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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 6536/2023, riservata in decisione all'udienza collegiale del 25.02.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 30.12.2024 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127
ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 Parte_1
, con sede in Roma Via Cola di Rienzo
[...]
n. 243 C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore dott.ssa , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
Luca Degani (C.F. ) e Marco Ubezio CodiceFiscale_1
(C.F. ) del foro di Milano ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Loredana
Piattoni sito in Roma (RM 00165), Via Giovanni Dominici 6, per procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E nata a [...] il [...] c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia C.F._3
Maggiolo del Foro di Modena (C.F.: . C.F._4
indirizzo di posta elettronica certificata:
numero di fax Email_1
059/4393404) ed elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona dell'Avv. Simonetta De Sanctis Mangelli (c.f.
– fax: 06/3224452 – PEC: C.F._5
) in Roma, Email_2
Via Tagliamento n.20 (00198 RM), per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
16472/2023, pubblicata in data 14.11.2023.
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da atto di citazione notificato il 18.12.2023: “in via principale e nel merito, accogliere
per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 16472/2023 emessa dal
Tribunale di Roma, XVI Sezione Civile, Giudice Dott. Guido
Romano, nell'ambito del giudizio R.G. 42937/2020, pubblicata in data 14.11.2023, notificata il 16.11.2023, accertare e dichiarare
la validità degli atti impugnati e conseguentemente rigettare tutte le domande dell'attrice per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”; nonché come da note depositate il 24.2.2025;
l'appellata ha concluso come da note scritte autorizzate depositate il 14.02.2025, nelle quali ha chiesto nel merito la conferma della sentenza appellata, riportando altresì le conclusioni del primo grado.
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato in data 3 agosto 2020, la sig.ra convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma CP_1
la Parte_1
(d'ora in poi solo “ ”) per chiedere
[...] Pt_1 l'annullamento della deliberazione del 26/4/2020 con cui il
Consiglio Direttivo di aveva disposto Parte_1
l'interdizione permanente della sig.ra dall'assunzione di CP_1
incarichi associativi, nonché del provvedimento del 7/3/2020 con il quale il collegio dei probiviri aveva proposto al CP_2
di interdire ed espellere dall'associazione la signora
[...]
oltre alla condanna di al risarcimento del danno;
CP_1 Pt_1
ovvero, in via subordinata, di accertare la sussistenza delle condizioni per l'irrogazione della sola sanzione del richiamo ovvero di altra sanzione ritenuta di giustizia.
si costituì ritualmente in giudizio al fine di ottenere il rigetto Pt_1
integrale della domanda, deducendo la conformità del procedimento disciplinare a carico della sig.ra ai CP_1
regolamenti e allo statuto dell'associazione, nonché la proporzionalità del provvedimento assunto alla gravità della condotta da lei posta in essere.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16472/2023, pubblicata in data 14.11.2023, così decise: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: I) annulla la
deliberazione assunta in data 26 aprile 2020 dal Consiglio
Direttivo della nella parte in cui ha inflitto alla Parte_1 Sig.ra la sanzione della interdizione permanente CP_1
dall'assunzione di incarichi associativi;
II) rigetta per il resto;
III) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese della presente procedura che liquida in €.
4.500,00 per compensi ed in €. 550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2023, ha Pt_1
impugnato la sentenza ora menzionata, ritenendola ingiusta ed erronea per i seguenti motivi:
1. errata valutazione sulla proporzionalità della sanzione adottata nei confronti della signora e in generale CP_1
sulla gravità del comportamento alla stessa ascritto.
Il giudice di primo grado avrebbe ridimensionato, in modo del tutto ingiusto, la gravità del comportamento posto in essere dalla sig.ra quest'ultima, infatti, aveva partecipato CP_1
ad un'assemblea per la quale non si era accreditata e, nel momento in cui il notaio, presente per rogare l'atto di modifica dello statuto dell'assemblea, aveva chiesto di procedere con la votazione, aveva iniziato ad urlare, salendo sul tavolo della presidenza. Tale comportamento avrebbe arrecato un grave danno al decoro dell'associazione, ponendosi in totale contrasto con la permanenza della signora all'interno dell'associazione;
2. illegittima e, comunque, non corretta applicazione del principio di non contestazione.
Non corrispondeva al vero quanto statuito dal Tribunale, ossia che l'odierna appellante non avrebbe contestato l'affermazione della signora in ordine al fatto che la CP_1
stessa desiderasse solo manifestare all'assemblea i suoi dubbi sulla validità del verbale della commissione di verifica dei poteri. Al contrario, aveva diffusamente illustrato Pt_1
come il comportamento della signora non si fosse limitato alla manifestazione di una propria opinione sul tema del quorum assembleare, seppure in un contesto dove non era autorizzata a presenziare, ma si fosse tradotto in ogni espediente utile ad impedire il regolare svolgimento dell'assemblea.
Si è costituta l'appellata, chiedendo il rigetto della domanda avversaria per i seguenti motivi:
1. inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
La critica di controparte alla decisione di primo grado si limitava ad una mera riproposizione di quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio;
2. sul primo motivo d'appello: contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Giudice
di primo grado aveva correttamente applicato il principio di proporzionalità, il quale implicava equilibrio e attenta riflessione sulla normativa vigente, sullo stato della giurisprudenza e soprattutto sulle circostanze e sulle risultanze istruttorie prodromiche alla misura da adottare.
Al contrario la “fretta” con la quale si era svolto il procedimento disciplinare a carico della sig.ra CP_1
rappresentava l'antitesi della riflessione, che è alla base delle scelte sanzionatorie proporzionate;
3. sul secondo motivo d'appello:
dinanzi al Tribunale non aveva depositato la comparsa Pt_1
conclusionale e neppure la memoria di replica: di conseguenza, la non contestazione del dato fattuale, come ricostruito in comparsa conclusionale dalla avrebbe CP_1
costituito prova.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è
stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del
30.12.2024. Tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali e note sostitutive d'udienza.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.Occorre premettere che, come già osservato dal Tribunale, la questione litigiosa, in appello, è limitata al provvedimento associativo con il quale la sig.ra è stata interdetta in CP_1
perpetuo dall'assunzione di incarichi associativi.
Invece, ha così precisato il primo Giudice in ordine alla proposta dei probiviri:“alla luce delle conclusioni del Collegio dei
Probiviri, il Consiglio Direttivo Nazionale, in data 26 aprile 2020, come previsto dall'art 26 comma 7 dello Statuto associativo - che prevede che “gli eventuali provvedimenti stabiliti dal Collegio dei
Probiviri devono essere attuati dal Consiglio direttivo della struttura competente” - prendeva atto della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionali procedendo con l'interdizione perpetua dagli incarichi associativi della ma, all'unanimità, CP_1
decideva di non procedere con l'espulsione della signora
ritenendo che tale grave provvedimento dovesse essere CP_1
assunto solo in presenza di comportamenti reiterati”. La stessa sig.ra nel chiedere nelle sue conclusioni la CP_1
conferma della sentenza appellata, non ha insistito sulla originaria,
ulteriore, domanda volta all'annullamento della proposta dei probiviri su riassunta, caducata invero dalla decisione del
Consiglio Direttivo Nazionale di non espellerla dall'associazione.
2.Ciò precisato, si esamineranno i singoli motivi di appello.
2.1.Il primo motivo d'appello è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' appellante, la sentenza impugnata non merita di essere censurata, in quanto è espressione della corretta applicazione del principio di proporzionalità,
desumibile dallo stesso Statuto associativo. Questo, invero non ha previsto un'unica, onnicomprensiva sanzione nel caso di comportamenti degli associati ritenuti censurabili, ma ne ha previste varie, di diversa gravità.
E' pacifico che alla sig.ra sia stata comminata la sanzione CP_1
più grave tra quelle, modulate dalla meno grave alla più grave, previste dall'art. 24 dello Statuto nel caso di inosservanza delle norme statutarie e regolamentari o nel caso in cui l'associato tenga ogni comportamento che evidenzia la mancanza di reciproco rispetto.
Conseguentemente, nel caso di specie, il Tribunale, sulla base della graduazione della gravità delle condotte, che era doveroso eseguire proprio alla luce della suindicata clausola statutaria, è stato chiamato ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento tenuto dall'associata e la radicalità del provvedimento sanzionatorio.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che, nel caso oggetto di causa, la sanzione inflitta, vale a dire l'interdizione perpetua dagli incarichi associativi, non fosse proporzionata rispetto al comportamento tenuto dalla sig.ra CP_1
Infatti, seppur sia stato ritenuto che lo stesso abbia rappresentato
“comportamento che evidenzia la mancanza di reciproco rispetto fra i responsabili” (lett. b) dell'art. 26 del regolamento ) Pt_1
come tale meritevole di sanzione, perché ella ha interrotto o comunque disturbato i lavori assembleari, con l'alterco che ne è derivato;
è altrettanto vero che la sanzione inflitta, la più grave tra quelle previste nel regolamento, non era quella adeguata a sanzionarlo.
In particolare, deve essere valorizzata, come correttamente fatto dal Tribunale, l'unicità dell'episodio, essendo infatti incontestato che comportamenti di tal genere non si fossero mai verificati prima, nonostante la sig.ra fosse associata ad fin CP_1 Pt_1
dal 1995 ed appartenesse alla Commissione Verifica Poteri
Nazionale dal 2016. Peraltro, non meno rilevante è la valutazione dell'intento con il quale ella si era avvicinata al tavolo degli oratori, intento che non era stato polemico o chiassoso in modo sterile: lo scopo del suo richiesto intervento si individuava nell'intenzione di illustrare alcune pretese irregolarità emerse in seno ai controlli eseguiti dalla commissione verifica poteri, di cui la faceva parte. CP_1
Non può quindi escludersi che, sebbene inizialmente ella non avesse avuto intenzione di prendere la parola e non si fosse quindi iscritta a parlare, volesse farlo in seguito solo per segnalare tali problematiche.
La dialettica associativa deve potersi esplicare, salvo “ a posteriori” e non “ a priori”, stabilire che l'associato doveva iscriversi o meno a parlare nei tempi e con le forme stabilite;
altrimenti la conseguenza è che la dialettica tra gli associati viene
“ tout court” inibita, senza una reale valutazione della ragione per cui all'associato non viene consentito di esprimere la propria opinione in ambito assembleare.
2.2.Il secondo motivo d'appello è infondato.
L'odierna appellante ha affermato di aver diffusamente illustrato come il comportamento della signora non si fosse CP_1
limitato alla manifestazione di una propria opinione sul tema del quorum assembleare, ma fosse trasceso in ogni espediente utile ad impedire il regolare svolgimento dell'assemblea.
Dalle stesse difese dell'appellante, rinnovate anche in appello, emerge che la abbia cercato di prendere la parola, senza CP_1
essersi previamente iscritta, per illustrare la questione del “ quorum” assembleare, dirigendosi quindi verso il banco degli oratori e prendendo in mano un microfono.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto tali circostanze incontestate.
3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando le vigenti tariffe professionali, nello scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nell'importo intermedio tra il medio ed il massimo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
T.U.S.G, se dovuto ( Cass n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza Parte_1
in epigrafe indicata nei confronti della sig.ra CP_1
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, liquidate in euro
6.500 per onorari oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 25.02.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 6536/2023, riservata in decisione all'udienza collegiale del 25.02.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 30.12.2024 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127
ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
1 Parte_1
, con sede in Roma Via Cola di Rienzo
[...]
n. 243 C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore dott.ssa , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
Luca Degani (C.F. ) e Marco Ubezio CodiceFiscale_1
(C.F. ) del foro di Milano ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Loredana
Piattoni sito in Roma (RM 00165), Via Giovanni Dominici 6, per procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E nata a [...] il [...] c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia C.F._3
Maggiolo del Foro di Modena (C.F.: . C.F._4
indirizzo di posta elettronica certificata:
numero di fax Email_1
059/4393404) ed elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona dell'Avv. Simonetta De Sanctis Mangelli (c.f.
– fax: 06/3224452 – PEC: C.F._5
) in Roma, Email_2
Via Tagliamento n.20 (00198 RM), per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
16472/2023, pubblicata in data 14.11.2023.
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da atto di citazione notificato il 18.12.2023: “in via principale e nel merito, accogliere
per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 16472/2023 emessa dal
Tribunale di Roma, XVI Sezione Civile, Giudice Dott. Guido
Romano, nell'ambito del giudizio R.G. 42937/2020, pubblicata in data 14.11.2023, notificata il 16.11.2023, accertare e dichiarare
la validità degli atti impugnati e conseguentemente rigettare tutte le domande dell'attrice per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”; nonché come da note depositate il 24.2.2025;
l'appellata ha concluso come da note scritte autorizzate depositate il 14.02.2025, nelle quali ha chiesto nel merito la conferma della sentenza appellata, riportando altresì le conclusioni del primo grado.
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato in data 3 agosto 2020, la sig.ra convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma CP_1
la Parte_1
(d'ora in poi solo “ ”) per chiedere
[...] Pt_1 l'annullamento della deliberazione del 26/4/2020 con cui il
Consiglio Direttivo di aveva disposto Parte_1
l'interdizione permanente della sig.ra dall'assunzione di CP_1
incarichi associativi, nonché del provvedimento del 7/3/2020 con il quale il collegio dei probiviri aveva proposto al CP_2
di interdire ed espellere dall'associazione la signora
[...]
oltre alla condanna di al risarcimento del danno;
CP_1 Pt_1
ovvero, in via subordinata, di accertare la sussistenza delle condizioni per l'irrogazione della sola sanzione del richiamo ovvero di altra sanzione ritenuta di giustizia.
si costituì ritualmente in giudizio al fine di ottenere il rigetto Pt_1
integrale della domanda, deducendo la conformità del procedimento disciplinare a carico della sig.ra ai CP_1
regolamenti e allo statuto dell'associazione, nonché la proporzionalità del provvedimento assunto alla gravità della condotta da lei posta in essere.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16472/2023, pubblicata in data 14.11.2023, così decise: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: I) annulla la
deliberazione assunta in data 26 aprile 2020 dal Consiglio
Direttivo della nella parte in cui ha inflitto alla Parte_1 Sig.ra la sanzione della interdizione permanente CP_1
dall'assunzione di incarichi associativi;
II) rigetta per il resto;
III) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese della presente procedura che liquida in €.
4.500,00 per compensi ed in €. 550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2023, ha Pt_1
impugnato la sentenza ora menzionata, ritenendola ingiusta ed erronea per i seguenti motivi:
1. errata valutazione sulla proporzionalità della sanzione adottata nei confronti della signora e in generale CP_1
sulla gravità del comportamento alla stessa ascritto.
Il giudice di primo grado avrebbe ridimensionato, in modo del tutto ingiusto, la gravità del comportamento posto in essere dalla sig.ra quest'ultima, infatti, aveva partecipato CP_1
ad un'assemblea per la quale non si era accreditata e, nel momento in cui il notaio, presente per rogare l'atto di modifica dello statuto dell'assemblea, aveva chiesto di procedere con la votazione, aveva iniziato ad urlare, salendo sul tavolo della presidenza. Tale comportamento avrebbe arrecato un grave danno al decoro dell'associazione, ponendosi in totale contrasto con la permanenza della signora all'interno dell'associazione;
2. illegittima e, comunque, non corretta applicazione del principio di non contestazione.
Non corrispondeva al vero quanto statuito dal Tribunale, ossia che l'odierna appellante non avrebbe contestato l'affermazione della signora in ordine al fatto che la CP_1
stessa desiderasse solo manifestare all'assemblea i suoi dubbi sulla validità del verbale della commissione di verifica dei poteri. Al contrario, aveva diffusamente illustrato Pt_1
come il comportamento della signora non si fosse limitato alla manifestazione di una propria opinione sul tema del quorum assembleare, seppure in un contesto dove non era autorizzata a presenziare, ma si fosse tradotto in ogni espediente utile ad impedire il regolare svolgimento dell'assemblea.
Si è costituta l'appellata, chiedendo il rigetto della domanda avversaria per i seguenti motivi:
1. inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
La critica di controparte alla decisione di primo grado si limitava ad una mera riproposizione di quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio;
2. sul primo motivo d'appello: contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Giudice
di primo grado aveva correttamente applicato il principio di proporzionalità, il quale implicava equilibrio e attenta riflessione sulla normativa vigente, sullo stato della giurisprudenza e soprattutto sulle circostanze e sulle risultanze istruttorie prodromiche alla misura da adottare.
Al contrario la “fretta” con la quale si era svolto il procedimento disciplinare a carico della sig.ra CP_1
rappresentava l'antitesi della riflessione, che è alla base delle scelte sanzionatorie proporzionate;
3. sul secondo motivo d'appello:
dinanzi al Tribunale non aveva depositato la comparsa Pt_1
conclusionale e neppure la memoria di replica: di conseguenza, la non contestazione del dato fattuale, come ricostruito in comparsa conclusionale dalla avrebbe CP_1
costituito prova.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è
stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del
30.12.2024. Tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali e note sostitutive d'udienza.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.Occorre premettere che, come già osservato dal Tribunale, la questione litigiosa, in appello, è limitata al provvedimento associativo con il quale la sig.ra è stata interdetta in CP_1
perpetuo dall'assunzione di incarichi associativi.
Invece, ha così precisato il primo Giudice in ordine alla proposta dei probiviri:“alla luce delle conclusioni del Collegio dei
Probiviri, il Consiglio Direttivo Nazionale, in data 26 aprile 2020, come previsto dall'art 26 comma 7 dello Statuto associativo - che prevede che “gli eventuali provvedimenti stabiliti dal Collegio dei
Probiviri devono essere attuati dal Consiglio direttivo della struttura competente” - prendeva atto della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionali procedendo con l'interdizione perpetua dagli incarichi associativi della ma, all'unanimità, CP_1
decideva di non procedere con l'espulsione della signora
ritenendo che tale grave provvedimento dovesse essere CP_1
assunto solo in presenza di comportamenti reiterati”. La stessa sig.ra nel chiedere nelle sue conclusioni la CP_1
conferma della sentenza appellata, non ha insistito sulla originaria,
ulteriore, domanda volta all'annullamento della proposta dei probiviri su riassunta, caducata invero dalla decisione del
Consiglio Direttivo Nazionale di non espellerla dall'associazione.
2.Ciò precisato, si esamineranno i singoli motivi di appello.
2.1.Il primo motivo d'appello è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall' appellante, la sentenza impugnata non merita di essere censurata, in quanto è espressione della corretta applicazione del principio di proporzionalità,
desumibile dallo stesso Statuto associativo. Questo, invero non ha previsto un'unica, onnicomprensiva sanzione nel caso di comportamenti degli associati ritenuti censurabili, ma ne ha previste varie, di diversa gravità.
E' pacifico che alla sig.ra sia stata comminata la sanzione CP_1
più grave tra quelle, modulate dalla meno grave alla più grave, previste dall'art. 24 dello Statuto nel caso di inosservanza delle norme statutarie e regolamentari o nel caso in cui l'associato tenga ogni comportamento che evidenzia la mancanza di reciproco rispetto.
Conseguentemente, nel caso di specie, il Tribunale, sulla base della graduazione della gravità delle condotte, che era doveroso eseguire proprio alla luce della suindicata clausola statutaria, è stato chiamato ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento tenuto dall'associata e la radicalità del provvedimento sanzionatorio.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che, nel caso oggetto di causa, la sanzione inflitta, vale a dire l'interdizione perpetua dagli incarichi associativi, non fosse proporzionata rispetto al comportamento tenuto dalla sig.ra CP_1
Infatti, seppur sia stato ritenuto che lo stesso abbia rappresentato
“comportamento che evidenzia la mancanza di reciproco rispetto fra i responsabili” (lett. b) dell'art. 26 del regolamento ) Pt_1
come tale meritevole di sanzione, perché ella ha interrotto o comunque disturbato i lavori assembleari, con l'alterco che ne è derivato;
è altrettanto vero che la sanzione inflitta, la più grave tra quelle previste nel regolamento, non era quella adeguata a sanzionarlo.
In particolare, deve essere valorizzata, come correttamente fatto dal Tribunale, l'unicità dell'episodio, essendo infatti incontestato che comportamenti di tal genere non si fossero mai verificati prima, nonostante la sig.ra fosse associata ad fin CP_1 Pt_1
dal 1995 ed appartenesse alla Commissione Verifica Poteri
Nazionale dal 2016. Peraltro, non meno rilevante è la valutazione dell'intento con il quale ella si era avvicinata al tavolo degli oratori, intento che non era stato polemico o chiassoso in modo sterile: lo scopo del suo richiesto intervento si individuava nell'intenzione di illustrare alcune pretese irregolarità emerse in seno ai controlli eseguiti dalla commissione verifica poteri, di cui la faceva parte. CP_1
Non può quindi escludersi che, sebbene inizialmente ella non avesse avuto intenzione di prendere la parola e non si fosse quindi iscritta a parlare, volesse farlo in seguito solo per segnalare tali problematiche.
La dialettica associativa deve potersi esplicare, salvo “ a posteriori” e non “ a priori”, stabilire che l'associato doveva iscriversi o meno a parlare nei tempi e con le forme stabilite;
altrimenti la conseguenza è che la dialettica tra gli associati viene
“ tout court” inibita, senza una reale valutazione della ragione per cui all'associato non viene consentito di esprimere la propria opinione in ambito assembleare.
2.2.Il secondo motivo d'appello è infondato.
L'odierna appellante ha affermato di aver diffusamente illustrato come il comportamento della signora non si fosse CP_1
limitato alla manifestazione di una propria opinione sul tema del quorum assembleare, ma fosse trasceso in ogni espediente utile ad impedire il regolare svolgimento dell'assemblea.
Dalle stesse difese dell'appellante, rinnovate anche in appello, emerge che la abbia cercato di prendere la parola, senza CP_1
essersi previamente iscritta, per illustrare la questione del “ quorum” assembleare, dirigendosi quindi verso il banco degli oratori e prendendo in mano un microfono.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto tali circostanze incontestate.
3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando le vigenti tariffe professionali, nello scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nell'importo intermedio tra il medio ed il massimo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
T.U.S.G, se dovuto ( Cass n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza Parte_1
in epigrafe indicata nei confronti della sig.ra CP_1
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, liquidate in euro
6.500 per onorari oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 25.02.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella