Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/12/2025, n. 22912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22912 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22912/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05734/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5734 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso, da ultimo, dagli avvocati NN Mania e Alessandro Ammatuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la condanna
dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza a risarcire i danni cagionati in conseguenza degli atti annullati con sentenza n. -OMISSIS- del TAR Lazio – Roma - Sez. I emessa inter partes a conclusione del giudizio iscritto al n. -OMISSIS- RG.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Garante per L'Infanzia e L'Adolescenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. OM De IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1 Con un primo ricorso a questo TAR notificato il 19 novembre 2018 e successivi motivi aggiunti, il dott. -OMISSIS- impugnava, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento -OMISSIS- del 19 settembre 2018 con cui l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (di seguito anche A.G.I.A.) ha approvato -attribuendogli indebitamente un punteggio totale di 89 in luogo di 93- la graduatoria definitiva della procedura selettiva comparativa di un incarico di Revisore indipendente deputato alla verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito del progetto a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera i) Qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA. CUP_H59G18000040006
Il giudice adito riconosceva le sue ragioni con sentenza n. -OMISSIS-, poi annullata in Consiglio di Stato per ragioni processuali e rinviata in primo grado ex art. 105 CPA.
1.2 Seguiva la riassunzione del giudizio sempre innanzi a questo TAR che, emendate le carenze iniziali, pronunciava la nuova sentenza n. -OMISSIS-pubblicata l’11.10.2021 con la quale confermava le precedenti statuizioni già espresse con la sentenza n. -OMISSIS-, altresì disponendo, quale effetto conformativo, la rettifica della graduatoria con collocazione del dott. -OMISSIS-al primo posto ed ogni conseguente adempimento da parte dell’Amministrazione resistente.
1.3 Lo stesso 11.10.2021 il dott. -OMISSIS-diffidava all’esecuzione della sentenza TAR l’Autorità resistente la quale, con nota 31.3.2022, pur riconoscendo il diritto del dott. -OMISSIS-al primo posto in graduatoria ed al conseguimento dell’incarico di revisore legale comunicava che “…la sentenza con cui il TAR Lazio – Roma ha accolto il ricorso presentato dal dott. -OMISSIS- di cui lei chiede l’ottemperanza è intervenuta solo in data 11 ottobre scorso, vale a dire successivamente al completo espletamento, da parte del dott. -OMISSIS-, aggiudicatario dell’avviso di selezione di cui al decreto del 17 luglio 2018, dell’incarico di Revisore…”; e che pertanto non si sarebbe potuto procedere al conferimento dell’incarico in favore del dott. -OMISSIS-“…considerato che le attività di cui al predetto incarico sono state già interamente espletate…”.
1.4 In assenza di impugnazioni la citata sentenza n. -OMISSIS- (di cui agli atti non c’è prova di notifica) passava in giudicato l’11.4.2022; il dott. -OMISSIS-con il ricorso 9.5.2022 che ora ci occupa, adiva di nuovo questo TAR lamentando il danno ingiusto patito e chiedendone il ristoro con riguardo sia ai mancati compensi che, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso di selezione, gli sarebbero spettati per l’integrale esecuzione dell’incarico di revisore, sia al mancato arricchimento della propria immagine professionale e del proprio curriculum, spendibile in vista di futuri incarichi pubblici o privati.
1.5 L’Autorità si costituiva in giudizio con foglio dell’Avvocatura senza difese di merito.
1.6 All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 fissata per la trattazione perveniva la rinuncia di uno dei componenti (avv. Di Fazzio) il collegio difensivo del ricorrente che rimaneva validamente difeso dai restanti due avvocati Mania e Ammatuna (investiti del mandato difensivo, a termini di procura, “unitamente e disgiuntamente”), la causa era discussa ed indi assunta in decisione.
DIRITTO
2 Il ricorso merita accoglimento.
2.1 E’ palese la responsabilità per danno provvedimentale dell’Amministrazione alla luce dell’illegittimità degli atti definitori della selezione in epigrafe, già accertata con le sentenze n. -OMISSIS- e -OMISSIS- di questo TAR ponendo a carico dell’A.G.I.A. -secondo noti canoni giurisprudenziali- quantomeno una presunzione di colpa che la medesima Autorità non ha contrastato in questo giudizio, nè ancora prima nella nota 31.3.2022, prospettando validi elementi di scusabilità della decisione assunta.
2.2 La colposa negligenza dell’Amministrazione nell’emissione dei provvedimenti annullati ha generato indubbiamente conseguenze dannose per il ricorrente sotto il profilo sia del mancato guadagno che lo svolgimento dell’attività di revisore avrebbe comportato, sia della privazione di un’esperienza professionale di indubbio prestigio e spendibilità “curricolare” presso potenziali futuri committenti pubblici e privati.
2.3 Risultano poi soddisfatti i presupposti di cui all’art. 30 CPA per il valido esercizio dell’azione risarcitoria, che è stata preceduta da un’azione di annullamento del provvedimento dannoso, definita con la sentenza n. -OMISSIS- dell’11.10.2021 da ritenersi passata in giudicato in data 11.4.2022.
2.4 Circa poi la quantificazione del danno ritiene il Collegio che unico punto di riferimento in atti sia il compenso erogato per l’attività in questione (il cui impegno iniziale stimato era di 122,5 giornate) il quale ai sensi dell’art. 5 dell’avviso di selezione era “determinato in complessivi euro 49.000,00 omnicomprensivi di imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge (quali IVA, cassa previdenza ed assistenza, ecc.) se e in quanto dovuti” prevedendosi poi “la possibilità di prorogare l’efficacia del contratto fino alla data ultima di esecuzione delle attività progettuali. In caso di proroga il relativo corrispettivo sarà proporzionalmente rideterminato fermo in ogni caso il limite massimo previsto dal budget di progetto”.
2.5 Essendo l’attività -come detto- da tempo completata è stata anche allegata, sempre senza contestazione della controparte, l’avvenuta proroga dell’incarico de quo con relativa corresponsione di un compenso ulteriore di euro 13.000,00, per un totale complessivo quindi di euro 62.000,00 (sempre omnicomprensivi di imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge).
2.6 Il risarcimento per il mancato guadagno non può però meccanicamente quantificarsi in misura pari a detto compenso, anzitutto perché è mancato qualsiasi impegno lavorativo, di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, da parte del ricorrente il quale, durante il periodo di assolvimento dell’incarico -che, secondo una proporzione a spanne in base al compenso complessivo di 62.000,00 euro (49.000 di base e 13.000 per la proroga), è stimabile abbia comportato un non modesto impegno stimabile in 155 (122,5 di base + 32,5 per la proroga) giornate/uomo- ha potuto disporre del tempo corrispondente per curare altri interessi e per, diligentemente, impiegare aliunde le proprie energie lavorative (v.si Tar Piemonte, Sez. I, 7 marzo 2014, n. 411).
2.7 E’ opportuno poi richiamare anche il canone sviluppato in tema di rapporti di impiego pubblico per cui la restitutio in integrum del dipendente con l’integrale retribuzione compete solo quando sia stata riconosciuta l’illegittima interruzione di un rapporto già in corso e non anche nel caso di illegittimo diniego di costituzione del rapporto stesso, in quanto la retribuzione è elemento di un rapporto sinallagmatico, che sia già realmente costituito e consolidato (Cfr., Cons. St., Ad. Plen., 12 dicembre 1991 n. 10; Cons. St, VI, 11 maggio 1998 n. 687; Id, 9 aprile 1998 n. 440 e già diffusamente Id, 29 settembre 1988 n. 1060; CGA, 13 ottobre 1998 n. 612, Id, 27 maggio 1997 n. 102).
2.8 Pertanto tenuto conto delle considerazioni di cui sopra e del fatto, poi, che in questo giudizio non è stato provato se e quanto reddito per attività di lavoro e/o impresa abbia percepito nel periodo suddetto il dott. -OMISSIS-, il danno risarcibile per la perdita dell’occasione di guadagno va quantificato equitativamente in applicazione del combinato disposto degli artt. 2056, commi 1 e 2, e 1226 c.c. determinandolo, tenendo anche conto dell’alto valore aggiunto (differenza ricavi-costi) che caratterizza normalmente la prestazione professionale rispetto a quella imprenditoriale, in una somma pari al 50% del valore dell’incarico in epigrafe e cioè del corrispettivo complessivamente erogato al dott. -OMISSIS- da A.G.I.A. per la sua esecuzione; detto 50% da riconoscere al dott. -OMISSIS-va inteso omnicomprensivo di imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge (quali IVA, cassa previdenza ed assistenza, ecc.).
2.9 Quanto invece alla quantificazione del risarcimento della componente di danno c.d. “curricolare” va osservato che in primis è già misura in parte satisfattiva la condanna dell’A.G.I.A. a modificare la graduatoria riconoscendo il primo posto al dott. -OMISSIS-in ogni proprio documento pubblicato oltre che nelle attestazioni e certificazioni che egli richiederà in futuro.
A ciò, nonostante il difetto di prova di concrete occasioni economiche perse per la ragione lamentata nonché di altri parametri idonei da parte del ricorrente (v.si ex plurimis Cds. n. 2435/19), risulta giusto accompagnare un risarcimento economico liquidato in via equitativa nella misura del 5% del valore dell’incarico e quindi dell’importo complessivamente riconosciuto al dott. -OMISSIS- da A.G.I.A., da intendersi anche qui omnicomprensivo di imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge.
2.10 Sulla somma totale spettante dovranno calcolarsi gli interessi nella misura del saggio legale codicistico a far data dalla domanda, senza rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, sul totale così coacervato con gli interessi maturati alla data di pubblicazione della sentenza, andranno poi riconosciuto gli interessi legali al tasso codicistico per il periodo successivo e fino al soddisfo.
3 Conclusivamente il ricorso va accolto con riconoscimento della responsabilità dell’A.G.I.A. e condanna al risarcimento nelle misure specificate sopra sub 2.8-2.10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
--lo accoglie e per l’effetto:
----dichiara la responsabilità dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nella causazione del danno da illegittima pretermissione del dott. -OMISSIS- nell’attribuzione dell’incarico di Revisore indipendente sul progetto a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 sofferto, condannandola a risarcirlo nella misura totale del 55 % del compenso complessivamente erogato da A.G.I.A. al dott. -OMISSIS- per l’assolvimento dell’incarico predetto, da intendersi omnicomprensiva di ogni imposta, onere o versamento dovuto per legge (come specificato in parte motiva sub 2.8 e 2.9.), oltre interessi da calcolarsi nella misura del saggio legale codicistico dalla data del 19 novembre 2018, di presentazione dell’originario ricorso, fino alla pubblicazione della sentenza, nonché, per il periodo successivo e fino al soddisfo, ulteriori interessi al tasso legale codicistico sul totale coacervato tra capitale ed interessi maturati alla data di pubblicazione della sentenza;
----dispone che l’A.G.I.A. modifichi la graduatoria della selezione in epigrafe riconoscendo il primo posto al dott. -OMISSIS-in ogni proprio documento pubblicato oltre che nelle attestazioni e certificazioni che egli richiederà in futuro;
----condanna l’Amministrazione costituita al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso degli importi versati per contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate e comunque citate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN IN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
OM De IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De IN | NN IN |
IL SEGRETARIO