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Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/07/2023, n. 33466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33466 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA NA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2022 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF GI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/09/2022, il Tribunale di Firenze dichiarava inammissibile l'appello cautelare proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da IO AN - terza estranea al reato di ricettazione per il quale il Tribunale di Firenze aveva condannato suo marito AR CO con sentenza dallo stesso appellata davanti alla Corte d'appello di Firenze - contro l'ordinanza del 08/07/2022 della stessa Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato la sua istanza (ex art. 263 cod. proc. pen.) di restituzione di numerosi oggetti sottoposti a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento penale nei confronti del marito;
beni rispetto ai quali il Tribunale di Firenze, nel condannare il CO, aveva disposto «la restituzione [...] alle persone offese che saranno identificate e, ove non sia possibile, la confisca [...] e la loro vendita». Penale Sent. Sez. 2 Num. 33466 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 07/02/2023 Il Tribunale di Firenze riteneva che l'indicata ordinanza della Corte d'appello di Firenze di rigetto dell'istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio non fosse impugnabile con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. ma potesse essere impugnata soltanto con l'impugnazione della sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 21/09/2022 del Tribunale di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., per il tramite del proprio difensore, IO AN, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta che il predetto Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità del proprio appello cautelare, sarebbe incorso nell'inosservanza degli artt. 253, 263 e 322-bis cod. proc. pen., nonché degli artt. 27 e 42 Cost. e dell'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU. La ricorrente rappresenta che, con riguardo alla questione dell'impugnabilità, da parte del terzo interessato estraneo al processo penale, dell'ordinanza del giudice, successiva all'esercizio dell'azione penale, di rigetto dell'istanza di restituzione di beni oggetto di sequestro probatorio, sussistono, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, tre orientamenti: 1) quello che consente al terzo di ricorrere direttamente per cassazione, per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., in particolare, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione adottato dal giudice dell'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato (è citata: Sez. 6, n. 16801 del 24/03/2021, R., Rv. 281114-01); 2) quello, fatto proprio dall'ordinanza impugnata, che esclude che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione adottata dal giudice nel corso del giudizio possa essere impugnata vuoi con l'appello cautelare (ex art. 322-bis cod. proc. pen.) vuoi con il ricorso diretto per cassazione, in ragione di quanto è previsto dalla regola generale dell'art. 586 cod. proc. pen. (è citata: Sez. 5, n. 32262 del 09/02/2015, Rocchi, Rv. 264253-01); 3) quello che consente al terzo di impugnare l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., il cui ambito applicativo viene a essere esteso anche al caso del sequestro probatorio (è citata: Sez. 6, n. 46141 del 29/10/2019, Delli Carpini, Rv. 277389-01). Ad avviso della ricorrente: a) il primo orientamento: a.1) «omette[...] di considerare l'ipotesi in cui l'interessato presenti apposita richiesta di restituzione nel corso della fase dell'udienza preliminare ma non in udienza stessa»; a.2) «si pone in rotta di collisione con quanto disposto dalla carta costituzionale all'art. 111 Cost.: il dettato costituzionale è chiaro nel fissare la regola per cui il ricorso per cassazione è sempre ammesso contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale»; a.3) «si porrebbe altresì in netta collisione con l'art. 325 c.p.p., dando vita a un sistema ictu °cui/ illogico, asistematico e irragionevole», atteso 2 che «N'art. 127, co.
7. c.p.p. consente un sindacato di legittimità molto più esteso rispetto a quanto dettato dall'art. 325 c.p.p., il quale, sia in punto di sequestro probatorio che preventivo, permette alle "parti" interessate di ad[...]ire la Suprema Corte solo per il motivo afferente alla "violazione di legge"»; b) il secondo orientamento, con l'imporre al terzo di attendere la fase dell'esecuzione per fare valere le proprie ragioni, comporterebbe «una violazione dei principi costituzionali e convenzionali in tema di diritto di difesa e tutela della proprietà, imponendo un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze che giustificano l'imposizione del vincolo», senza che ciò possa essere sorretto dall'argomento della tassatività dei mezzi d'impugnazione. Pertanto - prosegue la ricorrente - l'unica interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata sarebbe quella di consentire al terzo di proporre l'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del giudice della cognizione prima che la sentenza diventi irrevocabile. Tale interpretazione estensiva dell'ambito applicativo dell'art. 322-bis cod. proc. pen., oltre a consentire di completare «una sorta di parallelismo tra la disciplina della misura cautelare reale del sequestro preventivo e quella riservata al mezzo di ricerca della prova del sequestro probatorio», troverebbe anche conforto nei due argomenti che: «agli occhi del terzo, soprattutto dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (non divenuta irrevocabile) con cui viene disposta la confisca, il vincolo di ablazione che deriva da entrambe le misure è assolutamente identico»; con l'introduzione del comma 1 -quinquies dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., «[i]l legislatore [...] ha voluto garantire la massima tutela al terzo interessato, prevedendo - addirittura - la sua partecipazione nel corso del processo di cognizione». Alla stregua di quanto esposto, la ricorrente conclude che «sarebbe quanto meno opportuno rimettere la decisione del presente caso alle Sezioni Unite di Codesta Suprema Corte». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza del suo unico motivo. 2. La questione sollevata dalla ricorrente era stata in realtà già sottoposta alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Come risulta dall'informazione provvisoria n. 1/2023, queste ultime, investite della questione «[s]e la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, sia impugnabile dall'interessato mediante ricorso per cassazione ovvero mediante appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.», nella camera di consiglio del 19 3 gennaio 2023, hanno adottato la soluzione che «[l]a decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, non è impugnabile dall'interessato». Le Sezioni unite hanno dunque sposato la tesi, che è quella fatta propria dall'ordinanza impugnata, secondo cui la decisione del giudice di rigettare la richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall'interessato mediante l'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. (e neppure mediante il ricorso per cassazione), così fondamentalmente confermando la correttezza di quello, tra i vari orientamenti già espressi dalle Sezioni semplici della Corte di cassazione, secondo cui l'ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere autonomamente impugnata né con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., né con il ricorso immediato in cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 14715 del 07/03/2019, Zinni, Rv. 276506-01; in senso analogo: Sez. 5, n. 32262 del 09/02/2015, cit.; Sez. 2, n. 43778 del 10/10/2013, Raia, Rv. 257307-01; Sez. 3, n. 2878 del 30/11/2007, dep. 2008, Camiletti, Rv. 238591-01). Il Tribunale di Firenze, col ritenere la non appellabilità, ex art. 322-bis cod. proc. pen., dell'ordinanza della Corte d'appello di Firenze di rigetto dell'istanza di restituzione degli oggetti sottoposti a sequestro probatorio non è quindi incorso nella denunciata inosservanza di norme processuali. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. La circostanza che il ricorso abbia fatto proprio uno degli orientamenti presenti nella giurisprudenza della Corte di cassazione, tanto che, poi, la relativa questione di diritto è stata sottoposta alle Sezioni unite della stessa Corte, esclude che il ricorrente si possa ritenere aver versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con la conseguenza che, per tale ragione, non si fa luogo alla pronuncia della condanna alla sanzione in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 07/02/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AF GI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21/09/2022, il Tribunale di Firenze dichiarava inammissibile l'appello cautelare proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da IO AN - terza estranea al reato di ricettazione per il quale il Tribunale di Firenze aveva condannato suo marito AR CO con sentenza dallo stesso appellata davanti alla Corte d'appello di Firenze - contro l'ordinanza del 08/07/2022 della stessa Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato la sua istanza (ex art. 263 cod. proc. pen.) di restituzione di numerosi oggetti sottoposti a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento penale nei confronti del marito;
beni rispetto ai quali il Tribunale di Firenze, nel condannare il CO, aveva disposto «la restituzione [...] alle persone offese che saranno identificate e, ove non sia possibile, la confisca [...] e la loro vendita». Penale Sent. Sez. 2 Num. 33466 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 07/02/2023 Il Tribunale di Firenze riteneva che l'indicata ordinanza della Corte d'appello di Firenze di rigetto dell'istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio non fosse impugnabile con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. ma potesse essere impugnata soltanto con l'impugnazione della sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 21/09/2022 del Tribunale di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., per il tramite del proprio difensore, IO AN, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta che il predetto Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità del proprio appello cautelare, sarebbe incorso nell'inosservanza degli artt. 253, 263 e 322-bis cod. proc. pen., nonché degli artt. 27 e 42 Cost. e dell'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU. La ricorrente rappresenta che, con riguardo alla questione dell'impugnabilità, da parte del terzo interessato estraneo al processo penale, dell'ordinanza del giudice, successiva all'esercizio dell'azione penale, di rigetto dell'istanza di restituzione di beni oggetto di sequestro probatorio, sussistono, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, tre orientamenti: 1) quello che consente al terzo di ricorrere direttamente per cassazione, per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., in particolare, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione adottato dal giudice dell'udienza preliminare all'esito del giudizio abbreviato (è citata: Sez. 6, n. 16801 del 24/03/2021, R., Rv. 281114-01); 2) quello, fatto proprio dall'ordinanza impugnata, che esclude che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione adottata dal giudice nel corso del giudizio possa essere impugnata vuoi con l'appello cautelare (ex art. 322-bis cod. proc. pen.) vuoi con il ricorso diretto per cassazione, in ragione di quanto è previsto dalla regola generale dell'art. 586 cod. proc. pen. (è citata: Sez. 5, n. 32262 del 09/02/2015, Rocchi, Rv. 264253-01); 3) quello che consente al terzo di impugnare l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., il cui ambito applicativo viene a essere esteso anche al caso del sequestro probatorio (è citata: Sez. 6, n. 46141 del 29/10/2019, Delli Carpini, Rv. 277389-01). Ad avviso della ricorrente: a) il primo orientamento: a.1) «omette[...] di considerare l'ipotesi in cui l'interessato presenti apposita richiesta di restituzione nel corso della fase dell'udienza preliminare ma non in udienza stessa»; a.2) «si pone in rotta di collisione con quanto disposto dalla carta costituzionale all'art. 111 Cost.: il dettato costituzionale è chiaro nel fissare la regola per cui il ricorso per cassazione è sempre ammesso contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale»; a.3) «si porrebbe altresì in netta collisione con l'art. 325 c.p.p., dando vita a un sistema ictu °cui/ illogico, asistematico e irragionevole», atteso 2 che «N'art. 127, co.
7. c.p.p. consente un sindacato di legittimità molto più esteso rispetto a quanto dettato dall'art. 325 c.p.p., il quale, sia in punto di sequestro probatorio che preventivo, permette alle "parti" interessate di ad[...]ire la Suprema Corte solo per il motivo afferente alla "violazione di legge"»; b) il secondo orientamento, con l'imporre al terzo di attendere la fase dell'esecuzione per fare valere le proprie ragioni, comporterebbe «una violazione dei principi costituzionali e convenzionali in tema di diritto di difesa e tutela della proprietà, imponendo un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze che giustificano l'imposizione del vincolo», senza che ciò possa essere sorretto dall'argomento della tassatività dei mezzi d'impugnazione. Pertanto - prosegue la ricorrente - l'unica interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata sarebbe quella di consentire al terzo di proporre l'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del giudice della cognizione prima che la sentenza diventi irrevocabile. Tale interpretazione estensiva dell'ambito applicativo dell'art. 322-bis cod. proc. pen., oltre a consentire di completare «una sorta di parallelismo tra la disciplina della misura cautelare reale del sequestro preventivo e quella riservata al mezzo di ricerca della prova del sequestro probatorio», troverebbe anche conforto nei due argomenti che: «agli occhi del terzo, soprattutto dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (non divenuta irrevocabile) con cui viene disposta la confisca, il vincolo di ablazione che deriva da entrambe le misure è assolutamente identico»; con l'introduzione del comma 1 -quinquies dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., «[i]l legislatore [...] ha voluto garantire la massima tutela al terzo interessato, prevedendo - addirittura - la sua partecipazione nel corso del processo di cognizione». Alla stregua di quanto esposto, la ricorrente conclude che «sarebbe quanto meno opportuno rimettere la decisione del presente caso alle Sezioni Unite di Codesta Suprema Corte». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza del suo unico motivo. 2. La questione sollevata dalla ricorrente era stata in realtà già sottoposta alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Come risulta dall'informazione provvisoria n. 1/2023, queste ultime, investite della questione «[s]e la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, sia impugnabile dall'interessato mediante ricorso per cassazione ovvero mediante appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.», nella camera di consiglio del 19 3 gennaio 2023, hanno adottato la soluzione che «[l]a decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, non è impugnabile dall'interessato». Le Sezioni unite hanno dunque sposato la tesi, che è quella fatta propria dall'ordinanza impugnata, secondo cui la decisione del giudice di rigettare la richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall'interessato mediante l'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. (e neppure mediante il ricorso per cassazione), così fondamentalmente confermando la correttezza di quello, tra i vari orientamenti già espressi dalle Sezioni semplici della Corte di cassazione, secondo cui l'ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere autonomamente impugnata né con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., né con il ricorso immediato in cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 14715 del 07/03/2019, Zinni, Rv. 276506-01; in senso analogo: Sez. 5, n. 32262 del 09/02/2015, cit.; Sez. 2, n. 43778 del 10/10/2013, Raia, Rv. 257307-01; Sez. 3, n. 2878 del 30/11/2007, dep. 2008, Camiletti, Rv. 238591-01). Il Tribunale di Firenze, col ritenere la non appellabilità, ex art. 322-bis cod. proc. pen., dell'ordinanza della Corte d'appello di Firenze di rigetto dell'istanza di restituzione degli oggetti sottoposti a sequestro probatorio non è quindi incorso nella denunciata inosservanza di norme processuali. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. La circostanza che il ricorso abbia fatto proprio uno degli orientamenti presenti nella giurisprudenza della Corte di cassazione, tanto che, poi, la relativa questione di diritto è stata sottoposta alle Sezioni unite della stessa Corte, esclude che il ricorrente si possa ritenere aver versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con la conseguenza che, per tale ragione, non si fa luogo alla pronuncia della condanna alla sanzione in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 07/02/2023.