Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/1969, n. 3528
CASS
Sentenza 27 ottobre 1969

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello, quando si faccia valere davanti al giudice di secondo grado una pretesa diversa e piu ampia, che alteri i presupposti della domanda formulata in prime cure, e, modificando interamente i termini della controversia, introduca nel processo di appello un nuovo e piu ampio petitum, sulla cui decisione verrebbe percio a mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione, o quando, pur restando fermo il petitum, si introduca una situazione di fatto diversa da quella prospettata in primo grado, che alteri il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed apra un nuovo tema di indagine. ( nella specie, il SC ha rilevato che esattamente, alla stregua del principio su enunciato, i giudici di merito avevano ritenuto che, essendo stata proposta in primo grado un'Azione di condanna ad un facere, consistente nella demolizione di una costruzione fatta in violazione delle distanze legali, fondata su un giudicato, non si poteva in appello, a seguito della riconosciuta inopponibilita del giudicato medesimo al convenuto, chiedere ex novo l'accertamento di un diritto di proprieta dell'attore su una zona di confine posseduta dal convenuto, perche tale nuova causa petendi implicava la necessita di accertare elementi di fatto diversi da quelli posti a fondamento dell'originaria domanda, in violazione del principio del doppio grado di giurisdizione). ( Conf sul principio enunciato, 2049-68 massima n 334153).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/1969, n. 3528
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3528
    Data del deposito : 27 ottobre 1969

    Testo completo