Articolo 1703 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1702Articolo 1704
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9 ottobre 2010
Art. 1703. Promozione a sottotenenti commissari o contabili 1. I marescialli maggiori che, non avendo i titoli previsti dagli articoli 1644 e 1645 per la nomina a ufficiali amministrativi, sono ritenuti meritevoli di avanzamento per speciali requisiti personali, sono proposti dai centri di mobilitazione, con la prescritta procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti contabili quando si trovano nelle seguenti condizioni:
a) hanno l'idoneita' fisica al grado di ufficiale; b) hanno complessivamente almeno cinque anni di anzianita' nei vari gradi di maresciallo o, comunque, due anni di anzianita' di maresciallo maggiore; c) hanno preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione; d) hanno riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e la esplicita attestazione in esse di particolare attitudine al servizio di amministrazione e di idoneita' alla promozione; e) hanno superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita commissione, prescritto dall'articolo 1705, per l'accertamento della cultura generale, istruzione militare e conoscenza dei regolamenti della Croce rossa italiana, indispensabili per ricoprire il grado di ufficiale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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