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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 677/ 2025 V.G.
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 677 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte_1 nato a [...] il [...] ( con il patrocinio Codice Fiscale_1 dell'Avv. ALESI ROBERTA ( Codice Fiscale_2 )
e
Parte_2 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 con il patrocinio dell'Avv. ALESI ROBERTA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario Parte_1 Parte_2 hanno-visto il ricorso depositato il 08/04/2025 con il quale proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6.06.2015, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 1.07.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
Parte_2I la SI.ra dovrà lasciare entro il 30 aprile p.v. l'abitazione già adibita a residenza familiare sita in Rimini Via Giovanni Pascoli n. 58 di proprietà dei genitori del sig. Parte_1 che resta definitivamente nella esclusiva disponibilità di questi che ivi rimane a vivere con assegnazione definitiva al medesimo dell'arredo e corredo che la compone, e porterà con sé tutti i suoi effetti personali, contestualmente spostando anche la residenza anagrafica;
II i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento;
III Dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 e Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere b)
all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 79 Parte I Anno 2015); rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della
으
domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 677 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte_1 nato a [...] il [...] ( con il patrocinio Codice Fiscale_1 dell'Avv. ALESI ROBERTA ( Codice Fiscale_2 )
e
Parte_2 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 con il patrocinio dell'Avv. ALESI ROBERTA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario Parte_1 Parte_2 hanno-visto il ricorso depositato il 08/04/2025 con il quale proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6.06.2015, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 1.07.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
Parte_2I la SI.ra dovrà lasciare entro il 30 aprile p.v. l'abitazione già adibita a residenza familiare sita in Rimini Via Giovanni Pascoli n. 58 di proprietà dei genitori del sig. Parte_1 che resta definitivamente nella esclusiva disponibilità di questi che ivi rimane a vivere con assegnazione definitiva al medesimo dell'arredo e corredo che la compone, e porterà con sé tutti i suoi effetti personali, contestualmente spostando anche la residenza anagrafica;
II i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento;
III Dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 e Parte_2 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere b)
all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 79 Parte I Anno 2015); rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della
으
domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi