Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZ. II
così composto:
dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore dr.ssa Federica Peluso giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5837/2021 RGAC e vertente
TRA
- nato a [...] l'[...] rappresentato e Parte_1
difeso giusta procura in atti dall'avv.to Liana Nesta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Napoli alla via Pietro Colletta
12;
- ricorrente -
CONTRO
- nata a [...] il [...] rappresentata e CP_1
difesa dall'avv.to Gennaro Iasevoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Pomigliano d'Arco alla via Gorizia n. 50;
- resistente -
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza dell'11.12.2024da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Pomigliano d'Arco il 5.09.1981 con la signora dalla cui unione nascevano due figli, maggiorenni ed CP_1
economicamente indipendenti, esponeva che il Tribunale di Nola aveva dichiarato la separazione tra i coniugi giusta sentenza n. 811/2015 passata in cosa giudicata. Sulla scorta delle predette deduzioni, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento. Vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con riconoscimento di un assegno di divorzio. Vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessi i coniugi dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., espletata la prova orale, all'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei provvedimenti ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dalla data in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta sentenza del Tribunale di Nola passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. È stata altresì depositata sentenza di separazione passata in cosa giudicata.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Ciò posto, circa la domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile avanzata dalla resistente, giova rammentare che sul tema è intervenuta di recente la
Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 la quale, in estrema sintesi, ha chiarito che: a) l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
b) l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa - perequativa;
c) l'assegno potrà essere riconosciuto allorquando lo scioglimento del matrimonio abbia determinato un dislivello reddituale in concreto conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare in prospettiva compensativa riequilibatrice o una radicale mancanza di autosufficienza economica.
La Suprema Corte, intervenuta successivamente sul tema in diverse pronunce, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una imprescindibile funzione assistenziale con la quale può concorrere quella compensativa (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
In sintesi, esclusa la netta separazione tra valutazione attributiva e valutazione quantitativa, il processo logico che il giudice è chiamato ad operare è il seguente:
1) in primo luogo il giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi riconosciutigli dall'art. 5 legge n. 898/1970, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno
2014, n. 13026; Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2014, n. 11797). La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere “rilevante”.
2) in secondo luogo occorre verificare se l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni possa essere causalmente ricollegato alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare»;
3) va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal «sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge». La preminente funzione riequilibratice- perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare – anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio
2008, n. 593).
4) accertato che lo squilibrio economico rilevante è causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, si deve verificare se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro).
5) la determinazione del quantum è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare.
6) preminente valutazione della funzione assistenziale quando l'istante non abbia mezzi sufficienti per vivere (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
Orbene, trascorrendo al caso di specie, dal compendio probatorio in atti è emerso che: 1) il sig. , operaio specializzato oggi in pensione, Pt_1
percepisce un reddito annuale netto di circa 25.000,00, vive in immobile sito in Cicciano alla via Monte della Taglia con la compagna signora
[...]
e paga canone di locazione di euro 400,00 e 87,00 per spese Parte_2
condominiali, è gravato da rata di finanziamento di euro 267,88 per Pt_3
prestito contratto per aiutare economicamente, nell'acquisto dell'abitazione ove vive a Bologna, la figlia 2) la resistente vive nella casa Per_1
familiare in comproprietà con il ricorrente sita in Pomigliano D'Arco n. 5, risulta proprietaria di immobile sito in Pomigliano D'Arco alla via Emilia n.
6 pervenutole per successione di per cui paga rata di euro Persona_2 350,00 mensile per prestito di 30.000,00 euro contratto in data 15.05.2021 per la ristrutturazione dell'immobile che è locato al canone di euro 450,00, di talchè incassa circa euro 100,00 mensili;
ha alienato in data 12.06.2024 quota di proprietà su immobile sito in Pomigliano d'Arco alla via Alfa
Romeo 10 (prima in godimento della madre) per cui percepisce a titolo di corrispettivo euro 300,00 mensili fino al 15.09.2028. Al riguardo si precisa che il documento prodotto nella prima difesa successiva utile alla sua formazione è utilizzabile nel presente giudizio.
Orbene, dal compendio istruttorio in atti, a fronte di una prova contradditoria e, quindi, non utilizzabile ai fini del decidere, in marito alla circostanza relativa al divieto frapposto dal allo svolgimento di Pt_1
attività lavorativa della è pacifico e acclarato che, di fatto, durante CP_1
la convivenza matrimoniale il sig. lavorava anche facendo Pt_1
straordinarie e saltuaria attività di elettricista provvedendo a tutte le esigenze economiche del nucleo familiare, laddove la signora si occupava CP_1
della cura della casa e della prole. Emerge altresì che già dal tempo in cui i figli sono diventati grandi e la resistente aveva quarant'anni e, comunque, a decorrere dal 2014, la resistente ben poteva attivarsi per procurarsi un'attività lavorativa. Allo stato, comunque, non risulta che questa svolga attività lavorativa regolare.
Orbene, ritiene il tribunale che pur avendo la resistente la capacità di provvedere alla propria sussistenza ora incassando 300,00 euro quale corrispettivo del prezzo di compravendita, poi, una volta estinto il debito con il fratello, incassando euro 450,00 a titolo di locazione ed avendo comunque capacità lavorativa, vivendo nella casa familiare per cui non paga canone di locazione, può riconoscersi un assegno di divorzio nella misura di euro 200,00 in funzione compensativa, tenuto conto della circostanza che con il lavoro domestico la ha contribuito e consentito di fatto al CP_1
marito di lavorare e oggi, di percepire una discreta pensione di oltre 1800,00 mensili, a fronte dei redditi da lavoro incerti e precari della resistente.
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta dalla resistente, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare, a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione, alla signora la somma CP_1
mensile di euro 200,00 a titolo di assegno di divorzio.
Vanno invece dichiarate inammissibili in questo giudizio le altre domande di scioglimento della comunione (tra l'altro la comunione tra i coniugi si è già sciolta con la separazione), di attribuzione di quota di TFR (che presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, nonché di versamento della differenza dovuta dal per la asserita mancata Pt_1
corresponsione della rivalutazione monetaria e interessi sull'importo del mantenimento, domande queste ultime che esulano dal thema decidendum e vanno proposte con separati giudizi.
Non resta, a questo punto, che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Pomigliano d'Arco il 5.09.1981 (atto n.
137 parte II s. A anno 1981);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) pone a carico del sig. l'obbligo di versare, a decorrere Pt_1
dalla pubblicazione della presente decisione, alla signora la somma mensile di euro 200,00 a titolo di CP_1
assegno di divorzio.
d) Dichiara inammissibili le altre domande proposte dalla resistente;
e) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola il 19.03.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)