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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 559/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 559/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. EMMOLO IGNAZIO, rappresentante e difensore
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. GIUDICE MARIA CARMELA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
in subordine si rimettono alle determinazioni del collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario a Modica il 21.6.2014, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2014 Parte II Serie B, n. 20, unione dalla
1 quale sono nati due figli, il 10.6.2015 e il 1.8.2019, chiedevano l'omologa Persona_1 Persona_2
della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 22.10.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.,
– prodotta la copia del ricorso introduttivo regolarmente sottoscritto dai coniugi – le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia in ordine alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Deve, difatti, rilevarsi che sebbene le parti abbiano previsto di escludere l'assegnazione della casa familiare in favore della madre, quale genitore domiciliatario prevalente della prole, tale condizione
è bilanciata da un incremento del contributo al mantenimento per i figli idoneo ad assicurare le loro esigenze abitative e di cura.
Sussistendo i presupposti di legge e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti, può pertanto omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
4.8.1988 e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute nel ricorso e CP_1 ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela, anno 2014
Parte II Serie B, n. 20).
2 Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 18.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 559/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. EMMOLO IGNAZIO, rappresentante e difensore
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. GIUDICE MARIA CARMELA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
in subordine si rimettono alle determinazioni del collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario a Modica il 21.6.2014, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2014 Parte II Serie B, n. 20, unione dalla
1 quale sono nati due figli, il 10.6.2015 e il 1.8.2019, chiedevano l'omologa Persona_1 Persona_2
della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 22.10.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.,
– prodotta la copia del ricorso introduttivo regolarmente sottoscritto dai coniugi – le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia in ordine alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Deve, difatti, rilevarsi che sebbene le parti abbiano previsto di escludere l'assegnazione della casa familiare in favore della madre, quale genitore domiciliatario prevalente della prole, tale condizione
è bilanciata da un incremento del contributo al mantenimento per i figli idoneo ad assicurare le loro esigenze abitative e di cura.
Sussistendo i presupposti di legge e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti, può pertanto omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
4.8.1988 e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute nel ricorso e CP_1 ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela, anno 2014
Parte II Serie B, n. 20).
2 Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 18.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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