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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4082/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4082/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 21 maggio 2025 ore 14,30 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per 'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1
Per l'avv. ZEROLI ANDREA Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4082/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO
ANDREA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Corso Monforte 20122 MILANO presso il difensore avv. ZEROLI
ANDREA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex 281-decies cpc ritualmente notificato il signor ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di far accertare la divergenza tra il TAEG effettivamente applicato e il TAEG indicato nel contratto di finanziamento n. 16062620, stipulato con la Secondo la Controparte_1
prospettazione attorea la contestata usura e divergenza dei parametri esposti in contratto è stata determinata dalla mancata inclusione nel calcolo del TAEG del costo della polizza stipulata dal mutuatario a protezione del finanziamento erogato da La secondo l'attore nel CP_1 CP_1
calcolare il TAEG del contratto, avrebbe dovuto includere i costi della predetta polizza in ragione del carattere obbligatorio della polizza stessa ai fini della concessione del finanziamento. In ragione della lamentata divergenza tra TAEG effettivo e TAEG contrattuale, ha chiesto di condannare alla CP_1 restituzione dell'importo di € 16.539,97.-, di cui € 13.405,41.-, a titolo di interessi e € 3.134,56 a titolo di spese di perizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si è costituita in giudizio CP_1
contestando tutto quanto ex adverso sostenuto nell'atto introduttivo e chiedendo la reiezione
[...]
delle conclusioni ivi rassegnate in quanto infondate. La causa è stata istruita mediante una CTU affidata al dottor All'udienza del 26 febbraio 2025, la causa, ritenuta matura per la Persona_1
decisione, è stata rinviata ex art 281 sexies cpc all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentalmente provato che con il contratto n. 16062620 dell'11 aprile 2016, CP_1 ha erogato al signor un finanziamento di € 27.884,56.-, che il ricorrente si è impegnato
[...] Pt_1
a rimborsare in n. 84 rate mensili di € 490,65.- ciascuna, per il complessivo ammontare di € 41.371,96.-
, di cui € 13.080,04.- a titolo di interessi corrispettivi, € 16,00.- per imposta di bollo assolta sul contratto, € 126,00.- per spese di incasso e di gestione pratica, € 3,36.- per spese di invio comunicazioni periodiche, € 12,00.- per imposta di bollo assolta sulle comunicazioni periodiche e €
250,00.- spese di istruttoria finanziate.
Come risulta a pagina 4 del modulo contrattuale nella sezione denominata “prospetto delle condizioni finanziarie”, il Signor si è altresì impegnato a rimborsare il finanziamento in n. 84 rate mensili Pt_1
al tasso annuale nominale (TAN) del 11,60 % e al tasso annuale effettivo globale (TAEG) del 12,71 %
Il signor ha inoltre stipulato con MetLife S.p.A. una polizza volta a garantire il rimborso della Pt_1
somma mutuata in caso morte, invalidità o malattia grave.
In proposito, si ricorda che il contratto oggetto di causa (stipulato nel 2016) rientra nell'ambito dii applicazione delle norme relative al credito al consumo, secondo quanto disposto dall'art 122 Tub e in materia di credito al consumo dall'art.125 bis, co. 6, TUB prevede espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 125 bis, co. 6, TUB.
Il CTU ha rilevato che il TAEG risulta correttamente determinato e che gli unici costi non inclusi nel
TAEG da parte del mutuante sono stati quelli relativi all'assicurazione.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Orbene, deve escludersi che, sotto il profilo della mancata inclusione del costo dell'assicurazione nel
TAEG, vi sia stata una violazione da parte di tenuto conto che è pacifico che la Controparte_1
polizza assicurativa stipulata da parte ricorrente contestualmente al mutuo avesse espressamente carattere facoltativo e considerato che il debitore non ha allegato nè provato che, nonostante il dato formale, le polizze fossero, in realtà, obbligatorie (sul punto, è inconferente il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione Cass. Civ. n. 8806/17), perché la stessa riguarda la diversa normativa in materia di usura e, in ogni caso, detta sentenza consente, al più, di presumere la sussistenza del collegamento tra costo e credito e non anche la circostanza che la stipula della polizza fosse obbligatoria alla concessione del mutuo).
Deve, quindi, concludersi che la società mutuante ha agito in conformità alle norme che disciplinano i contratti bancari, poiché le disposizioni della Banca d'Italia su:” Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" prevedono che nel
TAEG debbano essere inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte: quindi ai fini del calcolo del TAEG non è sufficiente che il contratto assicurativo sia connesso al credito, essendo espressamente richiesto che la stipula di detto contratto sia obbligatoria;
del resto, nella disposizione richiamata non vi è alcun espresso riferimento ai costi per i contratti assicurativi stipulati contestualmente alla concessione del finanziamento, che, invece, sono espressamente inclusi nel calcolo del TEG a partire dal 2009 (v. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura; non a caso, anche la giurisprudenza invocata da parte opponente e dallo stesso CTU in merito ai costi per le polizze assicurative riguardano espressamente le norme sull'usura ed il calcolo del TEG, mentre non vi è nessun riferimento alla normativa sul TAEG).
La contestualità di sottoscrizione tra finanziamento e polizza assicurativa non è dunque sufficiente a determinare se la polizza abbia natura facoltativa o obbligatoria ai sensi dell'art. 121 TUB.
Infatti, sia l'art. 121 TUB che le Disposizioni in materia di trasparenza di Banca d'Italia del 29.7.2009
(Sez. VII, par. 4.2.4) consentono di escludere un'automatica sovrapposizione tra la sussistenza di un collegamento funzionale con il contratto di finanziamento e la natura obbligatoria del servizio pagina 4 di 6 accessorio, subordinando l'inclusione dei costi dei "servizi accessori [comunque] connessi" solo se qualificabili anche obbligatori. Deve inoltre precisarsi che nel caso di specie la natura facoltativa dell'assicurazione può essere desunta dal dato testuale del contratto e da quanto di seguito precisato.
La contestualità tra credito e assicurazione è stata intesa dalla giurisprudenza non come un elemento di automatica inclusione delle spese di assicurazione tra i costi del credito ai fini del calcolo dell'usura, bensì quale espressione indicativa, e presuntiva, del collegamento tra questi elementi che è richiesto dall'art. 644 co. 5 c.p.
Ciò premesso, deve condividersi quanto affermato dall'Abf, collegio coordinamento, nella decisione n.
10621/2017, secondo cui l'onere della prova circa la natura obbligatoria o facoltativa delle spese di assicurazione va ripartito nel senso che spetta al mutuatario dimostrare che la polizza riveste carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, anche attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Di contro, per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, il finanziatore è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:
- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
Applicando tali principi al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che la mera deduzione di parte attrice circa la contestualità della sottoscrizione della polizza rispetto alla conclusione del contratto di finanziamento, se costituisce un indice sintomatico idoneo a generare una presunzione di collegamento tra i due contratti e i relativi costi, non è di per sé sufficiente al fine di ritenere obbligatoria la sottoscrizione della polizza al fine di ottenere il finanziamento. Come già precisato, inoltre, esistono plurimi e convergenti elementi che depongono in modo univoco per la non obbligatorietà della polizza:
- sia le Informazioni Europee di base, sia il contratto definiscono espressamente la polizza come pagina 5 di 6 facoltativa;
i caratteri cubitali soddisfano l'esigenza informativa del cliente e consentono di interpretare la sottoscrizione della polizza come sintomatica di una libera scelta: “La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento e'/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alte condizioni proposte. Pertanto, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. In caso di scelta di una polizza sul mercato, l'importo del premio assicurativo non sarà finanziato da . - la polizza CP_1
assicurativa prevede la facoltà di recesso, con diritto al rimborso del premio versato, senza che il contratto di finanziamento preveda il diritto della di pretendere una garanzia sostitutiva o CP_1 avvalersi della decadenza dal beneficio del termine. Al contrario, l'art. 3 del contratto di finanziamento stabilisce che - in caso di recesso - provvederà a rideterminare l'ammortamento CP_1
esclusivamente decurtando gli importi compresi nelle rate e riferibili al premio assicurativo.
In definitiva deve concludersi che l'operato della società mutuante in punto di TAEG sia stato legittimo, avendo la stessa agito in conformità alla normativa bancaria.
La domanda del ricorrente è pertanto infondata e non può essere accolta.
Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte convenuta vengono poste a carico del ricorrente, in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) respinge la domanda proposta dal ricorrente;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 5.077 per compensi di avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
IVA e CPA come per Legge;
3) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4082/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 21 maggio 2025 ore 14,30 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per 'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1
Per l'avv. ZEROLI ANDREA Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4082/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO
ANDREA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Corso Monforte 20122 MILANO presso il difensore avv. ZEROLI
ANDREA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex 281-decies cpc ritualmente notificato il signor ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di far accertare la divergenza tra il TAEG effettivamente applicato e il TAEG indicato nel contratto di finanziamento n. 16062620, stipulato con la Secondo la Controparte_1
prospettazione attorea la contestata usura e divergenza dei parametri esposti in contratto è stata determinata dalla mancata inclusione nel calcolo del TAEG del costo della polizza stipulata dal mutuatario a protezione del finanziamento erogato da La secondo l'attore nel CP_1 CP_1
calcolare il TAEG del contratto, avrebbe dovuto includere i costi della predetta polizza in ragione del carattere obbligatorio della polizza stessa ai fini della concessione del finanziamento. In ragione della lamentata divergenza tra TAEG effettivo e TAEG contrattuale, ha chiesto di condannare alla CP_1 restituzione dell'importo di € 16.539,97.-, di cui € 13.405,41.-, a titolo di interessi e € 3.134,56 a titolo di spese di perizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si è costituita in giudizio CP_1
contestando tutto quanto ex adverso sostenuto nell'atto introduttivo e chiedendo la reiezione
[...]
delle conclusioni ivi rassegnate in quanto infondate. La causa è stata istruita mediante una CTU affidata al dottor All'udienza del 26 febbraio 2025, la causa, ritenuta matura per la Persona_1
decisione, è stata rinviata ex art 281 sexies cpc all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta documentalmente provato che con il contratto n. 16062620 dell'11 aprile 2016, CP_1 ha erogato al signor un finanziamento di € 27.884,56.-, che il ricorrente si è impegnato
[...] Pt_1
a rimborsare in n. 84 rate mensili di € 490,65.- ciascuna, per il complessivo ammontare di € 41.371,96.-
, di cui € 13.080,04.- a titolo di interessi corrispettivi, € 16,00.- per imposta di bollo assolta sul contratto, € 126,00.- per spese di incasso e di gestione pratica, € 3,36.- per spese di invio comunicazioni periodiche, € 12,00.- per imposta di bollo assolta sulle comunicazioni periodiche e €
250,00.- spese di istruttoria finanziate.
Come risulta a pagina 4 del modulo contrattuale nella sezione denominata “prospetto delle condizioni finanziarie”, il Signor si è altresì impegnato a rimborsare il finanziamento in n. 84 rate mensili Pt_1
al tasso annuale nominale (TAN) del 11,60 % e al tasso annuale effettivo globale (TAEG) del 12,71 %
Il signor ha inoltre stipulato con MetLife S.p.A. una polizza volta a garantire il rimborso della Pt_1
somma mutuata in caso morte, invalidità o malattia grave.
In proposito, si ricorda che il contratto oggetto di causa (stipulato nel 2016) rientra nell'ambito dii applicazione delle norme relative al credito al consumo, secondo quanto disposto dall'art 122 Tub e in materia di credito al consumo dall'art.125 bis, co. 6, TUB prevede espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 125 bis, co. 6, TUB.
Il CTU ha rilevato che il TAEG risulta correttamente determinato e che gli unici costi non inclusi nel
TAEG da parte del mutuante sono stati quelli relativi all'assicurazione.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Orbene, deve escludersi che, sotto il profilo della mancata inclusione del costo dell'assicurazione nel
TAEG, vi sia stata una violazione da parte di tenuto conto che è pacifico che la Controparte_1
polizza assicurativa stipulata da parte ricorrente contestualmente al mutuo avesse espressamente carattere facoltativo e considerato che il debitore non ha allegato nè provato che, nonostante il dato formale, le polizze fossero, in realtà, obbligatorie (sul punto, è inconferente il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione Cass. Civ. n. 8806/17), perché la stessa riguarda la diversa normativa in materia di usura e, in ogni caso, detta sentenza consente, al più, di presumere la sussistenza del collegamento tra costo e credito e non anche la circostanza che la stipula della polizza fosse obbligatoria alla concessione del mutuo).
Deve, quindi, concludersi che la società mutuante ha agito in conformità alle norme che disciplinano i contratti bancari, poiché le disposizioni della Banca d'Italia su:” Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" prevedono che nel
TAEG debbano essere inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte: quindi ai fini del calcolo del TAEG non è sufficiente che il contratto assicurativo sia connesso al credito, essendo espressamente richiesto che la stipula di detto contratto sia obbligatoria;
del resto, nella disposizione richiamata non vi è alcun espresso riferimento ai costi per i contratti assicurativi stipulati contestualmente alla concessione del finanziamento, che, invece, sono espressamente inclusi nel calcolo del TEG a partire dal 2009 (v. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura; non a caso, anche la giurisprudenza invocata da parte opponente e dallo stesso CTU in merito ai costi per le polizze assicurative riguardano espressamente le norme sull'usura ed il calcolo del TEG, mentre non vi è nessun riferimento alla normativa sul TAEG).
La contestualità di sottoscrizione tra finanziamento e polizza assicurativa non è dunque sufficiente a determinare se la polizza abbia natura facoltativa o obbligatoria ai sensi dell'art. 121 TUB.
Infatti, sia l'art. 121 TUB che le Disposizioni in materia di trasparenza di Banca d'Italia del 29.7.2009
(Sez. VII, par. 4.2.4) consentono di escludere un'automatica sovrapposizione tra la sussistenza di un collegamento funzionale con il contratto di finanziamento e la natura obbligatoria del servizio pagina 4 di 6 accessorio, subordinando l'inclusione dei costi dei "servizi accessori [comunque] connessi" solo se qualificabili anche obbligatori. Deve inoltre precisarsi che nel caso di specie la natura facoltativa dell'assicurazione può essere desunta dal dato testuale del contratto e da quanto di seguito precisato.
La contestualità tra credito e assicurazione è stata intesa dalla giurisprudenza non come un elemento di automatica inclusione delle spese di assicurazione tra i costi del credito ai fini del calcolo dell'usura, bensì quale espressione indicativa, e presuntiva, del collegamento tra questi elementi che è richiesto dall'art. 644 co. 5 c.p.
Ciò premesso, deve condividersi quanto affermato dall'Abf, collegio coordinamento, nella decisione n.
10621/2017, secondo cui l'onere della prova circa la natura obbligatoria o facoltativa delle spese di assicurazione va ripartito nel senso che spetta al mutuatario dimostrare che la polizza riveste carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, anche attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Di contro, per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, il finanziatore è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:
- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
Applicando tali principi al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che la mera deduzione di parte attrice circa la contestualità della sottoscrizione della polizza rispetto alla conclusione del contratto di finanziamento, se costituisce un indice sintomatico idoneo a generare una presunzione di collegamento tra i due contratti e i relativi costi, non è di per sé sufficiente al fine di ritenere obbligatoria la sottoscrizione della polizza al fine di ottenere il finanziamento. Come già precisato, inoltre, esistono plurimi e convergenti elementi che depongono in modo univoco per la non obbligatorietà della polizza:
- sia le Informazioni Europee di base, sia il contratto definiscono espressamente la polizza come pagina 5 di 6 facoltativa;
i caratteri cubitali soddisfano l'esigenza informativa del cliente e consentono di interpretare la sottoscrizione della polizza come sintomatica di una libera scelta: “La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento e'/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alte condizioni proposte. Pertanto, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. In caso di scelta di una polizza sul mercato, l'importo del premio assicurativo non sarà finanziato da . - la polizza CP_1
assicurativa prevede la facoltà di recesso, con diritto al rimborso del premio versato, senza che il contratto di finanziamento preveda il diritto della di pretendere una garanzia sostitutiva o CP_1 avvalersi della decadenza dal beneficio del termine. Al contrario, l'art. 3 del contratto di finanziamento stabilisce che - in caso di recesso - provvederà a rideterminare l'ammortamento CP_1
esclusivamente decurtando gli importi compresi nelle rate e riferibili al premio assicurativo.
In definitiva deve concludersi che l'operato della società mutuante in punto di TAEG sia stato legittimo, avendo la stessa agito in conformità alla normativa bancaria.
La domanda del ricorrente è pertanto infondata e non può essere accolta.
Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte convenuta vengono poste a carico del ricorrente, in forza del principio generale della soccombenza.
Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) respinge la domanda proposta dal ricorrente;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 5.077 per compensi di avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
IVA e CPA come per Legge;
3) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 6 di 6