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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9968/2024 promossa da:
(c.f. ), nella persona dell'amministratore Parte_1 C.F._1
di sostegno (c.f. , con l'avv. PEDERSINI Parte_2 C.F._2
STEFANO
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. ALBIERO EMANUELA CP_1 C.F._3
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la sig.ra ed il sig. CP_1 Parte_1 in Fortaleza (BRASILE) il 25.03.2003 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...]
Desenzano D/G al n. 2 P.
2. S.C. Del 2005, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desenzano D/G
(BS), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda
Sentenza sui pubblici registri anagrafici;
pagina 1 di 4 b) assegnazione della casa coniugale sita in Lonato d/G (BS) Via M. Cerutti n. 38/A alla sig.ra che CP_1 continuerà a viversi unitamente al figlio minore con tutti gli arredi e corredi che la compongono;
c) Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
d) Disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: - Ogni mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e/o in altro giorno infrasettimanale scelto in base agli impegni del minore e alla volontà del medesimo;
- A fine settimana alterni il sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e la domenica dalle ore 15,00 alle ore 19,00, tenendo sempre in debita considerazione le esigenze e volontà del minore;
- Il minore trascorrerà con il padre il giorno di Natale e di Pasqua alternandosi con la madre di anno in anno. Per quanto riguarda le vacanze estive le stesse verranno stabilite di anno in anno sulla base delle condizioni di salute del sig.
e delle esigenze e volontà del minore. Parte_1
e) Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_1 CP_1 bancario, la somma di €300,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, soggetta a rivalutazione ISTAT annuale. Disporsi che l'Assegno Unico Universale continui ad essere erogato al 100% in favore della sig.ra
CP_1
f) Le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia saranno suddivise tra i coniugi al 50%.
g) Disporre il trasferimento in favore della sig.ra della proprietà dell'autovettura Fiat 500L tg. CP_1
FZ948LV, in uso alla medesima e attualmente di proprietà del sig. avvalendosi dei Parte_1 benefici fiscali di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale del 10.05.99 n. 154, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della Legge 74 del 06.03.1987 nella parte in cui non estende l'esenzione prevista in detto articolo a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione e/o divorzio e che, pertanto, renderebbe detto trasferimento esente da imposta di bollo, da imposta di registro e da ogni altra tassa.
h) Spese legali integralmente compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.8.2024, nella persona dell'amministratore di Parte_1
sostegno (padre) , giusta autorizzazione con decreto del Giudice tutelare Parte_2
del Tribunale di Brescia del 10.4.2024, proponeva domanda di scioglimento del matrimonio civile con celebrato in Fortaleza (Brasile) il 25/03/2003, regolarmente trascritto in Italia, da cui CP_1
era nato il figlio il 7.4.2012, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Persona_1
pagina 2 di 4 Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, in data 9.9.2021 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.3.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, con rinuncia delle parti ai termini conclusioni ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2021), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze del figlio minorenne, oggi di anni dodici, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in Fortaleza (Brasile) il 25/03/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Desenzano del Garda, anno 2018, n. 2, parte II, serie C;
pagina 3 di 4 2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che CP_1
aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9968/2024 promossa da:
(c.f. ), nella persona dell'amministratore Parte_1 C.F._1
di sostegno (c.f. , con l'avv. PEDERSINI Parte_2 C.F._2
STEFANO
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. ALBIERO EMANUELA CP_1 C.F._3
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la sig.ra ed il sig. CP_1 Parte_1 in Fortaleza (BRASILE) il 25.03.2003 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...]
Desenzano D/G al n. 2 P.
2. S.C. Del 2005, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desenzano D/G
(BS), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda
Sentenza sui pubblici registri anagrafici;
pagina 1 di 4 b) assegnazione della casa coniugale sita in Lonato d/G (BS) Via M. Cerutti n. 38/A alla sig.ra che CP_1 continuerà a viversi unitamente al figlio minore con tutti gli arredi e corredi che la compongono;
c) Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
d) Disporre che il padre possa esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: - Ogni mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e/o in altro giorno infrasettimanale scelto in base agli impegni del minore e alla volontà del medesimo;
- A fine settimana alterni il sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e la domenica dalle ore 15,00 alle ore 19,00, tenendo sempre in debita considerazione le esigenze e volontà del minore;
- Il minore trascorrerà con il padre il giorno di Natale e di Pasqua alternandosi con la madre di anno in anno. Per quanto riguarda le vacanze estive le stesse verranno stabilite di anno in anno sulla base delle condizioni di salute del sig.
e delle esigenze e volontà del minore. Parte_1
e) Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_1 CP_1 bancario, la somma di €300,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, soggetta a rivalutazione ISTAT annuale. Disporsi che l'Assegno Unico Universale continui ad essere erogato al 100% in favore della sig.ra
CP_1
f) Le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia saranno suddivise tra i coniugi al 50%.
g) Disporre il trasferimento in favore della sig.ra della proprietà dell'autovettura Fiat 500L tg. CP_1
FZ948LV, in uso alla medesima e attualmente di proprietà del sig. avvalendosi dei Parte_1 benefici fiscali di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale del 10.05.99 n. 154, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della Legge 74 del 06.03.1987 nella parte in cui non estende l'esenzione prevista in detto articolo a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione e/o divorzio e che, pertanto, renderebbe detto trasferimento esente da imposta di bollo, da imposta di registro e da ogni altra tassa.
h) Spese legali integralmente compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.8.2024, nella persona dell'amministratore di Parte_1
sostegno (padre) , giusta autorizzazione con decreto del Giudice tutelare Parte_2
del Tribunale di Brescia del 10.4.2024, proponeva domanda di scioglimento del matrimonio civile con celebrato in Fortaleza (Brasile) il 25/03/2003, regolarmente trascritto in Italia, da cui CP_1
era nato il figlio il 7.4.2012, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Persona_1
pagina 2 di 4 Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, in data 9.9.2021 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.3.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, con rinuncia delle parti ai termini conclusioni ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2021), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze del figlio minorenne, oggi di anni dodici, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in Fortaleza (Brasile) il 25/03/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Desenzano del Garda, anno 2018, n. 2, parte II, serie C;
pagina 3 di 4 2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che CP_1
aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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