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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 244/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CHIMENTI CATIA e elettivamente domiciliati in VIA LIETI A
CAPODIMONTE, 51/B 80131 NAPOLI presso lo studio dell'avv. CHIMENTI CATIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo,
• emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso introduttivo il cui contenuto abbiasi per integralmente ripetuto e trascritto;
• trasmettere la sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
di Valtournenche (AO) per la relativa annotazione;
• confermare che il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 Pt_1 pagina 1 di 4 tramite accredito sul c/c Intesa San Paolo, IBAN: Pt_1
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie Persona_1
e pari -nel complesso- ad € 400,00 e così € 200,00 Persona_2
per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
(c) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
c/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
c/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche,
ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
(d) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare pagina 2 di 4 con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 16 aprile 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l'accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Valtournenche il 16 settembre 2001 tra:
nata in [...] l'[...] Parte_1
(C.F. ); C.F._1
e
, nato in [...] il [...] Parte_2
(C.F. ); C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Valtournenche al n°6, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
pagina 3 di 4 M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALTOURNENCHE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000
e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 244/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CHIMENTI CATIA e elettivamente domiciliati in VIA LIETI A
CAPODIMONTE, 51/B 80131 NAPOLI presso lo studio dell'avv. CHIMENTI CATIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo,
• emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso introduttivo il cui contenuto abbiasi per integralmente ripetuto e trascritto;
• trasmettere la sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
di Valtournenche (AO) per la relativa annotazione;
• confermare che il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 Pt_1 pagina 1 di 4 tramite accredito sul c/c Intesa San Paolo, IBAN: Pt_1
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie Persona_1
e pari -nel complesso- ad € 400,00 e così € 200,00 Persona_2
per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
(c) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
c/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
c/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche,
ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
(d) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare pagina 2 di 4 con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 16 aprile 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l'accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Valtournenche il 16 settembre 2001 tra:
nata in [...] l'[...] Parte_1
(C.F. ); C.F._1
e
, nato in [...] il [...] Parte_2
(C.F. ); C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Valtournenche al n°6, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
pagina 3 di 4 M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALTOURNENCHE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000
e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025
Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4