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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1490/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1490/2023
Controparte_1 Parte_1
/ già Controparte_2 Controparte_3
Oggi 20 maggio 2025 ad ore 09:00, innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attrice opponente, , l'avv. Mary Guercioni oggi sostituita, Controparte_4 per delega orale, dall'avv. Roberta Bruni.
Per la convenuta opposta, (già , Controparte_2 Controparte_3 l'avv. Giancarlo Longo oggi sostituito, per delega orale, dall'avv. Fabio Quinto Esposito.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi ivi richiamando le note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1490 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, partita iva , con sede in Controparte_4 P.IVA_1
Acquasanta Terme, frazione Centrale , 75, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Mary Guercioni.
Attrice Opponente contro già , Controparte_2 Controparte_3 partita iva , con sede in Roma Viale Regina Margherita, 125, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Longo.
Convenuta Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Somministrazione.
Conclusioni delle parti.
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge 18/06/2009 n. 69("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo".
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste pagina 2 di 4 nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Controparte_4 spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 414/2023 emesso in data 01/08/2023 (RG n. 1155/2023) dall'intestato Tribunale di Ascoli Piceno per la somma di € 10.693,32 oltre interessi legali e spese di procedura, di cui chiedeva la revoca, vinte le spese.
A motivi di opposizione, l'attrice opponente ha asserito l'incertezza del credito azionato in fase monitoria e la violazione del dovere di correttezza ex art. 1175 c.c.
Costituitasi la convenuta opposta, (già Controparte_2 Controparte_3
, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, vinte le
[...] spese;
in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, ex art. 648 c.p.c., trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
A sostegno della propria difesa, la parte convenuta opposta ha dedotto di aver assolto al proprio onere probatorio, stante la sussistenza del credito ingiunto, certo, liquido ed esigibile e, di contro, la mera e generica contestazione dei fatti di causa da parte opponente, la quale non ha assolto al proprio onere di dimostrare fatti impeditivi, modificativi, estintivi idonei a paralizzare la domanda della creditrice.
E' stata concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e senza ulteriore istruttoria, la causa è stata fissata all'odierna udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti, per il deposito di note conclusive.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ascoli
Piceno relativo alla pretesa creditoria avanzata dalla società (già Controparte_2
nei confronti della società . Controparte_3 Controparte_4
L'opposizione è infondata pertanto non merita accoglimento.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione attiene ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
l'attrice opponente non ha contestato puntualmente il credito avendo anzi riconosciuto la sussistenza del rapporto contrattuale inter partes ed avendo spiegato un'opposizione per lo più generica così incorrendo nella previsione di non contestazione ex art. 115 c.p.c. con ogni relativa conseguenza, poiché il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n. 17371/03; Cass.
Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
pagina 3 di 4 In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01;
Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, I comma, c.p.c., poiché, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la generica allegazione della inidoneità probatoria della documentazione prodotta ai fini della prova del credito non è sufficiente ad assolvere all'onere di cui al suddetto dettato codicistico.
Se è vero che l'estratto delle scritture contabili e la fattura non sono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessi e che, nel giudizio di opposizione, gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, è vero anche che la mancata contestazione specifica della pretesa creditoria stessa può comportare l'effetto della "relevatio ab onere probandi".
Nel caso che ci occupa, l'opponente ha spiegato difese che, oltre ad essere meramente generiche, non contestano il sotteso rapporto commerciale tra le parti né idoneamente gli importi de quibus.
Ed, invece, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione deve essere puntuale e non meramente incentrata solo sui documenti che hanno portato all'emissione del provvedimento monitorio.
Va, infatti, rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo qualora, proponendo l'opposizione, la parte ingiunta – opponente abbia inteso resistere alla pretesa di pagamento monitoriamente azionata limitandosi ad eccepire l'insufficienza probatoria della documentazione fornita dal creditore senza puntualmente contestare di aver ricevuto le forniture.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.
1490/2023 R.G. vertente tra le parti emarginate, cosi provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
b) condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese legali, in favore della convenuta opposta, che liquida in complessivi € 2.100,00 oltre cassa avvocati ed iva, come per legge.
Cosi deciso in Ascoli Piceno, il 20 maggio 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 16:11
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1490/2023
Controparte_1 Parte_1
/ già Controparte_2 Controparte_3
Oggi 20 maggio 2025 ad ore 09:00, innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attrice opponente, , l'avv. Mary Guercioni oggi sostituita, Controparte_4 per delega orale, dall'avv. Roberta Bruni.
Per la convenuta opposta, (già , Controparte_2 Controparte_3 l'avv. Giancarlo Longo oggi sostituito, per delega orale, dall'avv. Fabio Quinto Esposito.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi ivi richiamando le note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1490 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, partita iva , con sede in Controparte_4 P.IVA_1
Acquasanta Terme, frazione Centrale , 75, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Mary Guercioni.
Attrice Opponente contro già , Controparte_2 Controparte_3 partita iva , con sede in Roma Viale Regina Margherita, 125, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Longo.
Convenuta Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Somministrazione.
Conclusioni delle parti.
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge 18/06/2009 n. 69("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo".
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste pagina 2 di 4 nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Controparte_4 spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 414/2023 emesso in data 01/08/2023 (RG n. 1155/2023) dall'intestato Tribunale di Ascoli Piceno per la somma di € 10.693,32 oltre interessi legali e spese di procedura, di cui chiedeva la revoca, vinte le spese.
A motivi di opposizione, l'attrice opponente ha asserito l'incertezza del credito azionato in fase monitoria e la violazione del dovere di correttezza ex art. 1175 c.c.
Costituitasi la convenuta opposta, (già Controparte_2 Controparte_3
, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, vinte le
[...] spese;
in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, ex art. 648 c.p.c., trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
A sostegno della propria difesa, la parte convenuta opposta ha dedotto di aver assolto al proprio onere probatorio, stante la sussistenza del credito ingiunto, certo, liquido ed esigibile e, di contro, la mera e generica contestazione dei fatti di causa da parte opponente, la quale non ha assolto al proprio onere di dimostrare fatti impeditivi, modificativi, estintivi idonei a paralizzare la domanda della creditrice.
E' stata concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e senza ulteriore istruttoria, la causa è stata fissata all'odierna udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti, per il deposito di note conclusive.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ascoli
Piceno relativo alla pretesa creditoria avanzata dalla società (già Controparte_2
nei confronti della società . Controparte_3 Controparte_4
L'opposizione è infondata pertanto non merita accoglimento.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione attiene ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti e nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
l'attrice opponente non ha contestato puntualmente il credito avendo anzi riconosciuto la sussistenza del rapporto contrattuale inter partes ed avendo spiegato un'opposizione per lo più generica così incorrendo nella previsione di non contestazione ex art. 115 c.p.c. con ogni relativa conseguenza, poiché il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n. 17371/03; Cass.
Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
pagina 3 di 4 In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01;
Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, I comma, c.p.c., poiché, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la generica allegazione della inidoneità probatoria della documentazione prodotta ai fini della prova del credito non è sufficiente ad assolvere all'onere di cui al suddetto dettato codicistico.
Se è vero che l'estratto delle scritture contabili e la fattura non sono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessi e che, nel giudizio di opposizione, gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, è vero anche che la mancata contestazione specifica della pretesa creditoria stessa può comportare l'effetto della "relevatio ab onere probandi".
Nel caso che ci occupa, l'opponente ha spiegato difese che, oltre ad essere meramente generiche, non contestano il sotteso rapporto commerciale tra le parti né idoneamente gli importi de quibus.
Ed, invece, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione deve essere puntuale e non meramente incentrata solo sui documenti che hanno portato all'emissione del provvedimento monitorio.
Va, infatti, rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo qualora, proponendo l'opposizione, la parte ingiunta – opponente abbia inteso resistere alla pretesa di pagamento monitoriamente azionata limitandosi ad eccepire l'insufficienza probatoria della documentazione fornita dal creditore senza puntualmente contestare di aver ricevuto le forniture.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.
1490/2023 R.G. vertente tra le parti emarginate, cosi provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
b) condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese legali, in favore della convenuta opposta, che liquida in complessivi € 2.100,00 oltre cassa avvocati ed iva, come per legge.
Cosi deciso in Ascoli Piceno, il 20 maggio 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 16:11
pagina 4 di 4