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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/09/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 26 settembre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Gianluca Priston in sostituzione dell'avv. Domenico Siano per parte attrice e l'avv. Danilo Sciullo in sostituzione dell'avv. Paolo Gelli per parte convenuta . Controparte_1
L'Avv. Priston, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Sciullo, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1364 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Siano sito in Fiumicino via Anco Marzio n. 102, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli, sito in Campagnano di roma via del Pavone n. 125, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA E
; CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio e CP_3 Controparte_2 deducendo: -che in Fi 2. Parte_1
era a bordo del suo velocipede - modello Olandese – su Vi
[...]
n provenienza dalla Chiesa Stella Maris e direzione Via del Faro;
-che nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, il veicolo Peugeot 20 targato DK 179 BL, di proprietà e condotto in occasione del sinistro da CP_3
-ga R.C.A. dalla Compagnia assicurativa Parte_2 orrenza su via delle Chiglie con direzione Via Giorgio CP_2
-che , nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, Parte_1 mentre procedeva sul margine destro della carreggiata di Via Giorgio Giorgis, veniva improvvisamente urtata dal veicolo Peugeot 20 targato DK 179 BL;
- che il veicolo Peugeot 20 targato DK 179 BL, in uscita da Via delle Chiglie, non aveva rispettato la segnaletica del dare precedenza, andando ad urtare il velocipede dell'attrice e scaraventandola rovinosamente a terra;
-che il veicolo Peugeot 20 targato DK 179 BL, successivamente all'urto, aveva intrapreso una manovra di retromarcia, indietreggiando verso via delle Chiglie, per poi ripartire su Via Giorgio Giorgis;
-che, a causa della suddetta imprudente manovra, il veicolo Peugeot 20 targato DK 179 BL “schiacciava” con la ruota anteriore sinistra dell'autovettura la gamba sinistra di;
- Parte_1 che, successivamente, all'evento dannoso era stato richi le Autorità Pubbliche, le quali era intervenute in loco e avevano redatto apposito verbale;
-che il veicolo Peugeot 20 targato DK 179 BL veniva parcheggiato dal conducente in Via delle Chiglie contromano, come dalle foto allegate al Verbale delle Autorità Pubbliche intervenute;
-che al sinistro de quo avevano assistito numerosi testimoni oculari, tra i quali ed -che, a Persona_1 Persona_2 seguito della vietata ed imprudente man a d Parte_2
l'attrice aveva riportato gravissime lesioni fisiche per la cura delle quali aveva avuto necessità dell'intervento dell'ambulanza sul posto ed in seguito il trasporto della medesima presso il Presidio Ospedaliero G.B. Grassi;
-che, una volta giunta presso il predetto nosocomio, il personale medico, in sede di anamnesi aveva riscontrato: “giunge con il 118 per riferito incidente stradale- investimento di ciclista. riferisce contusione a livello occipitale e dolore a livello gamba e caviglia sin. nega allergie a farmaci”; -che OR veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria del piatto tibiale sin. Frattura composta dell'apice del malleolo pereonale sin in seguito incidente stradale- investimento di ciclista”, con prognosi iniziale di gg. -che, in CP_4 conseguenza delle gravi lesioni fisiche subite, veni presso l'Ospedale Grassi in data 13.08.2019 e in data 22.08.2019 aveva subito un intervento chirurgico per la “riduzione ed osteosintesi con placche e viti più innesti di osso sintetico”, così come refertato in Cartella Clinica;
-che in data 26.08.2019 l'attrice veniva dimessa dal presidio ospedaliero;
-che, a causa del sinistro aveva patito gravissime lesioni fisiche, così valutate dal C.T.P. - Dott.ssa Per_3 Controparte_5
é
[...] Pt_3
g 60; I.T.P. al 50% gg 90”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del veicolo targato Peugeot 20 targato DK 179 BL di proprietà della SI.ra , condotto dal SI. il quale è CP_3 Parte_2 pertanto res ti i danni cagionati alla SI.ra
e per l'effetto: - condannare la in p.d.l.r.p.t. Parte_1 Controparte_6
, in solido e/o alternativa sarcimento CP_3 di tutti i ubendi riguardanti la SI.ra per un Parte_1 importo pari ad € 115.355,14 già decurtata la somm cconto sul maggior dovuto di € 25.525,00, comprensivo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto, fino all'effettivo soddisfo o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa;
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio contestando la Controparte_2 domanda nell'an e nel qu delle seguenti conclusioni: “- in via principale, respingere la domanda così come proposta perché infondata in fatto ed in diritto e comunque perché sfornita di prova accertando e dichiarando in ogni caso la congruità degli importi corrisposti stragiudizialmente dalla;
- in via subordinata, Controparte_2 limitare la misura della deprecata condanna alle sole voci di danno di cui si ritiene sia stata fornita rigorosa prova anche con riferimento al nesso causale e, comunque, nei limiti della franchigia, dei massimali e delle altre condizioni di polizza, detratte le somme già stragiudizialmente corrisposte dalla Compagnia ass.va. Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali”.
3.Nessuno si costituiva in giudizio per che rimaneva CP_3 contumace nonostante la regolare citazione.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e di CTU medico legale e, all'esito, rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.Dalla lettura della relazione delle Forze dell'Ordine e dal corredo fotografico allegato si evince che via Giorgio Giorgis era strada con carreggiata a due corsie di marcia e via delle Chiglie ad unica carreggiata. Quest'ultima via era percorsa dalla Peugeot 20 di proprietà di , mentre via Giorgio Giorgis CP_3 dalla bicicletta dell'attrice. E' pacifi a i due mezzi. Inoltre, le fotografie allegate alla relazione riportano la Peugeot 20 parcheggiata in seguito all'impatto sul tratto di via delle Chiglie opposto a quello di provenienza, ossia oltre via Giorgio Giorgis. Anche tale tratto di via delle Chiglie risulta, dunque, a senso unico con direzione di marcia verso Giorgio Giorgis. Dalla produzione fotografica di parte attrice si trae chiaramente che sul tratto di via delle Chiglie percorso dalla Peugeot 20 vi era il segnale orizzontale di
“dare la precedenza” in fase di immissione su via Giorgio Giorgis. Tale produzione fotografica è stata solo genericamente contestata e anche se successiva all'incidente o ai rilievi delle Forze dell'Ordine riporta chiaramente il segnale orizzontale -in parte scolorito- di “dare la precedenza”, il quale proprio perché scolorito se ne deve desumere che era stato apposto in tempo risalente, quindi presente anche al momento dell'incidente. Parte convenuta non ha del resto offerto alcuna diversa riproduzione fotografica atta a sconfessare lo stato dei luoghi riprodotto nelle foto dell'attrice. Anzi, nella foto n. 1 prodotta dalla convenuta in allegato alla seconda memoria si vede chiaramente che sul tratto di via delle chiglie percorso dalla Peugeot vi era il segnale orizzontale di “dare la precedenza”. A conferma di ciò si noti anche che nella prima foto di quelle allegate alla relazione delle forze dell'ordine si vede in corrispondenza della ruota anteriore destra della Peugeot 20 -parcheggiata in sosta dopo l'impatto- il segnale orizzontale di “dare la precedenza”. Dunque, le macchine con provenienza da quel tratto di via delle Chiglie dovevano dare la precedenza in fase di immissione su via Giorgio Giorgis. Il che non può che confermare che stessa regola e cautela di immissione era imposta sul tratto di via delle Chiglie percorsa dalla Peugeot 20 poco prima dell'incidente. Del resto, tale regolazione del traffico (ossia la precedenza per i mezzi con percorrenza su via Giorgio Giorgis) è coerente con la conformazione delle due strade: via Giorgio Giorgis possiede caratteristiche di strada con maggiore affluenza a due corsie di marcia, rispetto alla più modesta via delle Chiglie con un unico senso di marcia e con obbligata immissione in via Giorgio Giorgis. Infine, nelle foto prodotte della attrice si vede anche il segnale verticale di
“dare la precedenza” su via delle Chiglie. Tale segnale non si nota nelle foto scattate dalle Forze dell'Ordine. Se ne deve desumere che il segnale verticale è stato apposto successivamente, ma ciò conferma la conclusione che anche al momento del sinistro la regola era quella della precedenza su via Giorgio Giorgis, mentre l'apposizione del cartello verticale su via delle Chiglie è stato adempimento funzionale semplicemente per chiarire il segnale orizzontalmente già presente sulla sede stradale. In conclusione, anche ove si intenda prescindere dal teste escusso, si può ritenere in ogni caso provato che lo scontro è avvenuto tra due mezzi dei quali la Peugeot 20 non ha osservato l'obbligo di dare la precedenza al velocipede dell'attrice. La dichiarazione di testimone oculare del sinistro, ha escluso alcun Tes_1 ulteriore profilo di colpa imputabile all'attrice: “Preciso che io ero a bordo della macchina su via Giorgio Giorgis. la SI.ra si trovava davanti a me sulla Pt_1 sua bicicletta. Mi ricordo il giorno perché nedì e ritornavo dal mercato di Fregene (…) la Peugeot usciva dalla traversa via delle Chiglie, davanti e me e dietro la signora, per girare sulla destra e ha preso la bicicletta della signora. Appena l'ha colpita, lui ha fatto subito marcia indietro e si è parcheggiato sulla sinistra sulla strada con divieto di accesso ed in senso contrario di marcia di via Portunno. La signora si è messa a strillare perché era caduta. Io mi sono fermato e ho fermato anche altra gente per aiutarla. L'abbiamo messa sul marciapiedi (…) li c'è uno stop per terra (…) Vero che facendo retromarcia schiacciava la gamba della signora che strillava per questo motivo”. Le dichiarazioni del teste escusso appaiono coerenti e attendibili ed il fatto che la sua presenza non sia stata riscontrata nella relazione delle Forze dell'Ordine è compatibile con la pacifica circostanza che la Polizia di Fiumicino è intervenuta circa un'ora dopo il sinistro, quando anche l'attrice era stata trasportata in ospedale. In altri termini, è verosimile che anche il teste si sia dovuto inevitabilmente allontanare dal luogo del sinistro, senza poter attendere ulteriormente l'arrivo delle Forze dell'Ordine.
6.A questo punto, occorre ricordare che, in materia di responsabilità per sinistri stradali, la presunzione di pari concorso di colpa prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione meramente sussidiaria e può operare solo in difetto di accertamento delle condotte effettivamente poste in essere dai conducenti. La giurisprudenza di legittimità è da sempre concorde nel ritenere che l'accertamento del mancato rispetto della segnaletica di “stop” e “dare precedenza” superi la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. “avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità” (Cass. civ. n. 4055 del 19/02/2009; Cass. civ. n. 9528 del 12/06/2012), stante, in ogni caso, la necessarietà dell'esame del comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, circostanza emersa nel caso di specie. Alla luce delle esposte risultanze acquisite all'esito dell'istruttoria, può concludersi che la responsabilità del sinistro sia da ascriversi al conducente della Peugeot 20 che non ha dato la precedenza.
7.In tali termini riconosciuta la responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente della Peugeot 20 può procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale. Ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50. La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto dei postumi permanenti patiti da , all'epoca dei fatti di 50 anni, Parte_1 che secondo la CTU, immune da vizi logici alla quale si ritiene di aderire, sono da quantificare (esiti permanenti “Permangono postumi permanenti caratterizzati da sindrome algo-disfunzionale a carico dell'arto inferiore sn con relativo deficit deambulatorio ed apprezzabili esiti cicatriziali”) nella misura di 20 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente spetta la somma di euro 78.237,00. Nel caso di specie, va riconosciuto - nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. A titolo di ITA per 40 giorni vanno riconosciuti euro 4.600,00 e a titolo di ITP al 50% per 40 giorni vanno riconosciuti euro 2.300,00 per un totale di euro 6.900,00. Su tali importi spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Non sono state documentate altre spese. Va considerato che nella fase stragiudiziale ha giò versato la somma di CP_2 euro 25.525,00.
8.In conclusione, , ai sensi dell'at. 2054 comma 3 c.c., e CP_3 [...]
del pacifico rapporto assicurativo sul Controparte_2
Peugeot 20, vanno condannati al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 59.612,00, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al DM attualmente vigente calcolata sulla somma in concreto riconosciuta. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di Controparte_2
e .
[...] CP_3
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la responsabilità del conducente della Peugeot 20 e ND , ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c., e CP_3 [...]
al risarcimento in favore di Controparte_2 Parte_1 rimoniale per la perdita del rapport
[...]
o 59.612,00 (ossia euro 85.137,00 – euro 25.525,00) oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
-ND e al CP_3 Controparte_2 pagamento in rsi Parte_1 nella somma complessiva di euro 12.786,00 di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 12.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Siano dichiaratosi difensore antistatario;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti, con obbligo di restituire all'attrice quanto da questa anticipato ai ctu.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani
All'udienza del giorno 26 settembre 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Gianluca Priston in sostituzione dell'avv. Domenico Siano per parte attrice e l'avv. Danilo Sciullo in sostituzione dell'avv. Paolo Gelli per parte convenuta . Controparte_1
L'Avv. Priston, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Sciullo, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1364 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Siano sito in Fiumicino via Anco Marzio n. 102, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli, sito in Campagnano di roma via del Pavone n. 125, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA E
; CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio e CP_3 Controparte_2 deducendo: -che in Fi 2. Parte_1
era a bordo del suo velocipede - modello Olandese – su Vi
[...]
n provenienza dalla Chiesa Stella Maris e direzione Via del Faro;
-che nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, il veicolo Peugeot 20 targato DK 179 BL, di proprietà e condotto in occasione del sinistro da CP_3
-ga R.C.A. dalla Compagnia assicurativa Parte_2 orrenza su via delle Chiglie con direzione Via Giorgio CP_2
-che , nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, Parte_1 mentre procedeva sul margine destro della carreggiata di Via Giorgio Giorgis, veniva improvvisamente urtata dal veicolo Peugeot 20 targato DK 179 BL;
- che il veicolo Peugeot 20 targato DK 179 BL, in uscita da Via delle Chiglie, non aveva rispettato la segnaletica del dare precedenza, andando ad urtare il velocipede dell'attrice e scaraventandola rovinosamente a terra;
-che il veicolo Peugeot 20 targato DK 179 BL, successivamente all'urto, aveva intrapreso una manovra di retromarcia, indietreggiando verso via delle Chiglie, per poi ripartire su Via Giorgio Giorgis;
-che, a causa della suddetta imprudente manovra, il veicolo Peugeot 20 targato DK 179 BL “schiacciava” con la ruota anteriore sinistra dell'autovettura la gamba sinistra di;
- Parte_1 che, successivamente, all'evento dannoso era stato richi le Autorità Pubbliche, le quali era intervenute in loco e avevano redatto apposito verbale;
-che il veicolo Peugeot 20 targato DK 179 BL veniva parcheggiato dal conducente in Via delle Chiglie contromano, come dalle foto allegate al Verbale delle Autorità Pubbliche intervenute;
-che al sinistro de quo avevano assistito numerosi testimoni oculari, tra i quali ed -che, a Persona_1 Persona_2 seguito della vietata ed imprudente man a d Parte_2
l'attrice aveva riportato gravissime lesioni fisiche per la cura delle quali aveva avuto necessità dell'intervento dell'ambulanza sul posto ed in seguito il trasporto della medesima presso il Presidio Ospedaliero G.B. Grassi;
-che, una volta giunta presso il predetto nosocomio, il personale medico, in sede di anamnesi aveva riscontrato: “giunge con il 118 per riferito incidente stradale- investimento di ciclista. riferisce contusione a livello occipitale e dolore a livello gamba e caviglia sin. nega allergie a farmaci”; -che OR veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria del piatto tibiale sin. Frattura composta dell'apice del malleolo pereonale sin in seguito incidente stradale- investimento di ciclista”, con prognosi iniziale di gg. -che, in CP_4 conseguenza delle gravi lesioni fisiche subite, veni presso l'Ospedale Grassi in data 13.08.2019 e in data 22.08.2019 aveva subito un intervento chirurgico per la “riduzione ed osteosintesi con placche e viti più innesti di osso sintetico”, così come refertato in Cartella Clinica;
-che in data 26.08.2019 l'attrice veniva dimessa dal presidio ospedaliero;
-che, a causa del sinistro aveva patito gravissime lesioni fisiche, così valutate dal C.T.P. - Dott.ssa Per_3 Controparte_5
é
[...] Pt_3
g 60; I.T.P. al 50% gg 90”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del veicolo targato Peugeot 20 targato DK 179 BL di proprietà della SI.ra , condotto dal SI. il quale è CP_3 Parte_2 pertanto res ti i danni cagionati alla SI.ra
e per l'effetto: - condannare la in p.d.l.r.p.t. Parte_1 Controparte_6
, in solido e/o alternativa sarcimento CP_3 di tutti i ubendi riguardanti la SI.ra per un Parte_1 importo pari ad € 115.355,14 già decurtata la somm cconto sul maggior dovuto di € 25.525,00, comprensivo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto, fino all'effettivo soddisfo o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa;
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2.Si costituiva in giudizio contestando la Controparte_2 domanda nell'an e nel qu delle seguenti conclusioni: “- in via principale, respingere la domanda così come proposta perché infondata in fatto ed in diritto e comunque perché sfornita di prova accertando e dichiarando in ogni caso la congruità degli importi corrisposti stragiudizialmente dalla;
- in via subordinata, Controparte_2 limitare la misura della deprecata condanna alle sole voci di danno di cui si ritiene sia stata fornita rigorosa prova anche con riferimento al nesso causale e, comunque, nei limiti della franchigia, dei massimali e delle altre condizioni di polizza, detratte le somme già stragiudizialmente corrisposte dalla Compagnia ass.va. Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali”.
3.Nessuno si costituiva in giudizio per che rimaneva CP_3 contumace nonostante la regolare citazione.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e di CTU medico legale e, all'esito, rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.Dalla lettura della relazione delle Forze dell'Ordine e dal corredo fotografico allegato si evince che via Giorgio Giorgis era strada con carreggiata a due corsie di marcia e via delle Chiglie ad unica carreggiata. Quest'ultima via era percorsa dalla Peugeot 20 di proprietà di , mentre via Giorgio Giorgis CP_3 dalla bicicletta dell'attrice. E' pacifi a i due mezzi. Inoltre, le fotografie allegate alla relazione riportano la Peugeot 20 parcheggiata in seguito all'impatto sul tratto di via delle Chiglie opposto a quello di provenienza, ossia oltre via Giorgio Giorgis. Anche tale tratto di via delle Chiglie risulta, dunque, a senso unico con direzione di marcia verso Giorgio Giorgis. Dalla produzione fotografica di parte attrice si trae chiaramente che sul tratto di via delle Chiglie percorso dalla Peugeot 20 vi era il segnale orizzontale di
“dare la precedenza” in fase di immissione su via Giorgio Giorgis. Tale produzione fotografica è stata solo genericamente contestata e anche se successiva all'incidente o ai rilievi delle Forze dell'Ordine riporta chiaramente il segnale orizzontale -in parte scolorito- di “dare la precedenza”, il quale proprio perché scolorito se ne deve desumere che era stato apposto in tempo risalente, quindi presente anche al momento dell'incidente. Parte convenuta non ha del resto offerto alcuna diversa riproduzione fotografica atta a sconfessare lo stato dei luoghi riprodotto nelle foto dell'attrice. Anzi, nella foto n. 1 prodotta dalla convenuta in allegato alla seconda memoria si vede chiaramente che sul tratto di via delle chiglie percorso dalla Peugeot vi era il segnale orizzontale di “dare la precedenza”. A conferma di ciò si noti anche che nella prima foto di quelle allegate alla relazione delle forze dell'ordine si vede in corrispondenza della ruota anteriore destra della Peugeot 20 -parcheggiata in sosta dopo l'impatto- il segnale orizzontale di “dare la precedenza”. Dunque, le macchine con provenienza da quel tratto di via delle Chiglie dovevano dare la precedenza in fase di immissione su via Giorgio Giorgis. Il che non può che confermare che stessa regola e cautela di immissione era imposta sul tratto di via delle Chiglie percorsa dalla Peugeot 20 poco prima dell'incidente. Del resto, tale regolazione del traffico (ossia la precedenza per i mezzi con percorrenza su via Giorgio Giorgis) è coerente con la conformazione delle due strade: via Giorgio Giorgis possiede caratteristiche di strada con maggiore affluenza a due corsie di marcia, rispetto alla più modesta via delle Chiglie con un unico senso di marcia e con obbligata immissione in via Giorgio Giorgis. Infine, nelle foto prodotte della attrice si vede anche il segnale verticale di
“dare la precedenza” su via delle Chiglie. Tale segnale non si nota nelle foto scattate dalle Forze dell'Ordine. Se ne deve desumere che il segnale verticale è stato apposto successivamente, ma ciò conferma la conclusione che anche al momento del sinistro la regola era quella della precedenza su via Giorgio Giorgis, mentre l'apposizione del cartello verticale su via delle Chiglie è stato adempimento funzionale semplicemente per chiarire il segnale orizzontalmente già presente sulla sede stradale. In conclusione, anche ove si intenda prescindere dal teste escusso, si può ritenere in ogni caso provato che lo scontro è avvenuto tra due mezzi dei quali la Peugeot 20 non ha osservato l'obbligo di dare la precedenza al velocipede dell'attrice. La dichiarazione di testimone oculare del sinistro, ha escluso alcun Tes_1 ulteriore profilo di colpa imputabile all'attrice: “Preciso che io ero a bordo della macchina su via Giorgio Giorgis. la SI.ra si trovava davanti a me sulla Pt_1 sua bicicletta. Mi ricordo il giorno perché nedì e ritornavo dal mercato di Fregene (…) la Peugeot usciva dalla traversa via delle Chiglie, davanti e me e dietro la signora, per girare sulla destra e ha preso la bicicletta della signora. Appena l'ha colpita, lui ha fatto subito marcia indietro e si è parcheggiato sulla sinistra sulla strada con divieto di accesso ed in senso contrario di marcia di via Portunno. La signora si è messa a strillare perché era caduta. Io mi sono fermato e ho fermato anche altra gente per aiutarla. L'abbiamo messa sul marciapiedi (…) li c'è uno stop per terra (…) Vero che facendo retromarcia schiacciava la gamba della signora che strillava per questo motivo”. Le dichiarazioni del teste escusso appaiono coerenti e attendibili ed il fatto che la sua presenza non sia stata riscontrata nella relazione delle Forze dell'Ordine è compatibile con la pacifica circostanza che la Polizia di Fiumicino è intervenuta circa un'ora dopo il sinistro, quando anche l'attrice era stata trasportata in ospedale. In altri termini, è verosimile che anche il teste si sia dovuto inevitabilmente allontanare dal luogo del sinistro, senza poter attendere ulteriormente l'arrivo delle Forze dell'Ordine.
6.A questo punto, occorre ricordare che, in materia di responsabilità per sinistri stradali, la presunzione di pari concorso di colpa prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione meramente sussidiaria e può operare solo in difetto di accertamento delle condotte effettivamente poste in essere dai conducenti. La giurisprudenza di legittimità è da sempre concorde nel ritenere che l'accertamento del mancato rispetto della segnaletica di “stop” e “dare precedenza” superi la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. “avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità” (Cass. civ. n. 4055 del 19/02/2009; Cass. civ. n. 9528 del 12/06/2012), stante, in ogni caso, la necessarietà dell'esame del comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, circostanza emersa nel caso di specie. Alla luce delle esposte risultanze acquisite all'esito dell'istruttoria, può concludersi che la responsabilità del sinistro sia da ascriversi al conducente della Peugeot 20 che non ha dato la precedenza.
7.In tali termini riconosciuta la responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente della Peugeot 20 può procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale. Ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50. La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto dei postumi permanenti patiti da , all'epoca dei fatti di 50 anni, Parte_1 che secondo la CTU, immune da vizi logici alla quale si ritiene di aderire, sono da quantificare (esiti permanenti “Permangono postumi permanenti caratterizzati da sindrome algo-disfunzionale a carico dell'arto inferiore sn con relativo deficit deambulatorio ed apprezzabili esiti cicatriziali”) nella misura di 20 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente spetta la somma di euro 78.237,00. Nel caso di specie, va riconosciuto - nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. A titolo di ITA per 40 giorni vanno riconosciuti euro 4.600,00 e a titolo di ITP al 50% per 40 giorni vanno riconosciuti euro 2.300,00 per un totale di euro 6.900,00. Su tali importi spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Non sono state documentate altre spese. Va considerato che nella fase stragiudiziale ha giò versato la somma di CP_2 euro 25.525,00.
8.In conclusione, , ai sensi dell'at. 2054 comma 3 c.c., e CP_3 [...]
del pacifico rapporto assicurativo sul Controparte_2
Peugeot 20, vanno condannati al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 59.612,00, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al DM attualmente vigente calcolata sulla somma in concreto riconosciuta. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di Controparte_2
e .
[...] CP_3
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la responsabilità del conducente della Peugeot 20 e ND , ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c., e CP_3 [...]
al risarcimento in favore di Controparte_2 Parte_1 rimoniale per la perdita del rapport
[...]
o 59.612,00 (ossia euro 85.137,00 – euro 25.525,00) oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
-ND e al CP_3 Controparte_2 pagamento in rsi Parte_1 nella somma complessiva di euro 12.786,00 di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 12.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Siano dichiaratosi difensore antistatario;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti, con obbligo di restituire all'attrice quanto da questa anticipato ai ctu.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani