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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. AL CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 24/6/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 418/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Fraioli e Guerrini)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(avv.to Rizzo)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6313 del 23/8/2021
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, volta ad accertare che il ricorrente era stato sottoposto ad una pluralità di condotte vessatorie nei CP_1 suoi confronti e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in misura pari a € 250.000,00, oppure, in via subordinata, volta ad accertare la responsabilità della resistente e dei colleghi del reparto polizia I gruppo per i singoli episodi CP_1 vessatori e mortificanti indicati nel ricorso e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno subìto, pari a € 250.000,00.
Interponeva gravame il cui resisteva . Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello si articola sostanzialmente in due motivi di gravame (esplicitati da pagina 17 a pagina 47 del libello impugnatorio, mentre le pagine precedenti sono dedicate allo svolgimento del giudizio di primo grado ed alla ricostruzione dei fatti di causa).
Con il primo motivo - denunciando la violazione degli artt. 1218, 2697 e 2712 c.c., degli artt. 115, 116
e 421 c.p.c. e degli artt. 1228, 2043, 2049 e 2087 c.c. - l'appellante sostiene la sussistenza, nel caso di specie, del mobbing perpetrato nei confronti del d il conseguente diritto di quest'ultimo al risarcimento Pt_1 dei conseguenti danni patiti, e, con il secondo motivo - denunciando la violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c.
- lo stesso appellante lamenta la mancata ammissione delle istanze istruttorie orali formulate nel giudizio di primo grado.
Prendendo le mosse, per ragioni di priorità logica, da quest'ultimo motivo, si osserva che la prova per testi richiesta nell'atto introduttivo del giudizio - in disparte la sovrabbondanza, trattandosi di escutere 23 testi sui 21 capitoli di prova dedotti nel ricorso - si rivela ultronea a fronte della copiosa documentazione versata in atti, consistente, tra l'altro, nelle numerose relazioni di servizio aventi ad oggetto gli stessi episodi della prova orale e negli atti dei precedenti giudizi svoltisi sia in sede civile che penale.
Quanto, poi, alla registrazione delle conversazioni con i colleghi, prodotte in giudizio ed asseritamente effettuate dal in più occasioni, le stesse, sul versante soggettivo, non offrono certezza circa gli autori Pt_1 delle riprodotte dichiarazioni e, sul versante oggettivo, si rivelano contenutisticamente irrilevanti ai fini del decidere.
Passando all'esame del primo motivo, l'appellante rimprovera al Tribunale capitolino di aver erroneamente esaminato le risultanze processuali, le quali, se correttamente valutate, avrebbero portato a ritenere sussistente il mobbing subìto dal istruttore di polizia locale, in servizio a presso l'U.O. I Pt_1 CP_1 gruppo - a partire dal 2008 (praticamente, dalla sua assunzione) e sino al 30/3/2015 (allorquando era stato trasferito presso l'U.O. II gruppo), e, quindi, il diritto del suddetto lavoratore al risarcimento dei conseguenti danni patiti, non avendo la datrice di lavoro assolto all'onere probatorio, sulla stessa incombente, di dimostrare di aver posto in essere tutte le necessarie misure per tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore, ed essendo emerso, anzi, che aveva - non solo ignorato le richieste di aiuto dell'odierno CP_1 appellante, ma anche - avallato i comportamenti mobbizzanti posti in essere nei confronti dello stesso da parte dei numerosi colleghi e dirigenti succedutisi nel tempo. Tuttavia, l'espletata istruttoria - essenzialmente basata, appunto, sulla copiosa ed esaustiva documentazione versata in atti - non ha messo in luce condotte vessatorie e persecutorie perpetrate nei confronti del dipendente, sicché si condivide la tesi del primo giudice, il quale - dopo un'attenta disamina del materiale probatorio raccolto e con un impianto motivazionale sostanzialmente corretto - ha escluso che, nel caso concreto, si potesse configurare il c.d. terrorismo psicologico o, comunque, l'elemento dequalificante e discriminante dell'asserito mobbing, difettando l'esistenza degli elementi strutturali della fattispecie, sia sotto il profilo oggettivo, costituito dalla frequenza e ripetitività nel tempo dei comportamenti del datore di lavoro concretanti abusi nei confronti del lavoratore, sia sotto quello soggettivo, rappresentato dalla coscienza ed intenzione del primo di causare danni (di vario tipo e gravità) al secondo.
Né sono emerse situazioni - contrariamente a quanto opinato nel presente gravame - in cui
[...]
avesse avallato comportamenti illegittimi posti in essere dai colleghi nei confronti del messi CP_1 Pt_1 in atto al solo fine di nuocere, infastidire, allontanare o svilire il compagno di lavoro, creando così una situazione non più tollerabile all'interno dell'ufficio, con conseguente lesione della personalità fisica e morale del dipendente in oggetto, ed esponendo il datore di lavoro alla responsabilità di cui all'art. 2087 c.c.
Nello specifico, con riferimento a ciascuno dei singoli fatti formulati dal in sede di ricorso - Pt_1 rispetto ai quali l'odierno appellante offre una diversa, soggettiva, lettura - si osserva quanto segue.
1) In ordine alla sanzione disciplinare del rimprovero verbale inflitta il 25/6/2009, per la modifica arbitraria dell'ordine di servizio del 23/2/2009, l'azione giudiziaria iniziata dal si era conclusa con una Pt_1 sentenza di rigetto per difetto di interesse ad agire (poiché proposta dopo il termine di due anni di cui all'art. 7, comma 8, della legge 300/1970); peraltro, il non ha contestato di avere effettivamente apposto le Pt_1 modifiche di proprio pugno all'ordine di servizio affisso nella bacheca, né di avervi aggiunto la dizione
“usufruisce di legge 104/1992”, giustificandosi soltanto di aver fatto ciò per consentire agli altri colleghi l'organizzazione dei turni;
sul punto, il si è lamentato che proprio la sua “meticolosità” ha costituito il Pt_1 pretesto per attivare un procedimento disciplinare a suo carico, ma, ai fini di una regolare e tempestiva organizzazione dei turni, il dipendente avrebbe dovuto avvalersi del normale iter procedurale previsto al riguardo, dando tempestiva comunicazione al responsabile dell'ufficio competente dell'intenzione di fruire il permesso orario in data 23/2/2009 ed attendere la regolare autorizzazione a fruirne.
2) In ordine alla sanzione disciplinare del rimprovero scritto inflitta il 2/10/2012, avente ad oggetto il diverbio con il collega avvenuto il 30/7/2012, premesso che ha equanimamente Parte_2 CP_1 colpito, con la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, sia l che il al suddetto diverbio, Parte_2 Pt_1 ha fatto seguito la denuncia del in sede penale da parte del collega conclusasi con la Pt_1 Parte_2 sentenza n. 18797/2016, con cui il Tribunale penale di Roma ha riconosciuto come “pacifica la valenza minatoria delle espressioni profferite per la prospettazione di un danno ingiusto avverso l' Parte_2 proveniente dal dando atto, poi, della “indimostrata asserzione dell'imputato ( di un più Pt_1 Pt_1 generale pseudo complotto collettivo di cui sarebbe rimasto vittima in ufficio, che non trova conforto alcuno”.
3) In ordine al rigetto della domanda per la fruizione dei permessi studio relativi all'anno 2013, il Pt_1 ha inviato la domanda con raccomandata del 31/12/2012, pervenuta in data 9/1/2013 e sprovvista del visto del dirigente della U.O di appartenenza, laddove, con circolare n. 95920 del 10/12/2012, il Dipartimento
risorse umane di ha espressamente previsto, a pena di esclusione, che la suddetta domanda CP_1 dovesse essere protocollata entro e non oltre il 31/12/2012 e dovesse essere corredata del visto del dirigente della U.O. di appartenenza, requisiti, entrambi, insussistenti nel caso di specie. 4) In ordine al cambio di turno successivo al dicembre del 2012, riguardante il provvedimento con cui il il collega sono stati addetti a turni di servizio diversi, come ammesso dallo stesso Pt_1 Parte_2 Pt_1
“tanto il ricorrente quanto l' successivamente ai fatti del 30/7/2012, avevano avanzato domanda di Parte_2 essere addetti a turni di servizio diversi”, sicchè non si comprende perché mai, con la successiva nota del
2/7/2013, il bbia richiesto spiegazioni per il cambio turno, lamentandosi di essere stato coattivamente Pt_1 trasferito dal turno P2 al turno P1.
5) In ordine alla richiesta di accesso agli atti del 23/8/2013, trattasi della richiesta di accesso promossa dal l fine di aver conoscenza di atti connessi ad una presunta indagine disciplinare avviata nei propri Pt_1 confronti dal dirigente a seguito di un episodio occorso con il funzionario il 24/4/2013, ma, CP_2 nella nota di rigetto della richiesta di accesso agli atti, si legge della “inesistenza di qualsivoglia iniziativa disciplinare” nei confronti dello stesso Pt_1
6) In ordine agli episodi del 19/1/2014 (sparizione del prontuario di , del 25/2/2014 e Parte_2
16/3/2014 (conversazione in ordine alla natura e al ruolo dei sindacati), dell'11/3/2014 (mancato invito a prendere il caffè con il collega e del 25/3/2014 (conversazione sulla pulizia dei locali), non risulta che Per_1 il abbia mai provveduto ad informare di quanto sopra i dirigenti del gruppo I, per cui nessun addebito Pt_1 può muoversi a al riguardo. CP_1
7) In ordine all'episodio del 6/8/2014, avente ad oggetto l'affermazione resa dall' durante la Parte_2 pausa pranzo e di fronte a numerosi colleghi, secondo cui “qui si mangia a buffo”, non si comprende ragionevolmente il motivo ed il criterio in base al quale il abbia ritenuto che l' facesse Pt_1 Parte_2 riferimento alla propria persona, ma, se anche così fosse, si tratterebbe di un episodio plausibilmente riconducibile all'evidente non facile interazione lavorativa tra il e il collega per nulla Pt_1 Parte_2 addebitabile a . CP_1
8) In ordine alla mancata restituzione di un giorno di riposo per attività sindacale, premesso che il
29/11/2013 il non era in servizio, lo stesso appellante nel contestare, con nota del 18/4/2014, Pt_1
l'interpretazione della norma fornita da circa la “partecipazione alle riunioni sindacali indette CP_1 ai sensi dell'art. 34”, segnala che, in caso di norme contrattuali che si prestano a controversie riguardo l'esatta interpretazione, “va chiesto parere all'organo competente, che è il Dipartimento delle risorse umane”,
e proprio il Dipartimento risorse umane-ufficio relazioni sindacali, il 20/3/2014, ha chiarito che non vi è equiparabilità tra la prestazione lavorativa e la partecipazione, in un giorno di riposo, ad una riunione sindacale, aggiungendo che tale regola sia applicata a tutti i lavoratori che svolgono attività sindacale.
9) In ordine alla sanzione disciplinare del rimprovero scritto inflitta con determinazione 13/5/2015, a seguito del diverbio intercorso tra il ricorrente e la collega risulta che, a seguito di tale episodio, Per_2 entrambi i lavoratori hanno avuto necessità di rivolgersi presso strutture ospedaliere per ricevere cure mediche riportando, rispettivamente, 5 e 2 giorni di prognosi;
posto l'andamento dei fatti, così come rappresentato dai colleghi presenti all'episodio ( e ), si sottolinea che lo Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 stesso on abbia successivamente impugnato la sanzione irrogatagli. Pt_1
10) In ordine alla mancata consegna dei buoni pasto dei mesi di luglio e agosto 2014 e, secondo il arbitrariamente ritirati, in sua assenza, dalla collega il Tribunale civile di Roma, nella sentenza Pt_1 Per_2
n. 2716/2017 - nel rigettare il ricorso del avverso la sanzione disciplinare - ha dato atto che, “all'esito Pt_1 dell'istruttoria, si deve constatare che la sottrazione dei buoni pasto da parte della CP_3 Per_2 sostenuta dal ricorrente non ha trovato riscontro”. Per quel che qui interessa, anche in quel giudizio, il ha lamentato la sussistenza di condotte Pt_1 vessatorie nei propri confronti, doglianza riguardo alla quale il giudice civile ha ritenuto che, nella lettera del
2/3/2015, il enuncia l'esistenza di vessazioni e gravi episodi di persecuzione “che hanno come unico Pt_1 obiettivo il logoramento psicologico e lo svilimento della mia persona”, laddove al stata inflitta la più Pt_1 lieve tra le sanzioni disciplinari, dimostrando così la mancanza di ogni intento persecutorio da parte del datore di lavoro.
Da ultimo, il procedimento penale, scaturito dalla denuncia del ei confronti del collega Pt_1 Per_3
(testimone nel giudizio civile di impugnazione della sanzione disciplinare) per il reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p., si è concluso con decreto di archiviazione del 15/1/2019, in quanto “dall'esame degli atti non sono emersi elementi che consentano di configurare l'ipotesi di reato ascritta”.
In conclusione, si aderisce al motivato e circostanziato convincimento del primo giudice, ad avviso del quale l'insieme dei dati documentali appena riportati - valutati sia singolarmente sia in un contesto globale di tempo e di luogo - non avesse dato conto né di alcun intento discriminatorio e/o vessatorio posto in essere da nei confronti del né di una condotta datoriale che potesse integrare gli estremi di CP_1 Pt_1 una responsabilità ex artt. 2043 e 2087 c.c.
Infatti, proprio una lettura complessiva dei fatti addotti dal dei provvedimenti adottati da Pt_1 [...]
e di quanto accertato nel corso dei giudizi civili e penali di cui sopra, evidenzia che - esclusa una CP_1 condotta vessatoria del datore e/o dei colleghi di lavoro - si fosse in presenza, in realtà, di una difficile interazione lavorativa tra lo stesso ed il collega a fronte della quale aveva Pt_1 Parte_2 CP_1 inteso, però, evitare situazioni di conflitto, assegnandoli a turni di servizio diversi proprio al fine di tutelare i due lavoratori coinvolti (provvedimento, comunque, contestato dall'odierno appellante).
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento, assorbita ogni ulteriore questione (in particolare, l'accertata inesistenza di condotte mobbizzanti rende ultroneo l'espletamento della richiesta CTU medico-legale, volta all'accertamento del nesso causale tra condotta datoriale e patologie del lavoratore, nonché all'eventuale quantificazione del danno biologico subìto da quest'ultimo).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 9.990,75 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 24/6/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(AL ST)