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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 27.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, CP_ lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5441/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
5018/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. Leone Felice ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/10/2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nell'ambito del procedimento Persona_1
a.t.p. nr. 5018/2022 R.g., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata dichiarata soggetto invalido nella misura del 67%.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito CP_ sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.02.2021, con condanna dell
Pag. 1 di 4 a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al pagamento al procuratore anticipatario. CP_ Disposta la rinotifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 13.09.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 14.09.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 05.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Attesa la CP_ specificità delle contestazioni, il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto dedotto dall'
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La parte ricorrente ha contestato, nell'atto introduttivo, la consulenza del CTU ritenendo la stessa viziata e chiedendo per l'effetto il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, l'opponente ha contestato la valutazione del consulente del Tribunale con riguardo al diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali con complicanze macro angiopatiche e all'edentulia non protesizzata
e, facendo propria la consulenza del c.t.p. dott. ha dedotto che l'esame di tali patologie Persona_2
Pag. 2 di 4 confermano la sussistenza di un grado patologico tale da giustificare il diritto alla prestazione richiesta.
Essendo queste le censure mosse dalla ricorrente, si impone quindi una lettura ed analisi dell'elaborato depositato dal consulente.
Quanto alla prima contestazione, ossia quella relativa al diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali, si rileva, che dall'esame clinico il CTU ha escluso che lo stesso possa avere uno scompenso glicometabolico. Infatti, pur prendendo in considerazione la patologia all'interno del quadro diagnostico, non l'ha ritenuta rilevante ai fini del calcolo dell'invalidità attesa la scarsa ricaduta funzionale. Del resto, con riferimento al diabete, è la stessa parte a documentare quale ultima visita di controllo quella del
22.09.2022, non producendo nessun certificato successivo che potesse provare un aggravamento.
Quanto, invece, alla seconda contestazione, avente ad oggetto l'edentulia, va evidenziato che, anche in Per questo caso, il dott. la prende certamente in considerazione, non ritenendola rilevante ai fini del computo complessivo dell'invalidità. In particolate, il ctu ha specificato che la IG.ra è affetta Pt_1 dalla citata parziale edentulia da parodontopatia, che risulta essere non protesizzata per motivi economici,
e dunque per motivi non strettamente legati all'ambito dell'invalidità civile.
Ad ogni modo, la parte nulla ha dedotto in merito ad un eventuale aggravamento della propria condizione clinica, né tantomeno, ha specificato in che modo tale patologia possa incidere sul proprio quadro patologico.
Al termine della visita peritale, il CTU ha riscontrato un paziente in discrete condizioni di salute generale, di nutrizione e sanguificazione, disponibile al colloquio e ben orientata nei parametri fondamentali. Paziente che presenta altresì una deambulazione autonoma.
Va altresì rilevato che parte ricorrente a distanza di due anni dall'accesso peritale avvenuto il
09.02.2023, non ha depositato nuova e successiva certificazione medica, attestante un aggravamento dello stato patologico lamentato, tale da rendere opportuna e necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizioni e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarata Parte_1 soggetto non avente diritto all'assegno d'invalidità civile.
Le spese del giudizio sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione nel fasc. atp).
Le spese della consulenza medico-legale, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Pag. 3 di 4 Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste in capo a il Parte_1 requisito sanitario per l'assegno d'invalidità civile;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 27.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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