Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5738 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5738 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato nata in data [...] in [...]_1
rappresentata e difesa dall'avv. PALMIERI VALERIA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E nato nata in data [...] in [...]
rappresentato e difeso dall'avv. FERRIGNO FABRIZIO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/03/2025 le parti, e Parte_1 CP
chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in META il 18/12/2004 (atto n. 36, P. II, S. A, anno 2004), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 6/02/2023, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA resa nel procedimento rg. 21994/2022.
1
minorenni.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Sul regime di affido dei figli minori
I coniugi aderiscono al regime di affido condiviso dei figli minori ed come Per_1 Per_2
previsto per legge L. 54/2006, in osservanza del principio di bigenitorialità con collocazione privilegiata di entrambi presso la madre e regolamentazione del diritto di visita padre – figli come da piano genitoriale (doc.5) che si allega e comunque in base al seguente calendario: * fine settimana alternati, dalla fine dell'orario scolastico del venerdì fino al lunedì mattina con pernottamento presso l'abitazione del padre e riaccompagnamento a scuola e/o casa;
* durante la settimana: due pomeriggi ( martedì e giovedì) con prelevamento al termine dell'orario scolastico ovvero dalle h.
16:30 nei periodi non scolastici e riaccompagnamento presso la casa familiare entro le h.21:30, salvo accordi diversi dei genitori anche in considerazione della volontà e degli impegni scolastici dei ragazzi e sempre fatti salvi impegni del padre che provvederà ad avvertire la madre per iscritto, entro
24 h. prima;
*festività natalizie : il 24 e/o il 25 dicembre con ciascuno dei genitori ovvero il 31/1° gennaio e sei gg consecutivi, ad anni alterni;
*festività pasquali:l'intero periodo di vacanza scolastica con ciascun genitore fino al lunedì in Albis compreso, ad anni alterni;
*festività scolastiche: ad anni alterni, con ciascuno dei genitori la festività del Patrono (19 settembre), il ponte del 1° novembre, il ponte dell'Immacolata, la settimana di carnevale, il ponte del 25 aprile , il ponte del 1° maggio;
* vacanze estive: 15 gg consecutivi dal 1 al 15 agosto per la madre e dal 16 al 31 agosto per il padre di ciascun anno con onere per entrambi i genitori di comunicare, entro e non oltre il 30 aprile, i rispettivi periodi di ferie, la località di soggiorno ed eventuali recapiti;
* ricorrenze familiari : festa della mamma e del papà con ciascun genitore, compleanno dei minori, comunione, saggi, gare sportive con entrambi i genitori se possibile, salvo diverso accordo da comunicarsi per iscritto;
ricorrenze personali (compleanno del genitore) con ciascuno di loro anche se di competenza
2 dell'altro. Il padre, inoltre, come consuetudine provvederà ad accompagnare i figli a scuola tutte le mattine.
Assegno per il contributo di mantenimento dei figli: le parti convengono che il dr.
[...]
, corrisponderà alla madre, quale contributo per le spese relative al mantenimento dei figli CP minori, ed , la somma mensile di € 2500,00= euro duemilacinquecento/00) con Per_1 Per_2
decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso, da rivalutarsi anno per anno, secondo gli indici ISTAT, che si impegna a versare, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla madre entro e non oltre il 10 di ogni mese, con valuta fissa per 12 mensilità;
In ordine alla spese straordinarie, queste resteranno a carico esclusivo del dr. , CP
nessuna esclusa, in applicazione del Protocollo adottato dal Tribunale di Napoli cui espressamente i coniugi aderiscono e quindi spese mediche/farmaceutiche non a carico del Servizio Sanitario
Nazionale; spese per le eIGenze scolastiche (libri, tasse scolastiche), spese relative alla formazione professionale dei figli (tasse ed iscrizione università pubbliche e/o private in loco e fuori sede – stage formazione in loco e fuori sede); per quelle sportive (iscrizione e rateo mensile), nonché spese ricreative e culturali dei minori (viaggi scolastici e vacanze in autonomia) e di abbigliamento e nella medesima misura il dr. provvederà al pagamento di tutte le spese impreviste ed imprevedibili CP
che dovessero rendersi necessarie per entrambi i figli. In ogni caso tutte le predette spese mediche e scolastiche ovvero quelle relative alla formazione dei figli dovranno essere concordate per iscritto in applicazione del Protocollo adottato da codesto Tribunale.
Spese vacanze estive: le parti convengono che il dr. , sino al compimento del CP
18°anno di età di ciascun figlio, ogni anno, corrisponderà alla madre, RA , Parte_1
l'importo di €. 5000,00 quale contributo per le vacanze estive dei figli per il periodo di competenza della madre (15 gg consecutivi) da corrispondersi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno onde consentire di effettuare le relative prenotazioni;
per il mese di luglio, provvederà integralmente alla eventuale spesa prevista per le vacanze dei soli figli, d'intesa con la madre. Per quanto concerne i viaggi che saranno effettuati dalla IG.ra con i figli, le spese del soggiorno saranno a carico Pt_1
della stessa, mentre le ulteriori spese afferenti al detto soggiorno per i soli figli saranno a carico del dr. che le concorderà di volta in volta con la IG.ra . CP Pt_1
in ordine alla casa coniugale, sita in Napoli, alla Via A. Falcone, 330, immobile concesso in locazione, le parti convengono e si danno reciprocamente atto che questa resti assegnata alla RA
, convivente con i figli minori ed , che continuerà a godere dell'uso di detto Pt_1 Per_1 Per_2 immobile in uno a tutti gli arredi ed i beni mobili ivi contenuti;
il canone di locazione mensile di €
2000,00 resta a carico del dr. , oltre le spese condominiali, le utenze domestiche nonché CP
tutte le spese accessorie di manutenzione ordinaria ovvero quelle di spettanza del
3 conduttore,(riparazione / sostituzione elettrodomestici, impianto SKY e antifurto) . I predetti oneri economici resteranno sempre a carico del dr. anche nell'ipotesi in cui si dovesse CP
procedere alla locazione di altro immobile che dovrà avere i medesimi standard qualitativi dell'attuale casa coniugale. Nell'ipotesi in cui la RA dovesse procedere all'acquisto del Pt_1
predetto immobile o di altro appartamento con le stesse caratteristiche, il dr. si obbliga a CP corrispondere alla RA il 50 % del prezzo previsto per l'acquisto dell'immobile a Pt_1
condizione che questo venga intestato ai figli con riserva di usufrutto vitalizio in favore della stessa sempre che la medesima non inizi nel frattempo alcuna convivenza more uxorio, diversamente nell'ipotesi in cui la IG.ra dovesse procedere all'acquisto dell'immobile iure proprio il dr. Pt_1
provvederà al pagamento degli oneri condominiali e delle sole utenze. In ogni caso il Dr. CP
CA si farà carico del pagamento della retribuzione mensile pari ad € 850,00 spettante alla collaboratrice domestica che si occupa e occuperà della cura e della gestione della casa familiare oltre ai contributi dovuti per legge.
In ordine all'assegno divorzile: le parti convengono di confermare l'importo già concordato in sede di separazione e pertanto il dr. , continuerà a versare, a tale titolo, alla RA CP
, l'importo di € 1500,00 con valuta fissa per 12 mensilità, entro e non oltre il 25 di Parte_1
ogni mese;
detto importo si intende al netto della tasse che il dr. provvederà a pagare CP
direttamente rilasciandone quietanza ovvero anche in contanti alla RA , previo rilascio Pt_1
di regolare quietanza debitamente sottoscritta.
Le parti, come già concordato in sede di separazione, confermano che : a) La RA
[...]
usufruirà senza limiti di spesa del conto presso la farmacia di fiducia della famiglia per i Pt_1
medicinali non prescrivibili dei minori;
b) la RA usufruirà, per la gestione della casa Pt_1
e dei figli, dei conti aperti presso i propri fornitori di generi alimentari, detersive e casalinghi che saranno saldati mensilmente dal dr. . CP
Il IG. CA si impegna a farsi carico dei costi dell'autovettura allo stesso intestata (RCA, bollo e spese manutenzione ordinaria e straordinaria) ed utilizzata dalla RA , ovvero al Pt_1
rinnovo dell'autovettura se sarà necessario.
I patti e le condizioni di cui al presente ricorso saranno efficaci ed operanti, dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei
4 figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a Parte_1 CP
META il 18/12/2004 (atto n. 36, P. II, S. A, Atti Matrimonio anno 2004);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di META per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 13/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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