Sentenza 9 febbraio 1989
Massime • 2
Al fine della verifica della sussistenza o meno del giustificato motivo di licenziamento di un dipendente bancario, le violazioni del dovere di diligenza e di obbedienza, intesi rispettivamente, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 2104 cod. civ., come Obbligo di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione lavorativa e di osservare le Disposizioni impartite dal datore di lavoro, debbono essere valutate con riguardo alla idoneità del comportamento del lavoratore ad arrecare pregiudizio all'interesse del datore di lavoro, indipendentemente dalla verificazione o meno di un danno effettivo da apprezzare, peraltro, ove sussistente, in via non assoluta ma relativa, cioè in rapporto alla posizione del dipendente nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale bancaria (con la conseguenza di ritenere tanto maggiore l'inadempimento quanto maggiore è l'importo del profitto indebitamente acquisito in rapporto a quello acquisibile in virtù della posizione predetta) - e tenendo anche conto, con specifico riguardo al settore degli affidamenti, della maggiore o minore probabilità del danno in relazione alle qualità, sul piano sia economico che morale, del soggetto cui il fido è stato illegittimamente concesso. ( V 2846/87, mass n 451962; ( V 2433/87, mass n 451597; ( V 1711/87, mass n 451094).*
In tema di comunicazione dei motivi del licenziamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 604 del 1966, vige il principio della immodificabilità della contestazione, nel senso che non è consentito al datore di lavoro, nel giudizio susseguente al licenziamento, addurre elementi modificativi della condotta posta a base della contestazione, o circostanze del tutto autonome, ma soltanto mere circostanze confermative od integrative del fatto contestato, applicandosi detto divieto anche alle circostanze ed agli elementi volti ad evidenziare il vincolo teleologico o l'unicità del disegno criminoso in relazione ad una pluralità di illeciti singolarmente contestati. ( V 5308/85, mass n 442567; ( V 2500/84, mass n 434515; ( V 2134/84, mass n 434172; ( V 3084/83, mass n 427989).*
Commentario • 1
- 1. Riflessioni in tema di mandato sportivo difforme dai regolamenti federali, alla luce del nuovo “regolamento per i servizi di procuratore sportivo”Paolo Garraffa · https://www.filodiritto.com/ · 11 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1989, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1989 |
Testo completo
In tema di comunicazione dei motivi del licenziamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 604 del 1966, vige il principio della immodificabilità della contestazione, nel senso che non è consentito al datore di lavoro, nel giudizio susseguente al licenziamento, addurre elementi modificativi della condotta posta a base della contestazione, o circostanze del tutto autonome, ma soltanto mere circostanze confermative od integrative del fatto contestato, applicandosi detto divieto anche alle circostanze ed agli elementi volti ad evidenziare il vincolo teleologico o l'unicità del disegno criminoso in relazione ad una pluralità di illeciti singolarmente contestati. ( V 5308/85, mass n 442567; ( V 2500/84, mass n 434515; ( V 2134/84, mass n 434172; ( V 3084/83, mass n 427989).*