Versione
5 febbraio 2000
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14 dicembre 2008
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Art. 5. Disposizioni finali e transitorie 1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.
2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.
((4. Il limite d'importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge puo' essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto)) ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che tale modifica ha efficacia dal 1° gennaio 2009.
2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.
((4. Il limite d'importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge puo' essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto)) ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che tale modifica ha efficacia dal 1° gennaio 2009.
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 25
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