Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, tenuto conto delle osservazioni delle parti nella discussione orale, lo scrivente dr Gustavo Danise redige e pubblica la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 25.06.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 6351 del R.G. dell'anno 2017 all'esito della discussione orale nell'udienza del 25/06/2025 vertente tra soc (cod. fisc. ) con sede in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.174, in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro- tempore, dott.ssa elettivamente domiciliata in Parte_2
Salerno alla via G. F. Memoli n.12 presso lo studio dell'Avv. Gisella Lauriello
- attrice -
e
Arch. rappr dagli Avv.ti Federica Giordano presso cui domicilia come da atti Controparte_1
- convenuta -
OGGETTO: risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, note scritte ex art 127 ter cpc, memorie conclusionali, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la ha ideato e sviluppato il progetto "Ludos Didattica Ottimizzata Parte_1
Socialnente", game ludicoldidattico finalizzato nel fruitore, attraverso l'informazione, la comunicazione e la condivisione, il suo amore per il territorio e per il patrimonio artistico, culturale e urbanistico e, quindi, fargli acquisire un maggiore senso civico;
che per il raggiungimento dei suoi obiettivi la società attrice decideva di avvalersi di una serie animata rivolta ai bambini -ma non solo- affinché questi, attraverso la visione e l'emulazione del protagonista, il pulcino attuassero modifiche ed accorgimenti nel loro Per_1 modus vivendi quotidiano da mettere in pratica nella vita reale;
che stipulava con l'arch. CP_1 pagina 1 di 7
che, oltre a ciò, il , secondo quanto CP_1 previsto all'art.
5.2 del suddetto contratto, si impegnava anche a realizzare -compreso nel prezzo pattuito- la progettazione grafica per gadget e la programmazione software per giochi, applicazioni per smartphone e mondi virtuali"; che, a fronte della suddetta prestazione, il richiedeva il corrispettivo di Euro CP_1
27.600,00 oltre oneri fiscali e, quindi, in totale Euro 35.020,21, importo che veniva integralmente corrisposto dalla all'atto della sottoscrizione del contratto come da fattura n. l del Parte_1
16.01.16; che, inoltre, veniva più volte prospettato al che il video doveva essere presentato al CP_1 per essere, grazie e in seguito a tale evento, adeguatamente pubblicizzato e lanciato tra Controparte_2
i finanziatori nazionali e stranieri;
che, nonostante gli accordi e le numerose richieste di poter visionare la realizzazione del prodotto durante le varie fasi di lavorazione, il , ora adducendo varie scuse, ora CP_1 puntando sulla sorpresa" finale, non ha mai consentito all'attrice di verificare il suo operato e di concordarne il risultato finale;
che, con e-mail del 14.06.16, il -senza che l'istante avesse mai CP_1 avuto la possibilità di esaminare il prodotto- inviava “a scatola chiusa"" alla legale rappresentante della dott. ssa il link di collegamento per scaricare il video commissionato da Parte_1 Parte_2 piattaforma in sola modalità per visione tablet e PC (63 mb) senza fornire il supporto master come pattuito in contratto né mettere a disposizione formati validi per l'utilizzo su TV o per proiezione cinematografica come, invece, era stato concordato;
che, confidando nella soddisfazione manifestata dal , la CP_1 presentava senza indugio il prodotto al ma, con missiva del 05.07.16 Parte_1 Controparte_2 il Vice direttore artistico del Giffoni Experience le comunicava che la qualità dell'opera non rispondeva agli standard del festival" per cui non poteva essere inserita in programmazione;
che, in dettaglio, nella suddetta comunicazione veniva precisato che la grafica dei personaggi e il tipo di animazione non sono sufficientemente accurati e che il doppiaggio era di scarsa qualità; che la dott.ssa faceva visionare il Pt_2 video ad esperti del settore i quali confermavano la scarsa qualità del prodotto in quanto sprovvisto di proporzioni e prospettive, privo di fluidità, senza cura per il doppiaggio, ecc.; che, pertanto, l'istante inviava più raccomandate per contestare al la qualità del prodotto e la mancata ottemperanza degli CP_1 obblighi pattuiti, ma gli avvisi di ricevimento tornavano al mittente per compiuta giacenza;
che la
[...] instaurava pertanto procedimento di mediazione che aveva esito negativo per assenza del Parte_1 [...]
; che, nelle more, il ha peraltro rimosso il video dalla piattaforma;
tanto premesso la CP_1 CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa a mezzo del Parte_1 Parte_2 sottoscritto difensore, conveniva in giudizio l'arch. innanzi al Tribunale per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare, riconoscere e dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra e l'arch. in data 16.01.16 per inadempimento e Parte_1 Controparte_1 pagina 2 di 7 responsabilità esclusiva del e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione in favore della CP_3 Parte_1 dell'importo ricevuto quale corrispettivo e pari ad Euro 35.020,21 (IVA compresa) oltre rivalutazione ed interessi a far data dalla maturazione del credito nonché al risarcimento dei danni tutti -ivi compresi quelli morali- subiti dall'istante da liquidarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e compenso di giudizio oltre rimborso forfettario e oneri fiscali”.
L'udienza di prima comparizione indicata in citazione veniva differita al 15.03.18.
Il si costituiva il giorno stesso dell'udienza, eccependo la nullità della citazione e CP_1
l'incompetenza del Tribunale di Salerno;
nel merito ha eccepito che l'opera di ingegno fu accettata dall'attrice committente e che la domanda di risoluzione contrattuale è infondata non potendosi l'inadempimento basarsi solo sulla valutazione opinabile di terzi, in specie da parte del Direttore
Responsabile del Controparte_2
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc la causa veniva istruita mediante testimonianze e CTU ed all'esito rinviata all'odierna udienza del 21.05.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata essendo stati ivi ben illustrati tanto il petitum che la causa petendi
Essendosi il convenuto costituito tardivamente, il giorno stesso dell'udienza, si è verificata la preclusione ex art 166-167 c.p.c. per la formulazione di eccezioni preliminari in rito ed in merito non rilevabili d'ufficio, come la incompetenza territoriale – eccezione peraltro infondata oltre che inammissibile come si evince dalla formulazione della predetta eccezione – e la decadenza dell'attrice dai vizi e difformità dell'opera. In tal senso si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 14569 del 24/05/2024 secondo cui “In tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio, pertanto, la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art.
167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione” (fattispecie estensibile per identità di ratio anche alla garanzia nel contratto di compravendita e di prestazione d'opera ex art 2226 c.c.).
Ad ogni buon conto, l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per difformità dei vizi per aver accettato l'opera, oltre ad essere inammissibile, è anche infondata nel merito;
richiamando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in Sentenza n. 15502 del 13/06/2018 secondo cui “In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. e al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché, nella prima ipotesi, l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera” ed applicandolo al caso di specie, si evidenzia che l'accettazione ed il gradimento espressi dal l.r. della all'arch dopo aver visionato l'opera da lui consegnata non Parte_1 CP_1 rileva ai fini della decadenza dalla garanzia poiché la committente non possedeva le competenze tecniche pagina 3 di 7 per valutare se il cartone animato presentasse o meno vizi. Infatti, ne è venuta a conoscenza dopo il diniego, opposto dal responsabile del Giffoni film festival, ad ammettere il cartone animato alla manifestazione. Subito dopo la infatti, ha fatto esaminare il prodotto da un esperto che le ha Pt_2 illustrato le criticità. Tale contegno dimostra come i vizi non fossero facilmente riconoscibili dalla committente che non possedeva le conoscenze tecniche per valutare che la grafica dei personaggi e il tipo di animazione non fossero sufficientemente accurati;
che il doppiaggio era di scarsa qualità; che il prodotto era sprovvisto di proporzioni e prospettive, privo di fluidità, ecc.
Più in dettaglio, la durante la corrispondenza con l'arch gli scrisse “Ludy è fantastico, Pt_2 CP_1 le musiche ed i testi arrivano dritti al cuore”; in tal modo ha espresso gradimento per il personaggio animato, le musiche ed i testi;
nulla invece ha dichiarato con riguardo al montaggio ed alle specifiche tecniche dell'opera, che presentavano i vizi di cui l'attrice veniva a conoscenza solo in un secondo momento.
Pertanto, quando la committente ha scoperto l'esistenza dei vizi tramite la nota di diniego del
05.07.16 inviatale dal Responsabile della manifestazione, li ha contestati tramite raccomandata al prestatore d'opera in data 12.07.16 entro il termine di decadenza di 8 giorni ex art 2226 co 2 c.c. ed ha poi agito per la risoluzione del contratto nel termine annuale mediante notifica dell'atto di citazione in data 30.06.17.
Le doglianze di parte attrice si sono dimostrate fondate e meritevoli di accoglimento. Le prove testimoniali non hanno offerto un contributo significativo ai fini della decisione a differenza della CTU tecnica, nella quale il perito nominato, coadiuvato da uno studio Grafico, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “l'opera non rispetta le caratteristiche stabilite nel contratto. L'opera non è né un cartone animato né un video, ma utilizza una tecnica mista che genera confusione e non è idonea alla diffusione e vendita al pubblico…. Il CTU rileva numerosi difetti, tra cui errori di inquadratura, qualità scadente delle immagini, e doppiaggio delle voci dei personaggi animati che allontanano sia il pubblico giovane che quello adulto… Al netto dei vizi riscontrati, il CTU stima che il valore commerciale dell'opera sia molto basso, data la sua scarsa qualità e l'impossibilità di presentarla ai festival del cinema… Il
CTU riferisce che il progetto “ non è adeguatamente rappresentato nell'opera, e che il committente non ha potuto CP_4 vedere i vari step di lavorazione, impedendo la correzione di errori in corso d'opera. La tecnica mista utilizzata, gli errori di proporzione e risoluzione, e la mancanza di ombre rendono l'opera tecnicamente inaccettabile.
Preventivo spese
• Pre-produzione:
o Sviluppo del concetto e sceneggiatura: € 500
o Storyboard: € 300
o Ricerca e sviluppo visivo: € 200
o
• Produzione:
o Animazione (10 minuti): € 3000 pagina 4 di 7 o Voice-over: € 500
o Musica e effetti sonori: € 400
o
• Post-produzione:
o Montaggio video: € 600
o Correzione del colore: € 200
o Revisione finale e rendering: € 300
o
• Totale: €6000”
Pervenivano osservazioni da parte del difensore del convenuto che rilevava che la scelta di una tecnica mista fu scelta dal regista per mescolare la fantasia alla realtà; che la difettosità del prodotto è frutto di una interpretazione personale del CTU e che lui non era nelle condizioni di stabilire oggettivamente i costi di realizzazione.
Rispondeva il CTU che l'incarico conferito al era la realizzazione di un film a cartoni CP_1 animati;
che la “tecnica cinematografica mista” o che dir si voglia “live-action combinato con animazione” era effettivamente una scelta inoppugnabile da parte del regista per meglio legare realtà e fantasia, ma tale connubio, anche se dettato da buoni propositi, non è stato ben strutturato sia nelle inquadrature che nell'animazione; che i due mondi – realtà e fantasia – non si fondono, non interagiscono, non si compenetrano, ma si sovrappongono come una roccia sedimentaria dove ogni strato è uno strato a se. Se poi a questo si aggiunge la mancanza di ombre, il labiale errato e più in generale la superficialità con la quale il cartone è stato elaborato si giunge alla conclusione che tali valutazioni non sono personali ma dettagliate su parametri di raffronto ben definiti e quindi tecnicamente validi. Il costo per la produzione di un cartone varia a seconda delle caratteristiche e delle difficoltà riscontrate. In generale per un cartone animato elaborato con la tecnica mista i prezzi variano dai 600,00 €/minuto ai 1500,00 €/minuto. Vista la scarsità del prodotto finale con questi parametri, attestandosi sui valori minimi si è arrivati alla conclusione di cui alla consulenza pari ad € 6000,00.
Pervenivano osservazioni anche dal ctp di parte attrice che si doleva della mancata valutazione del danno economico causato dall'opera imperfetta realizzata dal sia perché il progetto non stato CP_1 realizzato ma e soprattutto perché la ha perso credibilità nei confronti dei partner Parte_1 investitori;
rispondeva il CTU a tali osservazioni che il cartone animato era il primo di una serie di episodi;
che non può certamente prevedere quali sarebbero stati i risvolti positivi per un progetto andato a buon fine, ne prevedere se successivamente ci sarebbero stati investitori consapevoli nel finanziare gli altri episodi. Indiscutibilmente il danno economico è evidente ma solo in relazione a quanto effettivamente pagato per un prodotto che è risultato scadente per tutte le ragioni esposte nella consulenza. pagina 5 di 7 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
I consulenti tecnici di entrambe le parti hanno presentato osservazioni critiche alla bozza di elaborato peritale finalizzate a sostenere le ragioni dei loro committenti, ma tali osservazioni sono state disattese dal CTU con motivazione esauriente. Nelle note critiche dei CTP si offre una diversa prospettazione di alcune considerazioni del perito, ma dal loro esame non emergono profili di illogicità ed incoerenza dell'accertamento svolto dal CTU, che pertanto si condivide e si fa proprio, in considerazione della terzietà e dell'assolvimento dell'incarico nell'interesse del Tribunale e della piena conformità ed aderenza ai quesiti che gli sono stati assegnati.
In particolare, è corretta la conclusione relativa alla impossibilità di stabilire il danno economico ulteriore per l'attrice, non essendo stato provato che anche se il cartone animato fosse stato realizzato a regola d'arte la avrebbe trovato investitori pronti a finanziare una intera serie. D'altra parte, Parte_1 le osservazioni poste dal convenuto evidenziano ancora una volta l'infondatezza dell'eccezione di decadenza della committente dalla garanzia ex art 2226 c.c.
Se infatti la parte assume che i “vizi dell'opera” gli “errori di inquadratura”, “qualità scadente delle immagini” , “doppiaggio delle voci” e “allontanano sia il pubblico giovane che quello adulto” costituiscono valutazioni meramente personali del perito e non tecniche;
ed aggiunge che tali valutazioni sono errate poiché tutte le inquadrature sono state scelte dalla regista che ha diretto anche le voci in campo, ciò dimostra ancora una volta che i vizi dell'opera, - rilevati però tanto dal CTU così come dal responsabile del
Giffoni film festival - erano occulti, non immediatamente riconoscibili al momento della consegna dell'opera alla committente, che non possedeva la competenza tecnica per rilevare tali vizi.
E' irrilevante il rilievo del difensore di parte convenuta secondo cui la mancata ammissione del cartone animato al “ non è imputabile al convenuto, né tantomeno prevista, in alcun Controparte_2 modo, nel contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti;
infatti ciò che rileva è che l'opera commissionata presentava vizi che la rendevano inidonea a qualsiasi tipo di sfruttamento commerciale da parte della ciò che è emerso dalla perizia è l'inadempimento contrattuale del Parte_1 professionista che ha realizzato un'opera che non possiede i requisiti previsti nel contratto, a prescindere dall'uso che la committente avrebbe voluto farne.
Passando al contenuto della garanzia, l'art 2226 c.c. richiama l'art 1668 c.c. che recita “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”. pagina 6 di 7 L'attrice non ha chiesto la eliminazione dei vizi ma direttamente la risoluzione del contratto. D'altra parte, ritiene il Tribunale che i vizi e difetti del cartone animato allo stato lo rendono poco appetibile;
ma non si può escludere che con le opportune modifiche soprattutto sulla grafica ed il doppiaggio l'opera diverrebbe fruibile. Pertanto è da escludere la risoluzione del contratto ex art 1453-1455 c.c. nonché la garanzia per la consegna dell'aliud pro alio di cui al 2 comma dell'art 1668 c.c. L'unica garanzia che appare applicabile in relazione all'inadempimento del convenuto è la quanti minoris, la riduzione del prezzo, ed in tal senso si recepisce la quantificazione operata dal ctu. Parte attrice, come detto non ha provato ulteriori danni patrimoniali né tanto meno quelli morale, essendo tale posta risarcitoria rimasta priva di qualsiasi supporto sia descrittivo che probatorio.
In definitiva, detraendo dall'importo versato dall'attrice, pari ad € 35.020,21 (comprensivo anche della ritenuta d'acconto), l'importo di € 6.000,00 pari al valore dell'opera, come accertato dal CTU si perviene alla somma di € 29.020,21 che il convenuto viene condannato a restituire all'attrice, oltre interessi legali dalla prima lettera di messa in mora (12.07.16) fino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite e di CTU a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
PQM
1. In accoglimento della domanda di parte attrice, accertato l'inadempimento contrattuale del convenuto al contratto di prestazione d'opera, lo condanna a restituire all'attrice il minor importo di
€ 29.020,21 oltre interessi legali dal 12.07.16 fino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta le ulteriori domande di risarcimento danni formulate da parte attrice;
3. Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attrice che si liquidano in €
3.809,00 oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario;
4. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta, con diritto di regresso a favore dell'attrice di quanto abbia anticipato;
Salerno
25.06.2025
Il Giudice
Gustavo Danise
pagina 7 di 7