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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
.
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio in persona delle Dottoresse:
Ombretta Salvetti Presidente Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 754/2023
avente a oggetto: separazione personale dei coniugi.
promossa da:
Parte_1 nata in [...] l'[...], res.te in Santa RI d'AL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Brignolo e Silvia Calzolaro, presso lo studio della quale, in AL via Coppa 1, è altresì elettivamente domiciliata giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di:
Controparte_1 nato in [...] il [...]
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA
pagina 1 di 5 trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- In via istruttoria:
- Ammettere i mezzi istruttori dedotti con la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2), c.p.c. (ante riforma
Cartabia) depositata telematicamente in data 22 marzo 2024; - Nel merito:
- Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...]_1 Nord), l'11 ottobre 1978 e residente in [...], cittadina italiana, C.F.: e , nato a [...], il 25 C.F._1 Controparte_1 giugno 1965, cittadino macedone, C.F.: , e residente in [...](Cn), C.F._2
Località Baraccone Via AL n. 4; 2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della mamma SI.ra , sita in Santa RI Parte_1
d'AL (Cn), Via Statale n. 113; 3) Disporre a carico del padre SI. ed a favore della madre SI.ra la Controparte_1 Parte_1 corresponsione di una somma non inferiore ad € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie o extra assegno Per_1 previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 luglio 2017 dal Presidente del Tribunale di Asti ed il Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Asti da intendersi espressamente richiamato. 4) Disporre che il padre SI. possa vedere e tenere con sé il figlio minore Controparte_1
con le modalità e le tempistiche che codesto ill.mo Tribunale riterrà opportune Per_1 nell'esclusivo e preminente interesse del figlio minore;
5) Assegnare la casa coniugale di esclusiva proprietà della SI.ra , sita in Santa Parte_1 RI d'AL (Cn), Via Statale n. 113, alla madre che vi abiterà con il figlio minore;
Per_1
- RI di spese e competenze di lite per il Pubblico Ministero: nulla si oppone
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso di: essersi sposata con il resistente in Macedonia in data 26.3.2003, matrimonio successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa RI d'AL; essere, da detta unione, nato in [...], in data [...], il figlio;
essere la convivenza divenuta Per_1 intollerabile a causa del comportamento del resistente che negava alla moglie ogni forma di assistenza morale e materiale;
svolgere attività di colf con conseguente percezione di redditi da lavoro pari a circa euro 1200,00 mensili;
chiede dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la posizione, a carico del marito, di contributo al mantenimento del figlio pari ad euro
300,00 mensili oltre 50% concorso delle spese straordinarie. All'esito della udienza presidenziale, comparsa la sola ricorrente, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva in conformità alle richieste attoree, regolamentando gli incontri tra padre e figlio nel senso della liberalizzazione degli stessi con obbligo di preventivo accordo con la madre. Rimessa la causa avanti al GI, nella contumacia di parte resistente, la ricorrente depositava le memorie di trattazione, indi, svola la audizione del figlio minore, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe ed avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art 190 c.p.c..
pagina 2 di 5 ***
Preliminarmente deve ritenersi la inammissibilità, per irrilevanza ai fini del decidere, delle istanze porbatorie richiamate da parte ricorrente.
1 .Sulla pronuncia in punto status Sussistendo elementi di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico interno, trattandosi di matrimonio contratto all'estero e non constando la cittadinanza italiana del resistente (constando invece, sub doc. 3, quella della convenuta), si osserva che deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana ex art. 3 n. 1 lettera a) Reg CE 2201/2003 che stabilisce la competenza dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” (nel caso di specie emergendo documentalmente – sub 4 – la residenza comune delle parti in Italia all'atto della proposizione della domanda e dovendo ritenersi pacifica la persistente residenza in Italia quantomeno della parte ricorrente) ed altresì ritenersi applicabile la legge italiana in applicazione dell'art. 8 comma 1 lettera a) Reg UE 1259/2010 che stabilisce l'applicazione della legge del paese di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita la autorità giurisdizionale (sul punto dovendosi richiamare il già citato doc.
4).
Ciò premesso devono anzitutto accogliersi le conclusioni in punto status. E' necessario al riguardo rilevare come, dal contenuto e dal tenore delle allegazioni di parte ricorrente (confermate, in punto cessazione delle convivenza, anche dalle dichiarazioni rese dal figlio minore all'udienza del 21.1.2025), si ricava un eloquente quadro dell'irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessata la comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire. Il PM, come già detto, concorda con l'assunto. S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione dei coniugi, come anzi detto concordemente richiesta.
2. Sulle richieste di affido e collocazione del figlio minore, nonché sul diritto di visita del genitore non collocatario e sulla assegnazione della casa familiare
Ritiene il Collegio di recepire pienamente in questa sede le conclusioni di parte ricorrente da intendersi congrue, non contrarie all'ordine pubblico e pienamente tutelanti gli interessi del minore anche in punto rispetto del principio di bigenitorialità. Ed infatti: l'affido condiviso costituisce principio cardine dell'ordinamento che può essere derogato soltanto laddove uno dei due genitori risulti avere comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minore (onde l'affido anche a detto genitore sia contrario all'interesse del minore, art. 337 quater c.c.), nel caso di specie, non essendo state evidenziate ragioni di pregiudizio a carico del minore per effetto dell'affidamento condiviso, il principio non può che essere confermato;
la collocazione presso la madre deve poi ritenersi del tutto congrua attese le dichiarazioni del minore che ha riferito di essere sempre vissuto con la madre confermando il proprio benessere nel contesto de quo. Adde, in applicazione dell'art 337 sexies c.p.c. la assegnazione alla madre della casa familiare. Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto della età e maturità del minore per come emersa in corso di audizione, ritiene il Collegio di confermare quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale del 31.5.2023, prevedendo incontri liberi da concordarsi tra il padre e la madre, sentito il figlio minore e tenuto conto dei di lui impegni scolastici ed extrascolastici.
3. Sul contributo al mantenimento del figlio minore
pagina 3 di 5 Stante la collocazione pressoché esclusiva del minore presso la madre sussiste l'obbligo del padre di corrispondere alla madre un contributo al mantenimento dello stesso ai sensi dell'art. 337 ter c.c.. Emerge dagli atti che la madre gode di un reddito prossimo ad euro 1200,00 mensili (cfr. dichiarazioni fiscali in atti e allegazioni di parte ricorrente).
I redditi del padre non sono noti. La ricorrente ha allegato che lo stesso lavorerebbe part time e stagionalmente (dichiarazioni rese all'udienza del 30.5.2023), ovvero quale operaio presso impresa sita in AL (memoria 22.3.2024), ed il figlio minore ha riferito, in sede di audizione, che lo stesso svolgerebbe attività lavorative stagionali in Macedonia ed in Italia.
Deve dunque ritenersi, anche attesa la età anagrafica e la assenza di elementi che depongano in senso contrario, per la di lui capacità al lavoro e alla produzione di redditi quantomeno minimi, di tal che, vista la domanda in essere, considerate la età del minore e le di lui presumibili eSIenze, ritiene il Collegio di dover senz'altro accogliere la domanda suddetta confermando, anche sul punto, i provvedimenti già assunti in sede di ordinanza presidenziale.
Si disporrà pertanto la condanna del padre resistente al versamento di contributo al mantenimento del figlio minore pari ad euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre 50% concorso spese straordinarie sostenende nell'interesse del figlio da computarsi ex Protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della lite e delle attività svolte e dunque con attestazione su valori prossimi ai minimi, devono essere poste a carico della parte resistente in applicazione del principio generale di soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza o domanda respinta o assorbita, pronuncia la separazione personale di e sposatisi in Macedonia in Parte_1 Controparte_1 data 26.3.2003 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Santa RI d'AL) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente gli adempimenti di competenza,
dispone che il figlio minore sia affidato congiuntamente ai genitori e collocato Persona_1 presso la madre, stabilisce il diritto del padre di vedere il figlio liberamente previo accordo con la madre, sentito il figlio minore e tenuto conto dei di lui impegni scolastici ed extrascolastici, assegna alla madre ricorrente la casa familiare sita in Santa RI d'AL, dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, euro 300,00 oltre Controparte_1 Parte_1 rivalutazione ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenende nell'interesse del figlio da calcolarsi ex Protocollo d'Intesa SIlato tra il Tribunale e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Asti in data 7.7.2017,
dichiara tenuto e condanna a versare a a titolo di spese di lite, euro Controparte_1 Parte_1
3900,00 per compensi oltre euro 110,00 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e
CPA.
pagina 4 di 5 Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
così deciso in Asti all'esito della camera di conSIlio del 27.1.2025.
La Giudice relatore La Presidente
Elga Bulgarelli Ombretta Salvetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
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Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio in persona delle Dottoresse:
Ombretta Salvetti Presidente Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 754/2023
avente a oggetto: separazione personale dei coniugi.
promossa da:
Parte_1 nata in [...] l'[...], res.te in Santa RI d'AL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Brignolo e Silvia Calzolaro, presso lo studio della quale, in AL via Coppa 1, è altresì elettivamente domiciliata giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di:
Controparte_1 nato in [...] il [...]
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA
pagina 1 di 5 trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
Voglia il Tribunale Ill.mo Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- In via istruttoria:
- Ammettere i mezzi istruttori dedotti con la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2), c.p.c. (ante riforma
Cartabia) depositata telematicamente in data 22 marzo 2024; - Nel merito:
- Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...]_1 Nord), l'11 ottobre 1978 e residente in [...], cittadina italiana, C.F.: e , nato a [...], il 25 C.F._1 Controparte_1 giugno 1965, cittadino macedone, C.F.: , e residente in [...](Cn), C.F._2
Località Baraccone Via AL n. 4; 2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della mamma SI.ra , sita in Santa RI Parte_1
d'AL (Cn), Via Statale n. 113; 3) Disporre a carico del padre SI. ed a favore della madre SI.ra la Controparte_1 Parte_1 corresponsione di una somma non inferiore ad € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie o extra assegno Per_1 previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 luglio 2017 dal Presidente del Tribunale di Asti ed il Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Asti da intendersi espressamente richiamato. 4) Disporre che il padre SI. possa vedere e tenere con sé il figlio minore Controparte_1
con le modalità e le tempistiche che codesto ill.mo Tribunale riterrà opportune Per_1 nell'esclusivo e preminente interesse del figlio minore;
5) Assegnare la casa coniugale di esclusiva proprietà della SI.ra , sita in Santa Parte_1 RI d'AL (Cn), Via Statale n. 113, alla madre che vi abiterà con il figlio minore;
Per_1
- RI di spese e competenze di lite per il Pubblico Ministero: nulla si oppone
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso di: essersi sposata con il resistente in Macedonia in data 26.3.2003, matrimonio successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa RI d'AL; essere, da detta unione, nato in [...], in data [...], il figlio;
essere la convivenza divenuta Per_1 intollerabile a causa del comportamento del resistente che negava alla moglie ogni forma di assistenza morale e materiale;
svolgere attività di colf con conseguente percezione di redditi da lavoro pari a circa euro 1200,00 mensili;
chiede dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la posizione, a carico del marito, di contributo al mantenimento del figlio pari ad euro
300,00 mensili oltre 50% concorso delle spese straordinarie. All'esito della udienza presidenziale, comparsa la sola ricorrente, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva in conformità alle richieste attoree, regolamentando gli incontri tra padre e figlio nel senso della liberalizzazione degli stessi con obbligo di preventivo accordo con la madre. Rimessa la causa avanti al GI, nella contumacia di parte resistente, la ricorrente depositava le memorie di trattazione, indi, svola la audizione del figlio minore, la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe ed avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art 190 c.p.c..
pagina 2 di 5 ***
Preliminarmente deve ritenersi la inammissibilità, per irrilevanza ai fini del decidere, delle istanze porbatorie richiamate da parte ricorrente.
1 .Sulla pronuncia in punto status Sussistendo elementi di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico interno, trattandosi di matrimonio contratto all'estero e non constando la cittadinanza italiana del resistente (constando invece, sub doc. 3, quella della convenuta), si osserva che deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana ex art. 3 n. 1 lettera a) Reg CE 2201/2003 che stabilisce la competenza dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” (nel caso di specie emergendo documentalmente – sub 4 – la residenza comune delle parti in Italia all'atto della proposizione della domanda e dovendo ritenersi pacifica la persistente residenza in Italia quantomeno della parte ricorrente) ed altresì ritenersi applicabile la legge italiana in applicazione dell'art. 8 comma 1 lettera a) Reg UE 1259/2010 che stabilisce l'applicazione della legge del paese di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita la autorità giurisdizionale (sul punto dovendosi richiamare il già citato doc.
4).
Ciò premesso devono anzitutto accogliersi le conclusioni in punto status. E' necessario al riguardo rilevare come, dal contenuto e dal tenore delle allegazioni di parte ricorrente (confermate, in punto cessazione delle convivenza, anche dalle dichiarazioni rese dal figlio minore all'udienza del 21.1.2025), si ricava un eloquente quadro dell'irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessata la comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire. Il PM, come già detto, concorda con l'assunto. S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione dei coniugi, come anzi detto concordemente richiesta.
2. Sulle richieste di affido e collocazione del figlio minore, nonché sul diritto di visita del genitore non collocatario e sulla assegnazione della casa familiare
Ritiene il Collegio di recepire pienamente in questa sede le conclusioni di parte ricorrente da intendersi congrue, non contrarie all'ordine pubblico e pienamente tutelanti gli interessi del minore anche in punto rispetto del principio di bigenitorialità. Ed infatti: l'affido condiviso costituisce principio cardine dell'ordinamento che può essere derogato soltanto laddove uno dei due genitori risulti avere comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minore (onde l'affido anche a detto genitore sia contrario all'interesse del minore, art. 337 quater c.c.), nel caso di specie, non essendo state evidenziate ragioni di pregiudizio a carico del minore per effetto dell'affidamento condiviso, il principio non può che essere confermato;
la collocazione presso la madre deve poi ritenersi del tutto congrua attese le dichiarazioni del minore che ha riferito di essere sempre vissuto con la madre confermando il proprio benessere nel contesto de quo. Adde, in applicazione dell'art 337 sexies c.p.c. la assegnazione alla madre della casa familiare. Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto della età e maturità del minore per come emersa in corso di audizione, ritiene il Collegio di confermare quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale del 31.5.2023, prevedendo incontri liberi da concordarsi tra il padre e la madre, sentito il figlio minore e tenuto conto dei di lui impegni scolastici ed extrascolastici.
3. Sul contributo al mantenimento del figlio minore
pagina 3 di 5 Stante la collocazione pressoché esclusiva del minore presso la madre sussiste l'obbligo del padre di corrispondere alla madre un contributo al mantenimento dello stesso ai sensi dell'art. 337 ter c.c.. Emerge dagli atti che la madre gode di un reddito prossimo ad euro 1200,00 mensili (cfr. dichiarazioni fiscali in atti e allegazioni di parte ricorrente).
I redditi del padre non sono noti. La ricorrente ha allegato che lo stesso lavorerebbe part time e stagionalmente (dichiarazioni rese all'udienza del 30.5.2023), ovvero quale operaio presso impresa sita in AL (memoria 22.3.2024), ed il figlio minore ha riferito, in sede di audizione, che lo stesso svolgerebbe attività lavorative stagionali in Macedonia ed in Italia.
Deve dunque ritenersi, anche attesa la età anagrafica e la assenza di elementi che depongano in senso contrario, per la di lui capacità al lavoro e alla produzione di redditi quantomeno minimi, di tal che, vista la domanda in essere, considerate la età del minore e le di lui presumibili eSIenze, ritiene il Collegio di dover senz'altro accogliere la domanda suddetta confermando, anche sul punto, i provvedimenti già assunti in sede di ordinanza presidenziale.
Si disporrà pertanto la condanna del padre resistente al versamento di contributo al mantenimento del figlio minore pari ad euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre 50% concorso spese straordinarie sostenende nell'interesse del figlio da computarsi ex Protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della lite e delle attività svolte e dunque con attestazione su valori prossimi ai minimi, devono essere poste a carico della parte resistente in applicazione del principio generale di soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza o domanda respinta o assorbita, pronuncia la separazione personale di e sposatisi in Macedonia in Parte_1 Controparte_1 data 26.3.2003 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Santa RI d'AL) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente gli adempimenti di competenza,
dispone che il figlio minore sia affidato congiuntamente ai genitori e collocato Persona_1 presso la madre, stabilisce il diritto del padre di vedere il figlio liberamente previo accordo con la madre, sentito il figlio minore e tenuto conto dei di lui impegni scolastici ed extrascolastici, assegna alla madre ricorrente la casa familiare sita in Santa RI d'AL, dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, euro 300,00 oltre Controparte_1 Parte_1 rivalutazione ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenende nell'interesse del figlio da calcolarsi ex Protocollo d'Intesa SIlato tra il Tribunale e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Asti in data 7.7.2017,
dichiara tenuto e condanna a versare a a titolo di spese di lite, euro Controparte_1 Parte_1
3900,00 per compensi oltre euro 110,00 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e
CPA.
pagina 4 di 5 Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
così deciso in Asti all'esito della camera di conSIlio del 27.1.2025.
La Giudice relatore La Presidente
Elga Bulgarelli Ombretta Salvetti
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