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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/12/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 615/2023 e vertente tra:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Ielo
APPELLANTE
E
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.Andrea Maria Paolucci
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1560/23 pubblicata il 24/11/2023, emessa a definizione del procedimento RG n. 2057/19
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato Parte_1 la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1560/23 pubblicata il 24/11/2023, con la quale
1 egli era stato condannato al pagamento, in favore del convenuto Controparte_1 della somma di € 16.770,85 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese processuali.
Con la presente impugnazione ha adito la Corte domandando, previa sospensione dell' efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado, la riforma della stessa nei seguenti termini:”Accertare la generale carenza e/o insussistenza dei presupposti di legge, indispensabili ai fini stessi del perfezionamento della procedura di notifica e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione eseguita nei confronti del Sig. e, per l'effetto, dichiarare la nullità di tutti i Parte_1 successivi atti afferenti il connesso giudizio, instaurato presso il Tribunale Ordinario di
Reggio Calabria, sez. I civile, RG N. 2057/19, compresa la relativa sentenza N. 1560/23, emessa dal Giudice Dott. Giuseppe Maria Orlando, in data 23/11/2023 e pubblicata il
24/11/2023 e, conseguentemente, ordinare, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art.
354 C.p.c., la rimessione dell'originaria domanda al Giudice di prime cure, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
in via subordinata, nel merito: riformare l'impugnata sentenza N. 1560/23, emessa dal
Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, sez. I civile, Giudice Dott. Giuseppe Maria Orlando, in data 23/11/2023, pubblicata il 24/11/2023, notificata in data 4/12/2023, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. al Sig. Parte_2 Parte_3 in quanto nessuna obbligazione è mai sorta tra i due”.
[...]
costituitosi in giudizio, ha contestato la pretesa avversaria e Controparte_1 domandato il rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'impugnazione in quanto inammissibile e infondata.
Nel corso del giudizio di gravame, poi, con ordinanza del 18.10.2025, constatato che nessuna parte ha depositato note scritte per l'udienza del 16.09.2025, condotta, quest'ultima, equipollente alla mancata comparizione in udienza, il giudizio è stato rinviato, ex artt. 309 e
127 ter comma 4 c.p.c., all'udienza del giorno 11.11.2025. Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte, sicché, verificata la regolarità delle comunicazioni di
Cancelleria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
2. Alla luce di quanto precede e, in particolare, del mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, si verifica l'estinzione
2 del giudizio ai sensi del comma 4 del predetto articolo, sicché occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c., le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 615/2023
R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 23 dicembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 615/2023 e vertente tra:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefania Ielo
APPELLANTE
E
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.Andrea Maria Paolucci
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1560/23 pubblicata il 24/11/2023, emessa a definizione del procedimento RG n. 2057/19
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato Parte_1 la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1560/23 pubblicata il 24/11/2023, con la quale
1 egli era stato condannato al pagamento, in favore del convenuto Controparte_1 della somma di € 16.770,85 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese processuali.
Con la presente impugnazione ha adito la Corte domandando, previa sospensione dell' efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado, la riforma della stessa nei seguenti termini:”Accertare la generale carenza e/o insussistenza dei presupposti di legge, indispensabili ai fini stessi del perfezionamento della procedura di notifica e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione eseguita nei confronti del Sig. e, per l'effetto, dichiarare la nullità di tutti i Parte_1 successivi atti afferenti il connesso giudizio, instaurato presso il Tribunale Ordinario di
Reggio Calabria, sez. I civile, RG N. 2057/19, compresa la relativa sentenza N. 1560/23, emessa dal Giudice Dott. Giuseppe Maria Orlando, in data 23/11/2023 e pubblicata il
24/11/2023 e, conseguentemente, ordinare, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art.
354 C.p.c., la rimessione dell'originaria domanda al Giudice di prime cure, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
in via subordinata, nel merito: riformare l'impugnata sentenza N. 1560/23, emessa dal
Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, sez. I civile, Giudice Dott. Giuseppe Maria Orlando, in data 23/11/2023, pubblicata il 24/11/2023, notificata in data 4/12/2023, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. al Sig. Parte_2 Parte_3 in quanto nessuna obbligazione è mai sorta tra i due”.
[...]
costituitosi in giudizio, ha contestato la pretesa avversaria e Controparte_1 domandato il rigetto dell'istanza di sospensiva e dell'impugnazione in quanto inammissibile e infondata.
Nel corso del giudizio di gravame, poi, con ordinanza del 18.10.2025, constatato che nessuna parte ha depositato note scritte per l'udienza del 16.09.2025, condotta, quest'ultima, equipollente alla mancata comparizione in udienza, il giudizio è stato rinviato, ex artt. 309 e
127 ter comma 4 c.p.c., all'udienza del giorno 11.11.2025. Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte, sicché, verificata la regolarità delle comunicazioni di
Cancelleria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
2. Alla luce di quanto precede e, in particolare, del mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, si verifica l'estinzione
2 del giudizio ai sensi del comma 4 del predetto articolo, sicché occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c., le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 615/2023
R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 23 dicembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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