TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. in persona del presidente, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 47 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato da sé stesso Parte_1
e
, Controparte_1
CONTUMACE avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso in opposizione a provvedimento di liquidazione in materia di patrocinio a spese dello
Stato proposto dall'avv. quale difensore/procuratore di sé medesimo, Parte_1 mediante il quale si invoca la liquidazione di un onorario pari a € 838,60 e si censura il provvedimen- to in quanto è stata disposta una riduzione dell'onorario, sebbene non sussistessero i presupposti di applicazione della riduzione stessa;
Ritenuto che va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio;
visto il provvedimento in data 3 dicembre 2024 mediante il quale l'istanza di liquidazione dei com- pensi, avanzata nel procedimento n. 793/22 RGT, è stata solo parzialmente accolta, con il riconosci- mento di un onorario inferiore rispetto a quello richiesto;
in esito all'udienza del 19/03/2025, svoltasi con le modalità di cui all'artt. 127 ter cpc;
Ritenuto che l'opposizione deve essere accolta;
Rilevato infatti che le argomentazioni allegate dall'opponente appaiono condivisibili;
Rilevato in particolare che la riduzione del 30% prevista dal comma 2 dell'art. 12 del DM 55/14, nel- la ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rap- porto alle contestazioni, può essere applicata solo laddove la prestazione professionale riguardi una pluralità di imputati;
Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza
Rilevato infatti che il secondo comma dell'art. 12, disposizione in cui è collocata la previsione della riduzione, regola la prestazione professionale resa in favore di più imputati;
Ritenuto che, a favore di tale interpretazione, depongono l'incipit del periodo relativo alla disposizio- ne, laddove si fa riferimento alla identità di posizione processuale, la quale presuppone la presenza di più parti;
Rilevato che la non necessità di esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto è riferita ai diversi imputati;
Ritenuto che la norma deve essere, a parere dello scrivente, correttamente interpretata, nel senso che, laddove il difensore difenda una pluralità di imputati, i quali abbiano la medesima posizione proces- suale, e qualora la difesa non comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto, il compenso previsto per l'assistenza di un solo soggetto che – è bene ricordarlo – è nelle tariffe indivi- duato attraverso il riferimento ad un solo valore, da considerarsi medio, è di regola ridotto del 30% ai fini della individuazione dei minimi tariffari, piuttosto che del 50%, previsto dal comma precedente per la prestazione svolta in favore di un solo soggetto;
Ritenuto quindi che, stante la funzione della riduzione del 30% sopra specificata, non appare corretto applicare quella riduzione nella ipotesi di difesa di un solo imputato, la quale è invece regolata dalle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 12 del DM 55/14;
Ritenuto pertanto che l'opposizione deve essere accolta, riconoscendo l'onorario secondo il seguente schema, che ricalca d'altronde quello adottato dal giudice di primo grado;
Fase di studio della controversia € 237,00
Fase introduttiva del giudizio € 284,00
Fase istruttoria € 567,00
Fase decisionale € 709,00
Totale parziale € 1.797,00
Riduzione ex art. 106 bis//130 d.P.R. 115/02 (1/3) 1/3
Totale € 1.198,00
Ritenuto che, conseguentemente, deve essere accolta l'opposizione, con rideterminazione delle som- me liquidate, non essendovi alcuna attività discrezionale di liquidazione da svolgere, ai fini della quantificazione del compenso;
Rilevato che, in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione, l'Amministrazione deve essere condannata alla rifusione delle spese a favore del ricorrente;
Ritenuto che le spese devono essere liquidate con riferimento alle sole spese vive, quali contributo unificato e spese di notifica, mentre non vanno liquidate spese per onorari, atteso che, ai sensi
pagina 2 Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza dell'art. 15 comma 3 d.lv. 150/11, la parte può stare in giudizio personalmente, come accaduto nel caso di specie, in cui il ricorrente era rappresentato da sé medesimo;
Visti gli artt. 84, 170 d.P.R. 115/02, 15 d.lv. 150/11, 281 decies cpc;
P.Q.M.
Ridetermina l'onorario dovuto all'avv. quale difensore di Parte_1 CP_2 messo al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 793/22 RGT, in € 1.198,00Errore. L'o- rigine riferimento non è stata trovata. (piuttosto che € 838,00), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Condanna l' alla rifusione, a favore dell'opponente, delle spese vive Controparte_3 del presente procedimento, che liuquida nella somma di € 53,46.
Barcellona P.G., 21/03/2025.
Il Presidente del Tribunale
Antonino Orifici
pagina 3