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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 27993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27993/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Tortorella e dell'avv. Manuela Gugliuzza che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ANDENZENO il 31/08/2020. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ANDENZENO (atto n. 4 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 28/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla può disporre il Tribunale in punto assegnazione della casa coniugale, attesa l'assenza dei presupposti di legge (figli minori di età o maggiorenni non economicamente indipendenti).
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANDENZENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Andezeno strada Merentino resta nella disponibilità della signora Parte_2
DÀ ATTO che le parti concordano il sig. lascerà la casa coniugale con decorrenza dal 1° dicembre Pt_1 2024;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura fiat 500 resti di proprietà del sig. che si farà Pt_1 carico del relativo finanziamento;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. si farà carico integralmente delle spese di gestione Pt_1 della casa coniugale e delle relative utenze per i mesi di settembre, ottobre, novembre 2024;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. porterà con sé alcuni parti di arredo e più Pt_1 precisamente:
- arredo relativo alle camerette dei figli nati da precedente matrimonio;
- mobili salotto;
mobile corridoio camere;
luci casa;
tende e bastoni;
orologi e quadri a muro (marilyn, austria +1), tv samsung, tostapane, estrattore, frigo, pentola a pressione, soprammobili comprati in Sicilia;
DÀ ATTO che le parti concordano che resterà nella disponibilità della signora il seguente Parte_3 arredo:
- mobili cucina, mobile con vetrina in cucina, tavolo cucina con sedie, divano salotto, camera da letto, mobili bagno + luci bagno, tv lg, scopa elettrica, bollitore, impastatrice, mixer malika, piastra nera lunga, pagina 2 di 3 macchina caffè per cialde, quadro donna africana, quadro Roma, lavatrice, piastra nera piccola, pc portatile;
- piatti, stoviglie, bicchieri e lenzuola saranno divisi equamente tra le parti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver regolarizzato ogni pregresso rapporto economico e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27993/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Tortorella e dell'avv. Manuela Gugliuzza che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ANDENZENO il 31/08/2020. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ANDENZENO (atto n. 4 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 28/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla può disporre il Tribunale in punto assegnazione della casa coniugale, attesa l'assenza dei presupposti di legge (figli minori di età o maggiorenni non economicamente indipendenti).
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANDENZENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale sita in Andezeno strada Merentino resta nella disponibilità della signora Parte_2
DÀ ATTO che le parti concordano il sig. lascerà la casa coniugale con decorrenza dal 1° dicembre Pt_1 2024;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura fiat 500 resti di proprietà del sig. che si farà Pt_1 carico del relativo finanziamento;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. si farà carico integralmente delle spese di gestione Pt_1 della casa coniugale e delle relative utenze per i mesi di settembre, ottobre, novembre 2024;
DÀ ATTO che le parti concordano che il sig. porterà con sé alcuni parti di arredo e più Pt_1 precisamente:
- arredo relativo alle camerette dei figli nati da precedente matrimonio;
- mobili salotto;
mobile corridoio camere;
luci casa;
tende e bastoni;
orologi e quadri a muro (marilyn, austria +1), tv samsung, tostapane, estrattore, frigo, pentola a pressione, soprammobili comprati in Sicilia;
DÀ ATTO che le parti concordano che resterà nella disponibilità della signora il seguente Parte_3 arredo:
- mobili cucina, mobile con vetrina in cucina, tavolo cucina con sedie, divano salotto, camera da letto, mobili bagno + luci bagno, tv lg, scopa elettrica, bollitore, impastatrice, mixer malika, piastra nera lunga, pagina 2 di 3 macchina caffè per cialde, quadro donna africana, quadro Roma, lavatrice, piastra nera piccola, pc portatile;
- piatti, stoviglie, bicchieri e lenzuola saranno divisi equamente tra le parti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver regolarizzato ogni pregresso rapporto economico e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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