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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/11/2024, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5091/ 2023
TRA
nato il [...] a [...] rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. ARPAIA MARIANTONIETTA presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti LIGUORI CARLO MARIA con il CP_1
quale elettivamente domicilia in VIA N.POGGIOREALE ANG.VIA
S.LAZZARO 80100 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno
1 insistito affinché la causa fosse decisa. Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente, premesso che aveva subito nel corso del tempo due infortuni sul lavoro e che l non aveva concesso l'aggravamento CP_1 richiesto, adiva questa Autorità Giudiziaria al fine di sentir dichiarare il diritto alle prestazioni relative ad un aggravamento, chiedeva quindi il riconoscimento del proprio diritto con condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione, degli interessi maturati, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire al procuratore. Fissata la comparizione delle parti l nel costituirsi in giudizio CP_2 chiedeva il rigetto della domanda. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU.
6140/93 e 8839/02). Risultano, in particolare, indicate le patologie da cui si allega essere afflitto il ricorrente e le ragioni per le quali si sostiene la loro natura professionale. Ancora in via pregiudiziale si deve rilevare che non risulta maturata alcuna prescrizione considerata la data del provvedimento di rigetto in sede amministrativa, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale a cui si aderisce (cfr. anche Cass. 11928/2019). Va evidenziato che la fattispecie ricade sotto la disciplina del Dl.vo n.38/00 considerata la data dell'infortunio. La nuova disciplina all'art. 13 prevede: “ (Danno biologico).
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
2 a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato o al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione...... omissis”. Tuttavia sempre a norma del citato art. 13 comma 4 :” 4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i
3 limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.”. Orbene la natura professionale degli infortuni non è sostanzialmente oggetto di contestazione, inoltre dagli esiti della C.T.U., è emerso che parte ricorrente ha subito un danno biologico nella misura indicata in dispositivo. Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Dovrà quindi essere concesso l'indennizzo in capitale in relazione ad una inabilità del 6%. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell , in persona CP_1 del legale rappresentante p.t..
Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, le stesse sono poste a carico dell , in persona del legale rappresentante p.t.. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara che il ricorrente presenta una inabilità permanente del 6,00% dal 14.01.2019, condannando l , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., ad erogare le conseguenti prestazioni, rigettando per il resto il ricorso;
b) condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1050,00, comprensivi di spese generali al 15%, oltre oneri di legge con attribuzione per distrazione;
c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 20/11/2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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