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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4424/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CENICOLA ANTONELLA
VI MA, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CENICOLA ANTONELLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
avente ad oggetto: separazione consensuale pagina 1 di 5
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e potranno fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2) Nella casa coniugale, posta in Pavullo n/F (MO), via Sassorosso n. 42, di proprietà del sig. padre della moglie, rimarrà a vivere la Signora CP_1 Parte_1
unitamente ai due figli, e , mentre il Signor OR ha già lasciato la Per_1 Per_2
residenza familiare, per trasferirsi in altra abitazione.
3) Il figlio maggiorenne, è economicamente autosufficiente avendo Persona_3
un'attività lavorativa stabile ed a tempo indeterminato, la figlia maggiorenne, ha da Per_2
poco iniziato un'attività lavorativa a tempo determinato, con contratto di apprendistato: i coniugi concordano che la figlia necessiti di un piccolo contributo al di lei mantenimento,
sino al momento in cui non diverrà pienamente autosufficiente ed autonoma.
4) La sig.ra risulta impiegata con la qualifica di operaia presso la Parte_1
Ceramica Bosch, ed attualmente percepisce una retribuzione mensile di all'incirca €
1200,00 come risulta dalle busta paga, e dalla ultime tre dichiarazioni dei redditi che si producono (doc.ti nn. 3-4);
5) la sig.ra ha in essere due finanziamenti e/o prestiti contratti per Parte_1
l'acquisto delle macchine di proprietà dei figli e , il primo di all'incirca € Per_1 Per_2
317,50 mensili per la vettura, modello Golf del figlio, l'altro di circa € 135,00 mensili per pagina 2 di 5 l'autovettura, modello Polo, della figli , come risulta dalle busta paga e dagli estratti Per_2
del conto corrente che si producono (doc. n. 5);
6) Il sig. OR EN, trasfertista presso la Trascar Spa, percepisce una retribuzione mensile variabile da € 3500,00 ad € 4.000,00, come risulta dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi che si producono (doc. n. 6):
7) I coniugi tenuto conto della profonda disparità reddituale tra gli stessi, nonché della circostanza che la sig.ra ha contratto due finanziamenti nell'interesse Parte_1
esclusivo dei due figli, convengono quanto segue:
Il sig. OR EN si obbliga a corrispondere direttamente alla figlia,
[...]
a titolo di contributo al di lei mantenimento la somma di € 150,00 mensili, Per_4
mediante accredito su conto corrente ad essa intestato, rivalutabile annualmente in base alle variazioni degli indici nazionali Istat di aumento del costo della vita, e ciò sino a quando la figlia non avrà acquisito un'attività lavorativa stabile e a tempo indeterminato;
Il sig. OR EN si obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo al di lei mantenimento, tenuto conto della sperequazione reddituale esistente, nonché degli impegni finanziari assunti dalla stessa nell'interesse della famiglia, la somma mensile di €
350,00 rivalutabile secondo gli indici nazionali Istat di aumento del costo della vita;
8) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla suddivisione di quanto di loro proprietà
e degli effetti personali. Nel merito, si specifica che l'autovettura (modello Wolkswagen,
targa FW303NT), intestata alla sig.ra rimane come da relativa Parte_1
intestazione di proprietà, mentre l'autovettura modello Fiat Doblò in uso al sig. OR
EN, risulta di proprietà dell , datore di lavoro, del medesimo;
CP_2
9) I coniugi dichiarano di avere regolato prima d'ora ogni altro, diverso ed ulteriore rapporto patrimoniale, economico (etc), convenendo che, con l'adempimento di quanto pagina 3 di 5 statuito nel presente atto e con la sottoscrizione dello stesso, i signori Parte_1
e OR EN non avranno più nulla a che pretendere l'uno nei confronti
[...]
dell'altro.
10) I coniugi convengono che le spese legali e giudiziarie della procedura di separazione coniugale consensuale rimarranno a carico di entrambi in parti eguali fra loro.
11) Per tutto quanto ivi non previsto e che eventualmente si rendesse necessario, i coniugi si impegnano, reciprocamente, a prestarsi leale collaborazione”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e VI MA, Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
30/04/1979 a SASSUOLO (MO) e VI MA, nato il [...] a
CEFALÙ (PA).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO N/F (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1999, atto n. 1, Parte I, Ufficio 1).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento,
quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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