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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 22900 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall'Avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi – ricorrente, opponente E
– convenuto, Controparte_1 opposto, contumace
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e le domande attoree;
b) dichiara irripetibili le spese di difesa della prima fase;
nulla sul punto per il presente giudizio;
c) pone a carico dell' le spese della CTU di prima fase, ed a carico del CP_1 ricorrente quelle di CTU del presente giudizio, quali liquidate con separati decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 30/5/2023 Parte_1
adìva questo Ufficio per sentir accertare di versare:
[...]
a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n. 222/84, per fruire dell'assegno ordinario di invalidità; fatto negato, a seguito di domanda amministrativa proposta il 29/5/2023, da provvedimento del 21/8/2023; con ricorso amministrativo del 11/9/2023 respinto il 27/10/2023. Resistente l' , la esperita CTU si esprimeva negativamente il 22/4/2024, e CP_1 comunicata il 13/5/2024 con assegnazione di termine di gg. 20 per la contestazione, era contestata il 21/5/2024.
Con ricorso pervenuto il 13/6/2024 il introduceva il Parte_1 giudizio di opposizione/merito chiedendo dichiararsi il suo diritto alla prestazione con le conseguenti condanne. L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
///////////// 1. La domanda/opposizione attorea non appare fondata. ~ 2 ~
2. La CTU di prime cure è parsa non sufficientemente motivata, sicchè se ne è disposto il rinnovo.
3. Anche la “nuova” CTU ha peraltro confermato che il ricorrente non versa né è mai versato in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/84, per fruire dell'assegno ordinario di invalidità.
4. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparente immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico, né contestata in modo specifico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta ed esame clinico accurato, meritano condivisione;
peraltro, non hanno trovato ulteriore contestazione specifica.
5. Le spese di difesa della prima fase restano irripetibili, essendosi l'attore autocertificato esente secondo l'art. 42, co.11, della legge n.326/2003; quelle della seconda fase inesistenti stante la contumacia dell' . CP_1
6. Le spese della CTU della prima fase restano definitivamente a carico dell' CP_1 posto che l'attore fu in essa esente;
quelle del presente giudizio, nel quale non lo risulta, restano definitivamente a carico del ricorrente
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 22900 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall'Avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi – ricorrente, opponente E
– convenuto, Controparte_1 opposto, contumace
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e le domande attoree;
b) dichiara irripetibili le spese di difesa della prima fase;
nulla sul punto per il presente giudizio;
c) pone a carico dell' le spese della CTU di prima fase, ed a carico del CP_1 ricorrente quelle di CTU del presente giudizio, quali liquidate con separati decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 30/5/2023 Parte_1
adìva questo Ufficio per sentir accertare di versare:
[...]
a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n. 222/84, per fruire dell'assegno ordinario di invalidità; fatto negato, a seguito di domanda amministrativa proposta il 29/5/2023, da provvedimento del 21/8/2023; con ricorso amministrativo del 11/9/2023 respinto il 27/10/2023. Resistente l' , la esperita CTU si esprimeva negativamente il 22/4/2024, e CP_1 comunicata il 13/5/2024 con assegnazione di termine di gg. 20 per la contestazione, era contestata il 21/5/2024.
Con ricorso pervenuto il 13/6/2024 il introduceva il Parte_1 giudizio di opposizione/merito chiedendo dichiararsi il suo diritto alla prestazione con le conseguenti condanne. L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
///////////// 1. La domanda/opposizione attorea non appare fondata. ~ 2 ~
2. La CTU di prime cure è parsa non sufficientemente motivata, sicchè se ne è disposto il rinnovo.
3. Anche la “nuova” CTU ha peraltro confermato che il ricorrente non versa né è mai versato in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/84, per fruire dell'assegno ordinario di invalidità.
4. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparente immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico, né contestata in modo specifico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta ed esame clinico accurato, meritano condivisione;
peraltro, non hanno trovato ulteriore contestazione specifica.
5. Le spese di difesa della prima fase restano irripetibili, essendosi l'attore autocertificato esente secondo l'art. 42, co.11, della legge n.326/2003; quelle della seconda fase inesistenti stante la contumacia dell' . CP_1
6. Le spese della CTU della prima fase restano definitivamente a carico dell' CP_1 posto che l'attore fu in essa esente;
quelle del presente giudizio, nel quale non lo risulta, restano definitivamente a carico del ricorrente
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)