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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/10/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3534 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro Ruotolo Parte_2
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dal direttore Anna Maria Miraglia
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
1 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018-131189-PCON-1 del 18.9.2018 e l'accertamento negativo delle violazioni ivi contestate nei confronti della società è infondata e deve essere rigettata. Parte_2
Preliminarmente deve rilevarsi che nel ricorso (come evincibile dall'analisi del petitum immediato) non è stata impugnata l'ordinanza ingiunzione che è seguita agli accertamenti effettuati in sede ispettiva, bensì, unicamente, il verbale ispettivo e pertanto la presente domanda si qualifica come accertamento negativo degli addebiti ivi contestati.
3. È opportuno ricordare che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di CP_2 verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Tale orientamento, costantemente ribadito dai giudici di merito (da ultimo, ex multis Corte appello Roma sez. V, 18/02/2019, n.622), è esplicitamente espresso dalla Cassazione ex multis con sentenza n. 12108 del 18.5.2010 (in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del
2008) in cui la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova
2 deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale comporterebbe una alterazione in radice dei criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
3.1. Costituisce in ogni caso ius receptum in giurisprudenza il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, il quale comporta che la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa devono essere specificamente indicati nei rispettivi atti introduttivi (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio
2002 n. 761 ).
Nel rito del lavoro pertanto le parti sin dalle prime battute processuali sono tenute a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
3.2. In giurisprudenza è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente
3 valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. 14 maggio 2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n. 5715; Cass.
29 luglio 2010, n. 17720; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass. n.
9827/2000; Cass., sez. I, 26.01.1999, n. 693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un.,
25.11.1992, n. 12545).
In conformità con l'orientamento giurisprudenziale riferito, il verbale ispettivo assume pertanto un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (in tal senso Cass.
8.1.2014 n. 166; conf. Cass. n. 6565/2007; Cass. n.
9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
Pertanto, con specifico riferimento alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro.
In questo caso, però: “Il rapporto ispettivo deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare devono essere allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con
4 l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. 166/2014; Cass. n. 14965/2012;
Cass. n. 13075/2009; Cass. n. 4558/2009; Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n.
11946/2005; n. 12009 del 2004; n. 13003 del 2003; n. 5227 del 2001; n. 7168 del 1998; Cass.
Sezioni Unite n. 916 del 3 febbraio 1996).
4. In relazione ai principi di diritto sopra espressi deve essere valutato il contenuto dell'accertamento ispettivo impugnato.
L'addebito contributivo afferisce il periodo di osservazione ispettiva dal 1.1.2018 al 19.4.2018 in considerazione di riscontrate correlazioni di personale tra la società Parte_3 la società Parte_2
In particolare, a seguito di una verifica ispettiva presso la sede operativa della società
[...]
impegnata nella realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, sono stati Parte_3 trovati intenti al lavoro 7 operai (su 11 presenti) non dipendenti della società Parte_3 dall'esame delle comunicazioni i lavoratori (espressamente indicati nel verbale CP_3 ispettivo) sono risultati dipendenti della società e distaccati presso la società Parte_2 [...]
Parte_3
Gli ispettori hanno altresì indicato in verbale (e tale circostanza, così come le precedenti, fa piena prova fino a querela di falso) che è stata esibita copia di “contratto di subaffidamento” sottoscritto tra la soc. in persona del l.r. sig. (in qualità di Parte_3 Persona_1 affidataria) e la società in persona del l.r. (in qualità di Parte_2 Parte_1 subaffittuario).
Hanno poi dichiarato che, nonostante le richieste, non è stato fornito un accordo di distacco dei lavoratori tra le società, né copia della lettera di distacco sottoscritta da ciascun lavoratore.
Hanno quindi concluso per la illegittimità del distacco.
5. È opportuno richiamare i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in materia di distacco ex art. 30 d.lgs. 10.9.2003 n. 276 (ex multis Cass. sez. L 33021/2018; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7517 del 15/05/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9694 del 23/04/2009; Cass. 21.11
2013 n. 26138, Cass.
3.3.2010 n. 5112, Cass. 22.3.2007 n. 7049, Cass. 17.6.2004 n. 11363),
5 secondo cui la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (cd. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo.
L'accertamento della sussistenza degli elementi di fatto idonei a configurare la prestazione lavorativa a favore di un soggetto diverso dal datore di lavoro come comando o distacco è riservato al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi.
L'interesse del distaccante costituisce pertanto l'elemento qualificante del distacco, non occorrendo, invece, la sussistenza di un interesse concorrente del distaccatario o del lavoratore;
l'interesse deve essere lecito e funzionale alla produzione del risultato perseguito nell'organizzazione del lavoro e deve sussistere per tutta la durata del distacco.
La Suprema Corte ha poi chiarito che l'interesse datoriale al distacco, quale presupposto di legittimità dell'istituto, può anche essere di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico, e consistere nell'utilità ad incrementare la polivalenza funzionale individuale dei lavoratori e a non disperdere il patrimonio professionale dell'impresa, specie se occasionato da un contesto di temporanea crisi aziendale (Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020, n.18959).
6. Nella fattispecie in esame la società opponente ha prodotto una “scrittura privata per la definizione di distacco” datata 20.11.2017, unitamente alle lettere di distacco sottoscritte dai lavoratori, deducendo la legittimità del distacco operato di propri dipendenti per le ragioni ivi espresse e la erroneità delle conclusioni ispettive.
7. Dal documento prodotto si evince che la ragione e quindi l'interesse che avrebbe portato la società a distaccare i propri dipendenti risiede nella “momentanea assenza di commesse”; si legge nell'accordo “la società distaccataria offre la disponibilità a fornire alla società distaccante ed al personale distaccato tutta la necessaria collaborazione al fine di realizzare
l'obiettivo dichiarato dal distaccante”.
6 Orbene, è evidente, la assoluta genericità dell'interesse dedotto ma, soprattutto, la non veridicità dello stesso, atteso che gli ispettori hanno dichiarato (e, lo si ribadisce, tale rilievo fa fede fino a querela di falso) di aver visionato in sede di verifica ispettiva “contratto di Pa subaffidamento di lavori” tra la e la soc. Parte_2 Parte_3
Pertanto, è evidente, che la motivazione posta a base del distacco (l'assenza di commesse) sia smentita dalla documentazione prodotta in sede ispettiva e che quindi non sussista un interesse del distaccante configurabile nella utilità, occasionata da una temporanea crisi Parte_2 produttiva, di non disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dal complesso delle competenze di ciascun dipendente, nell'attesa della ripresa produttiva.
8. L'accertamento ispettivo deve pertanto essere confermato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa
(scaglione € 1.100 – 5.200) e della attività processuale svolta.
Nulla sulle spese tra il ricorrente e l' stante la contumacia CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Pt_1 Pt_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
; (R.G. 3534/2022 ), ogni contraria
[...] CP_2 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' che si CP_1 liquidano in € 2.620,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
7
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3534 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro Ruotolo Parte_2
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso dal direttore Anna Maria Miraglia
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
1 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018-131189-PCON-1 del 18.9.2018 e l'accertamento negativo delle violazioni ivi contestate nei confronti della società è infondata e deve essere rigettata. Parte_2
Preliminarmente deve rilevarsi che nel ricorso (come evincibile dall'analisi del petitum immediato) non è stata impugnata l'ordinanza ingiunzione che è seguita agli accertamenti effettuati in sede ispettiva, bensì, unicamente, il verbale ispettivo e pertanto la presente domanda si qualifica come accertamento negativo degli addebiti ivi contestati.
3. È opportuno ricordare che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel giudizio promosso da una società ovvero una persona fisica per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di CP_2 verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Tale orientamento, costantemente ribadito dai giudici di merito (da ultimo, ex multis Corte appello Roma sez. V, 18/02/2019, n.622), è esplicitamente espresso dalla Cassazione ex multis con sentenza n. 12108 del 18.5.2010 (in conformità con la precedente pronuncia n. 19762 del
2008) in cui la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, l'attore non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Ed infatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova
2 deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale comporterebbe una alterazione in radice dei criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
3.1. Costituisce in ogni caso ius receptum in giurisprudenza il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, il quale comporta che la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa devono essere specificamente indicati nei rispettivi atti introduttivi (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio
2002 n. 761 ).
Nel rito del lavoro pertanto le parti sin dalle prime battute processuali sono tenute a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
3.2. In giurisprudenza è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente
3 valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. 14 maggio 2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n. 5715; Cass.
29 luglio 2010, n. 17720; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass. n.
9827/2000; Cass., sez. I, 26.01.1999, n. 693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un.,
25.11.1992, n. 12545).
In conformità con l'orientamento giurisprudenziale riferito, il verbale ispettivo assume pertanto un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (in tal senso Cass.
8.1.2014 n. 166; conf. Cass. n. 6565/2007; Cass. n.
9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
Pertanto, con specifico riferimento alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro.
In questo caso, però: “Il rapporto ispettivo deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare devono essere allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con
4 l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. 166/2014; Cass. n. 14965/2012;
Cass. n. 13075/2009; Cass. n. 4558/2009; Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n.
11946/2005; n. 12009 del 2004; n. 13003 del 2003; n. 5227 del 2001; n. 7168 del 1998; Cass.
Sezioni Unite n. 916 del 3 febbraio 1996).
4. In relazione ai principi di diritto sopra espressi deve essere valutato il contenuto dell'accertamento ispettivo impugnato.
L'addebito contributivo afferisce il periodo di osservazione ispettiva dal 1.1.2018 al 19.4.2018 in considerazione di riscontrate correlazioni di personale tra la società Parte_3 la società Parte_2
In particolare, a seguito di una verifica ispettiva presso la sede operativa della società
[...]
impegnata nella realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, sono stati Parte_3 trovati intenti al lavoro 7 operai (su 11 presenti) non dipendenti della società Parte_3 dall'esame delle comunicazioni i lavoratori (espressamente indicati nel verbale CP_3 ispettivo) sono risultati dipendenti della società e distaccati presso la società Parte_2 [...]
Parte_3
Gli ispettori hanno altresì indicato in verbale (e tale circostanza, così come le precedenti, fa piena prova fino a querela di falso) che è stata esibita copia di “contratto di subaffidamento” sottoscritto tra la soc. in persona del l.r. sig. (in qualità di Parte_3 Persona_1 affidataria) e la società in persona del l.r. (in qualità di Parte_2 Parte_1 subaffittuario).
Hanno poi dichiarato che, nonostante le richieste, non è stato fornito un accordo di distacco dei lavoratori tra le società, né copia della lettera di distacco sottoscritta da ciascun lavoratore.
Hanno quindi concluso per la illegittimità del distacco.
5. È opportuno richiamare i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in materia di distacco ex art. 30 d.lgs. 10.9.2003 n. 276 (ex multis Cass. sez. L 33021/2018; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7517 del 15/05/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9694 del 23/04/2009; Cass. 21.11
2013 n. 26138, Cass.
3.3.2010 n. 5112, Cass. 22.3.2007 n. 7049, Cass. 17.6.2004 n. 11363),
5 secondo cui la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (cd. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo.
L'accertamento della sussistenza degli elementi di fatto idonei a configurare la prestazione lavorativa a favore di un soggetto diverso dal datore di lavoro come comando o distacco è riservato al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi.
L'interesse del distaccante costituisce pertanto l'elemento qualificante del distacco, non occorrendo, invece, la sussistenza di un interesse concorrente del distaccatario o del lavoratore;
l'interesse deve essere lecito e funzionale alla produzione del risultato perseguito nell'organizzazione del lavoro e deve sussistere per tutta la durata del distacco.
La Suprema Corte ha poi chiarito che l'interesse datoriale al distacco, quale presupposto di legittimità dell'istituto, può anche essere di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico, e consistere nell'utilità ad incrementare la polivalenza funzionale individuale dei lavoratori e a non disperdere il patrimonio professionale dell'impresa, specie se occasionato da un contesto di temporanea crisi aziendale (Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020, n.18959).
6. Nella fattispecie in esame la società opponente ha prodotto una “scrittura privata per la definizione di distacco” datata 20.11.2017, unitamente alle lettere di distacco sottoscritte dai lavoratori, deducendo la legittimità del distacco operato di propri dipendenti per le ragioni ivi espresse e la erroneità delle conclusioni ispettive.
7. Dal documento prodotto si evince che la ragione e quindi l'interesse che avrebbe portato la società a distaccare i propri dipendenti risiede nella “momentanea assenza di commesse”; si legge nell'accordo “la società distaccataria offre la disponibilità a fornire alla società distaccante ed al personale distaccato tutta la necessaria collaborazione al fine di realizzare
l'obiettivo dichiarato dal distaccante”.
6 Orbene, è evidente, la assoluta genericità dell'interesse dedotto ma, soprattutto, la non veridicità dello stesso, atteso che gli ispettori hanno dichiarato (e, lo si ribadisce, tale rilievo fa fede fino a querela di falso) di aver visionato in sede di verifica ispettiva “contratto di Pa subaffidamento di lavori” tra la e la soc. Parte_2 Parte_3
Pertanto, è evidente, che la motivazione posta a base del distacco (l'assenza di commesse) sia smentita dalla documentazione prodotta in sede ispettiva e che quindi non sussista un interesse del distaccante configurabile nella utilità, occasionata da una temporanea crisi Parte_2 produttiva, di non disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dal complesso delle competenze di ciascun dipendente, nell'attesa della ripresa produttiva.
8. L'accertamento ispettivo deve pertanto essere confermato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa
(scaglione € 1.100 – 5.200) e della attività processuale svolta.
Nulla sulle spese tra il ricorrente e l' stante la contumacia CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Pt_1 Pt_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
; (R.G. 3534/2022 ), ogni contraria
[...] CP_2 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell' che si CP_1 liquidano in € 2.620,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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