Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 12/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via del Platano 2;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento
- del decreto n. 1/ 2022, del DAP – DIREZIONE CASA DI RECLUSIONE -OMISSIS- DEL 14.1.2022, di sospensione immediata dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, emesso nei confronti dell'Assistente Capo-OMISSIS- Maria, ai sensi del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021;
- l'intimazione emessa nei confronti del ricorrente del 23.12.2021 prot. nr. 13452;
- del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- della legge del 28.05.2021, n. 76;
- della legge del 23.07.2021, n. 106;
- del d.l. del 07.01.2022 n.1;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
NONCHÉ PER LA CONDANNA
delle amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a., con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Assistente Capo presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – -OMISSIS-”, ha impugnato, tra gli altri, il decreto n. 1/2022 del 14.1.2022, di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa per l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, conv. con modificazioni dalla l. 76/2021.
1.1. Espone in fatto il ricorrente che, durante la sua carriera, lo stesso ha sempre lavorato con impegno, dedizione e attaccamento al servizio, sviluppando, come punto di forza, l’affidabilità in qualsiasi situazione e che le attività svolte all’interno dell’ufficio si ponevano in perfetta armonia con le regole imposte dal legislatore sul distanziamento.
Sennonché, l’Amministrazione resistente ha ugualmente notificato il provvedimento di immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, conv. con modificazioni dalla l. 76/2021.
1.2. Nel ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
“I. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter, comma 1, d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii. – violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 1/2022 in relazione all’obbligo vaccinale over 50 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 cost. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, l. n. 241/1990 - violazione di legge. Eccesso di potere. illegittimità derivata. Obbligo di vaccinazione ‘generalizzato’ per categorie di lavoratori senza operare alcuna distinzione in ordine alle mansioni effettivamente svolte”: con l’adozione dei provvedimenti applicativi dei decreti legislativi in materia, l’Amministrazione, da un lato, avrebbe creato una evidente disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono simili mansioni; dall’altro lato, avrebbe generalizzato l’applicazione dell’obbligo vaccinale per talune categorie di lavoratori senza tuttavia operare un distinguo tra singoli lavoratori di quella determinata categoria che operano in regime di assoluta sicurezza per la salute pubblica.
“II. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, l. n. 241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Mancata previsione normativa in merito alla possibilità di svolgere tamponi quotidiani in luogo della vaccinazione”: la
sottoposizione a tamponi SARS- COVID quotidiani risulterebbe più efficace ad evitare il rischio del contagio rispetto alla prescritta vaccinazione.
“III. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii. – violazione e/o falsa applicazione degli articoli 914 ss. d.lgs. n. 66/2010 - violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – disparità di trattamento – mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa”: diversamente da quanto previsto in caso di sospensione facoltativa o obbligatoria dal servizio ex artt. 914, 915, 916 del d.lgs. n. 66/2010, a mente dei quali il militare colpito dal provvedimento di sospensione conserva il diritto alla corresponsione della metà degli assegni a carattere fisso e continuativo, i provvedimenti impugnati avrebbero previsto la totale sospensione dalla retribuzione per tutti i dipendenti che non vogliano e/o non possano sottoporsi alla somministrazione del vaccino da Covid-19.
“IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 ter d.l. 44/2021 ss.mm. ii; eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, mancanza dei presupposti di legge. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35 e 36 cost. sul diritto del lavoratore a percepire una retribuzione minima ai fini del sostentamento”: i provvedimenti impugnati non garantiscono la corresponsione dell’assegno alimentare di cui all’art. 36, co. 2 Cost., avente natura indennitaria.
“V. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 1/2022, del d.l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii. – violazione e/o falsa applicazione del regolamento europeo n. 536/2014 art. 28 lettera h – violazione di legge. Eccesso di potere. illegittimità derivata – disparità di trattamento – mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa”: la sperimentazione è consentita solo se compatibile con il Regolamento europeo, il quale stabilisce esplicitamente che non vi devono essere condizionamenti, inclusi quelli di natura finanziaria. Pertanto, la sospensione della retribuzione risulterebbe illegittima.
1.3. In forza delle censure sopra esposte, il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati e, in via principale, la disapplicazione dell’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 per contrasto con la normativa dell’Unione Europea. In subordine, ha richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE per una valutazione della compatibilità della norma con il diritto comunitario. In ogni caso, ha domandato la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti.
1.4. La pretesa giudiziale è stata avanzata dapprima innanzi al TAR Lazio – Roma, il quale, con ordinanza n. 4964 del 22.4.2022, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Sardegna - Cagliari.
1.5. Con atto di riassunzione ex art. 15, comma 4, avviato alla notifica il 13.05.2022 e depositato presso il TAR Sardegna nella stessa data, il ricorrente ha riproposto le medesime censure e conclusioni inizialmente formulate dinanzi al TAR Lazio.
1.6. Si sono costituite le Amministrazioni intimate le quali hanno chiesto la reiezione del ricorso.
1.7. All’udienza pubblica ruolo aggiunto del 20.11.2024 il difensore del ricorrente ha dichiarato la persistenza dell'interesse alla decisione del ricorso nel merito. Il Collegio, pertanto, ha rinviato la decisione della causa ad una udienza da individuarsi entro l’anno 2025.
1.8. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso nel merito: del che, al Collegio non rimane che prendere atto, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, concorrendo giusti motivi, data la tipologia di controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.