi periodi di pertinenza dell'altro di poter vedere il figlio previo preavviso telefonico e compatibilmente alle esigenze di scuola, vita e svago del minore;
3) i ricorrenti potranno tenere con sé il figlio per 7 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche natalizie, e per 3 giorni sempre anche non consecutivi durante quelle pasquali. Durante le vacanze estive gli stessi vivranno alternativamente, per periodi anche di 15 giorni consecutivi, con l'uno e l'altro dei genitori. I giorni di Natale,
2 Capodanno e Pasqua di ogni anno saranno trascorsi in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore, impregiudicata altresì ogni variazione sotto tale profilo che i coniugi concorderanno tra loro di comune accordo in relazione alle esigenze del minore ed ai propri impegni di lavoro;
4) le parti concordano di porre a carico del padre un obbligo di mantenimento del figlio per la somma mensile di Euro 300,00da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra da Parte_1
rivalutarsi annualmente a mezzo ISTAT;
5) i ricorrenti concordano che l'erogazione degli assegni familiari per venga Per_1
Part effettuata in favore dell' al 100% Pt_1
6) i coniugi concordano che le spese straordinarie per la crescita del figlio Per_1
verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno in base a quanto statuito del protocollo Tribunale di Belluno che dichiarano di aver visionato e compreso;
7) le parti dichiarano di aver già estinto e suddiviso i conti correnti cointestati;
si dichiarano reciprocamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
8) i ricorrenti si danno fin da ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e si concedono preventivamente l'autorizzazione al libero temporaneo espatrio con il minore per finalità turistiche, nonché l'autorizzazione al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio intestato a Per_1
9) Il marito dichiara di impegnarsi a cedere e vendere e cede ad Controparte_1
ogni effetto di legge alla moglie l'autovettura CITROEN C3 FL556 SW Parte_1
senza alcun compenso in virtù della vetustà del veicolo e in virtù dell'apporto che la stessa ha sempre dato alla vita personale ed economica della famiglia”.
Si dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'emananda sentenza.
Nulla sulle spese di lite in ragione della natura congiunta del ricorso.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
2/10/2025
3 Il presidente est.
dott.ssa Chiara Sandini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel
- dott. ssa Irene Colladet giudice
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1598/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. FOGLIATO MARTINO
e
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio Controparte_1
dall'avv. FOGLIATO MARTINO
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 03/09/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.5.2002 a Belluno dai ricorrenti, trascritto al n. 26, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
“1) il figlio rimane affidato ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
i Per_1
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, anche delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio medesimo;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente per i periodi in cui il minore permarrà presso ciascun genitore;
2) sarà collocato prevalentemente presso la madre, con gestione del minore a week Per_1
end (sabato e domenica) alternati, con accompagnamento alla scuola e facoltà per il padre di tenere con sé il figlio un paio di giorni la settimana indicativamente il lunedì e martedì o nei giorni che lo stesso vorrà, compatibilmente con le sue esigenze di studio e sportive, fermo restando il diritto di entrambi i genitori nei rispettivi periodi di pertinenza dell'altro di poter vedere il figlio previo preavviso telefonico e compatibilmente alle esigenze di scuola, vita e svago del minore;
3) i ricorrenti potranno tenere con sé il figlio per 7 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche natalizie, e per 3 giorni sempre anche non consecutivi durante quelle pasquali. Durante le vacanze estive gli stessi vivranno alternativamente, per periodi anche di 15 giorni consecutivi, con l'uno e l'altro dei genitori. I giorni di Natale,
2 Capodanno e Pasqua di ogni anno saranno trascorsi in modo alternato di anno in anno con ciascun genitore, impregiudicata altresì ogni variazione sotto tale profilo che i coniugi concorderanno tra loro di comune accordo in relazione alle esigenze del minore ed ai propri impegni di lavoro;
4) le parti concordano di porre a carico del padre un obbligo di mantenimento del figlio per la somma mensile di Euro 300,00da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra da Parte_1
rivalutarsi annualmente a mezzo ISTAT;
5) i ricorrenti concordano che l'erogazione degli assegni familiari per venga Per_1
Part effettuata in favore dell' al 100% Pt_1
6) i coniugi concordano che le spese straordinarie per la crescita del figlio Per_1
verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno in base a quanto statuito del protocollo Tribunale di Belluno che dichiarano di aver visionato e compreso;
7) le parti dichiarano di aver già estinto e suddiviso i conti correnti cointestati;
si dichiarano reciprocamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
8) i ricorrenti si danno fin da ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e si concedono preventivamente l'autorizzazione al libero temporaneo espatrio con il minore per finalità turistiche, nonché l'autorizzazione al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio intestato a Per_1
9) Il marito dichiara di impegnarsi a cedere e vendere e cede ad Controparte_1
ogni effetto di legge alla moglie l'autovettura CITROEN C3 FL556 SW Parte_1
senza alcun compenso in virtù della vetustà del veicolo e in virtù dell'apporto che la stessa ha sempre dato alla vita personale ed economica della famiglia”.
Si dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'emananda sentenza.
Nulla sulle spese di lite in ragione della natura congiunta del ricorso.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
2/10/2025
3 Il presidente est.
dott.ssa Chiara Sandini
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