Ordinanza cautelare 19 novembre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 29/05/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01878/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02487/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2487 del 2024, proposto da
AV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lombardi, Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Sara Francesca Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sintea S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di decadenza delle concessioni d’uso di spazi siti nell’ambito del complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele II, emessa il 2 luglio 2024, dal Comune di Milano – Area Patrimonio Immobiliare – Unità Gestione immobili e relativi contratti;
della pec del 18 giugno 2024 del Comune di Milano;
della decisione del 20 giugno 2024 del Comune di Milano;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società AV S.r.l. (da ora anche solo AV o Società) occupa alcuni immobili nella Galleria Vittorio Emanuele II, adibiti a uso alberghiero, essendo subentrata dal 1°Aprile 2019 alla società EV S.r.l., già Seven Stars Galleria Italia S.r.l., che nel corso degli anni ha sottoscritto concessioni d’uso dei suddetti immobili.
In particolare, Seven Stars Galleria Italia, con la convenzione sottoscritta in data 4/10/2012, occupava il secondo piano dell’immobile sito in Galleria n.11/12; con le successive convenzioni del 10/9/2013, 14/5/2014, 12/3/2015 l’occupazione veniva estesa ad ulteriori spazi sempre nell’immobile suddetto, anche con accesso da Via Pellico.
Avendo le concessioni scadenze differenti, le parti hanno stipulato in data 14/4/2015 una nuova convenzione, al fine di allineare la durata di tutte le concessioni fino al 9.9.2031, stabilendo quindi il canone di occupazione (€ 980.363,40 annui oltre spese accessorie generali e riscaldamento) e confermando le modalità d’uso del bene, i reciproci obblighi e divieti e le cause di decadenza.
Con la comunicazione del 3.5.2023, il Comune di Milano contestava alla ricorrente il mancato pagamento dei canoni, riferiti agli anni 2020 e 2021 (per i quali la società aveva chiesto la rateizzazione), 2022 e 2023.
In data 8.5.2023, la società inviava le proprie osservazioni, chiedendo un chiarimento e presentando il 1° giugno 2023 una nuova domanda di rateizzazione.
In data 19.12.2023, il Comune inviava una seconda comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, contestando tre gravi violazioni:
- con riferimento agli spazi ad uso attività alberghiera, la mancata presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio (“SCIA Antincendio”) e la realizzazione di opere e lavori in assenza di nulla-osta del Comune;
- con riferimento agli spazi a uso attività “mostre”, la cessione integrale degli spazi e della gestione dell’immobile, con realizzazione di una subconcessione nei confronti di ON S.r.l (da ora in poi, anche solo ON);
- con riferimento all’esecuzione generale dei contratti di concessione, il mancato pagamento delle utenze per gli anni 2022 e 2023.
Dopo le controdeduzioni presentate in data 13.4.2024, il procedimento si concludeva con l’ordinanza del 2 luglio 2024, di decadenza delle concessioni d’uso di spazi siti nell’ambito del complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele II, del 4/10/2012, 10/9/2013, 14/5/2014, 12/3/2015 e 14/4/2015; con l’ordinanza veniva ingiunto il rilascio dei locali, entro il termine di 120 giorni dalla ricezione.
Con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, la società AV ha impugnato l’ordinanza di decadenza, articolando otto censure.
Rispetto alla situazione di fatto, AV premette di essersi attivata per la regolarizzazione dei locali alle norme antiincendio e di aver già provveduto a regolarizzare le opere realizzate senza nulla osta.
Nei primi cinque motivi, deduce l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui pone come una delle cause della decadenza la “rilevante morosità”, che ammonterebbe a € 3.670.207,99.
Sostiene parte ricorrente, a fronte della richiesta di rateizzazione del debito per le annualità 2020- 2021, la violazione alla delibera del Consiglio Comunale n. 31 dell’8 aprile 2021, in quanto l’Amministrazione ha richiesto la presentazione di idonea garanzia, pur non essendo dovuta (motivo n. 1), in quanto riferita ai periodi della pandemia.
Lamenta la violazione delle garanzie partecipative, la lesione della buona fede e dell’affidamento, che la società ha riposto nell’accoglimento della domanda di rateizzazione (motivi nn. 2 e 3).
Nel quarto motivo, viene rilevata l’illegittimità della decisione del Comune di non ritenere idonea la garanzia presentata da AV e nel quinto motivo si contesta il conteggio degli interessi.
Il sesto e settimo motivo vertono sulla questione della subconcessione a ON: il Comune, secondo la ricostruzione della ricorrente sarebbe incorso in un travisamento dei fatti, nonché nella violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 10 della l. 241/1990 e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto ON non occuperebbe i locali in forza di una subconcessione, bensì in forza di un rapporto di collaborazione.
Nel motivo successivo (n. 8), la ricorrente deduce il travisamento dei fatti, nonché vari profili dell’eccesso di potere, rispetto alle presunte violazioni in materia edilizia e alla normativa antincendio.
Con l’ultimo motivo (n. 9), viene lamentata la sproporzione della sanzione rispetto alle presunte violazioni rilevate.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, contestando la ricostruzione in fatto e in diritto della ricorrente e chiedendo quindi nel merito il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1345 del 18.11.2024 la domanda cautelare veniva accolta, con la seguente motivazione: “ Rilevato che il provvedimento di decadenza impugnato è stato adottato a fronte di numerose violazioni (in materia di normativa antincendio, edilizia, per l’occupazione di locali in subconcessione, dedicati alla mostra di RD, nonché per una posizione debitoria);
Ritenuto che al lamentato pregiudizio possa ovviarsi sospendendo, nelle more della definizione della controversia nel merito, l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui dispone la decadenza “delle convenzioni del 04/10/2012, 10/09/2013, 14/05/2014, 12/03/2015 e 14/04/2015 tra il Comune di Milano e Codesta Società, regolanti la concessione di diversi spazi siti in Galleria Vittorio Emanuele II” e nella parte in cui ordina il rilascio dei locali, nonché inibendo l’adozione di iniziative recuperatorie;
Ritenuto di subordinare la misura cautelare alla presentazione di apposita fideiussione bancaria, a prima richiesta, con scadenza fissata al termine in cui verrà depositata la sentenza di merito, per il complessivo ammontare delle somme pretese, con avvertenza che la mancata prestazione della suddetta garanzia personale, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare;
Precisato altresì che la sospensione in parte qua del provvedimento impone a parte ricorrente di ottemperare alle disposizioni e alle prescrizioni relative alla sicurezza della struttura e degli impianti, nonché in materia di antincendio, ricercando soluzioni condivise con il Comune di Milano, anche al fine di garantire l’apertura dello spazio dedicato alla mostra “Il mondo di RD”, patrocinata dallo stesso Comune di Milano”.
In vista dell’udienza di merito la ricorrente depositava la fideiussione presentata al Comune, in esecuzione alla domanda cautelare, unitamente a note di udienza.
All’udienza pubblica del 1° aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è proposto avverso il provvedimento di decadenza dalla concessione di spazi e locali siti nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano.
Come emerge dalla ricostruzione in fatto, la società occupa detti locali in quanto è subentrata nelle concessioni stipulate dal Comune di Milano con la società EV S.r.l (già Seven Stars Galleria Italia S.r.l.).
1.1 Le censure del ricorso sono articolate in relazione alle tre contestazioni (la morosità, la presenza di una subconcessione e le violazioni edilizie e alla normativa antincendi).
La decadenza si configura pertanto come un atto plurimotivato, con la conseguenza che è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice ( ex multis Consiglio di Stato sez. II, 21/03/2025, n.2373).
2) Con i primi cinque motivi, la ricorrente censura la motivazione della decadenza rispetto alla morosità.
Prima di esaminare le censure deve essere ricostruito l’iter procedimentale che ha portato alla contestazione della morosità e alla notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento per la somma di € 3.104.187,52.
AV ha presentato una prima istanza di rateizzazione dei canoni dovuti per gli anni 2020 e 2021, a cui seguivano la domanda di rateazione del canone relativo al primo trimestre 2022 (pec del 5.2.2022) e, poi, la domanda di rateizzazione riferita agli ulteriori canoni del secondo, terzo e quarto trimestre 2022 e del primo trimestre 2023 (pec del 1.5.2023).
Con pec del 1°giugno 2023, la ricorrente ha comunicato la rinuncia alle istanze di rateizzazione già inoltrate, presentando contestualmente un’unica istanza di rateizzazione per tutti i periodi indicati.
L’ufficio competente, con pec del 5.3.2024 chiedeva la presentazione di una polizza, essendo la somma dovuta superiore a € 20.000,00, ai sensi dell’art. 13 comma 8 del Regolamento per la Gestione della Riscossione delle Entrate Comunali, che testualmente prevede: “ La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all’assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi. La concessione della rateazione comporterà l’accorpamento di tutti i debiti pregressi, ad eccezione di quelli già rateizzati e di quelli riferiti a procedure cautelari/esecutive in corso. In caso di pagamento parziale si applica l’art. 1193 comma 2 del codice civile”.
La bozza di fideiussione presentata in data 17.6.2024, rilasciata dalla società FI SA Mutuo Soccorso, veniva dichiarata “irricevibile” in quanto la società di mutuo soccorso non risultava inclusa tra i soggetti titolati a rilasciare garanzie nei confronti di una pubblica amministrazione.
Per tale ragione, la richiesta di rateizzazione veniva archiviata, in data 20.06.2024, con conseguente emissione dell’atto di riscossione del 31 luglio 2024 notificato in data 9.8.2024, con funzione di titolo esecutivo, opposto con atto di citazione notificato in data 9.9.2024 avanti al Tribunale Civile di Milano.
Così ricostruito l’iter relativo al pagamento dei canoni, si possono esaminare le prime cinque censure, in cui parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di decadenza, nella parte in cui pone come motivazione la morosità.
2.1 Sostiene parte ricorrente, nel primo motivo, la violazione alla delibera del Consiglio Comunale n. 31 dell’8 aprile 2021, in quanto il Comune avrebbe richiesto la presentazione di idonea garanzia a fronte della richiesta di rateizzazione del debito per le annualità 2020/2021.
In base alla delibera suddetta, per il periodo Covid, la richiesta di rateizzazione non avrebbe dovuto essere subordinata alla presentazione di fideiussione.
Il motivo non è fondato, in quanto nella ricostruzione dei fatti parte ricorrente omette di considerare che le richieste di rateizzazione riferite agli anni 2020 e 2021 non sono mai state subordinate alla richiesta di una garanzia; tant’ è che, con riferimento ai canoni 2020 e 2021, i piani di rateazione sono stati regolarmente concessi senza alcuna richiesta di fideiussione, facendo applicazione della disposizione derogatoria ed eccezionale introdotta dalla Delibera n. 31/2021, secondo cui “ per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza dovuto alla pandemia e comunque fino al 31 dicembre 2022, non si applica quanto previsto dall’art. 13 comma 9. Anche al fine di evitare ulteriori spese a
carico del soggetto debitore, l’incasso avverrà tramite addebito in conto corrente”.
La fideiussione è stata richiesta solo a seguito della domanda di rateizzazione del 1.6.2023, riferita a tutti i canoni pregressi non pagati (comprensivi quindi degli anni 2022 e 2023): con tale richiesta, AV ha considerato unitariamente il debito, anche al fine di ottenere una nuova decorrenza delle rate di pagamento; per tale ragione, non risulta illegittima la richiesta di una garanzia in quanto la predetta delibera àncora la deroga alla presentazione della fideiussione al mero dato temporale della presentazione dell’istanza (durante cioè la fase emergenziale), peraltro includendo anche canoni non pagati riguardanti annualità pregresse (maturati cioè prima del periodo Covid) per le notorie difficoltà economiche che le attività commerciali hanno dovuto sopportare in quella fase; allo stesso modo, applicando la stessa ratio – ad avviso del Collegio, non irragionevole –, risulta quindi corretta la richiesta avanzata dal Comune di presentare una garanzia rivolta alla ricorrente per una istanza presentata una volta terminato il periodo emergenziale, anche se riguardante debiti maturati durante il periodo Covid, sul presupposto – si presume – del superamento, a quella data, dei momenti di difficoltà che avevano portato a semplificare le procedure di rateizzazione anche in ragione della difficoltà di reperire sul mercato, durante il periodo emergenziale, soggetti autorizzati in grado di prestare idonea fideiussione.
Le doglianze di cui al primo motivo vanno, quindi, rigettate.
2.3 Anche la seconda e la terza censura, relativa alla violazione delle garanzie partecipative, la lesione della buona fede e dell’affidamento che la società ha riposto nell’accoglimento della domanda di rateizzazione, sono infondate.
L’adozione del provvedimento di decadenza è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, che ha comportato una interlocuzione costante tra le parti.
Non si può quindi ravvisare nella condotta dell’Amministrazione alcuna violazione alla buona fede e all’affidamento, in quanto le richieste del Comune rispetto ai tempi e alle modalità di pagamento del canone sono sempre stati espliciti e rispettosi degli accordi intercorsi tra le parti.
Né può configurarsi una posizione di affidamento da tutelare, in quanto è la stessa ricorrente a non aver rispettato le scadenze concordate, quindi a rinunciare alla rateizzazione rispetto agli anni 2020 e 2021, per rideterminare nuove condizioni.
2.4 La decisione di non ritenere valida la fideiussione rilasciata da FI SA (così passando all’esame del quarto motivo) risulta poi conforme alle disposizioni normative in materia e, in particolare, alla L. 348/1982 e al Testo Unico bancario (TUB), che autorizzano il rilascio di garanzie nei confronti del pubblico esclusivamente a banche, intermediari finanziari, iscritti nell’albo ex art. 106 del TUB, cd. “albo unico”, che soddisfano determinati requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza.
FI SA non risulta tra i soggetti che possono rilasciare fideiussioni a favore della P.A.
In ogni caso, si deve rimarcare come il profilo della idoneità o meno della fideiussione e della possibilità di accordare una rateizzazione si pone su un piano diverso rispetto alla decadenza per morosità che è conseguenza del mancato o ritardato pagamento, sebbene causato dal diniego (legittimo) della rateizzazione per la mancata presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
È, infatti, la morosità che è prevista come causa automatica di decadenza come si ricava dalle convenzioni sottoscritte nel corso degli anni, fino all’ultima con cui si proroga la validità fino al 2031, in cui è sempre inserita la clausola che prevede la decadenza dalla concessione in caso di mancato pagamento del canone.
2.5 Nel quinto motivo, la ricorrente contesta la richiesta di corresponsione degli interessi legali, in quanto il mancato pagamento delle morosità sarebbe imputabile solo al Comune.
Come ha osservato la difesa civica, la contestazione attiene al quantum della pretesa creditoria che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia a contenuto meramente patrimoniale, peraltro già investito della questione dalla ricorrente con atto di citazione notificato in data 9.9.2024 avanti al Tribunale Civile di Milano per contestare il titolo esecutivo emesso dal Comune di Milano in ragione del pagamento dei canoni pregressi (prossima udienza fissata al 10 novembre 2026).
3) Nel sesto e settimo motivo, la ricorrente sostiene l’erroneità dell’Amministrazione nel qualificare ON come subconcessionaria: non si configurerebbe un rapporto di subconcessione ma un rapporto di collaborazione, in quanto la Società non avrebbe lasciato a ON gli spazi da adibire a Mostra, abbandonando il suo ruolo di concessionario, ma avrebbe collaborato con l’attività di ON, che si sarebbe sempre svolta sotto la direzione e il controllo della Società AV.
Sostiene sempre la ricorrente che la concessione non vieterebbe l’organizzazione di eventi, né l’affidamento di questi a terzi e che il contratto di collaborazione si innesta nel solco del rapporto tra ON e il precedente concessionario degli spazi, la cui destinazione è comunque compatibile con l’attività espositiva.
Rileva inoltre un comportamento contraddittorio quello tenuto dal Comune che dopo aver concesso il patrocinio alla mostra, solo adesso contesta l’uso del bene da parte di un soggetto non autorizzato.
Su questo profilo, l’Amministrazione avrebbe altresì omesso di avviare un confronto, in violazione al principio di rango costituzionale del giusto procedimento.
3.1 I motivi sono infondati.
In tutte le convenzioni sottoscritte nel corso degli anni, in cui AV è subentrata, la subconcessione non autorizzata è prevista come ipotesi di decadenza: all’art. 11 è prevista la decadenza in caso di subconcessione anche gratuita degli spazi; l’art. 12 ribadisce l’incedibilità, salvo le ipotesi di cessione di azienda, di affitto d’azienda o di ramo d’azienda, che diviene efficace solo dopo la comunicazione da parte del cedente al Comune e la presentazione da parte del cessionario della documentazione elencata nel medesimo articolo.
Seppure la presenza di RA sia antecedente al 2019, anno di subentro di AV nelle concessioni, il divieto di subconcessione senza autorizzazione vale anche nei suoi confronti, avendo assunto le medesime posizioni e obblighi.
Nel caso in esame, il Comune ha correttamente qualificato come subconcessione il rapporto tra AV e ON, stante la “ completa cessione da parte di AV a leonardo3 di qualsiasi attività di controllo, gestione e presidio, anche in termini di sicurezza, incolumità e tutela della salute ”.
ON ha infatti operato all’interno dell’immobile con piena autonomia, configurandosi come soggetto autonomo nell’organizzazione delle manifestazioni e delle mostre: nel provvedimento di decadenza viene infatti dato atto che ON ha presentato autonomamente una SCIA antincendio “ senza che AV abbia preso parte alla presentazione del progetto ”; in questo procedimento AV non è mai stata coinvolta da ON “ anche a seguito della contestazione da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”.
Ciò che, sul punto, appare dirimente non è discettare se possa sia possibile organizzare eventi affidandoli a terzi, ma l’accertato utilizzo e godimento in piena autonomia del bene da parte di soggetti terzi, che nella concessione era previsto come esclusivo solo a favore del soggetto scelto, con possibilità di cedere a terzi solo previa autorizzazione del Comune, che nel caso in esame non è mai intervenuta.
La realizzata traslazione dei poteri propri del concessionario in capo a ON, non viene esclusa per il fatto che la responsabilità giuridica nei confronti dell’amministrazione della gestione sarebbe rimasta in capo ad AV, ma è confermata dal contratto di collaborazione, in cui si prevede che ON assuma l’obbligazione di " gestire l'immobile messo a disposizione da AV tenendone a proprio carico tutti i costi".
A ciò si aggiunga che la stessa ripartizione degli introiti della mostra di cui all’art. 3 del “contratto di collaborazione” (in parte alla ricorrente ed in parte alla società ON) non esclude bensì conferma la traslazione del c.d. “rischio operativo” in capo alla società ON il quale, sulla base di quell’accordo, si è comunque fatta carico della stessa sostenibilità del “progetto” (mostra di RD da NC aperta al pubblico), pur cedendo una parte degli introiti alla società ricorrente. L’assunzione della sostenibilità economica del “progetto mostra” in capo solo a ON, conferma la piena autonomia nella gestione e quindi nell’uso del bene, a fronte dell’obbligo di natura patrimoniale di versare una somma rapportata agli incassi, non qualificata nel contratto, ma che può configurarsi come corrispettivo per l’uso del bene.
Risultando quindi corretta la qualificazione del rapporto tra AV e ON quale subconcessione, la decisione di pronunciare la decadenza qui impugnata non è, anche in questa parte, illegittima.
4) Ulteriore motivazione della dichiarazione di decadenza è la presenza di opere e lavori non autorizzati e la violazione delle norme in materia di antincendio.
AV contesta nell’ottavo motivo il travisamento dei fatti e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e per sproporzione della sanzione.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Pur riconoscendo che la società dopo l’ordinanza ha provveduto ad acquisire il nulla osta dai VVFF, la presenza di opere realizzate senza autorizzazione e la violazione della normativa in materia antincendio, accertate nel corso di un sopralluogo e non contestate da parte ricorrente, costituiscono una violazione della convenzione, che prevede che qualsiasi tipologia di intervento, anche di manutenzione ordinaria, debba essere oggetto di autorizzazione da parte del concedente.
Ciò che viene sanzionato è la realizzazione di opere senza la previa autorizzazione del Comune in qualità di proprietario, come previsto nella convenzione, nonché l’assenza dei titoli edilizi richiesti, tra cui l’autorizzazione della Soprintendenza.
Non rileva tanto l’abuso e la sua entità ma la violazione di un divieto, finalizzato a garantire l’integrità e le caratteristiche del bene. Divieto di particolare rilievo, considerando la tipologia dei beni occupati, che devono essere conservati senza alcuna variazione, né di destinazione né di carattere edilizio.
Per tale ragione, la decadenza non è sanzione sproporzionata, dal momento che la convenzione prevede espressamente che il concessionario debba mantenere le caratteristiche estetiche e assicurare che ogni intervento sia autorizzato dall’Autorità competente.
4.1 Nell’ultima censura, la ricorrente lamenta la contraddittorietà e la sproporzione della sanzione.
Anche questo profilo è infondato, in quanto il provvedimento de quo è stato adottato a fronte di accertate condotte, a cui la convenzione riconnette la sanzione della decadenza, senza la facoltà di alcuna graduazione della sanzione.
Pertanto, non si ravvisa alcuna sproporzione né contraddittorietà nella condotta dell’Amministrazione, che ha ben definito le condotte che hanno determinato l’adozione della decadenza e i presupposti normativi.
5) Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6) Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della complessità della situazione di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO