Articolo 8 della Legge 26 novembre 1973, n. 827
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 gennaio 1974
Art. 8.
Chiunque pone in vendita o altrimenti mette in commercio i prodotti indicati nella tabella allegato A della presente legge, con le denominazioni di "cristallo superiore, cristallo al piombo, vetro sonoro superiore e vetro sonoro", e che, per la loro composizione, non corrispondono alle relative caratteristiche specificate nell'allegato B, e' punito con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.
Chiunque, sussistendo le condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B, e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.
Chiunque, nelle condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B, e' punito con la multa da lire 30.000 a lire 300.000.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974