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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2015/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16 Maggio 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nato l'[...] a [...] e residente in Parte_1
Novoli (LE), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avvocato
Giuseppe Quarta
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Angela Maria Marsico e Salvatore Graziuso,
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 17/2/2022, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere invalido permanente al 100% con necessità di assistenza continua e titolare di pensione n. 07108803 cat. INVCIV dall'1/10/2016, confermata il 14/9/2017, in sede di revisione, con ulteriore revisione prevista per il mese di Settembre 2018 – espone di non aver ricevuto alcun invito a visita di verifica e di aver continuato a percepire la pensione e la indennità di accompagnamento sino al Giugno 2021 ed espone, altresì, che, dopo il mancato pagamento delle mensilità di Luglio ed Agosto 2021, ha chiesto informazioni in merito presso la sede dell' di Lecce, ove gli è stata consegnata una nota del CP_1
21/5/2021, con cui comunicava di aver provveduto al ricalcolo della CP_1 pensione dall'1/10/2017 con conseguente debito a suo carico di € 23.332,65, relativo al periodo dall'1/10/2017 al 30/6/2021, e una nota dell'1/7/2021 con cui chiedeva la restituzione della predetta somma, secondo l'Ente CP_1 indebitamente versata per la seguente ragione “è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
Tanto esposto, parte ricorrente rileva che tali missive non gli sono mai state notificate e risultano inviate ad un indirizzo errato (Via 24 Maggio 1915, anziché
Via 24 maggio n.20, effettiva residenza) e rappresenta che con successiva nota del 7/10/2021 (che, sebbene inviata anche questa ad indirizzo errato, è stata messa a sua disposizione dal soggetto che ne ha firmato la ricevuta) l' CP_2 inviava un sollecito di pagamento.
Parte ricorrente rappresenta, altresì, di aver proposto, il 15/9/2021, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di indebito, ricorso che veniva rigettato in data 20/12/2021 per la seguente motivazione: “l'indebito scaturisce per cambio fascia a seguito di revisione sanitaria” (vedasi Delibera rigetto del ricorso amministrativo allegata al presente ricorso).
Parte ricorrente, tanto esposto e rappresentato, sostiene l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall' per carenza di motivazione e violazione degli artt. CP_1
3 e 21/septies della L. 241/1990, invoca la sanatoria ex artt. 52 Legge 88/1989
e 13 Legge 412/91 per i percettori di somme in buona fede, si richiama alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che afferma la ripetibilità delle somme indebitamente versate soltanto a partire dal momento successivo all'accertamento della perdita dei requisiti, ad eccezione delle ipotesi in cui non sia da escludere l'affidamento dell'interessato o in cui vi sia dolo comprovato dello stesso, e chiede, quindi, che venga accertata e dichiarata l'irripetibilità della somma richiesta da , con vittoria di spese da distrarsi in favore del CP_1 procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale chiede il rigetto del CP_1 ricorso, affermando la correttezza del proprio operato, rappresentando che l'indebito è scaturito da una ricostituzione della pensione in godimento al ricorrente per “cambio fascia” a seguito di visita di revisione del 14/9/2017 che aveva determinato la revoca della indennità di accompagnamento, rilevando che il ricorrente non ha trasmesso ad il Modello AP70 per chiedere il CP_1 versamento della sola pensione di inabilità, deducendo l'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 52 L.88/89 e 13 L.412/91, perchè relativa all'indebito previdenziale, e negando la sussistenza di un affidamento da tutelare in capo al ricorrente al quale è stato notificato l'esito del verbale sanitario della visita di revisione e che era, quindi, consapevole della perdita del diritto all'indennità di accompagnamento.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
2 Occorre innanzitutto rilevarsi che la disciplina normativa di cui agli artt. 52 L.
88/89 e 13 L. 412/91, invocata da parte ricorrente, non è applicabile alle prestazioni di invalidità civile, quali l'indennità di accompagnamento, che hanno carattere assistenziale.
Deve, inoltre, darsi atto dell'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di invalidità civile la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti dalla data della visita di verifica.
Infatti, la Corte di Cassazione già con Sentenza n.16260 del 29/10/2003 ha affermato che: “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998 ) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R.
n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (tale principio è stato, da ultimo, ribadito con Ordinanza
n. 248 del 2023 che fa riferimento al “consolidato principio per cui «in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie
"ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C.
34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010)”).
Tanto premesso, nel merito si osserva che nella missiva del 21/05/2021, allegata al ricorso, si legge: “la informo che la pensione numero 07108803 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 ottobre 2017
(…) Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 giugno 2021, un debito a suo carico di euro
23.332,65”.
3 Nella missiva dell'1/7/2021, anche essa allegata al ricorso, si legge: “Gentile
Signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/10/2017 al 30/06/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVIV
n. 07108803 per un importo complessivo di euro 23.332,65 per i seguenti motivi: è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
Infine, nella missiva del 7/10/2021, allegata al ricorso, si legge: “Gentile Signore, con precedente lettera del 05/07/2021 le abbiamo comunicato che, per il periodo dal 01/10/2017 al 30/6/2011, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 23.332,65 per i seguenti motivi: E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante:”
In ordine a tali missive deve osservarsi che, a fronte della difesa di parte ricorrente, che ha affermato di non averle mai ricevute se non dopo essersi recato presso gli uffici , parte resistente non ha dimostrato di averle CP_1 notificate e nulla ha dedotto sul punto.
Peraltro tutte e tre le missive risultano inviate a Novoli, Via 24 Maggio 1915, laddove dal Certificato storico di residenza allegato al ricorso risulta che Parte_1 risiede a Novoli, Via 24 Maggio n.20 sin dall'anno 1989.
[...]
Deve, a questo punto, rilevarsi che costituendosi in giudizio l' ha affermato CP_1 di aver notificato al ricorrente l'esito della visita di revisione, ma non ha fornito dimostrazione di tale circostanza.
L resistente infatti ha allegato alla propria memoria soltanto la CP_2 comunicazione di esito della visita, comunicazione priva di data, indirizzata anche questa a Novoli, Via 24 Maggio 1915 e nella quale si legge “Gentile in allegato a questa lettera troverà il verbale sanitario Parte_1 relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità.
Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto.
Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socioeconomiche e i dati per il pagamento. In allegato troverà uno schema informativo che la aiuterà nell'invio…”.
In ordine a tale comunicazione deve osservarsi da un lato che si tratta di una missiva del tutto generica, formulata in via ipotetica e nella quale si fa riferimento ad un verbale sanitario che, tuttavia, non risulta allegato, dall'altro che non vi è prova che la stessa sia stata mai notificata al ricorrente.
4 Deve, quindi, osservarsi che, nonostante nell'elenco degli allegati alla memoria di costituzione tale documento sia nominato “comunicazione verbale 2017”, non è stata offerta prova dell'effettivo recapito del verbale di revisione al pensionato.
Pertanto, non si può ritenere che il ricorrente sia stato posto a conoscenza della perdita del requisito sanitario e, quindi, della revoca del diritto all'indennità di accompagnamento, circostanza che costituisce il presupposto dell'applicabilità del principio giurisprudenziale sopra richiamato.
Deve, inoltre, rilevarsi che non risulta in atti il verbale della visita di revisione e che, pertanto, non vi è la prova né del fatto che il ricorrente sia stato sottoposto a visita di revisione, né che la visita abbia riconosciuto soltanto la totale inabilità
e non la necessità di assistenza continua.
Non può, quindi, ritenersi accertato il presupposto dell'indebito oggetto del ricorso, vale a dire la perdita del requisito sanitario per il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.
Ne consegue che, non essendo stata offerta prova del venir meno della cessazione del requisito sanitario e della comunicazione della cessazione al ricorrente, si deve ritenere che lo stesso abbia percepito in buona fede le somme chieste in restituzione dall' . CP_1
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata l'irripetibilità della somma di
€ 23.332,65 chiesta in restituzione da con le missive del 21/5/2021, CP_1 dell'1/7/2021 e del 7/10/2021.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'irripetibilità della somma di € 23.332,65 chiesta in restituzione da con le missive del 21/5/2021, dell'1/7/2021 e del 7/10/2021. CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 16 maggio 2025 – 12 Giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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