TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/12/2025, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Sezione Seconda Civile nella persona della giudice on. AN LM de IV pronunzia ex artt. 127 ter e 429 c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in data 15.12.2023 al N° di R.G.A.C. 14413/2023, promossa da
, in proprio Parte_1
, in persona del Presidente del C.d.A. Controparte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Guido BACCELLI e dell'avv. Gianluca Parte_2
ZWINGAUER, anche disgiuntamente tra loro
-Opponenti- contro in persona del Controparte_2
dell' dott. rappresentato CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e difeso dai funzionari dott. Emiliano CERBAI, dott. Salvatore DI GIOVANNI e dott.ssa Virginia
ZAMPERINI
-Opposto-
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione nr. 436 prot. 43239 del 17.10.2023
Conclusioni
Per gli opponenti: Voglia il Tribunale adito dichiarare l'illegittimità, nullità, annullabilità e/o inefficacia dell'ordinanza Ingiunzione nr. 436/2023 prot. 43239 del 17.10.2023, notificata in data 15.11.2023 e per l'effetto annullarla;
con vittoria di spese di lite.
Per l'opposto: Voglia il Tribunale respingere il ricorso in opposizione ex adverso proposto in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'Ordinanza-ingiunzione n. 436/2023 del 17.10.2023
pagina 1 di 15
prot. N. 43239/40 del 10.11.2023 emessa dall' , ora il tutto con vittoria Controparte_6 CP_2 di spese, diritti ed onorari di lite, da liquidarsi ai sensi dell'art. 9, comma II°, D.Lgs. n.149.
Esposizione dei Fatti
Dalla lettura combinata degli atti processuali e dei documenti ad essi allegati si evince quanto segue:
--in data 29 luglio 2019 appaltava alla (iscritta in Parte_3 Controparte_7
Camera di Commercio come azienda svolgente attività di facchinaggio e pulizie) l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in , Via Cavallaccio nr. 1/M (come da progetto CP_2 realizzato dall'arch. e ing. i lavori iniziavano il 26 agosto 2019; il responsabile Per_1 Per_2 tecnico, amministratore e socio al 50% della ra , mentre il Controparte_7 Persona_3
Presidente del C.d.A. e legale rappresentante era Parte_2
--contestualmente, subappaltava a (il cui legale Controparte_7 Controparte_8 rappresentante era iscritta alla data del 1.8.2019 come impresa di pulizia di Persona_3 macchinari industriali) i lavori di pulizia cantiere, i lavori di facchinaggio per movimentazioni materiali, lavori di manovalanza edile;
gli oneri retributivi, diretti e indiretti e previdenziali, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per Contratto collettivo o aziendale venivano posti a carico della subappaltatrice;
--in data 1.10.2019 si iscriveva nel Registro delle Imprese come azienda Controparte_8 espletante attività di manutenzione edile, imbiancatura, cartongessi, manutenzione ed installazione infissi in legno, pvc, alluminio;
--in data 27 dicembre 2019 cedeva a il ramo Controparte_7 Controparte_8
d'azienda avente ad oggetto l'attività di manutenzioni edilizie ed elettriche e trasferiva ad essa i lavoratori (manovali edili e operai qualificati) addetti a tale attività Persona_4 Persona_5
, , , e , con
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8 Controparte_9 mantenimento dello stesso inquadramento contrattuale di cui al CCNL Multiservizi;
sin d'ora si precisa che oltre a tali lavoratori, annoverava come propri lavoratori Controparte_8 Per_9
(operaio qualificato), (addetto alla pulizia), (addetto alla pulizia),
[...] Persona_10 Per_11
(addetta alle pulizie), (addetto alla conduzione di impianti civili e Persona_12 Persona_13 industriali);
pagina 2 di 15 --in data 26 febbraio 2020 veniva effettuato da parte dell' di un Controparte_6 CP_2 accesso presso il cantiere edile sito in in Via del Cavallaccio nr. 7, al fine di verificare CP_2
l'osservanza nei confronti del personale occupato delle norme poste a tutela dei rapporti di lavoro;
--veniva rinvenuto intento a dirigere gli operai/manovali Persona_14 presenti in cantiere;
--in particolare, risultava essere sia dipendente della Per_9 Controparte_10 he amministratore e socio al 50% della (di cui era invece,
[...] Controparte_8 formalmente amministratore, sopraggiunto in cantiere durante l'accesso); Parte_2 veniva sottoposta a verifiche, ivi compreso l'accertamento della Controparte_11 genuinità del rapporto di subappalto stipulato con in quanto privo di data di Controparte_8 stipula e senza termine di scadenza dei lavori;
--a tutto il personale impiegato nel cantiere (appartenente alle due società) risultava essere stato applicato il CCNL Multiservizi (riguardante i dipendenti delle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione) in luogo del CCNL Edilizia Industria, nonostante che il personale fosse risultato alle “dipendenze” e sotto la “direzione” di
[...]
(osservato come capo cantiere che decideva le squadre di lavoro e segnava le ore di Persona_14 lavoro);
--sentiti i vari lavoratori – osservati mentre svolgevano attività edili – gli ispettori ravvisavano una sorta di “commistione” tale per cui i lavoratori non avrebbero compreso chi fossero i loro datori di lavoro;
--sulla scorta dell'assunto secondo il quale invece di un subappalto vi era stata una somministrazione illecita di mano d'opera da a Controparte_8 Controparte_7
(eccettuate le posizioni di , e per un totale di 480 Persona_12 Persona_9 Persona_13 giornate lavorative, veniva redatto il verbale di primo accesso ispettivo nr. 339/325 del 2.3.2020, in virtù del quale venivano richiesti una serie di documenti per svolgere i dovuti accertamenti sulla
“regolarità del personale della da presentare presso la sede di il Controparte_12 CP_13
23.3.2020;
--il Consulente del Lavoro dott. (delegato alla tenuta del Libro Unico del Persona_15
Lavoro LUL per entrambe le società) inviava la documentazione richiesta in più occasioni (in nr. 14 volte dal mese di Aprile 2020 al dicembre 2020), ivi comprese le fatture sia emesse dalla MC
pagina 3 di 15 SERVIZI che le fatture di acquisto dei materiali, dalla ricostruzione della quale emergeva quanto sopra riassunto.
Pertanto, con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. FI00001/2020-410-03 del 18 febbraio 2021, redatto dall'Ispettrice a conclusione degli accertamenti ispettivi e Persona_16 della ricostruzione e datazione dei rapporti di lavoro di ciascun lavoratore, veniva contestato a
(quale autore) e alla (quale obbligata in solido): Parte_2 Controparte_7
A) OMESSO RISPETTO DEI MINIMI SALARIALI DEI AV: nel periodo 2 Agosto
2019/26 Febbraio 2020, aveva svolto, con assoluta prevalenza, “attività edili” sia Controparte_8 in termini di manodopera che di fatturato e ciò indipendentemente dall'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro a tutto il personale oggetto del presente accertamento, per cui avrebbe dovuto essere applicato il CCNL Edilizia Industria con efficacia erga omnes; per tale condotta si riteneva violato l'art. 1 della legge n. 741/1959, poichè il datore di Lavoro non Controparte_7 aveva rispettato i minimi inderogabili di trattamento economico e normativi previsti dal CCNL
Edilizia Industria fino al 31.12.2019 e ciò con particolare riguardo ai seguenti lavoratori, ovvero
, , , , Persona_6 Persona_4 Persona_17 Persona_5 Persona_8
, , (perchè impiegati in attività edili); Controparte_9 Per_11 Persona_14
B) MANCATA CONSEGNA DEI CONTRATTI DI LAVORI AI AV , Persona_4
, , la copia del contratto di lavoro, comprendente il Persona_17 Persona_8 Per_11 corretto inquadramento contrattuale circa il livello, la qualifica e il trattamento economico e normativo dovuto sulla base delle mansione di fatto realmente espletata dal lavoratore nel medesimo periodo e ciò in violazione dell'art. 4 bis primo periodo comma 2° D.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6 comma 1° del D.lgs. 19.12.2002 nr. 297 e successive modifiche;
C) OMESSA PREVENTIVA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE AL CENTRO PER
L'IMPIEGO relativamente ai lavoratori DA SO, , , Persona_17 Persona_8 Per_11
e ciò in violazione dell'art. 9 bis, comma 2, 2bis, 2 ter del D.L. nr. 510/1996, conv. In
[...] legge nr. 608/1996;
D) INTERPOSIZIONE ILLECITA da PSEUDO APPALTO CON UTILIZZO DI
MANODOPERA SENZA AUTONOMIA DA PARTE DI si assume che nel Controparte_8 periodo dal 26.8.2019 al 26.2.2020, avrebbe fornito alla Controparte_8 CP_7
(senza che disponesse dei mezzi e materiali necessari ad un'effettiva autonomia), nell'ambito
[...]
pagina 4 di 15 di un contratto di subappalto non genuino, mere prestazioni di manodopera coinvolgendo tutto il personale sopra indicato (eccetto e che ebbe a lavorare sotto la Per_12 Per_13 Persona_9 direzione di ma, sopratutto, di per un totale di 480 gg di Persona_3 Persona_14 lavoro, impiegando personale specializzato e non specializzato in edilizia, con mansioni di muratori e manovali ed utilizzando mezzi e materiali forniti dalla Multiservizi e ciò in violazione dell'art. 29 comma 1 e 18 comma 5bis del D.lgs. 10.9.2003 nr 276 e succ. Mod. (“interposizione fittizia di manodopera da pseudo-appalto-appaltante”).
L'importo veniva determinato a titolo di sanzione da pagare entro 45 gg dalla notifica in euro
2.170,00, mentre quello da calcolare ex art. 16 legge nr. 689/1981 in euro 4.206,68.
Avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione venivano depositate osservazioni in data 11.4.2021 e presentata richiesta di audizione ex art. 18 legge nr. 689/1981 che veniva espletata in data 16.6.2022.
Non ritenendo fondate le osservazioni, in data 15.11.2023 veniva Parte_2 notificato – in proprio e quale legale rappresentante della - dell'Ordinanza Controparte_7
Ingiunzione nr. 436 del 17.10.2023, prot. Nr. 43239, irrogante la sanzione di euro 33.411,60 (di cui euro 1.648,00 per la violazione sub lett. A;
euro 2.200,00 per la violazione sub lett. B;
euro 720,00 per la violazione sub lett. C;
euro 28.800,00 per la violazione sub lett. D;
oltre le spese di notifica per euro
43,60).
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 veniva proposta opposizione a detta O.I. per i seguenti motivi:
1--Violazione dell'art. 14 della legge nr. 689/1981, poichè dall'accertamento (comprensiva sia della fase di valutazione dei dati acquisiti che dela fase di deliberazione) fino alla notifica del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione è trascorso un anno o comunque un lasso temporale eccessivo ed irragionevole in considerazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta di veder concluso l'accertamento in tempi brevi per apprestare le proprie difese;
2---difetto di motivazione/specificità dell'O.I. richiesta dall'art. 18 comma 2° della legge n.
689/1981, specie con riferimento alle violazioni sub lett. B) e C); gli opponenti ritengono che non sia chiaro se le presunte mancate consegne del contratto e delle comunicazioni al Centro per l'Impiego si riferiscano al momento dell'assunzione dei lavoratori, al momento del loro passaggio alle dipendenze pagina 5 di 15 di o alla non corretta trasmissione dei dati degli stessi al Centro per Controparte_8
l'Impiego a causa dell'errata applicazione del CCNL Multiservizi in luogo del CCNL Edilizia
Industria;
3-erronea applicazione del CCNL Edilizia Industria ai lavoratori della Controparte_14
in considerazione delle molteplici attività di cui la società si occupa in modo prevalente
[...]
(dal facchinaggio alle pulizie, autotrasporto con conto terzi, Servizi informatici, telematici e tecnologici;
lavori di rifacimento, impianti idraulici, elettrici;
di muratura ed infissi, traslochi;
giardinaggio, Servizi di centralino, ristorazione, gestione mense aziendali)
4---erronea valutazione circa la non genuinità del contratto di subappalto (da cui discenderebbe l'ipotesi di interposizione illecita di manodopera da a Controparte_8 Controparte_7 per difetto di prova intorno alla carenza degli elementi distintivi che connotano l'appalto e lo distinguono dall'ipotesi formulata dall'Ispettorato (organizzazione dei mezzi necessari, assunzione del rischio di impresa, esercizio del potere organizzativo e direttivo); in particolare, si sostiene che
[...]
e precisamente il suo legale rappresentante , esercitava il potere CP_8 Persona_3 direttivo e organizzativo, che aveva predisposto ogni attrezzatura e gli strumenti Controparte_8 necessari per eseguire i servizi, che i mezzi di trasporto erano di proprietà della Controparte_8 che la mancata indicazione del termine per la realizzazione dell'opera non è indice determinante atteso che è un elemento che può essere inserito successivamente nel contratto, che il rischio di impresa era stato assunto dalla che, a sua volta, aveva regolarmente fatturato le Controparte_8 prestazioni rese in favore di Controparte_7
Gli opponenti hanno chiesto la sospensione dell'esecutività dell'O.I. che, con decreto del
23.1.2024 emesso inaudita altera parte ex art. 5 comma 2 D.lgs. 150/2011, veniva concessa.
In data 29.5.2024 si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento adottato.
Con ordinanza del 12.6.2024, adottata all'udienza cartolare di pari data, veniva confermato il decreto del 23.1.2024; venivano ammessi tutti i capitoli di prova testimoniali formulate dalle parti e all'udienza del 4.4.2025 venivano sentiti i testi , Per_1 Controparte_9 Persona_5
, mentre all'udienza del 12.9.2025 testimoniava
[...] Persona_16 Persona_6
[...]
pagina 6 di 15 Resisi irreperibili i restanti testi indicati, nonostante le fattive ricerche eseguite, questi sono stati revocati e la causa è stata ritenuta matura per la decisione con emissione di sentenza per l'udienza cartolare del 25.11.2025, previa assegnazione di termine per il deposito di nota conclusionale.
Motivi della decisione
In via preliminare
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. un., 30.06.2025, n. 17603) hanno chiarito che ““La trattazione scritta delle udienze prevista dall'art. 127-ter cod. proc. civ. è applicabile anche nel processo del lavoro, sia in primo grado che in appello, a condizione che la sostituzione riguardi esclusivamente la fase decisoria del processo e non
l'intera udienza di discussione. La sostituzione è ammissibile solo se nessuna delle parti si opponga espressamente e se le memorie depositate comprendano (oltre alle istanze e conclusioni) anche le argomentazioni difensive, così da assolvere la funzione propria della discussione orale”.
Sul motivo nr. 1 dell'opposizione
Sebbene manchi nella legge n. 689/1981 il termine di conclusione del procedimento amministrativo, ovvero il termine entro cui deve essere emanata l'ordinanza ingiunzione, la Corte di
Cassazione ha interpretato tale assenza come espressione della volontà del legislatore di non fissare un termine finale che, di fatto, coincide con quello quinquennale di prescrizione.
Al contempo tale orientamento è stato di recente messo in discussione dalla Corte
Costituzionale (v. sentenza nr. 151 del 2021) e dalla giurisprudenza amministrativa1, concordi nel ritenere che anche i procedimenti sanzionatori, al pari degli altri procedimenti amministrativi, debbano essere sottoposti ad un termine di conclusione;
in particolare, la Corte Costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata intorno al tema, ha invitato il legislatore, in base al principio di legalità, a prevedere un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione, anche in considerazione del principio di certezza giuridica, «in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché a fissare un termine per la conclusione del procedimento, non
1 Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VII, n. 1081/2022), dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, si è espresso nel senso della decadenza del potere dell che aveva emanato il Controparte_15 provvedimento sanzionatorio dopo oltre 2 anni dalla enza aver motivato le ragioni del ritardo. Ugualmente, con riguardo ai procedimenti delle autorità indipendenti, laddove le stesse Autorità avevano fissato, all'interno di propri regolamenti, i termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2018 n. 5695; Cons. Stato, sez. V, n. 2874/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 3919/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 584/2021 e n. 2309/2021) a fronte della loro tardività, ha dichiarato decaduto il potere. pagina 7 di 15
particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, coerentemente al principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.”.
Sta di fatto che la giurisprudenza di legittimità, ritornando sul tema, (v. Cass. ordinanza n.
33526/2024, Cass. n. 20977/2024, Cass. n. 8326/2018, Cass. n. 6681/2014, n. 4523/2021), ha assegnato al giudice del merito il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente l'acquisizione del fatto avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione.
Il giudice dell'opposizione deve così valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato, tenuto conto della loro complessità, senza che egli possa sindacare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In altre parole, l'attività di “accertamento” non si deve limitarsi alla percezione iniziale del fatto illecito, ma richiede una verifica approfondita e ponderata di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, utili per una corretta qualificazione della condotta.
La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono sia all'interesse pubblico relativo alla funzione ispettiva svolta dall'Amministrazione sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata valutazione della sua (eventuale) responsabilità.
Nel caso di specie, dalla percezione dell'illecito (26.02.2020) alle date di notifiche del Verbale
Unico di Accertamento e notificazione del 18.2.2021, è trascorso un anno, durante il quale il
Consulente del Lavoro ha inviato corposa documentazione da esaminare e valutare non in un unica soluzione ma in nr. 14 volte, per cui, tenuto conto della prima fase del periodo COVID 19
(marzo/maggio 2020) e anche della seconda fase (fine ottobre-novembre 2020/inizio delle vaccinazioni 2021) non può non considerarsi che tutte le attività di lavoro furono fortemente ridotte
(per salvaguardare la salute delle persone).
Il decorso di un anno non rappresenta, a parere di questo giudice, un “notevole lasso di tempo” se occorre, appunto, considerare che l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione al quale collocare il dies a quo del termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione, deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione.
Sul motivo nr. 2 dell'opposizione pagina 8 di 15 Si ritiene l'ordinanza ingiunzione adeguatamente motivata poichè gli ingiunti non sono stati lesi rispetto all'esercizio del loro diritto di difesa.
A tal riguardo la giurisprudenza ha affermato il principio secondo il quale il contenuto motivazionale imposto all'autorità deve dispiegarsi in funzione di consentire l'esercizio di difesa all'incolpato; in tale ottica, non è necessaria un'analitica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'atto; nel Verbale Unico è stata data specifica contezza, nonché adeguata indicazione, delle ragioni poste a base del provvedimento medesimo, degli esiti dettagliati dell'accertamento e sono stati forniti al trasgressore ed all'obbligata in solido tutti gli elementi utili a renderli edotti delle motivazioni, di fatto e di diritto, che hanno portato gli accertatori a notificare le violazioni di legge di che trattasi, senza alcuna lesione al diritto di difesa.
Sul motivo nr. 3 dell'opposizione
Preliminarmente occorre richiamare quanto emerso dalle testimonianze di Persona_5
, e (tutti dipendenti della
[...] Controparte_9 Persona_6 [...]
perchè esse convergono per ritenere che le attività svolte nel cantiere di Via CP_8
Cavallaccio nel periodo considerato avevano natura “edile”; gli stessi hanno tutti confermato (e non negato) le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'accesso ispettivo (di cui occorre valutare la positiva attendibilità in quanto rese nell'immediatezza degli accertamenti eseguiti e in assenza di condizionamenti da parte del datore di Lavoro ex multis Cass.
9.3.201 nr. 3527).
L'arch. se in sede testimonial, ha reso dichiarazioni diverse da quelle rese all'Ispettore Per_1 del Lavoro (affermando che il responsabile del cantiere edile era e non Persona_3 Per_14
, successivamente alla rilettura delle sue dichiarazioni (doc. Nr. 37), ha poi confermato quanto
[...] all'epoca già riferito, ponendosi in una posizione di estrema contraddittorietà tale per cui la sua testimonianza non può essere ritenuta congruente ed attendibile.
Particolarmente pregnante è la testimonianza di laddove, pur Persona_6 affermando che prendeva le direttive da , quando è stato contronterrogato dal legale Persona_3 dell'opposto, ha affermato che: “Costel NE era un operaio manovale come me..era la persona con cui Per_9 arlava per dare indicazioni e prescrizioni, che poi ci venivano spiegate da ”. Persona_3 Per_9
L'affermazione di – secondo la quale “in alcune occasioni ho fatto anche le pulizie e Per_5 facchinaggio quando c'era bisogno” – non escludono “la prevalenza” dell'attività edile invece espletata dal teste, proprio perchè la testimonianza non si riferisce a periodi precisi (per cui non è dato sapere se pagina 9 di 15 tali attività erano state rese in tale cantiere) e sottolinea la “saltuarietà” delle attività di pulizia e facchinaggio.
Vanno altresì valorizzate le dichiarazioni rese il 26.2.2020 all'Ispettore De Luca: “..
[...] era il grande capo con cui ho concordato la retribuzione e firmato il contratto ma stava sempre in Ufficio. Ma Per_18 chi dirigeva il Lavoro nei Cantieri, segnava le ore e faceva le squadre e ci diceva dove andare e cosa fare era Per_14
). Poteva capitare che venisse in cantiere per vedere se mancavano materiali e Per_9 Persona_3 attrezzature che provvedeva a portare su richiesta di ”. Persona_14
Infine, non può avere alcuna rilevanza nel presente processo la statuizione resa dal Tribunale di
Firenze, Sezione Lavoro, in data 15.10.2025 (sentenza nr. 1302, che annulla una cartella di pagamento circa l'errata asserita classificazione dell'attività dichiarata) essendo stata resa in un procedimento ove la controparte degli opponenti era l'IL (prodotta unitamente alla nota conclusionale degli opponenti) e ove non è stata svolta attività istruttoria.
Accertata la natura dell'attività di lavoro concretamente svolta dai lavoratori nel cantiere non può che convenirsi in ordine alla dovuta applicazione del CCNL Edilizia Industria e come non corretta l'applicazione del CCNL Multiservizi che fa riferimento a settori di attività del tutto differenti rispetto a quello in cui i lavoratori hanno prevalentemente operato.
Del resto nell'ottobre del 2019 si era iscritta nel Registro delle Imprese Controparte_8 come impresa avente come oggetto sociale l'attività edilizia e da questo inquadramento aziendale deriva l'individuazione degli obblighi retributivi dell'impresa e l'individuazione del CCNL applicabile.
Ciò in quanto l'inquadramento effettuato in base all'attività svolta dall'impresa ha ricadute sulla individuazione del CCNL applicabile ai fini della determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione (c.d. imponibile minimo) ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 che, secondo quanto previsto dalla norma interpretativa di cui all'art. 2, comma 25 della L. n. 549/1995, fa riferimento alla “categoria” di attività.
E' stato precisato che la nozione di “categoria” va intesa, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, quale “settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'obbligo di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia” (Cass. sent. n. 801/2012).
pagina 10 di 15 In tal senso la Cassazione ha più volte ribadito che il CCNL da applicare deve essere quello relativo alla categoria di riferimento in relazione all'attività prevalentemente svolta dal lavoratore subordinato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (confermato da ultimo anche dalla sentenza n. 9803 del 26.05.2020) l'attività svolta dall'impresa prevale sul CCNL applicato dall'impresa ai propri dipendenti: “ai fini dell'inquadramento previdenziale, l'appartenenza di un datore di lavoro ad uno specifico settore è, dunque, determinata dall'attività in concreto svolta che prevale sul tipo di CCNL applicato ai propri dipendenti.”
V. anche Cass. Civ. sez. VI - L, Ordinanza n. 36381 del 24/11/2021 (Rv. 663149 - 01): “In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali, qualora un'impresa eserciti non già attività distinte che, in sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi, ma un'unica attività di natura promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo a quella prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell'attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), bensì sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell'attività prevalente in concreto svolta.
L'art. 2070 c.c. detta una disciplina di natura pubblicistica e, in quanto tale, inderogabile dalla volontà delle parti con contratto individuale;
questo, pertanto, non può prevedere la regolamentazione del rapporto di lavoro sulla base di un contratto collettivo diverso da quello in concreto applicabile in base ai criteri indicati dalla norma suddetta (Trib. Milano 14/9/2002).
Orbene risulta provato che la maggior parte dei lavoratori assunti dalla non si Controparte_8 occupavano affatto di pulizie o attività similari, ma prestavano la loro attività lavorativa in qualità di muratori e manovali.
Sul motivo nr. 4 dell'opposizione
Si ha interposizione di manodopera quando un soggetto terzo si trovi a fornire dei propri dipendenti a un'altra impresa dietro compenso.
Si avrà dunque un soggetto interponente che, onde soddisfare una propria esigenza tecnica e ricevere una determinata prestazione lavorativa, decide di pagare per avvalersi di lavoratori da parte di un interposto: si tratta quindi di una mera attività di fornitura di personale, vale a dire un fenomeno pagina 11 di 15 che si caratterizza per la dissociazione tra la figura del datore di lavoro formale e quella dell'effettivo utilizzatore della manodopera.
Nel caso di specie si qualifica “subappaltante” per cui non avrebbe fornito Controparte_8 alla alcuna Forza Lavoro. Controparte_7
Non si conviene con l'assunto, in quanto, nonostante il subappalto, l'appaltatore
[...] ha continuato ad esercitare il controllo del cantiere e a gestire le modalità di Controparte_16 espletamento dell'attività lavorativa di ciascun lavoratore faceva le squadre e segnava le ore Per_9
e indicava i luoghi ove lavorare); ha mantenuto, come emerso dalle Controparte_17 deposizioni testimoniali, anche il potere organizzativo sui dipendenti dell'impresa subappaltatrice
(l'apporto di è inesistente!) e tale “sottomissione” dei dipendenti della Persona_19 CP_8 al volere dell'appaltatrice esclude ogni margine di valutazione
[...] Controparte_16 autonoma del subappaltatore e pregiudica la genuinità dell'appalto. (Trib. Catanzaro 10/12/2024,
Giud. Pirruccio).
L'art. 1655 c.c. descrive l'appalto come un contratto attraverso il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi propri e rischio di impresa, l'obbligazione di compiere per un'altra parte (committente) un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro.
Il subappalto ha carattere derivato dall'appalto (Cass. 9684/2000), in considerazione del fatto che si tratta, in punto di diritto, di un contratto che ha sì una propria autonomia e regolamentazione rispetto a quello di appalto, dal quale tuttavia non può che mutuare il contenuto sostanziale, considerato che è destinato ad assolvere l'adempimento di quella obbligazione originaria per cui al subappalto si ritiene applicabile la stessa disciplina che regola il contratto di appalto, salvo diverse pattuizioni.
L'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 ha individuato i criteri distintivi fra interposizione illecita ed appalto lecito ovvero:
1. l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. l'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
3. l'assunzione da parte del medesimo del rischio d'impresa.
In sostanza, un appalto può essere definito “genuino” quando (nel caso di specie) il subappaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale,
pagina 12 di 15 impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito. Il subappalto, invece, maschera un'interposizione illecita di manodopera quando l'interposto si limiti a mettere a disposizione dello pseudo-appaltatore le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo dei propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa. Deve, invece, ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (Cass. 12551/2020).
Ciò premesso, parte opposta ha fornito detta prova;
difatti il contratto di subappalto non Cont dettaglia le attività specificatamente affidate a non pone alcun termine entro il CP_8 quale concludere i lavori;
inoltre all'epoca dell'accesso ispettivo i mezzi di trasporto erano della e i materiali vengono acquistati prevalentemente da quest'ultima. CP_7
E' pur vero che in questo caso l'appaltatore aveva mantenuto il potere di procedere alla verifica nel corso dell'esecuzione dell'opera, ma la costante presenza di in cantiere e l'esercizio Per_9 da parte di questi, in forma esclusiva, del potere direttivo e organizzativo dei lavori edili (e non dei lavori di pulizia cantiere, facchinaggio e mera manovalanza edile), esclude che ricorra un caso disciplinato dall'art. 1662 c.c.; inoltre, proprio la mancanza nel contratto di subappalto.
Sono da valorizzare le seguenti circostanze che provano l'intercorrenza di un'interposizione illecita:
--la società ha inteso procedere ad una cessione del ramo d'azienda Controparte_12 delle attività di pulizia del cantiere, movimentazione/scarico/carico materiali trasferendo una parte del proprio personale alla CP_8
--i responsabili della società hanno deciso di costituire la Controparte_12 CP_8 al fine di fittiziamente far svolgere l'attività di movimentazione manuale di carichi e di pulizia dei propri cantieri, in realtà i avoratori di quest'ultima società erano gli stessi ex-operai della Cooperativa che continuavano a svolgere le stesse prestazioni lavorative che effettuavano allorquando erano assunti presso la cooperativa (muratori, manovali, elettricisti ecc.);
pagina 13 di 15 --la era l'unica e principale subappaltatrice della CP_8 Controparte_12
CP_
--non vi era alcuna distinzione tra i lavoratori della e della è nota la regola che CP_10 quando in un cantiere edile operano più imprese, vi deve essere la figura del Coordinatore;
l'obbligo interviene quando all'interno di uno stesso cantiere edile convivono più imprese esecutrici, anche se il loro lavoro non avviene contemporaneamente. Le figure da designare obbligatoriamente sono sia il coordinatore per la progettazione (CSP) che il coordinatore per l'esecuzione (CSE) che, nella specie, mancano;
--tutti gli operai delle due società erano diretti sul cantiere da e Persona_3 Persona_14
i quali erano a loro volta dipendenti della committente-subappaltante
[...] Controparte_12
--gli incarichi di Amministratori della neocostituita erano conferiti a CP_8 Per_3
e dipendenti della
[...] Persona_14 Controparte_12
--il personale della era stabilmente inserito nel ciclo produttivo della committente CP_8
Controparte_12
--i mezzi necessari alla realizzazione delle opere (materiali, attrezzature, macchinari), erano forniti dalla Controparte_12
--i mezzi di trasporto utilizzati dalla fino al momento dell'accesso ispettivo erano CP_8 ancora di proprietà della cedente Controparte_12
--il potere organizzativo e direttivo su tutti i lavoratori occupati nei cantieri – dipendenti sia della
Cooperativa e sia della veniva esercitato in via esclusiva dal personale tecnico qualificato della CP_8
Cooperativa;
--nei contratti di subappalto in parola non era stata stabilita alcuna opera specifica a carico della nella sua veste di subappaltatrice;
CP_8
--vi era assoluta assenza di qualsivoglia rischio d'impresa a carico della che si CP_8 limitava a fornire alla la mera manodopera da utilizzare nei cantieri ove Controparte_12 questa operava;
--le fatture emesse dalla nel corso degli anni 2019 e 2020 hanno rilevato che la CP_8 maggior parte degli importi nell'anno 2019 sono imputati alla per un totale di Controparte_12 euro 17.100,00 (quasi il 90% del fatturato totale annuo pari ad euro 19.236,36). Nel 2020 il totale del fatturato fino alla fine di febbraio risultava pari ad euro 32.524,00, anche in questo caso il 90% di pagina 14 di 15 esso, ovvero 29.544,45 si riferivano ai lavori fatturati per la ristrutturazione edilizia in un cantiere sito a Prato in via Clitummo n.15.
In altre parole, non c'è interposizione illecita SOLO quando sia verificabile un rilevante apporto da parte del subappaltatore, mediante il conferimento di capitale, know-how, software ed in genere beni immateriali aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto (Cass. 31127/2021; Cass.
22799/2020).
0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza che vengono liquidate nel medio previsto dal
DM 147/2022, detratto il 20% di cui all'art. 9 2° co. D.lgs. 149/2015, in euro 7.000 complessivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione 2^ civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'Ordinanza Ingiunzione nr. 436 del 17.10.2023 prot. 43239 del
10.11.2023 emessa dall' , ora . Controparte_6 Controparte_2
Le spese processuali dell'opposto sono liquidate complessivamente in euro 7.000 per compenso professionale e spese forfettarie e gli opponenti sono condannati al relativo pagamento.
Firenze, 7.12.2025 la giudice on.
Liliana LM de IV
pagina 15 di 15