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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/07/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunciato in data odierna, all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 152/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Susanna Serrelli, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Salerno, corso Garibaldi n. 38; Pt_1
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Salvatore Naddeo, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Pontecagnano Faiano (SA), in via Picentino Pasteni, n. 27;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1062/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 14.10.2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1062/2021 pubblicata in data 14.10.2021 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., accoglieva per quanto ritenuto di ragione la domanda proposta da CP_1 con ricorso depositato in data 22.12.2014 nei confronti dell' e, per l'effetto,
[...] Pt_1 dichiarava il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento, in ragione dei benefici contributivi da esposizione ad amianto già accertati con precedente sentenza, quantificando in €
1.478,44 l'importo della pensione lorda spettante alla data del pensionamento ed in € 1.619,26
l'importo della pensione lorda spettante alla data del deposito del ricorso giudiziario, e condannando per effetto di ciò l' convenuto al pagamento di € 32.618,65 a titolo di arretrati Pt_1 maturati dalla data di pensionamento a quella di deposito del ricorso, oltre rivalutazione e interessi, il tutto con compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Avverso tale sentenza l' proponeva appello con ricorso depositato in data 12.04.2022, Pt_1
L'Istituto, in particolare, deduceva che, in base all'orientamento della S.C., la rivalutazione dei contributi per esposizione all'amianto non comportava la retrodatazione della pensione, evidenziando in particolare che il primo Giudice aveva errato nel ritenere che spettasse al ricorrente un incremento del rateo di pensione, atteso che la prestazione era stata già liquidata considerando la massima anzianità contributiva (n. 2080 contributi settimanali).
L'appellante censurava, inoltre, la CTU contabile espletata in prime cure, osservando che essa era basata su infondati presupposti e faceva riferimento ad errati metodi di calcolo, avendo il consulente di ufficio rivalutato non solo i contributi ma anche la retribuzione percepita, sì da giungere ad erronee conclusioni.
L' rimarcava altresì che non era possibile la cd “neutralizzazione” invocata dalla controparte, Pt_1 in quanto i contributi figurativi di mobilità erano stati utilizzati ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
L' ribadiva, infine, l'eccezione di prescrizione, sia quinquennale che decennale. Pt_1
Concludeva, dunque, per il rigetto integrale delle domande proposte dal con il ricorso CP_1 introduttivo, con vittoria di spese del doppio grado.
Instauratosi il contraddittorio, l'appellato si costituiva con memoria depositata in data 14.3.2023, resistendo sulla base di articolare argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza del 23.6.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è fondato e merita pertanto di essere accolto per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
Preliminarmente si rammenta che il diritto dell'appellato alla rivalutazione della contribuzione per effetto dell'applicazione dei benefici per esposizione all'amianto ex art. 13 legge n. 257/1992 è stato sancito in via definitiva con precedente sentenza n. 1167/2009, emessa dal Tribunale di
Nocera Inferiore e passata in giudicato. Parimenti non controverso è l'avvenuto collocamento in quiescenza dell'appellato a partire dall'01.11.2006 (pensione VO n. 13549211), sicché il profilo oggetto del presente giudizio è invece il calcolo del rateo di pensione, determinato dal Tribunale nei termini sopra riportati.
Con riferimento a tale profilo giova rammentare che “la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del diritto. Costoro, pur avendo maturato i requisiti richiesti anche senza la prevista maggiorazione, possono tuttavia giovarsene per migliorare la prestazione, opportunamente comunicando all'ente previdenziale l'avvenuta esposizione all'amianto alle condizioni previste dalla legge” (Cass. n.
17528/2002).
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre:
-“Anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico” (Cass. n. 2351/2015);
- “Si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria” (Cass. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del
29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014);
- “La disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8,.. non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione” (Corte Cost. 20 novembre 2008, n. 376).
Nel caso di specie, pur essendo tenuto l' , per effetto del giudicato intervenuto tra le parti, al Pt_1 ricalcolo conseguente all'attribuzione dei benefici contributivi de quibus, tuttavia non può riconoscersi un effettivo incremento del rateo di pensione.
In particolare, come accertato in giudizio, l' ha computato a favore dell'appellato la massima Pt_1 anzianità contributiva per complessivi n. 2080 contributi settimanali (cfr. anche documentazione allegata alla c.t.u. nonché l'implicita ammissione di cui alla stessa prospettazione difensiva dell'appellato a pag. 22 della comparsa di costituzione del presente grado di giudizio).
Le n. 2080 settimane corrispondono a n. 40 anni di contributi, e tale ammontare rappresenta il numero massimo di contributi utile ai fini del calcolo della pensione. L'art. 4 del D.M. 27/10/2004, in attuazione dell'art. 47 del DL n. 269/2003 in tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, prevede invero che “L'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto. L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.”
Il predetto limite di 40 anni opera anche nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono stati versati i contributi.
“Ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa presso varie gestioni dei lavoratori autonomi, ovvero presso una di queste e la gestione per i lavoratori dipendenti, il limite massimo di quaranta anni di contribuzione utilmente valutabile opera non solo nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono versati i contributi ma anche rispetto al cumulo delle quote calcolate per ogni gestione”; “Tale conclusione, pur non espressamente affermata dalla normativa, risponde ad una interpretazione logico-sistematica atteso che la L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, nel prevedere il cumulo dei periodi assicurativi versati nelle diverse gestioni, riconduce il sistema pensionistico ad una concezione unitaria, caratterizzata da regole uniformi che si traducono in un cumulo contributivo effettivo e non meramente virtuale, con la liquidazione di una pensione unica e non di pensioni diverse collegate funzionalmente”; “non è di ostacolo alla esposta ricostruzione la circostanza che i contributi di lavoro dipendente risultino incrementati per effetto della rivalutazione prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, a favore dei lavoratori esposti per oltre un decennio all'amianto, dovendo al riguardo considerarsi che il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è, quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quarant'anni) di contribuzione” (Cass. n.. 7556/2014, n. 5481/2012, n.
27677/2011, n. 17528/ 2002).
In definitiva la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa.” (Cass. n. 13870/2015).
Tale orientamento è stato peraltro recentemente ribadito da Cass. 29202/2021 secondo la quale: “la regola per cui il limite invalicabile all'incremento dell'anzianità contributiva per esposizione all'amianto è costituito dalla contribuzione posseduta in misura inferiore al tetto massimo dell'anzianità contributiva prevista dal regime previdenziale di appartenenza - con la conseguenza che l'incremento ulteriore dell'anzianità per periodi di esposizione ad amianto venga escluso per coloro che abbiano già raggiunto la massima anzianità contributiva - risulta temperata dal giudicato esterno per effetto del quale l'incremento contributivo, per esposizione ad amianto, è entrato ormai a far parte della provvista contributiva della quale, agli effetti della misura legale prefissata per legge, deve tener conto il giudice adito per la riliquidazione del più favorevole trattamento pensionistico”.
Nel caso di specie l' , nel procedere alla liquidazione della pensione, ha già correttamente Pt_1 considerato il massimo riconoscibile (n. 2080 settimane di contributi), con conseguente difetto di ulteriori incrementi del rateo di pensione.
La perizia di prime cure (dott. ), recepita dal Tribunale, ha erroneamente riscontrato Persona_1 un rateo mensile maggiore di quello calcolato dall' , in quanto ha erroneamente rivalutato la Pt_1 retribuzione goduta dall'appellato, mentre andava invece rivalutata solo la contribuzione, tanto solo nel caso che essa non raggiungesse già il massimo consentito (n. 2080 contributi settimanali).
La ratio della legge è infatti quella di consentire al lavoratore esposto all'amianto di godere di un bonus contributivo proprio ai fini di un eventuale migliore trattamento pensionistico in caso di insufficienza dei contributi già esistenti.
Nel caso che ci occupa, come chiarito, l' aveva già calcolato il rateo di pensione in base al Pt_1 massimo contributivo (n. 2080 settimane), e non poteva attribuirsi al una maggiore CP_1 anzianità.
Ne consegue che non emerge alcuna conferma della (dedotta dall'appellato) erroneità della liquidazione già operata dall' in esecuzione della sentenza n. 1167/2009 passata in giudicato. Pt_1
La pretesa avanzata in giudizio risulta pertanto infondata, con conseguente accoglimento del gravame proposto dall' , restando assorbite le altre questioni ed eccezioni. Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. atteso che l'originario ricorrente non ha agito per l'ottenimento di una prestazione previdenziale e/o assistenziale ma esclusivamente al fine di ottenere l'accertamento dei presupposti per la riliquidazione (id est maggiorazione) di una prestazione già liquidata e corrisposta. Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 12.4.2022 da in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore n. 1062/2021 ogni altra Controparte_1 domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello dell' e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta Pt_1 da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
2) condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell' , delle spese del doppio grado del Pt_1 giudizio, liquidate in € 4.638,00 per il primo grado e in € 3.473,00 per il secondo grado, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CNA come per legge, nonché alle spese di c.t.u. di primo grado liquidate in quella sede;
3) dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002.
Salerno, 23.6.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunciato in data odierna, all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 152/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Susanna Serrelli, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Salerno, corso Garibaldi n. 38; Pt_1
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Salvatore Naddeo, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Pontecagnano Faiano (SA), in via Picentino Pasteni, n. 27;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1062/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 14.10.2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1062/2021 pubblicata in data 14.10.2021 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di G.L., accoglieva per quanto ritenuto di ragione la domanda proposta da CP_1 con ricorso depositato in data 22.12.2014 nei confronti dell' e, per l'effetto,
[...] Pt_1 dichiarava il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento, in ragione dei benefici contributivi da esposizione ad amianto già accertati con precedente sentenza, quantificando in €
1.478,44 l'importo della pensione lorda spettante alla data del pensionamento ed in € 1.619,26
l'importo della pensione lorda spettante alla data del deposito del ricorso giudiziario, e condannando per effetto di ciò l' convenuto al pagamento di € 32.618,65 a titolo di arretrati Pt_1 maturati dalla data di pensionamento a quella di deposito del ricorso, oltre rivalutazione e interessi, il tutto con compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Avverso tale sentenza l' proponeva appello con ricorso depositato in data 12.04.2022, Pt_1
L'Istituto, in particolare, deduceva che, in base all'orientamento della S.C., la rivalutazione dei contributi per esposizione all'amianto non comportava la retrodatazione della pensione, evidenziando in particolare che il primo Giudice aveva errato nel ritenere che spettasse al ricorrente un incremento del rateo di pensione, atteso che la prestazione era stata già liquidata considerando la massima anzianità contributiva (n. 2080 contributi settimanali).
L'appellante censurava, inoltre, la CTU contabile espletata in prime cure, osservando che essa era basata su infondati presupposti e faceva riferimento ad errati metodi di calcolo, avendo il consulente di ufficio rivalutato non solo i contributi ma anche la retribuzione percepita, sì da giungere ad erronee conclusioni.
L' rimarcava altresì che non era possibile la cd “neutralizzazione” invocata dalla controparte, Pt_1 in quanto i contributi figurativi di mobilità erano stati utilizzati ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
L' ribadiva, infine, l'eccezione di prescrizione, sia quinquennale che decennale. Pt_1
Concludeva, dunque, per il rigetto integrale delle domande proposte dal con il ricorso CP_1 introduttivo, con vittoria di spese del doppio grado.
Instauratosi il contraddittorio, l'appellato si costituiva con memoria depositata in data 14.3.2023, resistendo sulla base di articolare argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza del 23.6.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è fondato e merita pertanto di essere accolto per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
Preliminarmente si rammenta che il diritto dell'appellato alla rivalutazione della contribuzione per effetto dell'applicazione dei benefici per esposizione all'amianto ex art. 13 legge n. 257/1992 è stato sancito in via definitiva con precedente sentenza n. 1167/2009, emessa dal Tribunale di
Nocera Inferiore e passata in giudicato. Parimenti non controverso è l'avvenuto collocamento in quiescenza dell'appellato a partire dall'01.11.2006 (pensione VO n. 13549211), sicché il profilo oggetto del presente giudizio è invece il calcolo del rateo di pensione, determinato dal Tribunale nei termini sopra riportati.
Con riferimento a tale profilo giova rammentare che “la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del diritto. Costoro, pur avendo maturato i requisiti richiesti anche senza la prevista maggiorazione, possono tuttavia giovarsene per migliorare la prestazione, opportunamente comunicando all'ente previdenziale l'avvenuta esposizione all'amianto alle condizioni previste dalla legge” (Cass. n.
17528/2002).
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, inoltre:
-“Anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico” (Cass. n. 2351/2015);
- “Si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria” (Cass. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del
29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 marzo 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014);
- “La disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8,.. non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione” (Corte Cost. 20 novembre 2008, n. 376).
Nel caso di specie, pur essendo tenuto l' , per effetto del giudicato intervenuto tra le parti, al Pt_1 ricalcolo conseguente all'attribuzione dei benefici contributivi de quibus, tuttavia non può riconoscersi un effettivo incremento del rateo di pensione.
In particolare, come accertato in giudizio, l' ha computato a favore dell'appellato la massima Pt_1 anzianità contributiva per complessivi n. 2080 contributi settimanali (cfr. anche documentazione allegata alla c.t.u. nonché l'implicita ammissione di cui alla stessa prospettazione difensiva dell'appellato a pag. 22 della comparsa di costituzione del presente grado di giudizio).
Le n. 2080 settimane corrispondono a n. 40 anni di contributi, e tale ammontare rappresenta il numero massimo di contributi utile ai fini del calcolo della pensione. L'art. 4 del D.M. 27/10/2004, in attuazione dell'art. 47 del DL n. 269/2003 in tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, prevede invero che “L'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto. L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.”
Il predetto limite di 40 anni opera anche nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono stati versati i contributi.
“Ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa presso varie gestioni dei lavoratori autonomi, ovvero presso una di queste e la gestione per i lavoratori dipendenti, il limite massimo di quaranta anni di contribuzione utilmente valutabile opera non solo nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono versati i contributi ma anche rispetto al cumulo delle quote calcolate per ogni gestione”; “Tale conclusione, pur non espressamente affermata dalla normativa, risponde ad una interpretazione logico-sistematica atteso che la L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, nel prevedere il cumulo dei periodi assicurativi versati nelle diverse gestioni, riconduce il sistema pensionistico ad una concezione unitaria, caratterizzata da regole uniformi che si traducono in un cumulo contributivo effettivo e non meramente virtuale, con la liquidazione di una pensione unica e non di pensioni diverse collegate funzionalmente”; “non è di ostacolo alla esposta ricostruzione la circostanza che i contributi di lavoro dipendente risultino incrementati per effetto della rivalutazione prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, a favore dei lavoratori esposti per oltre un decennio all'amianto, dovendo al riguardo considerarsi che il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è, quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quarant'anni) di contribuzione” (Cass. n.. 7556/2014, n. 5481/2012, n.
27677/2011, n. 17528/ 2002).
In definitiva la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma
8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa.” (Cass. n. 13870/2015).
Tale orientamento è stato peraltro recentemente ribadito da Cass. 29202/2021 secondo la quale: “la regola per cui il limite invalicabile all'incremento dell'anzianità contributiva per esposizione all'amianto è costituito dalla contribuzione posseduta in misura inferiore al tetto massimo dell'anzianità contributiva prevista dal regime previdenziale di appartenenza - con la conseguenza che l'incremento ulteriore dell'anzianità per periodi di esposizione ad amianto venga escluso per coloro che abbiano già raggiunto la massima anzianità contributiva - risulta temperata dal giudicato esterno per effetto del quale l'incremento contributivo, per esposizione ad amianto, è entrato ormai a far parte della provvista contributiva della quale, agli effetti della misura legale prefissata per legge, deve tener conto il giudice adito per la riliquidazione del più favorevole trattamento pensionistico”.
Nel caso di specie l' , nel procedere alla liquidazione della pensione, ha già correttamente Pt_1 considerato il massimo riconoscibile (n. 2080 settimane di contributi), con conseguente difetto di ulteriori incrementi del rateo di pensione.
La perizia di prime cure (dott. ), recepita dal Tribunale, ha erroneamente riscontrato Persona_1 un rateo mensile maggiore di quello calcolato dall' , in quanto ha erroneamente rivalutato la Pt_1 retribuzione goduta dall'appellato, mentre andava invece rivalutata solo la contribuzione, tanto solo nel caso che essa non raggiungesse già il massimo consentito (n. 2080 contributi settimanali).
La ratio della legge è infatti quella di consentire al lavoratore esposto all'amianto di godere di un bonus contributivo proprio ai fini di un eventuale migliore trattamento pensionistico in caso di insufficienza dei contributi già esistenti.
Nel caso che ci occupa, come chiarito, l' aveva già calcolato il rateo di pensione in base al Pt_1 massimo contributivo (n. 2080 settimane), e non poteva attribuirsi al una maggiore CP_1 anzianità.
Ne consegue che non emerge alcuna conferma della (dedotta dall'appellato) erroneità della liquidazione già operata dall' in esecuzione della sentenza n. 1167/2009 passata in giudicato. Pt_1
La pretesa avanzata in giudizio risulta pertanto infondata, con conseguente accoglimento del gravame proposto dall' , restando assorbite le altre questioni ed eccezioni. Pt_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. atteso che l'originario ricorrente non ha agito per l'ottenimento di una prestazione previdenziale e/o assistenziale ma esclusivamente al fine di ottenere l'accertamento dei presupposti per la riliquidazione (id est maggiorazione) di una prestazione già liquidata e corrisposta. Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 12.4.2022 da in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore n. 1062/2021 ogni altra Controparte_1 domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie l'appello dell' e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta Pt_1 da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
2) condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell' , delle spese del doppio grado del Pt_1 giudizio, liquidate in € 4.638,00 per il primo grado e in € 3.473,00 per il secondo grado, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CNA come per legge, nonché alle spese di c.t.u. di primo grado liquidate in quella sede;
3) dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002.
Salerno, 23.6.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)