TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Rossana Marcadella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2023 promossa da:
), residente a [...], in Parte_1 C.F._1
viale Fiumicello n. 36, con il patrocinio dell'avv. BARALDO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il suo studio
ATTORE
Contro
), residente a [...], in Controparte_1 C.F._2
via del Castello n. 16;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni:
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
deducendo in fatto: i) di essere erede della madre , Controparte_1 NA
deceduta il 26.02.2014 a Monselice;
ii) chiamati all'eredità erano altresì il fratello
[...]
la sorella, iii) che, mentre era in vita, la madre provvedeva Per_2 Controparte_1
a cointestare fittiziamente alla figlia il libretto di risparmio n. 600/107810 aperto CP_1
presso la Cassa di Risparmio del Veneto, nonché il libretto postale n. 20766124, affinchè questa potesse gestire i risparmi per proprio conto;
iv) che nei citati libretti confluivano esclusivamente la pensione della defunta madre (nel libretto postale), nonché i di lei risparmi (nel libretto bancario); v) che tra la metà del 2013 e la morte della madre (febbraio
2014), attraverso plurimi prelievi, e giroconti la sorella si appropriava di tutte le CP_1 somme presenti sui libretti cointestati: in particolare, bonificava, in proprio favore, la somma di euro 70.200,00= presente sul libretto di risparmio bancario, nonché effettuava n. 4 prelievi consecutivi, per l'importo complessivo di euro 40.000,00= dal libretto postale, per un totale di euro 110.200,00=.
Concludeva domandando in via principale - previo accertamento del difetto di rendiconto della gestione delle somme in proprietà della defunta madre, contenute nei libretti oggetto di cointestazione fittizia e previo accertamento della illegittimità degli atti dispositivi compiuti dalla convenuta, di condannarla al pagamento in proprio favore della somma di euro 36.733,33, pari alla sua quota di 1/3 della somma totale prelevata dai libretti cointestati con la madre;
in via subordinata, previa dichiarazione di nullità delle singole donazioni, condannare la convenuta a restituire o risarcire la somma di euro 36.733,33, pari alla sua quota di 1/3 della somma totale della madre, per difetto della forma pubblica della liberalità e difetto di animus donandi. Con vittoria di spese di lite.
* * *
Accertata la regolarità della notifica alla convenuta , all'udienza del 21 Controparte_1
giugno 2023, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 13.12.2023, all'esito della quale ammetteva la prova per interrogatorio formale della convenuta. State la mancata comparizione della convenuta all'udienza fissata per il deferimento dell'interrogatorio formale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18 dicembre 2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine abbreviato di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ § §
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
L'attore, nella sua qualità di erede di , conveniva in giudizio la sorella NA
, per ottenere la presentazione del conto della gestione di due libretti cointestati CP_1
con la madre, relativamente ad operazioni compiute quando ella era ancora in vita e, in particolare:
1) il libretto di risparmio n. 600/107810 aperto presso la Cassa di Risparmio del Veneto;
2) libretto di risparmio postale n. 20766124;
Come noto, il rendimento del conto, disciplinato dagli artt. 263-266 c.p.c. costituisce un procedimento di cognizione ordinaria idoneo a condurre non solo alla prova, ma direttamente all'accertamento della sussistenza dell'obbligo di rendere il conto, del quantum debeatur, nonché alla condanna al pagamento di quanto risultasse dovuto.
In termini generali, si osserva che il procedimento di rendiconto è fondato sul presupposto dell'obbligo di una delle parti, legale o negoziale, di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente sulla sfera patrimoniale altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria (v. tra le altre, Cass. 28.02.2007, n.
4765). Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “la ratio dell'obbligo del rendiconto va individuata in ciò che, chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere e, in particolare, quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere”
(v. a tal proposito Cass. sent. 30.5.2017, n. 13619).
Quanto al profilo procedimentale, si è osservato che essendo “il procedimento di rendiconto fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte di rendere il conto all'altra parte, ove vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile” (v. Cass. sent. 28.2.2007, n. 4765).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che fosse Controparte_1
cointestataria con la madre dei rapporti elencati ai n. 1) e 2). La co- NA
intestazione dei libretti consentiva alla convenuta di compiere operazioni sui medesimi, senza la necessità di delega per le singole movimentazioni di denaro.
Orbene, dal momento che la convenuta operava sui conti direttamente, in assenza di delega, non necessaria, trattandosi di rapporti cointestati (si vedano, a tal proposito il documento 7-A -relativo ai prelevamenti di somme per un totale di euro 40.000,00=, effettuate da parte convenuta “in qualità di titolare” e i documenti 2a e 2b, che attestano plurimi giroconti in proprio favore, per un totale di euro 70.200,00=), l'obbligo di rendimento del conto sicuramente sussisteva nei confronti della madre , NA cointestataria, con riferimento, in particolare, all'interesse, proprio di quest'ultima, a conoscere il risultato dell'attività dell'altra, in quanto direttamente o indirettamente influente sulla propria sfera giuridica (a tal proposito, si veda Cass. sent. 6358/93, 2959/86,
4502/85).
Infatti, come espresso dalla Corte di legittimità, va escluso che, nei rapporti interni di un contratto bancario, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr.
Cassazione civile sez. II - 14/09/2022, n. 27069).
L'attore deduceva come la cointestazione dei rapporti fosse solo fittizia, realizzata allo scopo di gestire i risparmi dell'anziana madre, impossibilitata a provvedervi da sola e allegava inoltre come sui libretti cointestati le somme presenti o accreditate fossero di esclusiva proprietà della madre.
Su tali allegazioni la convenuta veniva chiamata a rendere interrogatorio10 formale, ex art. 230 c.p.c.; la sua mancata presentazione consente al Giudice, ex art. 232 c.p.c. di trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., e di valutarli unitamente ad ogni altro elemento probatorio disponibile.
La documentazione allegata consiste, in particolare:
-negli estratti conto relativi al libretto bancario dal 31.12.2012, e sino al 28.02.2014 (morte della madre), dai quali si evincono giroconti di ingenti somme di denaro in favore della convenuta (tra cui, euro 10.000,0= il 22.7.2013; euro 45.000,00= il 19.8.2013; euro
15.200,0= il 7.10.2013);
-negli estratti conto del libretto postale, da cui si evincono, oltre agli accrediti di somme presumibilmente a titolo di pensione della madre, prelevamenti (a firma della convenuta) consecutivi fino all'azzeramento della somma presente (40.000,0=).
Ebbene, quand'anche fosse stato provato che avesse avuto accesso ai Controparte_1
conti per far fronte ad esigenze legate alla cura della madre (effettivamente non risultano altri prelievi per spesa, farmaci, o comunque ricollegabili alle esigenze della madre), in ogni caso l'entità delle somme da lei prelevate dal libretto postale (doc. 7A) oppure bonificate a proprio favore (doc. 2A e 2B) è di gran lunga maggiore a quanto è presumibile fosse necessario per fronteggiare spese per l'anziana madre;
a ciò si aggiunga che i prelievi o bonifici sono stati effettuati “in blocco” in periodi consecutivi e prossimi al decesso della sig.ra . Per_1
In questa prospettiva, dunque, l'attore, nella sua qualità di erede della de cuius R_
, può ritenersi legittimato all'esercizio dell'azione ex art. 263 c.p.c. nei confronti
[...]
della convenuta, considerato che egli esercita il diritto proprio della de cuius ad ottenere il rendimento dei conti, relativamente a rapporti bancari della quale era titolare, con riferimento ad operazioni compiute quando la stessa era in vita.
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'obbligo di rendimento del conto discendente dal contratto di mandato, ha infatti stabilito che “il decesso del mandante estingue certamente il rapporto fiduciario di mandato mentre lascia immutato il diritto- obbligo di rendere il conto della gestione - nonché la restituzione di cose e sostanze - in capo al mandatario ed a favore degli eredi del mandante” (cfr. Cassazione, sentenza n.
7254, del 22 marzo 2013).
Tali principii sono sicuramente applicabili anche al caso di specie, pur in assenza di un'espressa delega (trattandosi di cointestazione dei rapporti), e stante il diritto della e dei suoi eredi a conoscere la corretta gestione dei conti ed ottenere la restituzione Per_1
delle somme che risultassero dovute, in quanto frutto di atti dispositivi illegittimamente compiuti.
Accertata l'esistenza di una situazione giuridica dalla quale discende l'obbligo di rendimento del conto, da un lato, e dalla legittimazione dell'attore, in qualità di erede della madre, ad ottenere la restituzione di sostanze lei spettanti, considerato che parte convenuta non si è costituita nel presente giudizio, e non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole, nonché verificato l'illegittimo utilizzo delle somme presenti sui libretti postali citati da parte della cointestataria convenuta, questa va condannata al pagamento, nei confronti dell'attore, della somma di euro 36.733,33=, pari a 1/3 di quella complessivamente incamerata.
Le spese di causa seguono la totale soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 previsti per lo scaglione sino a € 52.000,00=, con liquidazione delle fasi di studio e introduttiva, nei valori medi, delle fasi di istruttoria e trattazione e decisionale nei valori minimi, in ragione degli adempimenti effettivamente espletati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-CONDANNA al pagamento, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 36.733,33=;
- CONDANNA alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio che liquida in € 5.261,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario
15%, Cpa ed Iva come per legge;
Così deciso in Rovigo, 21 febbraio 2025
Il Giudice
Rossana Marcadella
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2023 promossa da:
), residente a [...], in Parte_1 C.F._1
viale Fiumicello n. 36, con il patrocinio dell'avv. BARALDO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il suo studio
ATTORE
Contro
), residente a [...], in Controparte_1 C.F._2
via del Castello n. 16;
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni:
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
deducendo in fatto: i) di essere erede della madre , Controparte_1 NA
deceduta il 26.02.2014 a Monselice;
ii) chiamati all'eredità erano altresì il fratello
[...]
la sorella, iii) che, mentre era in vita, la madre provvedeva Per_2 Controparte_1
a cointestare fittiziamente alla figlia il libretto di risparmio n. 600/107810 aperto CP_1
presso la Cassa di Risparmio del Veneto, nonché il libretto postale n. 20766124, affinchè questa potesse gestire i risparmi per proprio conto;
iv) che nei citati libretti confluivano esclusivamente la pensione della defunta madre (nel libretto postale), nonché i di lei risparmi (nel libretto bancario); v) che tra la metà del 2013 e la morte della madre (febbraio
2014), attraverso plurimi prelievi, e giroconti la sorella si appropriava di tutte le CP_1 somme presenti sui libretti cointestati: in particolare, bonificava, in proprio favore, la somma di euro 70.200,00= presente sul libretto di risparmio bancario, nonché effettuava n. 4 prelievi consecutivi, per l'importo complessivo di euro 40.000,00= dal libretto postale, per un totale di euro 110.200,00=.
Concludeva domandando in via principale - previo accertamento del difetto di rendiconto della gestione delle somme in proprietà della defunta madre, contenute nei libretti oggetto di cointestazione fittizia e previo accertamento della illegittimità degli atti dispositivi compiuti dalla convenuta, di condannarla al pagamento in proprio favore della somma di euro 36.733,33, pari alla sua quota di 1/3 della somma totale prelevata dai libretti cointestati con la madre;
in via subordinata, previa dichiarazione di nullità delle singole donazioni, condannare la convenuta a restituire o risarcire la somma di euro 36.733,33, pari alla sua quota di 1/3 della somma totale della madre, per difetto della forma pubblica della liberalità e difetto di animus donandi. Con vittoria di spese di lite.
* * *
Accertata la regolarità della notifica alla convenuta , all'udienza del 21 Controparte_1
giugno 2023, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza del 13.12.2023, all'esito della quale ammetteva la prova per interrogatorio formale della convenuta. State la mancata comparizione della convenuta all'udienza fissata per il deferimento dell'interrogatorio formale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18 dicembre 2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando il termine abbreviato di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ § §
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
L'attore, nella sua qualità di erede di , conveniva in giudizio la sorella NA
, per ottenere la presentazione del conto della gestione di due libretti cointestati CP_1
con la madre, relativamente ad operazioni compiute quando ella era ancora in vita e, in particolare:
1) il libretto di risparmio n. 600/107810 aperto presso la Cassa di Risparmio del Veneto;
2) libretto di risparmio postale n. 20766124;
Come noto, il rendimento del conto, disciplinato dagli artt. 263-266 c.p.c. costituisce un procedimento di cognizione ordinaria idoneo a condurre non solo alla prova, ma direttamente all'accertamento della sussistenza dell'obbligo di rendere il conto, del quantum debeatur, nonché alla condanna al pagamento di quanto risultasse dovuto.
In termini generali, si osserva che il procedimento di rendiconto è fondato sul presupposto dell'obbligo di una delle parti, legale o negoziale, di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente sulla sfera patrimoniale altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria (v. tra le altre, Cass. 28.02.2007, n.
4765). Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “la ratio dell'obbligo del rendiconto va individuata in ciò che, chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere e, in particolare, quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere”
(v. a tal proposito Cass. sent. 30.5.2017, n. 13619).
Quanto al profilo procedimentale, si è osservato che essendo “il procedimento di rendiconto fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte di rendere il conto all'altra parte, ove vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile” (v. Cass. sent. 28.2.2007, n. 4765).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che fosse Controparte_1
cointestataria con la madre dei rapporti elencati ai n. 1) e 2). La co- NA
intestazione dei libretti consentiva alla convenuta di compiere operazioni sui medesimi, senza la necessità di delega per le singole movimentazioni di denaro.
Orbene, dal momento che la convenuta operava sui conti direttamente, in assenza di delega, non necessaria, trattandosi di rapporti cointestati (si vedano, a tal proposito il documento 7-A -relativo ai prelevamenti di somme per un totale di euro 40.000,00=, effettuate da parte convenuta “in qualità di titolare” e i documenti 2a e 2b, che attestano plurimi giroconti in proprio favore, per un totale di euro 70.200,00=), l'obbligo di rendimento del conto sicuramente sussisteva nei confronti della madre , NA cointestataria, con riferimento, in particolare, all'interesse, proprio di quest'ultima, a conoscere il risultato dell'attività dell'altra, in quanto direttamente o indirettamente influente sulla propria sfera giuridica (a tal proposito, si veda Cass. sent. 6358/93, 2959/86,
4502/85).
Infatti, come espresso dalla Corte di legittimità, va escluso che, nei rapporti interni di un contratto bancario, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr.
Cassazione civile sez. II - 14/09/2022, n. 27069).
L'attore deduceva come la cointestazione dei rapporti fosse solo fittizia, realizzata allo scopo di gestire i risparmi dell'anziana madre, impossibilitata a provvedervi da sola e allegava inoltre come sui libretti cointestati le somme presenti o accreditate fossero di esclusiva proprietà della madre.
Su tali allegazioni la convenuta veniva chiamata a rendere interrogatorio10 formale, ex art. 230 c.p.c.; la sua mancata presentazione consente al Giudice, ex art. 232 c.p.c. di trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., e di valutarli unitamente ad ogni altro elemento probatorio disponibile.
La documentazione allegata consiste, in particolare:
-negli estratti conto relativi al libretto bancario dal 31.12.2012, e sino al 28.02.2014 (morte della madre), dai quali si evincono giroconti di ingenti somme di denaro in favore della convenuta (tra cui, euro 10.000,0= il 22.7.2013; euro 45.000,00= il 19.8.2013; euro
15.200,0= il 7.10.2013);
-negli estratti conto del libretto postale, da cui si evincono, oltre agli accrediti di somme presumibilmente a titolo di pensione della madre, prelevamenti (a firma della convenuta) consecutivi fino all'azzeramento della somma presente (40.000,0=).
Ebbene, quand'anche fosse stato provato che avesse avuto accesso ai Controparte_1
conti per far fronte ad esigenze legate alla cura della madre (effettivamente non risultano altri prelievi per spesa, farmaci, o comunque ricollegabili alle esigenze della madre), in ogni caso l'entità delle somme da lei prelevate dal libretto postale (doc. 7A) oppure bonificate a proprio favore (doc. 2A e 2B) è di gran lunga maggiore a quanto è presumibile fosse necessario per fronteggiare spese per l'anziana madre;
a ciò si aggiunga che i prelievi o bonifici sono stati effettuati “in blocco” in periodi consecutivi e prossimi al decesso della sig.ra . Per_1
In questa prospettiva, dunque, l'attore, nella sua qualità di erede della de cuius R_
, può ritenersi legittimato all'esercizio dell'azione ex art. 263 c.p.c. nei confronti
[...]
della convenuta, considerato che egli esercita il diritto proprio della de cuius ad ottenere il rendimento dei conti, relativamente a rapporti bancari della quale era titolare, con riferimento ad operazioni compiute quando la stessa era in vita.
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'obbligo di rendimento del conto discendente dal contratto di mandato, ha infatti stabilito che “il decesso del mandante estingue certamente il rapporto fiduciario di mandato mentre lascia immutato il diritto- obbligo di rendere il conto della gestione - nonché la restituzione di cose e sostanze - in capo al mandatario ed a favore degli eredi del mandante” (cfr. Cassazione, sentenza n.
7254, del 22 marzo 2013).
Tali principii sono sicuramente applicabili anche al caso di specie, pur in assenza di un'espressa delega (trattandosi di cointestazione dei rapporti), e stante il diritto della e dei suoi eredi a conoscere la corretta gestione dei conti ed ottenere la restituzione Per_1
delle somme che risultassero dovute, in quanto frutto di atti dispositivi illegittimamente compiuti.
Accertata l'esistenza di una situazione giuridica dalla quale discende l'obbligo di rendimento del conto, da un lato, e dalla legittimazione dell'attore, in qualità di erede della madre, ad ottenere la restituzione di sostanze lei spettanti, considerato che parte convenuta non si è costituita nel presente giudizio, e non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole, nonché verificato l'illegittimo utilizzo delle somme presenti sui libretti postali citati da parte della cointestataria convenuta, questa va condannata al pagamento, nei confronti dell'attore, della somma di euro 36.733,33=, pari a 1/3 di quella complessivamente incamerata.
Le spese di causa seguono la totale soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 previsti per lo scaglione sino a € 52.000,00=, con liquidazione delle fasi di studio e introduttiva, nei valori medi, delle fasi di istruttoria e trattazione e decisionale nei valori minimi, in ragione degli adempimenti effettivamente espletati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-CONDANNA al pagamento, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 36.733,33=;
- CONDANNA alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di giudizio che liquida in € 5.261,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario
15%, Cpa ed Iva come per legge;
Così deciso in Rovigo, 21 febbraio 2025
Il Giudice
Rossana Marcadella