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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20048 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 20048/2018, vista la nota di trattazione depositata telematicamente dall' avv. Giuseppe Cincotta, nell'interesse di parte attrice Parte_1
, sulla scorta del provvedimento di regolamentazione dell'udienza ai sensi
[...]
dell'art. 127 ter c.p.c., - adottato con provvedimento reso all'esito dell'udienza del
05.12.2024 - e fissata udienza di rinvio al 17.03.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Lipari – via Prof. Carnevale 110, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Cincotta, del Foro di Barcellona P.G. (C.F.: ) che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
C O N T R O in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Milena Sindoni ed elettivamente domiciliato come da procura del 07.09.2018.
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex artt. 2051 – 2043 c.c.
Pag. 1 a 6 R. G. n. 20048 / 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda scaturisce dall'atto di citazione notificato il 09.06.09 ad istanza del sig.
che conveniva in giudizio dinnanzi a questo Tribunale -già sezione Parte_1
distaccata di Lipari - il comune di Lipari, perché fosse condannato, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in esito al sinistro accaduto in data 01.05.2015. Sostiene l'attore, all'epoca minorenne, che in quella data, insieme ad altre due persone, intorno alle
12.20, mentre percorreva a piedi una strada comunale che congiungeva le località di
Quattropani ad Acquacalda, scivolava rovinando, a suo dire, su due dei grossi pezzi di vetro abbandonati sulla strada nascosti tra le erbacce, riportando gravi lesioni personali (vasta ferita lacero contusa gamba sx) come da verbale del pronto soccorso del nosocomio di Lipari prodotto in atti. Stante la gravità della ferità, parte attrice era trasportata in eliambulanza presso il nosocomio di Milazzo dove era sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Secondo le doglianze attoree la caduta era da attribuirsi all'insidia, consistente nello specifico, dal manto stradale lasciato senza alcuna pavimentazione nonché ricolma di sterpaglie e sassi, sì da apparire ancor meno visibile, non segnalata né transennata. Su tali basi era prospettata una responsabilità del individuata quale proprietaria della strada oggetto del sinistro, in Controparte_1
quanto inserita nell'elenco delle strade comunali al n.45 con la denominazione
Quattropani - Acquacalda, come risultante dal certificato prodotto in atti.
Parte attrice concludeva chiedendo che si accertasse e dichiarasse la responsabilità esclusiva del ex art. 2051 c.c. ovvero in via subordinata ex art. 2043 Controparte_1
c.c., per il danno subito da a seguito dell'evento descritto in narrativa Parte_1
e, per l'effetto, si condannasse il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore nella misura di € 50.000,00, comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, o comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Il si costituiva in giudizio con relativa comparsa del 22.09.2018, Controparte_1
Pag. 2 a 6 R. G. n. 20048 / 2018
contestando l'esistenza di prova della responsabilità dell'Ente convenuto e con essa la fondatezza delle domande in quanto basate su riferimenti generici sia alla responsabilità ex art 2051 c.c. che in via subordinata alla responsabilità ex art 2043 c.c.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda ovvero, in subordine, per il riconoscimento della responsabilità concorsuale di parte attrice con una pronunzia a carico dell'Ente in ragione dell'effettivo danno provato.
Precisate le conclusioni, la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.03.2025, con l'assegnazione di termine sino a trenta giorni prima per il deposito di note conclusive, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Sull'an.
Alla luce del compendio assertivo e documentale acquisito, la domanda avanzata dall'attore – sotto qualsivoglia angolo prospettico la si intenda inquadrare - non può trovare accoglimento.
La vicenda di cui trattasi è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
In chiave ricostruttiva va osservato che secondo la fattispecie giuridica normata dall'art. 2051 c.c. - in ciò risiedendo l'alleggerimento dell'onere probatorio comunque gravante su colui che si assume danneggiato e, dunque, il discrimen con la generale disciplina di cui all'art. 2043 c.c. che impone, invece, la ulteriore prova della colposa condotta del danneggiante - il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli afferma di aver subito, unitamente al presupposto costituito dall'esistenza del rapporto di custodia e, solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova, il convenuto che intenda andare esente da responsabilità, ha l'onere di dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.
Pag. 3 a 6 R. G. n. 20048 / 2018
Tale principio è stato richiamato ed ulteriormente precisato da una recente sentenza della Cassazione la quale ha chiarito che la mera coincidenza temporale o spaziale tra la cosa in custodia e il danno, non è sufficiente a stabilire la responsabilità del custode, essendo invece necessario che il danno sia stato concretamente provocato dalla cosa custodita. (Cassazione civile, sez. III , 11/03/2025 , n. 6459).
Nel caso a mano, dal complessivo compendio probatorio in atti, - richiamata la valutazione di inammissibilità dei mezzi di prova (cfr. ordinanze del 16.03.2022 e
15.04.2024)- si desume che la caduta di parte attrice sarebbe avvenuta percorrendo la strada da Quattropani ad Acquacalda, in compagnia di due persone del luogo, a causa del dislivello del manto stradale ed in prossimità di un cancello (cfr. relazione della PM del 18.07.2015/ Prot.1573). Sul punto parte attrice invece di descrivere le modalità della caduta, si limita a dichiarare genericamente che: ” è scivolato, dato il pessimo stato del manto stradale non uniforme ed andando a finire rovinosamente su dei grossi pezzi di vetro abbandonati sulla strada che erano nascosti tra le erbacce, stante l'incuria ed il degrado in cui la strada è lasciata “- . La mancata ricostruzione della dinamica- intesa come allegazione generica- si innesta in uno stato dei luoghi peculiare rispetto alle classiche strade urbane, in particolare la strada percorsa da parte attrice, seppur qualificata come strada comunale, si presentava non asfaltata, senza marciapiedi e con della vegetazione ai bordi, come si evince dalle foto allegate alla relazione della PM
(sopralluogo del 25.06.2015). Pertanto seppur aperta al pubblico e quindi transitabile, nei fatti però risultava essere, sostanzialmente, una trazzera. Le caratteristiche della strada de qua, descritte ed accertate nella citata relazione della Polizia Municipale di
Lipari - ”trattasi in effetti di una trazzera il cui fondo si presenta in parte selciato ed in parte sterrato, caratterizzato, pertanto, da fondo instabile, con vegetazione mediterranea ai lati”,- richiedono l'adozione di particolari cautele per il suo attraversamento pedonale, consone allo stato dei luoghi (come ad esempio nella andatura o nel vestiario etc). inoltre, alla necessità che l'utente della strada, dotata di queste caratteristiche particolari, debba adottare maggiori cautele, si aggiunge l'ulteriore circostanza relativa al fatto che il sinistro è avvenuto intorno alle 12.20 circa
Pag. 4 a 6 R. G. n. 20048 / 2018
- orario che avrebbe garantito una piena visibilità dei luoghi percorsi.
Parte attrice oltre a non aver minuziosamente chiarito la dinamica del sinistro, non ha fornito elementi utili (come ad esempio delle foto) che consentissero di individuare un preciso posizionamento dei cocci di vetro incriminati, lungo la strada percorsa. Infatti, da un lato dichiara al Triage del pronto soccorso di Lipari che il sinistro è stato accidentale in luogo aperto - località Quattropani- chiesa vecchia- a causa di un pezzo di vetro seminterrato (cfr.relazione Ps del 01.05.2015); dall'altro dal sopralluogo del
25.06.2015 effettuato dalla locale Polizia Municipale, non è emersa la presenza dei lamentati pezzi di vetro in prossimità del cancello (foto n.5) - luogo indicato del sinistro - sebbene i cocci, asseritamente celati dalle erbacce - fossero parzialmente interrati è quindi difficilmente amovibili. Si riportano le dichiarazioni rese nella relazione della P.M.: “…nella circostanza è stata ispezionata la mulattiera per tutto il tratto percorso dal ragazzo ed anche ben oltre (dopo il cancello indicato quale punto di caduta), al fine di verificare se fra l'erba, ai lati, o comunque occultato, vi fosse del vetro, non trovandone”.
Inoltre parte attrice nella richiesta di risarcimento danni formulata nei confronti del comune di Lipari aveva dichiarato che: “ il 1 maggio verso le ore 12.20, circa il minore
, in compagnia di due amici, si trovava presso la Chiesa Vecchia della frazione di Pt_1
Quattropani, per partecipare alla festa patronale religiosa che si tiene lì ogni anno in tale data. Per usanza consolidata gli stessi hanno deciso di osservare il panorama ed il tramonto, ed hanno imboccato la vecchia strada comunale che da Quattropani conduce ad Acquacalda e mentre camminavano è scivolato, dato il pessimo Parte_1
stato del manto stradale non uniforme ed andando a finire rovinosamente su due grossi pezzi di vetro abbandonati sulla strada che erano nascosti tra le erbacce, stante l'incuria ed il degrado in cui la strada è lasciata”. Dalle dichiarazioni rese emergono alcuni elementi che presentano delle contraddizioni e comunque che lasciano presupporre una certa conoscenza dello stato dei luoghi. Tra le altre, emerge la contraddizione che riguarda la dichiarazione di parte attrice che si trovava a percorrere la strada per ammirare il panorama ed il tramonto (in quel periodo il sole tramonta intorno alle
Pag. 5 a 6 R. G. n. 20048 / 2018
19.30 ben 7 ore dopo il sinistro occorso!), inoltre i due amici erano abitanti del luogo
(Quattropani), quindi conoscitori dei luoghi e da quanto dichiarato nella stessa richiesta di messa in mora, il tragitto percorso rientrava in una …usanza consolidata.
Le considerazioni sopra esposte pertanto, alla luce della documentazione versata in atti, non consentono di ritenere assolto l'onere della prova a carico di parte attrice, nel provare l'esistenza del nesso causale tra le lesioni personali documentate ed i luoghi oggetto di custodia.
Le spese del presente giudizio vanno compensate alla luce del contegno processuale riferibile all'ente – che non ha inteso coltivare l'attività difensiva a fronte del contegno processuale di controparte costituito dalla reiterazione delle richieste istruttorie già rigettate dal Tribunale – avuto riguardo al principio espresso dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20048/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa,
così provvede:
1. RESPINGE le domande di parte attrice;
2. COMPENSA le spese processuali per le ragioni di cui in narrativa;
Barcellona P. G. il 7/04/2025.
Il Giudice
got Francesco Montera
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 20048/2018, vista la nota di trattazione depositata telematicamente dall' avv. Giuseppe Cincotta, nell'interesse di parte attrice Parte_1
, sulla scorta del provvedimento di regolamentazione dell'udienza ai sensi
[...]
dell'art. 127 ter c.p.c., - adottato con provvedimento reso all'esito dell'udienza del
05.12.2024 - e fissata udienza di rinvio al 17.03.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Lipari – via Prof. Carnevale 110, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Cincotta, del Foro di Barcellona P.G. (C.F.: ) che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
C O N T R O in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Milena Sindoni ed elettivamente domiciliato come da procura del 07.09.2018.
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex artt. 2051 – 2043 c.c.
Pag. 1 a 6 R. G. n. 20048 / 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda scaturisce dall'atto di citazione notificato il 09.06.09 ad istanza del sig.
che conveniva in giudizio dinnanzi a questo Tribunale -già sezione Parte_1
distaccata di Lipari - il comune di Lipari, perché fosse condannato, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in esito al sinistro accaduto in data 01.05.2015. Sostiene l'attore, all'epoca minorenne, che in quella data, insieme ad altre due persone, intorno alle
12.20, mentre percorreva a piedi una strada comunale che congiungeva le località di
Quattropani ad Acquacalda, scivolava rovinando, a suo dire, su due dei grossi pezzi di vetro abbandonati sulla strada nascosti tra le erbacce, riportando gravi lesioni personali (vasta ferita lacero contusa gamba sx) come da verbale del pronto soccorso del nosocomio di Lipari prodotto in atti. Stante la gravità della ferità, parte attrice era trasportata in eliambulanza presso il nosocomio di Milazzo dove era sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Secondo le doglianze attoree la caduta era da attribuirsi all'insidia, consistente nello specifico, dal manto stradale lasciato senza alcuna pavimentazione nonché ricolma di sterpaglie e sassi, sì da apparire ancor meno visibile, non segnalata né transennata. Su tali basi era prospettata una responsabilità del individuata quale proprietaria della strada oggetto del sinistro, in Controparte_1
quanto inserita nell'elenco delle strade comunali al n.45 con la denominazione
Quattropani - Acquacalda, come risultante dal certificato prodotto in atti.
Parte attrice concludeva chiedendo che si accertasse e dichiarasse la responsabilità esclusiva del ex art. 2051 c.c. ovvero in via subordinata ex art. 2043 Controparte_1
c.c., per il danno subito da a seguito dell'evento descritto in narrativa Parte_1
e, per l'effetto, si condannasse il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore nella misura di € 50.000,00, comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, o comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Il si costituiva in giudizio con relativa comparsa del 22.09.2018, Controparte_1
Pag. 2 a 6 R. G. n. 20048 / 2018
contestando l'esistenza di prova della responsabilità dell'Ente convenuto e con essa la fondatezza delle domande in quanto basate su riferimenti generici sia alla responsabilità ex art 2051 c.c. che in via subordinata alla responsabilità ex art 2043 c.c.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda ovvero, in subordine, per il riconoscimento della responsabilità concorsuale di parte attrice con una pronunzia a carico dell'Ente in ragione dell'effettivo danno provato.
Precisate le conclusioni, la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.03.2025, con l'assegnazione di termine sino a trenta giorni prima per il deposito di note conclusive, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Sull'an.
Alla luce del compendio assertivo e documentale acquisito, la domanda avanzata dall'attore – sotto qualsivoglia angolo prospettico la si intenda inquadrare - non può trovare accoglimento.
La vicenda di cui trattasi è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
In chiave ricostruttiva va osservato che secondo la fattispecie giuridica normata dall'art. 2051 c.c. - in ciò risiedendo l'alleggerimento dell'onere probatorio comunque gravante su colui che si assume danneggiato e, dunque, il discrimen con la generale disciplina di cui all'art. 2043 c.c. che impone, invece, la ulteriore prova della colposa condotta del danneggiante - il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli afferma di aver subito, unitamente al presupposto costituito dall'esistenza del rapporto di custodia e, solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova, il convenuto che intenda andare esente da responsabilità, ha l'onere di dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.
Pag. 3 a 6 R. G. n. 20048 / 2018
Tale principio è stato richiamato ed ulteriormente precisato da una recente sentenza della Cassazione la quale ha chiarito che la mera coincidenza temporale o spaziale tra la cosa in custodia e il danno, non è sufficiente a stabilire la responsabilità del custode, essendo invece necessario che il danno sia stato concretamente provocato dalla cosa custodita. (Cassazione civile, sez. III , 11/03/2025 , n. 6459).
Nel caso a mano, dal complessivo compendio probatorio in atti, - richiamata la valutazione di inammissibilità dei mezzi di prova (cfr. ordinanze del 16.03.2022 e
15.04.2024)- si desume che la caduta di parte attrice sarebbe avvenuta percorrendo la strada da Quattropani ad Acquacalda, in compagnia di due persone del luogo, a causa del dislivello del manto stradale ed in prossimità di un cancello (cfr. relazione della PM del 18.07.2015/ Prot.1573). Sul punto parte attrice invece di descrivere le modalità della caduta, si limita a dichiarare genericamente che: ” è scivolato, dato il pessimo stato del manto stradale non uniforme ed andando a finire rovinosamente su dei grossi pezzi di vetro abbandonati sulla strada che erano nascosti tra le erbacce, stante l'incuria ed il degrado in cui la strada è lasciata “- . La mancata ricostruzione della dinamica- intesa come allegazione generica- si innesta in uno stato dei luoghi peculiare rispetto alle classiche strade urbane, in particolare la strada percorsa da parte attrice, seppur qualificata come strada comunale, si presentava non asfaltata, senza marciapiedi e con della vegetazione ai bordi, come si evince dalle foto allegate alla relazione della PM
(sopralluogo del 25.06.2015). Pertanto seppur aperta al pubblico e quindi transitabile, nei fatti però risultava essere, sostanzialmente, una trazzera. Le caratteristiche della strada de qua, descritte ed accertate nella citata relazione della Polizia Municipale di
Lipari - ”trattasi in effetti di una trazzera il cui fondo si presenta in parte selciato ed in parte sterrato, caratterizzato, pertanto, da fondo instabile, con vegetazione mediterranea ai lati”,- richiedono l'adozione di particolari cautele per il suo attraversamento pedonale, consone allo stato dei luoghi (come ad esempio nella andatura o nel vestiario etc). inoltre, alla necessità che l'utente della strada, dotata di queste caratteristiche particolari, debba adottare maggiori cautele, si aggiunge l'ulteriore circostanza relativa al fatto che il sinistro è avvenuto intorno alle 12.20 circa
Pag. 4 a 6 R. G. n. 20048 / 2018
- orario che avrebbe garantito una piena visibilità dei luoghi percorsi.
Parte attrice oltre a non aver minuziosamente chiarito la dinamica del sinistro, non ha fornito elementi utili (come ad esempio delle foto) che consentissero di individuare un preciso posizionamento dei cocci di vetro incriminati, lungo la strada percorsa. Infatti, da un lato dichiara al Triage del pronto soccorso di Lipari che il sinistro è stato accidentale in luogo aperto - località Quattropani- chiesa vecchia- a causa di un pezzo di vetro seminterrato (cfr.relazione Ps del 01.05.2015); dall'altro dal sopralluogo del
25.06.2015 effettuato dalla locale Polizia Municipale, non è emersa la presenza dei lamentati pezzi di vetro in prossimità del cancello (foto n.5) - luogo indicato del sinistro - sebbene i cocci, asseritamente celati dalle erbacce - fossero parzialmente interrati è quindi difficilmente amovibili. Si riportano le dichiarazioni rese nella relazione della P.M.: “…nella circostanza è stata ispezionata la mulattiera per tutto il tratto percorso dal ragazzo ed anche ben oltre (dopo il cancello indicato quale punto di caduta), al fine di verificare se fra l'erba, ai lati, o comunque occultato, vi fosse del vetro, non trovandone”.
Inoltre parte attrice nella richiesta di risarcimento danni formulata nei confronti del comune di Lipari aveva dichiarato che: “ il 1 maggio verso le ore 12.20, circa il minore
, in compagnia di due amici, si trovava presso la Chiesa Vecchia della frazione di Pt_1
Quattropani, per partecipare alla festa patronale religiosa che si tiene lì ogni anno in tale data. Per usanza consolidata gli stessi hanno deciso di osservare il panorama ed il tramonto, ed hanno imboccato la vecchia strada comunale che da Quattropani conduce ad Acquacalda e mentre camminavano è scivolato, dato il pessimo Parte_1
stato del manto stradale non uniforme ed andando a finire rovinosamente su due grossi pezzi di vetro abbandonati sulla strada che erano nascosti tra le erbacce, stante l'incuria ed il degrado in cui la strada è lasciata”. Dalle dichiarazioni rese emergono alcuni elementi che presentano delle contraddizioni e comunque che lasciano presupporre una certa conoscenza dello stato dei luoghi. Tra le altre, emerge la contraddizione che riguarda la dichiarazione di parte attrice che si trovava a percorrere la strada per ammirare il panorama ed il tramonto (in quel periodo il sole tramonta intorno alle
Pag. 5 a 6 R. G. n. 20048 / 2018
19.30 ben 7 ore dopo il sinistro occorso!), inoltre i due amici erano abitanti del luogo
(Quattropani), quindi conoscitori dei luoghi e da quanto dichiarato nella stessa richiesta di messa in mora, il tragitto percorso rientrava in una …usanza consolidata.
Le considerazioni sopra esposte pertanto, alla luce della documentazione versata in atti, non consentono di ritenere assolto l'onere della prova a carico di parte attrice, nel provare l'esistenza del nesso causale tra le lesioni personali documentate ed i luoghi oggetto di custodia.
Le spese del presente giudizio vanno compensate alla luce del contegno processuale riferibile all'ente – che non ha inteso coltivare l'attività difensiva a fronte del contegno processuale di controparte costituito dalla reiterazione delle richieste istruttorie già rigettate dal Tribunale – avuto riguardo al principio espresso dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20048/2018, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa,
così provvede:
1. RESPINGE le domande di parte attrice;
2. COMPENSA le spese processuali per le ragioni di cui in narrativa;
Barcellona P. G. il 7/04/2025.
Il Giudice
got Francesco Montera
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