Articolo 14 della Legge 4 agosto 1990, n. 240
Articolo 13Articolo 15
Versione
2 settembre 1990
Art. 14. 1. Ai fini delle disposizioni del presente capo:
a) si considera soggetta al controllo di un'altra impresa o, viceversa, esercente il controllo nei confronti di un'altra impresa, facendo parte in tal modo dello stesso gruppo, l'impresa relativamente alla quale ricorrono i requisiti di cui all' articolo 2359 del codice civile ;
b) la valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 deve essere effettuata avendo riguardo alla somma degli importi pagati da tutte le imprese facenti parte di uno stesso gruppo e al totale delle unita' di carico appartenenti alle imprese facenti parte di uno stesso gruppo.
Entrata in vigore il 2 settembre 1990
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