Art. 14. 1. Ai fini delle disposizioni del presente capo:
a) si considera soggetta al controllo di un'altra impresa o, viceversa, esercente il controllo nei confronti di un'altra impresa, facendo parte in tal modo dello stesso gruppo, l'impresa relativamente alla quale ricorrono i requisiti di cui all' articolo 2359 del codice civile ;
b) la valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 deve essere effettuata avendo riguardo alla somma degli importi pagati da tutte le imprese facenti parte di uno stesso gruppo e al totale delle unita' di carico appartenenti alle imprese facenti parte di uno stesso gruppo.
a) si considera soggetta al controllo di un'altra impresa o, viceversa, esercente il controllo nei confronti di un'altra impresa, facendo parte in tal modo dello stesso gruppo, l'impresa relativamente alla quale ricorrono i requisiti di cui all' articolo 2359 del codice civile ;
b) la valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 deve essere effettuata avendo riguardo alla somma degli importi pagati da tutte le imprese facenti parte di uno stesso gruppo e al totale delle unita' di carico appartenenti alle imprese facenti parte di uno stesso gruppo.